Articolo 255 del Codice civile
Articolo 254Articolo 262
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2013
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7 febbraio 2014
Art. 255.

(Riconoscimento di un figlio premorto).

Puo' anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti ((...)) (216)
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AGGIONRAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile , le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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