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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/05/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 680 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro G. Cicerone;
-APPELLANTE-
E
in persona del Controparte_1
p.t. e l' , CP_2 Controparte_3
rappresentati e difesi dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
-APPELLATI-
1 La causa è stata decisa all'udienza del 28.04.2022 con deposito telematico del dispositivo a seguito di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito il procedimento di primo grado:
“La ricorrente ha opposto l'ordinanza con cui la locale direzione provinciale del lavoro gli ha ingiunto il pagamento di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 9 bis 1. n. 608 del 1996, dell'art. 4 bis co.
2 del d.lgs. n. 181 del 2000; dell'art. 3 co. 3 del d.l. n. 12 del 2002 in relazione alla prestatrice di lavoro subordinato per il periodo dal 4 aprile 2014 al 2 agosto 2014. L'amministrazione Parte_2
si è costituita ed ha concluso per il rigetto della opposizione. Escussi i testi presentati, la causa è stata discussa e decisa.”
Con sentenza n. 3042/2020, pubblicata in data 24.12.2020, il Tribunale di Taranto, ritenuta l'irrilevanza di ogni questione concernente la riqualificazione del rapporto di associazione in partecipazione tra l'opponente e la lavoratrice ha statuito che, per Parte_2
il periodo 4 aprile – 2 agosto 2014, è stata dimostrata, anche tramite l'espletamento della prova testimoniale, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato della lavoratrice alle dipendenze dell'opponente; di conseguenza, il Tribunale ha respinto l'opposizione, condannando alla refusione in favore dell'Amministrazione opposta Parte_1
delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti in data 24.06.2021, Pt_1
ha interposto appello avverso la citata pronuncia, affidandolo ai motivi di cui
[...]
appresso, e ha chiesto alla Corte, in riforma della sentenza di primo grado, in via principale, di annullare e/o dichiarare improduttiva di effetti giuridici l'ordinanza ingiunzione del
28/11/2017 n. 825 emessa dall' di , notificata il 14/12/2017, con la quale era CP_3
stato intimato all'odierna appellante il pagamento della complessiva somma di € 24.173,45
e di ogni atto alla stessa presupposto e/o conseguente e/o collegato, ivi compreso il verbale unico di accertamento e notificazione del 5 giugno 2015 n. TA00001/2015-283-
01; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse annullata e/o dichiarata improduttiva di effetti giuridici l'ordinanza ingiunzione predetta, rideterminare il pagamento dell'importo di ogni singola voce dell'ordinanza impugnata riconducendolo nel quantum debeatur al minimo edittale previsto per le legge;
con vittoria di spese e compensi
2 di lite del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge, ovvero, gradatamente, nell'ipotesi di rideterminazione della sanzione nei limiti del minimo edittale, con compensazione integrale delle spese e compensi di lite del doppio grado.
Con memoria del 13.09.2021, si è costituito in giudizio il , instando Controparte_1
per l'integrale rigetto dell'avverso atto di gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto.
La trattazione della causa è avvenuta attraverso il deposito telematico di note scritte.
All'udienza del 28.04.2022, lette le memorie depositate dalle parti, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo contestualmente depositato in cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie”,
l'appellante censura la sentenza impugnata in quanto fondata su un'erronea valutazione delle evidenze probatorie acquisite in corso di causa e, in particolare, sull'erronea valutazione delle deposizioni testimoniali. Più specificamente, il primo giudice avrebbe errato nel dar credito alle affermazioni dei testi , , tutte clienti Tes_1 Tes_2 Tes_3
del negozio, anziché alle difformi affermazioni dei parenti (il coniuge e il cognato) della ricorrente e di altri clienti, finendo così col giungere alla non condivisibile conclusione secondo cui, per il periodo 4 aprile – 2 agosto 2014, sarebbe stata acquisita la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della alle dipendenze Pt_2
dell'opponente con mansioni di banconista addetta alle vendite.
1.1. Il motivo è infondato.
L'odierna appellante sostiene che i testimoni , , , e Tes_5 Tes_6 Tes_7
escussi sulle circostanze articolate dalla deducente, hanno tutti escluso che la Tes_8
abbia lavorato dopo l'aprile 2014, riferendo di averne potuto constatare la Pt_2
presenza, talvolta nel locale, ma non intenta al lavoro, quanto piuttosto a richiedere informazioni in vista dell'avvio di un'attività commerciale analoga ed in proprio. A parere dell'appellante, il Tribunale sarebbe stato “troppo frettoloso” nell'attribuire una patente di scarsa attendibilità alle affermazioni rese dai parenti della ricorrente, dimenticando, peraltro, che solo il e il sono legati alla stessa da un vincolo di parentela, Tes_6 Tes_7
laddove invece il la e la sono assolutamente indifferenti. Tes_5 Tes_8
3 Per di più, ad ulteriore conferma della ritenuta maggiore attendibilità dei testi indicati dalla ricorrente, soccorrerebbe il rilievo che nel maggio del 2014 quest'ultima e la denunciante ebbero a sottoscrivere un verbale di conciliazione sindacale. Tanto rileverebbe non solo in quanto in detta occasione (dunque nel pieno dell'asserito rapporto di lavoro in nero) la nulla ebbe a osservare o rivendicare in ordine alla prosecuzione del rapporto Pt_2
oltre il periodo dell'aprile 2014 (data di cessazione dell'associazione in partecipazione), ma anche in quanto sarebbe inverosimile che un rapporto di lavoro prosegua, e per di più in nero, con un soggetto che ha già spinto le proprie rivendicazioni al punto da rendere necessario il ricorso ad un verbale di conciliazione.
1.2. Le deduzioni testé compendiate non appaiono idonee ad inficiare il convincimento espresso dal primo giudice. Le dichiarazioni dei testi indicati dalla ricorrente sono, infatti, all'evidenza caratterizzate da un significativo grado di contraddittorietà, il che ha giustificato il giudizio di inattendibilità che le ha colpite.
Partendo dall'esame delle dichiarazioni rese da (escusso all'udienza del Testimone_9
15.11.2018), cliente dell'esercizio commerciale, si evidenzia che costui ha riferito di aver visto - nel periodo in contestazione, ossia dall'aprile all'agosto 2014 – Parte_2
presso l'esercizio commerciale della ma non intenta a prestare attività lavorativa, Pt_1
in quanto quest'ultima si trovava “dal banco lato clienti del bancone”, e chiacchierava con la Il ha specificato che il negozio era aperto solo la mattina, dal lunedì al Pt_1
sabato, e che vi lavorava soltanto la titolare.
Ebbene, l'attendibilità delle dichiarazioni appena citate viene scalfita non solo dalle stesse difese della la quale, al fine di escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro in Pt_1
nero per il periodo in contestazione, ricorda che nel maggio 2014, e dunque nel pieno del contestato rapporto di lavoro in nero, la stessa e la denunciante hanno sottoscritto un verbale di conciliazione, sicché, a suo dire, ciò non consentirebbe di supporre la prosecuzione di un rapporto di lavoro per di più in nero con un soggetto “che ha già spinto le proprie rivendicazioni al punto da rendere necessario il ricorso ad un verbale di conciliazione”, ma anche da quanto dichiarato dal compagno della il quale, escusso all'udienza del Pt_1
21.03.2019, ha dichiarato che il rapporto di lavoro si era interrotto perché era venuto meno il rapporto di fiducia tra le parti. Orbene, è evidente che, se, date le circostanze, doveva
4 ritenersi inverosimile la prosecuzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'odierna appellante, altrettanto inverosimile appare l'eventualità che la denunciante si recasse spesso dalla sua ex datrice di lavoro per “chiacchierare” ovvero per ottenere consigli dalla Pt_1
in vista dell'apertura della propria attività.
Le medesime considerazioni non possono che essere svolte anche in relazione alle dichiarazioni rese dalla teste (escussa all'udienza del 21.03.2019), la quale ha Tes_5
riferito di aver visto la GN presso il box alimentari, non intenta al lavoro, ma Pt_2
mentre interloquiva con la GN chiedendo informazioni perché voleva aprire Pt_1
una propria attività (in particolare chiedeva notizie sugli arredi). A sostegno dell'inattendibilità della teste , interviene, poi, anche la circostanza che la stessa ha Tes_5
dichiarato che “l'esercizio commerciale era chiuso la mattina e il giovedì”, ponendosi così in evidente contrasto con quanto affermato dagli altri testi, secondo cui il negozio era aperto tutte le mattine. Inoltre, la presenza costante in negozio della ricorrente – attestata dai citati testimoni di parte attrice, inclusa – è incompatibile anche con Testimone_10
quanto emerso in sede ispettiva dalla dichiarazione di LA Rosa, confermata in toto in questo giudizio, in ordine alla gestione da parte della di un negozio di Pt_1
parrucchiere in Massafra (“la titolare era generalmente al parrucchiere suo a Massafra”).
Tale ultima circostanza trova peraltro a sua volta conferma nelle dichiarazioni rese a caldo ai verbalizzandi in data 5.03.2015 dalla stessa titolare del negozio, la quale ha precisato
“che [la stava spesso da sola mentre io lavoravo presso il mio parrucchiere qui Pt_2
a Massafra”.
Del tutto inattendibili risultano poi le dichiarazioni di , il quale, all'udienza Testimone_11
del 21.03.2019, ha addirittura asserito di non aver mai visto la presso l'esercizio Pt_2
commerciale della CO (“Io ho sempre visto mia CO sul posto di lavoro e non conosco la GN ), circostanza alquanto inverosimile, posto che, se il Pt_2 Tes_6
veramente si recava due o tre volte al giorno per fornire il pane alla allora avrebbe Pt_1
dovuto necessariamente conoscere la denunciante, attesto che quest'ultima sicuramente aveva prestato servizio in tale negozio nel periodo antecedente a quello in contestazione.
5 Quanto alle dichiarazioni rese dal , è appena il caso di osservare che Tes_7
quest'ultimo, in qualità di coniuge della difficilmente avrebbe reso dichiarazioni Pt_1
contrastanti rispetto alla tesi difensiva di quest'ultima.
Ebbene, a fronte di tali dichiarazioni, palesemente inattendibili, vi sono invece quelle rese in sede istruttoria da e LA Rosa. Le tre Testimone_12 Controparte_5
testimoni hanno, infatti, confermato quanto dichiarato in sede ispettiva, nella quale avevano affermato non solo di aver visto la intenta al lavoro dall'aprile all'agosto Pt_2
2014, spesso anche durante l'orario pomeridiano, ma di aver notato altresì che la lavoratrice era soggetta ad un costante controllo da parte della titolare, la quale monitorava l'operato di quest'ultima sia tramite telecamere installate nel negozio sia tramite continue telefonate alla stessa. Le dichiaranti in questione, tutte indifferenti rispetto alle parti del presente giudizio, hanno attestato sin da subito la situazione di irregolarità oggetto di contestazione, e lo hanno fatto con una tale dovizia di particolari (id est, la presenza di telecamere in negozio, il fatto che il spesso si affacciasse in negozio mentre la Tes_7
era al lavoro, la circostanza che quest'ultima fosse spesso adibita allo scarico del Pt_2
pane e che la “Sig.ra [la non andasse via prima di aver pulito il locale, e Per_1 Pt_2
che solo dopo il marito della titolare procedesse a chiudere il negozio) da rendere particolarmente convincente la loro deposizione
Non è superfluo, peraltro, sottolineare sede che le dichiarazioni rese “a caldo” da lavoratori o terzi soggetti, in quanto, secondo ragionevolezza, scevre da condizionamenti esterni diretti ad orientarne i contenuti e comunque più vicine nel tempo rispetto ai fatti oggetto di contestazione, sono generalmente considerare assistite da un maggior grado di attendibilità rispetto a quelle rese in giudizio, a distanza di tempo e con la possibilità di condizionamenti esterni. Il fatto, dunque, che tali dichiarazioni siano state oggetto di conferma da parte delle originali dichiaranti, seppure con minime discrasie (la circostanza, ad esempio, che la abbia manifestato incertezza, a distanza di anni, sull'orario Tes_1
lavorativo della non inficia l'attendibilità della dichiarazione generale a mente Pt_2
della quale quest'ultima era la sola a lavorare nel negozio al posto della , giustificate Pt_1
indubbiamente dal periodo di tempo trascorso tra gli avvenimenti contestati e l'istruttoria di primo grado, non possono che dar prova della veridicità del loro contenuto.
6 In virtù di quanto detto, deve confermarsi il giudizio di inattendibilità reso dal giudice di primo grado in riferimento ai testi di parte opponente, e la più generale valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito in primo grado. Non può che ritenersi, pertanto, assolto l'onere della prova gravante sull' di dimostrare le contestate CP_3
violazioni, con conseguente rigetto del primo motivo di gravame.
2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Omessa pronuncia”, l'appellante censura l'operato del giudice a quo per avere quest'ultimo omesso di pronunciare sulla domanda subordinata diretta ad ottenere l'applicazione del minimo edittale della sanzione. Con
l'ordinanza opposta è stato ingiunto a titolo di sanzione il pagamento della somma di €
24.173,45. Il Tribunale ha omesso, tuttavia, di pronunciarsi sulla domanda subordinata di applicazione del minimo edittale limitandosi al rigetto dell'opposizione, così confermando la sanzione irrogata dall'amministrazione senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
2.1. La doglianza in scrutino deve essere disattesa.
Ed invero, pur in difetto di un'espressa pronuncia del primo giudice sulla richiesta di riduzione dell'entità della sanzione irrogata, deve ritenersi che il Tribunale abbia inteso condividere l'operato dell'Amministrazione anche con riferimento al quantum sanzionatorio, ritenendo tale importo conforme rispetto ai criteri generali di legge ed alle circolari ministeriali in materia per la quantificazione della sanzione, da ritenersi comunque congrua rispetto all'entità e alla gravità della condotta contestata.
3. In virtù di quanto detto l'appello deve essere interamente rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
4. L'ordinanza-ingiunzione opposta va, conseguentemente, confermata.
5. Le spese di questo grado, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante. Nel presente procedimento trova, infine applicazione la disposizione di cui all'art. 13 comma 1-quater d.p.r. n° 115/2002, sicché dovrà darsi atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte,
7 rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
avverso la Controparte_1
sentenza n° 3042/2020 emessa dal Tribunale di Taranto – sez. lavoro - il
24.12.2020; condanna alla rifusione in favore del Parte_1
, delle spese Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n.
115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un' ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, il 28.4.2022
Il Presidente dott. Maurizio Petrelli
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