TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RG 234/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 234/2025, avente per oggetto “separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MARIA GIULIANA FODDE presso il cui C.F._2 studio sono elettivamente domiciliati.
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 23/03/2025, di seguito riportate:
“1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.la casa coniugale verrà suddivisa in due distinte unità immobiliari con ingressi distinti;
3.dare atto che i coniugi hanno definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico e, pertanto, la sig.ra rinuncia ad ogni richiesta di contributo al proprio Parte_2 mantenimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 pagina 1 di 2 ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, 2° comma c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a seguito della Domanda di separazione e divorzio congiunta, depositata il 23/01/2025, definitivamente pronunciando rispetto solo alla fase della separazione ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 [...] autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) alle Parte_2 trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSARI (SS), Anno 1990 – Atto
119 - Parte 1)
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di Trattazione scritta del 23/03/2025,
e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto come riportate in epigrafe
3) Spese di lite al definitivo
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Così deciso in Sassari il 4.04.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 234/2025, avente per oggetto “separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MARIA GIULIANA FODDE presso il cui C.F._2 studio sono elettivamente domiciliati.
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 23/03/2025, di seguito riportate:
“1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.la casa coniugale verrà suddivisa in due distinte unità immobiliari con ingressi distinti;
3.dare atto che i coniugi hanno definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico e, pertanto, la sig.ra rinuncia ad ogni richiesta di contributo al proprio Parte_2 mantenimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 pagina 1 di 2 ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, 2° comma c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a seguito della Domanda di separazione e divorzio congiunta, depositata il 23/01/2025, definitivamente pronunciando rispetto solo alla fase della separazione ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 [...] autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) alle Parte_2 trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSARI (SS), Anno 1990 – Atto
119 - Parte 1)
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di Trattazione scritta del 23/03/2025,
e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto come riportate in epigrafe
3) Spese di lite al definitivo
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Così deciso in Sassari il 4.04.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 2 di 2