Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/06/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 213/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 213/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 04.02.2025, congiuntamente da:
nata a Bagno a [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
Confine col Ponte n. 22, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avvocato Aldo Pierluigi Benedetti sito in Chiesina
Uzzanese (PT), via Garibaldi n. 19, che la rappresentata e difende, giusta procura in atti;
e
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...], Contrada Sorbe n. C.F._2
2, elettivamente domiciliato in Chiesina Uzzanese (PT), via
Garibaldi, 19, presso e nello studio dell'Avv. Giada Lorenzini che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
1
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 04.02.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in data 16.08.2019 in Brindisi GN (PZ), precisavano che dalla loro unione era nato il figlio (il 20.06.2020). Per_1
Le parti evidenziavano peraltro che le condizioni di unione materiale e spirituale su cui era fondato il matrimonio venivano da tempo meno, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi stessi.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
- I coniugi sono autorizzati a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- Il minore viene affidato in maniera condivisa e Per_1 paritetica ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla sua salute tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del medesimo, mentre per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la potestà separatamente durante il periodo in cui avrà presso di sé il figlio;
- Il padre potrà visitare il figlio liberamente, compatibilmente con le esigenze scolastiche e/o di svago dello stesso, restando inteso che il figlio potrà vedere e stare con il padre ogni volta che lo desidererà e con facoltà di recupero dei giorni con l'uno o l'altro genitore;
a titolo esemplificativo, i coniugi concordano i seguenti
2 tempi di permanenza del minore presso il domicilio del padre: la prima e terza settimana del mese dal venerdì alle ore 19.00, quando andrà a prendere il figlio presso l'abitazione della madre, sino alla domenica alle ore 21.30 quando riporterà il bambino presso l'abitazione della madre, oltre ad una sera a scelta del padre - verosimilmente il giorno mercoledì - quando il padre all'uscita del lavoro prenderà con sé il figlio per cenare insieme: in tale occasione, compatibilmente con i suoi orari lavorativi, il padre potrà altresì far dormire il bambino presso la propria abitazione;
la seconda e quarta settimana del mese per tre sere a settimana (che si indicano, salvo diverso accordo tra le parti, nei giorni di martedì, giovedì e venerdì), il padre all'uscita del lavoro prenderà con sé il figlio per cenare insieme: in tali occasioni, compatibilmente con i suoi orari lavorativi, il padre potrà altresì far dormire il bambino presso la propria abitazione;
- Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un periodo di almeno 20 giorni anche non consecutivi, da concordare fra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, durante il quale la frequentazione con la madre sarà sospesa e viceversa;
a. cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendendo un anno il 25 Dicembre, l'anno successivo il 31
Dicembre e così via per gli anni a seguire, ad anni alterni con l'impegno di trascorrere anche del tempo insieme con le figlie;
b. tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendendo un anno il giorno di Pasqua e l'anno dopo il Lunedì dell'Angelo, e così di nuovo a girare per gli anni successivi;
allo stesso modo verrà rispettato il criterio dell'alternanza per le altre festività;
Quanto sopra disciplinato, salvo miglior accordo che potrà essere preso dai coniugi nel primario interesse del figlio , anche Per_1 per conciliare i rispettivi impegni lavorativi ed attinenti la vita quotidiana, nonché compatibilmente con comprovati impegni ludico scolastici del minore;
- I genitori provvederanno al mantenimento diretto del minore durante il periodo di permanenza dello stesso presso ciascuno;
3 l'assegno universale ed eventuali sussidi e contributi pubblici saranno percepiti dalla Sig.ra in via esclusiva nella Parte_1 misura del 100%;
- le spese straordinarie per il figlio saranno poste a carico di entrambi i genitori nella seguente misura: fino al compimento dell'11esimo anno di età del minore, il padre contribuirà nella misura del 70%, mentre la madre nella misura del 30%; dopo il compimento dell'11esimo anno di età del minore, il padre contribuirà nella misura del 60%, mentre la madre nella misura del
40%. Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, salvo quelle urgenti, in linea con il
Protocollo del Tribunale di Pistoia vigente;
le spese non preventivamente concordate, resteranno interamente a carico del genitore che, nell'esercizio della propria responsabilità genitoriale, le ha liberamente sostenute. Si considerano tali, a titolo esemplificativo: le spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets;
le spese scolastiche come rette, la mensa scolastica, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche, viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata;
spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;
baby sitter se reso necessario da impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei figli sotto i dodici anni e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o alternative gratuite.
- la Sig.ra quale esclusiva proprietaria di più Parte_1 ampio compendio immobiliare, si obbliga a trasferire, entro e non oltre la data del 31 luglio 2025, salvo diverso ed espresso accordo fra le parti, la piena ed esclusiva proprietà dei seguenti immobili:
1) Porzione di immobili identificati al foglio 9, mappale 83, sub. 2, cat. A/3, classe 6, vani 10,5, rendita € 531,43, nonché foglio 9, mappale 83, sub. 5, cat. C/6, classe 5, rendita € 237,62, il tutto come anche da planimetria che si allega – sottoscritta dai ricorrenti
– nella quale in colore verde sono indicate le porzioni degli
4 immobili oggetto di trasferimento a seguito del necessario frazionamento;
2) Terreno pertinenziale catastalmente identificato al Catasto dei
Terreni del Comune di Chiesina Uzzanese, al foglio 9, particella
707, semin. arbor., classe 01, superficie are 07 ca 88, reddito dominicale € 5,70, agrario € 4,88, nonché porzione del terreno di cui al foglio 9, particella 710, vigneto, classe 02, superficie are 25 ca 83, reddito dominicale € 16,68, € 16,01, il tutto come anche da planimetria che si allega – sottoscritta dai ricorrenti – nella quale in colore verde sono indicate le porzioni degli immobili oggetto di trasferimento a seguito del necessario frazionamento
- Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli durante il periodo di permanenza dei minori presso ciascuno di essi;
pertanto, gli eventuali sussidi statali – es. assegni familiari – saranno suddivisi nella misura del 50% per ciascun genitore;
- I coniugi, fin da adesso, reciprocamente si concedono (e comunque si impegnano a concedersi), il consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o di ogni altra autorizzazione amministrativa per i figli;
- I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto espressamente rinunciano ad ogni reciproca richiesta di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 09.04.2025 dinanzi al Presidente del Collegio, precisando che le disposizioni presenti all'interno del ricorso sono da intendersi come impegno ad effettuare il trasferimento immobiliare e riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
All'esito della predetta udienza la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro
5 convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a Bagno a [...] il [...] e ,
[...] Parte_2 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 16.08.2019 in Brindisi GN (PZ), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Brindisi GN (PZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 5, P. 2, S. C, anno 2019);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 05.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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