Ordinanza cautelare 23 giugno 2011
Sentenza 31 luglio 2012
Decreto presidenziale 5 ottobre 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 23/06/2011, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00508/2011 REG.ORD.CAU.
N. 01217/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2011, proposto da NK OM, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Mario Pasqualino, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Selinunte N. 9;
contro
-la Prefettura di Palermo,
-il Ministero dell'Interno,
-l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Sportello Unico per l’Immigrazione,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;
nei confronti di
NI Di JO;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di archiviazione dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura di Palermo, di Ministero dell'Interno e di Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Sportello Unico per l’'Immigrazione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 il Presidente dott. Nicolo' Monteleone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, avuto riguardo all’orientamento giurisprudenziale in materia (cfr., Tar Lombardia, sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 7528; T.A.R. Sicilia, sez. II, ordinanza 23 ebbraio 2011, n. 243);
VISTO l’art. 57 del codice del processo amministrativo e ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, avuto riguardo alla particolare natura della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione seconda, accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di aprile 2012.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 23 giugno 2011, con l'intervento dei Signori magistrati
Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore
Cosimo Di Paola, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2011
IL SEGRETARIO