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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15188 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa IA Pellettieri nella causa
N.R.G. 76379/2022 pervenuta all'udienza del 19 giugno 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. , vertente tra:
, difeso giusta delega in atti dall' Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Berardi
APPELLANTE
E
con sede in Piazza del Campidoglio 1, difesa giusta delega in atti dagli CP_1 CP_1
Avv. ti Angela Raimondo e Nicola Romano
APPELLATA
contumace Controparte_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 10134/2022 depositata CP_1
il 26.5.2022 - risarcimento danni da cosa in custodia- buca ricoperta di acqua piovana
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 19 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello , della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata costituita , nonché degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano. ha convenuto in giudizio innanzi al GDP Roma Capitale, chiedendone la Parte_1
condanna al ristoro dei danni materiali derivati dal sinistro occorso in data 11 novembre 2019 alle ore 14.00 circa, allorquando l'attore, alla guida dell'autovettura di sua proprietà Nissan tg
ET959BE, nel percorrere il Lungomare di OS , strada caratterizzata da due corsie per ogni senso di marcia, giunto all'altezza dello BI RE US (dove non erano presenti i numeri civici) , finiva con l'autovettura in una buca ricoperta di acqua piovana;
a seguito dell'incidente l'autovettura riportava danni meccanici come da preventivo allegato in atti . ha contestato la domanda risarcitoria , chiedendo di essere autorizzata alla chiamata CP_1 in causa della ditta appaltatrice la , unico custode del tratto di strada Controparte_2
interessato dal sinistro , e ha concluso per il rigetto della domanda attorea;
autorizzata la chiamata in causa, si è costituito in giudizio anche l'appaltatore che ha concluso per la reiezione della domanda .
Con sentenza pubblicata il 26 maggio 2022 il GDP ha rigettato la domanda compensando in toto le spese di lite .
Il Giudice di prime cure ha motivato la pronuncia reiettiva sul presupposto che , tenuto conto della applicabilità alla fattispecie della responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. ,la condotta assai poco prudente del conducente integrasse il caso fortuito e avesse eliso il nesso causale tra la res oggetto del potere custodiale e il danno .
Di qui lo spiegato gravame per i motivi del quale si rinvia all'atto introduttivo del giudizio
(sinteticamente violazione dell'art. 2051 c.c. , dell'art. 2043 c.c. , dell'art. 1227 c.c. ; motivazione apparente e tautologica in merito alla valutazione delle risultanze istruttorie caratterizzate , quanto alle prove costituende, dalla escussione di un solo teste, nipote dell'attore e, quanto alle prove costituite, da fotografie asseritamente scattate il giorno successivo all'evento).
Contumace la società appaltatrice, benché ritualmente evocata in giudizio, si è costituita
[...]
che ha concluso per la integrale conferma della sentenza gravata . CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado , all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
Ciò premesso in fatto , ferma la tempestività del proposto gravame in ossequio al disposto di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado depositata il 26 maggio 2022 – atto di citazione in appello notificato il 23.12. 2022 e iscrizione a ruolo in pari data) , rilevata ancora in via preliminare la ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato le parti della motivazione oggetto di censura nonché le norme di legge asseritamente violate dal primo
Giudice e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle criticità della sentenza impugnata, si osserva che , come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure , la fattispecie è sussumibile nella previsione di cui all'art. 2051 c.c. sicchè occorre compiere un doveroso excursus sulla disciplina dettata in tema di responsabilità del custode per i danni derivanti dalla res oggetto del potere di custodia e controllo.
Come è noto l' art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.
È prevista quindi una presunzione di responsabilità a carico del custode e a favore del danneggiato, il quale è tenuto solo a provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
La giurisprudenza tradizionalmente ha escluso che tale norma sia applicabile alla Pubblica
Amministrazione per i danni derivati dai beni che le appartengono.
In particolare (per quel che qui interessa) la Cassazione ha sempre affermato che la PA non può essere ritenuta responsabile quale custode ex art. 2051 c.c. per i beni appartenenti al demanio stradale , in quanto su di essi viene esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini e l'estensione del bene stesso rende praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass.
265/1996).
La responsabilità dell'amministrazione, secondo tale indirizzo, potrebbe invece ravvisarsi in base all'art. 2043 c.c. , qualora l'utente della strada subisca un danno per cattiva manutenzione della stessa e dimostri che l'evento dannoso è causalmente ricollegabile ad una insidia (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti un pericolo occulto.
Di poi, la Corte Costituzionale , con sentenza del 10.5.1999 n. 156, ha ritenuto che non fosse fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2051 c.c. sotto il profilo della non applicabilità di detta norma alla PA per i beni demaniali soggetti ad un uso ordinario, generale e diretto da parte della collettività.
In particolare, la Corte ha ritenuto corretto l'orientamento della Cassazione secondo cui l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. deriverebbe dal fatto che per determinati beni (quali il demanio stradale) la PA non ha la possibilità di esercitare un controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose per i consociati , precisando comunque che tale norma può trovare applicazione allorchè un efficace controllo sia concretamente possibile , dovendo il giudice accertare tale circostanza caso per caso, dato che la notevole estensione e l'uso diretto e generale da parte dei cittadini costituiscono meri indici dell'impossibilità di esercitare il potere di controllo .
La Corte ha precisato , altresì , che i privati non vantano un diritto soggettivo alla manutenzione delle strade , e che sono gravati da un onere (secondo il principio di autoresponsabilità) di particolare attenzione nell'uso dei beni demaniali per salvaguardare la propria incolumità . Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è in parte mutato, con la sentenza della Corte di Cassazione del 30 Giugno-1° Ottobre 2004 n. 19653 (che ha recepito i principi elaborati dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 1999) , con cui è stato affermato il principio secondo cui “allorquando invochi la responsabilità di cui all'art.2051 c.c. in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto a uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente –come di regola per
l'invocazione della suddetta norma- della dimostrazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra la cosa e la sua verificazione”.
In altre parole la Suprema Corte ha affermato la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati dalla cosa oggetto del potere di custodia , con piena operatività dell'art.2051 c.c. , a condizione che il bene- fonte generatrice di pregiudizio- sia di proprietà della P.A., sia soggetto all'uso diretto da parte della collettività e sia, per le sue caratteristiche oggettive (rectius , per la limitata estensione), effettivamente assoggettato al potere di custodia (è bene ricordare che il caso concreto sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava la caduta di una signora per il sollevamento della copertura antiscivolo di una rampa del Palazzetto dello Sport che presentava una notevole sporgenza di materiale in plastica, non segnalata né protetta;
partendo da tale caso concreto la Cassazione ha affermato la piena operatività dell'art. 2051 c.c. in siffatta ipotesi , essendo sufficiente che il danneggiato dimostri l'evento dannoso subito , nonché il nesso causale tra la cosa, oggetto del potere di custodia, e la sua verificazione, e che inoltre la notevole estensione del bene e la generale fruibilità del medesimo possono avere rilievo , sulla base di una specifica ed adeguata valutazione del caso concreto, ai fini della individuazione del caso fortuito , e quindi dell'onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità).
Va di poi evidenziata la sentenza del 23.1.2009 n. 1691 che, in linea con più risalenti pronunce sul punto (Cass. 3651/2006 e 15384/2006) , ha sostenuto il condivisibile principio secondo il quale affermare che una strada è soggetta all'uso generale e costante da parte della collettività, quale fattore tradizionalmente idoneo ad escludere la esistenza di un potere di custodia sul demanio e quindi , in ultima analisi , ad escludere la responsabilità del custode, costituisce affermazione aprioristica, che si risolve in una tendenziale compressione del diritto del danneggiato a conseguire il ristoro del pregiudizio subito in tutte le ipotesi in cui il giudice di merito prescinda da una effettiva indagine sulla estensione, ubicazione , caratteristiche della strada facente parte del demanio comunale. Di poi, la Corte di Cassazione, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cosa in custodia, ha stabilito con le ordinanze 1 febbraio 2018 nn. 2477-2483, che: 1)
l'articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
2) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'articolo 2043 c.c. ; 3) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
4) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227 primo comma c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espressa dall'articolo 2 Cost.; 5) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca una evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (Cass. 25460/2020;
2345/2019; 9315/2019), sono stati anche confermati dalle Sezioni Unite con la decisione n. 20943 del 30 giugno 2022, e sono stati da ultimo ribaditi ,con alcune precisazioni concettuali per la avvertita necessità di apportare un definitivo contributo chiarificatore, da Cass. 11152/2023,
11942/2023, 12960/2023.
In relazione inoltre al caso fortuito, che, come già detto, ricomprende anche la condotta colposa del danneggiato, caso fortuito di cui deve fornire prova l'Ente proprietario-custode della strada, è stato precisato dalla giurisprudenza che mentre il caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale, si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano quale fatto umano caratterizzato dalla colpa (articolo 1227 comma 1 c.c.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente rispetto all'evento di danno, intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed imprevenibile.
Tale condotta si pone in relazione causale con l'evento di danno e va valutata dal giudice di merito alla luce dei principi fissati: nell'articolo 41 primo e secondo comma c.p., a mente dei quali "il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento"; nell'articolo 1227 primo comma c.c. a mente del quale " se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (Cass. Civ. 16200/2023).
Fermo l'excursus giurisprudenziale di cui sopra, l'appello è infondato e va pertanto rigettato .
Ribadito che la fattispecie ricade nella previsione di cui all'art. 2051 c.c. , si osserva che il Giudice di prime cure ha attentamente e correttamente valutato le risultanze istruttorie offrendo una motivazione ben lontana dall'essere una motivazione meramente apparente , come lamentato da parte appellante.
Invero riguardo alla testimonianza resa dal nipote dell'attore, osserva il Tribunale che se è vero che il legame di parentela non necessariamente ed assiomaticamente determina la inattendibilità del testimone, è altrettanto innegabile che la testimonianza vada valutata unitamente alle altre risultanze istruttorie ai fini non solo dell'affermazione di attendibilità del teste ma anche per la ricostruzione della verità processuale .
Nel caso in esame il teste ha dichiarato che l'autovettura attorea procedeva lentamente sulla strada teatro del sinistro , e che era entrata a velocità ridotta nella zona allagata , ma tale affermazione stride con gli ingenti danni materiali, per oltre 3000,00 euro, indicati nel preventivo allegato dall'attore : in altri termini se la velocità fosse stata davvero consona alle condizioni di tempo e di luogo (condizioni meteo avverse , pioggia e allagamenti sulla strada) i danni al veicolo sarebbero stati di gran lunga più modesti o non si sarebbero verificati affatto .
Inoltre del sinistro non risulta redatto rapporto delle Autorità e non risulta neppure specificamente indicata e circoscritta la buca ove l'autovettura attorea avrebbe impattato : l'attore si è limitato infatti a produrre foto prive di data certa che non consentono di inquadrare in quale tratto di strada il sinistro si sarebbe verificato.
Può quindi affermarsi che la imprudente condotta di guida tenuta dal conducente abbia eliso totalmente il nesso causale tra la res oggetto del potere custodiale e il danno, e abbia integrato il caso fortuito comprensivo anche del fatto dello stesso danneggiato , idoneo ad escludere la responsabilità del custode .
Infine , anche a voler ritenere applicabile l'art. 2043 c.c. – ma tanto si afferma per mera disquisizione teorica- si osserva che l'evento si è verificato in orario diurno in condizioni di piena visibilità /avvistabilità dell'insidia e che inoltre in condizioni di tempo piovoso è prevedibile che il manto stradale possa risultare dissestato , sicchè la velocità va modulata e calibrata adeguatamente in relazione alle specifiche condizioni metereologiche .
Per le considerazioni che precedono si impone la integrale conferma della sentenza impugnata .
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 ( scaglione da € 1101,00 a € 5200,00, avuto riguardo alla somma richiesta a titolo di ristoro del danno materiale) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e , per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del secondo grado in favore di
[...]
, che si liquidano in € 2552,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., CP_1
IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva
Così deciso in Roma il 30 ottobre 2025
Dott.ssa IA Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa IA Pellettieri nella causa
N.R.G. 76379/2022 pervenuta all'udienza del 19 giugno 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. , vertente tra:
, difeso giusta delega in atti dall' Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Berardi
APPELLANTE
E
con sede in Piazza del Campidoglio 1, difesa giusta delega in atti dagli CP_1 CP_1
Avv. ti Angela Raimondo e Nicola Romano
APPELLATA
contumace Controparte_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 10134/2022 depositata CP_1
il 26.5.2022 - risarcimento danni da cosa in custodia- buca ricoperta di acqua piovana
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 19 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello , della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata costituita , nonché degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano. ha convenuto in giudizio innanzi al GDP Roma Capitale, chiedendone la Parte_1
condanna al ristoro dei danni materiali derivati dal sinistro occorso in data 11 novembre 2019 alle ore 14.00 circa, allorquando l'attore, alla guida dell'autovettura di sua proprietà Nissan tg
ET959BE, nel percorrere il Lungomare di OS , strada caratterizzata da due corsie per ogni senso di marcia, giunto all'altezza dello BI RE US (dove non erano presenti i numeri civici) , finiva con l'autovettura in una buca ricoperta di acqua piovana;
a seguito dell'incidente l'autovettura riportava danni meccanici come da preventivo allegato in atti . ha contestato la domanda risarcitoria , chiedendo di essere autorizzata alla chiamata CP_1 in causa della ditta appaltatrice la , unico custode del tratto di strada Controparte_2
interessato dal sinistro , e ha concluso per il rigetto della domanda attorea;
autorizzata la chiamata in causa, si è costituito in giudizio anche l'appaltatore che ha concluso per la reiezione della domanda .
Con sentenza pubblicata il 26 maggio 2022 il GDP ha rigettato la domanda compensando in toto le spese di lite .
Il Giudice di prime cure ha motivato la pronuncia reiettiva sul presupposto che , tenuto conto della applicabilità alla fattispecie della responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. ,la condotta assai poco prudente del conducente integrasse il caso fortuito e avesse eliso il nesso causale tra la res oggetto del potere custodiale e il danno .
Di qui lo spiegato gravame per i motivi del quale si rinvia all'atto introduttivo del giudizio
(sinteticamente violazione dell'art. 2051 c.c. , dell'art. 2043 c.c. , dell'art. 1227 c.c. ; motivazione apparente e tautologica in merito alla valutazione delle risultanze istruttorie caratterizzate , quanto alle prove costituende, dalla escussione di un solo teste, nipote dell'attore e, quanto alle prove costituite, da fotografie asseritamente scattate il giorno successivo all'evento).
Contumace la società appaltatrice, benché ritualmente evocata in giudizio, si è costituita
[...]
che ha concluso per la integrale conferma della sentenza gravata . CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado , all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
Ciò premesso in fatto , ferma la tempestività del proposto gravame in ossequio al disposto di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado depositata il 26 maggio 2022 – atto di citazione in appello notificato il 23.12. 2022 e iscrizione a ruolo in pari data) , rilevata ancora in via preliminare la ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato le parti della motivazione oggetto di censura nonché le norme di legge asseritamente violate dal primo
Giudice e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle criticità della sentenza impugnata, si osserva che , come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure , la fattispecie è sussumibile nella previsione di cui all'art. 2051 c.c. sicchè occorre compiere un doveroso excursus sulla disciplina dettata in tema di responsabilità del custode per i danni derivanti dalla res oggetto del potere di custodia e controllo.
Come è noto l' art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.
È prevista quindi una presunzione di responsabilità a carico del custode e a favore del danneggiato, il quale è tenuto solo a provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
La giurisprudenza tradizionalmente ha escluso che tale norma sia applicabile alla Pubblica
Amministrazione per i danni derivati dai beni che le appartengono.
In particolare (per quel che qui interessa) la Cassazione ha sempre affermato che la PA non può essere ritenuta responsabile quale custode ex art. 2051 c.c. per i beni appartenenti al demanio stradale , in quanto su di essi viene esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini e l'estensione del bene stesso rende praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass.
265/1996).
La responsabilità dell'amministrazione, secondo tale indirizzo, potrebbe invece ravvisarsi in base all'art. 2043 c.c. , qualora l'utente della strada subisca un danno per cattiva manutenzione della stessa e dimostri che l'evento dannoso è causalmente ricollegabile ad una insidia (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti un pericolo occulto.
Di poi, la Corte Costituzionale , con sentenza del 10.5.1999 n. 156, ha ritenuto che non fosse fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2051 c.c. sotto il profilo della non applicabilità di detta norma alla PA per i beni demaniali soggetti ad un uso ordinario, generale e diretto da parte della collettività.
In particolare, la Corte ha ritenuto corretto l'orientamento della Cassazione secondo cui l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. deriverebbe dal fatto che per determinati beni (quali il demanio stradale) la PA non ha la possibilità di esercitare un controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose per i consociati , precisando comunque che tale norma può trovare applicazione allorchè un efficace controllo sia concretamente possibile , dovendo il giudice accertare tale circostanza caso per caso, dato che la notevole estensione e l'uso diretto e generale da parte dei cittadini costituiscono meri indici dell'impossibilità di esercitare il potere di controllo .
La Corte ha precisato , altresì , che i privati non vantano un diritto soggettivo alla manutenzione delle strade , e che sono gravati da un onere (secondo il principio di autoresponsabilità) di particolare attenzione nell'uso dei beni demaniali per salvaguardare la propria incolumità . Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è in parte mutato, con la sentenza della Corte di Cassazione del 30 Giugno-1° Ottobre 2004 n. 19653 (che ha recepito i principi elaborati dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 1999) , con cui è stato affermato il principio secondo cui “allorquando invochi la responsabilità di cui all'art.2051 c.c. in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto a uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente –come di regola per
l'invocazione della suddetta norma- della dimostrazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra la cosa e la sua verificazione”.
In altre parole la Suprema Corte ha affermato la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati dalla cosa oggetto del potere di custodia , con piena operatività dell'art.2051 c.c. , a condizione che il bene- fonte generatrice di pregiudizio- sia di proprietà della P.A., sia soggetto all'uso diretto da parte della collettività e sia, per le sue caratteristiche oggettive (rectius , per la limitata estensione), effettivamente assoggettato al potere di custodia (è bene ricordare che il caso concreto sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava la caduta di una signora per il sollevamento della copertura antiscivolo di una rampa del Palazzetto dello Sport che presentava una notevole sporgenza di materiale in plastica, non segnalata né protetta;
partendo da tale caso concreto la Cassazione ha affermato la piena operatività dell'art. 2051 c.c. in siffatta ipotesi , essendo sufficiente che il danneggiato dimostri l'evento dannoso subito , nonché il nesso causale tra la cosa, oggetto del potere di custodia, e la sua verificazione, e che inoltre la notevole estensione del bene e la generale fruibilità del medesimo possono avere rilievo , sulla base di una specifica ed adeguata valutazione del caso concreto, ai fini della individuazione del caso fortuito , e quindi dell'onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità).
Va di poi evidenziata la sentenza del 23.1.2009 n. 1691 che, in linea con più risalenti pronunce sul punto (Cass. 3651/2006 e 15384/2006) , ha sostenuto il condivisibile principio secondo il quale affermare che una strada è soggetta all'uso generale e costante da parte della collettività, quale fattore tradizionalmente idoneo ad escludere la esistenza di un potere di custodia sul demanio e quindi , in ultima analisi , ad escludere la responsabilità del custode, costituisce affermazione aprioristica, che si risolve in una tendenziale compressione del diritto del danneggiato a conseguire il ristoro del pregiudizio subito in tutte le ipotesi in cui il giudice di merito prescinda da una effettiva indagine sulla estensione, ubicazione , caratteristiche della strada facente parte del demanio comunale. Di poi, la Corte di Cassazione, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cosa in custodia, ha stabilito con le ordinanze 1 febbraio 2018 nn. 2477-2483, che: 1)
l'articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
2) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'articolo 2043 c.c. ; 3) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
4) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227 primo comma c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espressa dall'articolo 2 Cost.; 5) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca una evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (Cass. 25460/2020;
2345/2019; 9315/2019), sono stati anche confermati dalle Sezioni Unite con la decisione n. 20943 del 30 giugno 2022, e sono stati da ultimo ribaditi ,con alcune precisazioni concettuali per la avvertita necessità di apportare un definitivo contributo chiarificatore, da Cass. 11152/2023,
11942/2023, 12960/2023.
In relazione inoltre al caso fortuito, che, come già detto, ricomprende anche la condotta colposa del danneggiato, caso fortuito di cui deve fornire prova l'Ente proprietario-custode della strada, è stato precisato dalla giurisprudenza che mentre il caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale, si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano quale fatto umano caratterizzato dalla colpa (articolo 1227 comma 1 c.c.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente rispetto all'evento di danno, intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed imprevenibile.
Tale condotta si pone in relazione causale con l'evento di danno e va valutata dal giudice di merito alla luce dei principi fissati: nell'articolo 41 primo e secondo comma c.p., a mente dei quali "il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento"; nell'articolo 1227 primo comma c.c. a mente del quale " se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (Cass. Civ. 16200/2023).
Fermo l'excursus giurisprudenziale di cui sopra, l'appello è infondato e va pertanto rigettato .
Ribadito che la fattispecie ricade nella previsione di cui all'art. 2051 c.c. , si osserva che il Giudice di prime cure ha attentamente e correttamente valutato le risultanze istruttorie offrendo una motivazione ben lontana dall'essere una motivazione meramente apparente , come lamentato da parte appellante.
Invero riguardo alla testimonianza resa dal nipote dell'attore, osserva il Tribunale che se è vero che il legame di parentela non necessariamente ed assiomaticamente determina la inattendibilità del testimone, è altrettanto innegabile che la testimonianza vada valutata unitamente alle altre risultanze istruttorie ai fini non solo dell'affermazione di attendibilità del teste ma anche per la ricostruzione della verità processuale .
Nel caso in esame il teste ha dichiarato che l'autovettura attorea procedeva lentamente sulla strada teatro del sinistro , e che era entrata a velocità ridotta nella zona allagata , ma tale affermazione stride con gli ingenti danni materiali, per oltre 3000,00 euro, indicati nel preventivo allegato dall'attore : in altri termini se la velocità fosse stata davvero consona alle condizioni di tempo e di luogo (condizioni meteo avverse , pioggia e allagamenti sulla strada) i danni al veicolo sarebbero stati di gran lunga più modesti o non si sarebbero verificati affatto .
Inoltre del sinistro non risulta redatto rapporto delle Autorità e non risulta neppure specificamente indicata e circoscritta la buca ove l'autovettura attorea avrebbe impattato : l'attore si è limitato infatti a produrre foto prive di data certa che non consentono di inquadrare in quale tratto di strada il sinistro si sarebbe verificato.
Può quindi affermarsi che la imprudente condotta di guida tenuta dal conducente abbia eliso totalmente il nesso causale tra la res oggetto del potere custodiale e il danno, e abbia integrato il caso fortuito comprensivo anche del fatto dello stesso danneggiato , idoneo ad escludere la responsabilità del custode .
Infine , anche a voler ritenere applicabile l'art. 2043 c.c. – ma tanto si afferma per mera disquisizione teorica- si osserva che l'evento si è verificato in orario diurno in condizioni di piena visibilità /avvistabilità dell'insidia e che inoltre in condizioni di tempo piovoso è prevedibile che il manto stradale possa risultare dissestato , sicchè la velocità va modulata e calibrata adeguatamente in relazione alle specifiche condizioni metereologiche .
Per le considerazioni che precedono si impone la integrale conferma della sentenza impugnata .
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 ( scaglione da € 1101,00 a € 5200,00, avuto riguardo alla somma richiesta a titolo di ristoro del danno materiale) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e , per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del secondo grado in favore di
[...]
, che si liquidano in € 2552,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., CP_1
IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva
Così deciso in Roma il 30 ottobre 2025
Dott.ssa IA Pellettieri