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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/02/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1568/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Vinicia Serena Calendino Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1568/2024 promossa in grado d'appello
DA
con il patrocinio degli avv.ti GIUSEPPE e RITA CROBE Parte_1 elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa n. 5, presso lo studio dei predetti difensori,
APPELLANTE
CONTRO
e , con il patrocinio dell'avv. GIANNI TOGNONI CP_1 CP_2 elettivamente domiciliati in Milano, Via Bergognone n. 31, presso l'avv. LUISA GASPARI,
APPELLATI
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, rigettata ogni contraria eccezione, deduzione o istanza, così giudicare:
1) In via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 9313/2023 del 22 novembre 2023, emessa dal
Tribunale di Milano, sezione VII civile, Giudice Dott.ssa Ernesta Occhiuto, R.G. n. 30432/2022 in quanto emessa in violazione dell'art. 102 c.p.c.;
- in ogni caso, sospendere ex art. 283 cod. proc. civ. l'efficacia della sentenza n. 9313/2023 del 22 novembre 2023, emessa dal Tribunale di Milano, sezione VII civile, Giudice Dott.ssa Ernesta Occhiuto, R.G. n. 30432/2022 per i motivi in atti;
2) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. 9313/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, Giudice Dott.ssa Ernesta Occhiuto, pubblicata in data 22 novembre 2023:
- accertare e dichiarare che la risoluzione del Contratto è avvenuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1453 c.c. per fatto e colpa dei Sig.ri e e, conseguentemente, CP_1 CP_2 pagina 1 di 8 - condannare i Sig.ri e a corrispondere in favore della Sig.ra CP_1 CP_2 un importo pari ad Euro 51.646,00 a titolo di risarcimento del danno, ai sensi Parte_1 del combinato disposto dell'art. 1382 c.c. e dell'art. 4 del Contratto, di cui Euro 25.273,60, già corrisposti dai Sig.ri e e non ripetibili ed Euro 26.372,40 a titolo di CP_1 CP_2 saldo. 3) IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1386 c.c. e dell'art. 4 del Contratto il diritto della Sig.ra di trattenere l'importo di Euro Pt_1
25.273,60 a titolo di caparra penitenziale per il recesso formalizzato dai Sig.ri e CP_1
. CP_2
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per e CP_1 CP_2 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, per le ragioni di cui alla narrativa, in via principale: rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra e, per l'effetto, confermare Parte_1 integralmente la sentenza n. 9313/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data 22 novembre 2023; in via subordinata all'accoglimento dell'appello avversario: in riforma della sentenza appellata, accogliere le domande formulate in via subordinata nel procedimento di primo grado e, per l'effetto: a) previo accertamento della mancanza di causa ex art. 1325 c.c., dichiarare nullo ex art. 1418, comma 2, c.c. il contratto sottoscritto in data 10 agosto 2018 dai sig.ri e con la società CP_1 CP_2
avente ad oggetto la prestazione di consulenza e servizi Controparte_3 connessi alla organizzazione del matrimonio dei sig.ri e in Italia e, per l'effetto, CP_1 CP_2 condannare la società a ripetere in favore dei sig.ri Controparte_3 [...] e l'importo complessivo di euro 25.273,60, oltre interessi legali ex art. 5 d.lgs. CP_1 CP_2 231/2002, dalla data del versamento alla data del ristoro effettivo;
b) previo accertamento dell'essenzialità del termine del 6 giugno 2020 di cui al contratto del 10 agosto 2018, dichiarare ai sensi dell'art. 1457 c.c. la risoluzione del contratto del 10 agosto 2018 sottoscritto dai sig.ri
[...] e con la società avente ad oggetto CP_1 CP_2 Controparte_3 la prestazione di consulenza e servizi connessi alla organizzazione del matrimonio dei sig.ri e CP_1
in Italia e condannare la società a ripetere CP_2 Controparte_3 in favore dei sig.ri e l'importo complessivo di euro 25.273,60, oltre interessi CP_1 CP_2 legali ex art. 5 d.lgs. 231/2002, dalla data del versamento alla data del ristoro effettivo. Con vittoria di spese e compensi di lite, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22 luglio 2022 e hanno convenuto in giudizio la CP_1 CP_2 società (di seguito per brevità Controparte_3 CP_3
e , nel premettere che in data 10 agosto 2018 avevano sottoscritto un contratto avente ad
[...] oggetto la prestazione di consulenza e servizi connessi alla organizzazione del loro matrimonio, chiedevano in principalità dichiararsi la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, ex artt. 1256 e 1463 c.c., in subordine accertarsi la nullità ex art. 1418, co. 2, per mancanza di causa ex art. 1325 c.c., o la risoluzione per essenzialità del termine del 6 giugno 2020, ex artt. 1256 e 1463, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di € 25.273,60, oltre interessi legali ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla data del versamento al saldo, corrisposta a titolo di acconto in esecuzione del citato contratto. Chiedevano altresì accertarsi che nulla fosse ulteriormente dovuto.
pagina 2 di 8 Gli attori, entrambi di nazionalità americana e residenti negli Stati Uniti, avevano dedotto:
-di avere stipulato in data 10 agosto 2018 con la società un contratto per la Controparte_3 organizzazione del loro matrimonio, da svolgersi in data 6 giugno 2020 in Italia sul lago di Como, presso la Villa Balbianello, alla presenza di n. 30 invitati e che, in forza del citato contratto, avevano corrisposto alla società la somma di € 25.273,60, a titolo di acconto, pari al 20% Controparte_3 del totale (di complessivi € 51.646,00) dovuto per la prestazione di c.d. wedding planning da parte della convenuta;
-che a causa della diffusione dell'epidemia da Covid-19 in Italia come nel resto del mondo, erano stati costretti, dapprima, a valutare la possibilità di posticipare le nozze al 22 giugno 2021 e, successivamente, a cancellare l'evento e a celebrare il matrimonio in Florida (in data 25 giugno 2021) a causa del prolungarsi dello stato di emergenza sanitaria e del perdurante stato di incertezza sulla possibilità di celebrare le nozze secondo le modalità concordate;
- in data 5 marzo 2021 avevano, pertanto, richiesto alla la restituzione di quanto Controparte_3 versato a titolo di acconto ma tale richiesta era stata respinta, con lettera del 9 marzo 2021, sul presupposto che ai sensi dell'art. 4 del contratto la somma versata a titolo di acconto era da considerarsi
“non refundable” (i.e. non rimborsabile) e che la decisione di cancellare l'evento era imputabile unicamente agli attori poiché la normativa emergenziale vigente non prevedeva per il mese di giugno
2021 limitazioni allo svolgimento di ricevimenti, ritenendo dunque possibile lo svolgimento dell'evento dedotto in contratto secondo le tradizionali forme di convivialità e aggregazione concordate;
- Absolutely in data 12 marzo 2021, respingendo nuovamente la richiesta di restituzione CP_3 dell'anticipo, asseritamente versato a titolo di caparra confirmatoria, chiedeva inoltre il pagamento del saldo dovuto contrattualmente, pari ad € 26.372,40, asserendo di avere già provveduto alla conferma della Villa Balbianello per le giornate del 21, 22 e 23 giugno 2021 e dei fornitori per lo svolgimento dell'evento;
- al fine di risolvere bonariamente la controversia, in data 16 giugno 2021 gli attori avevano invitato a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, che, tuttavia, si era conclusa Controparte_3 in data 14 marzo 2022 con un verbale di mancato accordo, cui aveva fatto seguito la proposizione del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano.
All'udienza del 30 marzo 2023 il Tribunale, rilevata la regolarità della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti della dichiarata la contumacia della convenuta, Controparte_3 ha accolto la domanda svolta in via principale di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1463 c.c. ed ha condannato a Controparte_3 restituire agli attori l'importo complessivo di € 25.273,60, oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo saldo, nonché al pagamento delle spese di lite. In particolare il tribunale ha ritenuto che la fattispecie ricadesse “nell'alveo della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imprevista e imprevedibile al momento della conclusione del contratto, rappresentata dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 che ha interessato tutto il mondo e dalle conseguenti misure restrittive alla circolazione e alle libertà delle persone” e, pertanto, a fronte dell' impossibilità della prestazione dedotta in contratto nel termine pattuito per la celebrazione del matrimonio, da ritenersi essenziale, ha dichiarato il contratto risolto ai sensi dell'art. 1463 c.c. con conseguente obbligo della convenuta di restituire la somma ricevuta a titolo di acconto per la prestazione non eseguita, pari ad € 25.273,60, ed esclusione di alcun diritto al pagamento del saldo ed assorbimento di ogni altra domanda svolta in via subordinata.
pagina 3 di 8 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello nella sua qualità di socia Parte_1 accomandataria di Nel chiedere in via preliminare l'accertamento e la Controparte_3 declaratoria di nullità della medesima sentenza per essere emessa in violazione dell'art. 102 c.p.c., nel merito, in via principale, ha chiesto la declaratoria di risoluzione del contratto per fatto e colpa degli appellati ex artt. 1218 e 1453 c.c. e la condanna di questi ultimi al pagamento di € 51.646,00 (a titolo di risarcimento del danno da liquidare in misura pari al corrispettivo pattuito contrattualmente); in subordine, ai sensi dell'art. 1386 c.c. e dell'art. 4 del contratto stipulato tra le parti, accertarsi il diritto dell' appellante di trattenere l'importo di € 25.273,60 a titolo di caparra penitenziale per il recesso formalizzato dai e . CP_1 CP_2
In particolare ha articolato i seguenti motivi di appello compendiati come segue:
A) “Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 102 c.p.”: con un primo motivo l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c. in ragione del fatto che l'atto di citazione sarebbe stato notificato solo alla società e non anche a personalmente, Pt_1 all'epoca dei fatti socia accomandataria della e, quindi, litisconsorte necessaria in Controparte_3 quanto illimitatamente e solidalmente responsabile per le obbligazioni sociali della società nel frattempo estinta, cancellata dal registro delle imprese in data 13 dicembre 2023;
B) “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui accerta che la nuova data delle nozze – 22 giugno 2021 – non è stata accettata dagli attori”: con un secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza i quanto emessa in violazione dell'art. 132 c.p.c., in ragione della anomalia motivazionale consistente nel fatto che il giudice non avrebbe accertato, in punto di fatto, che la data delle nozze, fissata nel Contratto per il 6 giugno 2020, sarebbe stata concordemente prorogata dalle parti al 22 giugno mediante la stipula dell'addendum in data 5.5.2020, come risulterebbe anche dal verbale di mancato accordo di negoziazione assistita prodotto in giudizio dagli stessi attori;
ove il giudice avesse rilevato che la data del matrimonio era stata concordemente posticipata, avrebbe dovuto accertare l'inadempimento degli appellati, che avevano arbitrariamente deciso di non contrarre matrimonio nella nuova data concordata, e rigettare la domanda attorea di restituzione dell'acconto versato alla
Controparte_3 C) “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui accerta la risoluzione del Contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex artt. 1463 c.c. e 1256 c.c. “con il terzo motivo si deduce l'erroneità della sentenza, per violazione degli artt. 1463, 1256 e 1218 c.c., nella parte in cui ha accolto la domanda attorea dichiarando la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imprevista e imprevedibile al momento della conclusione del contratto, rappresentata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19; ad avviso dell'appellante le parti avevano concordemente posticipato l'evento al 21, 22 e 23 giugno 2021 e a tali date erano venute meno le restrizioni dovute al Covid-19, sicché non sussistevano i presupposti per dichiarare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dato che nel giugno 2021 non vi era nessuna impossibilità oggettiva e assoluta a dare corso al matrimonio in Italia, né gli attori avrebbero fornito alcuna prova circa l'impossibilità della prestazione per cause ad essi non imputabile;
la mancata celebrazione del matrimonio nelle predette date sarebbe il frutto di una decisione arbitraria degli appellati da cui consegue la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1218 e 1453 c.c. per fatto e colpa di e CP_1
che sarebbero quindi, tenuti a risarcire all'appellante il danno da inadempimento contrattuale, CP_2 pari all'intero valore della prestazione dedotta contrattualmente. Ha chiesto altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Si sono costituiti gli appellati i quali, eccependo preliminarmente l'inammissibilità, in ragione delle preclusioni maturate, dell'attività svolta dall'appellante contumace in primo grado, vuoi avuto riguardo alle produzioni documentali, vuoi in ordine alle domande svolte, nel merito, in principalità hanno pagina 4 di 8 chiesto il rigetto dell'appello, in via subordinata all'accoglimento dell'appello avversario in riforma della sentenza appellata, accogliere le domande formulate in via subordinata nel procedimento di primo grado.
All'esito dell'udienza del 3/10/2024 il Collegio ha respinto l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e ha rinviato la causa al 7/11/2024 per la precisazione delle conclusioni e la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.. A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni e il consigliere istruttore, assegnati i termini per il deposito di memorie, ha rinviato le parti all'udienza del 23/01/2025 per la discussione orale. All'udienza del 23.1.2025 le parti hanno discusso e la causa è stata assunta in decisione dal collegio. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 29.1.2025.
MOTIVI
1. Il primo motivo di appello è infondato.
Non sussiste alcun litisconsorzio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. tra l'odierna appellante e la società poiché, come da costante insegnamento della Corte di Cassazione, la Controparte_3 responsabilità dei soci di società di persone è sempre sussidiaria rispetto alla responsabilità della società, che per prima può essere chiamata a rispondere dei debiti sociali. Le società di persone rappresentano infatti un autonomo centro di interessi, dotato di una loro sostanziale soggettività e di una specifica capacità processuale. Ciò non esclude che sia i soci che la società possano essere debitori solidali rispetto alla stessa obbligazione, seppure in grado diverso (in tal senso: Cass. n. 18653 del
16.9.2004, rv. 577137; n. 10584 del 9.5.2007, rv. 597332; 21.6.1972 n. 2015, rv. 359156), ma ciò non determina alcun litisconsorzio necessario sul piano processuale (cfr. Cass. sent. n. 19985/2013).Non contraddice tale assunto il precedete citato che, come richiamato anche dall'appellante, vige solo in ambito tributario.
Ne consegue che la sentenza gravata non è affetta da nullità per violazione dell'art. 102 c.p.c. poiché l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato correttamente rinotificato alla società
[...]
ovvero al soggetto legittimato passivamente, in assenza di Controparte_3 alcuna contestazione sulla regolarità della notifica perfezionata in favore dell'ente.
2. E' infondato il secondo motivo di appello.
Dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado risulta che la data fissata per la celebrazione del matrimonio a Como era quella del 6 giugno 2020, come stabilito dall'art. 2 del contratto stipulato in data 10 agosto 2018.
L'emergenza sanitaria da Covid-19 verificatasi nel 2020 ha determinato l'impossibilità di celebrare le nozze nella data convenuta a causa delle misure restrittive alla libertà di circolazione delle persone adottate in Italia e nel resto del mondo. A fronte di tale situazione le parti hanno valutato la possibilità di posticipare la data dell'evento, ma non hanno mai raggiunto alcun accordo definitivo sulla data del 22 giugno 2021.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, nessun rilievo dirimente assume a tal fine il verbale di mancato accordo di negoziazione assistita del 14 marzo 2022, nelle cui premesse si afferma che “tra le
pagina 5 di 8 parti è insorta controversia avente ad oggetto la domanda da parte della Sig. e del CP_4 Sig. nei confronti della società (…) per le prestazioni e i Parte_2 Controparte_3 servizi connessi all'organizzazione del matrimonio programmato in Italia per il giorno 6 giugno 2020, successivamente e concordemente posticipato al 22 giugno 2021”, poiché l'esistenza di un'intesa per posticipare la data delle nozze al 22 giugno 2021 è smentita dalla chat su Whatsapp intercorsa tra la
GN e la GN prodotta sub doc. 25 dagli attori in primo grado. CP_1 Pt_1
Da tale documento, con il quale l'odierna appellante non ha intesto confrontarsi, emerge unicamente che le parti, a seguito del lockdown disposto dalle autorità nazionali a partire dal marzo del 2020, avevano valutato la possibilità di rinviare le nozze ad altra data (ivi inclusa quella del 22 giugno 2021) senza pervenire ad alcuna decisione definitiva, stante una situazione di assoluta incertezza circa l'evoluzione della pandemia e i provvedimenti emergenziali che sarebbero stati adottati sul territorio nazionale. Tanto più che la stessa appellante, non potendo garantire lo svolgimento delle nozze nel giugno del 2021, con comunicazione Whatsapp del 3 marzo 2021 proponeva agli appellati di posticipare l'evento ad altra data.1
Trattasi di interlocuzioni cristallizzate in un documento legittimamente acquisito, che contrastano in termini insanabili qualsivoglia diversa ricostruzione facente leva su un concorde differimento, per come prospettato da parte appellante, tra l'altro fondata su documenti depositati in appello in violazione dell'art.345 c.p.c.
In definitiva, l'unica data concordata tra le parti per la celebrazione in Italia delle nozze dei sig.ri e è quella individuata contrattualmente del 6 giugno 2020. CP_1 CP_2 E' pacifico che alla data originariamente prevista dalle parti non si sia potuto dare corso all'evento e che tale impossibilità sia stata durevole.
Giova forse evidenziare che la prestazione al 6 giugno 2020 era dovuta dalla società, che appunto non vi ha potuto dare seguito, senza che sia stato messo in dubbio che ciò sia avvenuto per una causa imputabile alla creditrice. L'evento non è stato quindi organizzato per impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile ad alcuna delle parti, in quanto derivante dalla emergenza pandemica da Covid-19, ovvero da un evento imprevisto e imprevedibile alla data di stipula del contratto, e dalle conseguenti misure restrittive della libertà di circolazione delle persone adottate a livello nazionale e internazionale, evento le cui conseguenze si sono protratte anche in tempi successivi.
3/3/21, 8:30:07 AM] Ciao come state? Qui in Italia la situazione è ancora incerta per quanto Controparte_3 CP_1 riguarda gli eventi e mi chiedevo se pensavate di rimandare. Non sappiamo ancora se gli eventi di giugno sono fattibili, ma al momento i ristoranti a cena sono ancora chiusi e il coprifuoco è alle 22.00.
[3/3/21, 8:30:38] Il problema è che quello che succederà a giugno è imprevedibile fino a molto molto Controparte_3 vicino alla data....
[3/3/21, 8:30:55 AM] Fammi sapere il tuo pensiero, buona giornata. SA Controparte_3
[3/3/21, 9:39:24 AM] : Ciao SA, grazie per averci contattato e spero che anche tu stia bene nonostante Tes_1 le condizioni. Anche io e ci abbiamo pensato e siamo molto preoccupati perché le condizioni sono ancora molto CP_2 incerte, soprattutto perché gli americani non possono ancora viaggiare in Italia. È un vero peccato e naturalmente nessuno ha colpa, la situazione è fuori dal controllo di tutti. Non è mai quello che volevamo, ma riteniamo che in questo momento sia necessario cancellare questi piani e trovare un accordo per il rimborso. Siamo stati fidanzati per 3 anni e abbiamo pianificato questo matrimonio con voi dal 2018, non possiamo immaginare un altro rinvio. Vogliamo sposarci e pianificare una famiglia. Come possiamo procedere da qui? Come sempre grazie mille
pagina 6 di 8 In proposito giova richiamare che “ l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione “( Sez. 3 - , Ordinanza n.
8766 del 29/03/2019¸Cass. 20811/2014).
Pertanto, come correttamente dichiarato dal Tribunale, il contratto del 10 agosto 2018 deve intendersi risolto ai sensi dell'art. 1463 c.c. con conseguente obbligo restitutorio a favore di e di CP_1 CP_2 quanto da costoro corrisposto, oggetto di ripetizione di indebito, in forza dell'applicazione delle norme generali sulla risoluzione e, in particolare, di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole ( Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 36329 del 23/11/2021).
3. E' inammissibile, oltre che come sopra esposto infondata, la domanda di parte appellante volta a fare dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per fatto e colpa di e , così come è CP_1 CP_2 inammissibile la richiesta di qualificare la disposizione dell'art. 4 del contratto quale caparra penitenziale ex art. 1386 c.c., al fine di dedurre la irrepetibilità di quanto versato.
Le deduzioni articolate nel terzo motivo di appello, oltre che fondate su documenti da ritenersi inammissibili, contrastano con la ricostruzione temporale offerta dagli appellati in ordine alle restrizioni vigenti anche nel giugno 2021, ricostruzione non specificatamente contraddetta ( v. p. 20 comparsa costituzione in appello) e comunque ricostruibile sulla scorta di documentazione di pubblico dominio. Non può sfuggire come le restrizioni, oltre a limitare la possibilità piena di socializzazione sul territorio, abbiano pesantemente inciso sugli spostamenti, nel caso di specie necessari in ragione della nazionalità statunitense della coppia.
Non è possibile pertanto individuare alcun unilaterale e immotivato ostacolo alla fruizione del servizio oggetto di contratto, bensì l'impossibilità al suo svolgimento per la data concordata, ed il protrarsi delle restrizioni in tempi talmente prolungati da fare venire meno in termini definitivi l'interesse a celebrare il matrimonio in Italia con le modalità oggetto di contratto.
4.Al mancato accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 contro e avverso la sentenza del Tribunale di
[...] CP_1 CP_2
Milano n. 9313/2023 pubblicata il 22.11.2023 così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 9313/2023 pubblicata il 22.11.2023;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di lite liquidate in € 9.991 per compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali
(15%);
pagina 7 di 8 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 29 gennaio 2025
Il Consigliere est
Roberta Nunnari
Il Presidente
Vinicia Serena Calendino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Vinicia Serena Calendino Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1568/2024 promossa in grado d'appello
DA
con il patrocinio degli avv.ti GIUSEPPE e RITA CROBE Parte_1 elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa n. 5, presso lo studio dei predetti difensori,
APPELLANTE
CONTRO
e , con il patrocinio dell'avv. GIANNI TOGNONI CP_1 CP_2 elettivamente domiciliati in Milano, Via Bergognone n. 31, presso l'avv. LUISA GASPARI,
APPELLATI
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, rigettata ogni contraria eccezione, deduzione o istanza, così giudicare:
1) In via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 9313/2023 del 22 novembre 2023, emessa dal
Tribunale di Milano, sezione VII civile, Giudice Dott.ssa Ernesta Occhiuto, R.G. n. 30432/2022 in quanto emessa in violazione dell'art. 102 c.p.c.;
- in ogni caso, sospendere ex art. 283 cod. proc. civ. l'efficacia della sentenza n. 9313/2023 del 22 novembre 2023, emessa dal Tribunale di Milano, sezione VII civile, Giudice Dott.ssa Ernesta Occhiuto, R.G. n. 30432/2022 per i motivi in atti;
2) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. 9313/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, Giudice Dott.ssa Ernesta Occhiuto, pubblicata in data 22 novembre 2023:
- accertare e dichiarare che la risoluzione del Contratto è avvenuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1453 c.c. per fatto e colpa dei Sig.ri e e, conseguentemente, CP_1 CP_2 pagina 1 di 8 - condannare i Sig.ri e a corrispondere in favore della Sig.ra CP_1 CP_2 un importo pari ad Euro 51.646,00 a titolo di risarcimento del danno, ai sensi Parte_1 del combinato disposto dell'art. 1382 c.c. e dell'art. 4 del Contratto, di cui Euro 25.273,60, già corrisposti dai Sig.ri e e non ripetibili ed Euro 26.372,40 a titolo di CP_1 CP_2 saldo. 3) IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1386 c.c. e dell'art. 4 del Contratto il diritto della Sig.ra di trattenere l'importo di Euro Pt_1
25.273,60 a titolo di caparra penitenziale per il recesso formalizzato dai Sig.ri e CP_1
. CP_2
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per e CP_1 CP_2 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, per le ragioni di cui alla narrativa, in via principale: rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra e, per l'effetto, confermare Parte_1 integralmente la sentenza n. 9313/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data 22 novembre 2023; in via subordinata all'accoglimento dell'appello avversario: in riforma della sentenza appellata, accogliere le domande formulate in via subordinata nel procedimento di primo grado e, per l'effetto: a) previo accertamento della mancanza di causa ex art. 1325 c.c., dichiarare nullo ex art. 1418, comma 2, c.c. il contratto sottoscritto in data 10 agosto 2018 dai sig.ri e con la società CP_1 CP_2
avente ad oggetto la prestazione di consulenza e servizi Controparte_3 connessi alla organizzazione del matrimonio dei sig.ri e in Italia e, per l'effetto, CP_1 CP_2 condannare la società a ripetere in favore dei sig.ri Controparte_3 [...] e l'importo complessivo di euro 25.273,60, oltre interessi legali ex art. 5 d.lgs. CP_1 CP_2 231/2002, dalla data del versamento alla data del ristoro effettivo;
b) previo accertamento dell'essenzialità del termine del 6 giugno 2020 di cui al contratto del 10 agosto 2018, dichiarare ai sensi dell'art. 1457 c.c. la risoluzione del contratto del 10 agosto 2018 sottoscritto dai sig.ri
[...] e con la società avente ad oggetto CP_1 CP_2 Controparte_3 la prestazione di consulenza e servizi connessi alla organizzazione del matrimonio dei sig.ri e CP_1
in Italia e condannare la società a ripetere CP_2 Controparte_3 in favore dei sig.ri e l'importo complessivo di euro 25.273,60, oltre interessi CP_1 CP_2 legali ex art. 5 d.lgs. 231/2002, dalla data del versamento alla data del ristoro effettivo. Con vittoria di spese e compensi di lite, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22 luglio 2022 e hanno convenuto in giudizio la CP_1 CP_2 società (di seguito per brevità Controparte_3 CP_3
e , nel premettere che in data 10 agosto 2018 avevano sottoscritto un contratto avente ad
[...] oggetto la prestazione di consulenza e servizi connessi alla organizzazione del loro matrimonio, chiedevano in principalità dichiararsi la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, ex artt. 1256 e 1463 c.c., in subordine accertarsi la nullità ex art. 1418, co. 2, per mancanza di causa ex art. 1325 c.c., o la risoluzione per essenzialità del termine del 6 giugno 2020, ex artt. 1256 e 1463, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di € 25.273,60, oltre interessi legali ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla data del versamento al saldo, corrisposta a titolo di acconto in esecuzione del citato contratto. Chiedevano altresì accertarsi che nulla fosse ulteriormente dovuto.
pagina 2 di 8 Gli attori, entrambi di nazionalità americana e residenti negli Stati Uniti, avevano dedotto:
-di avere stipulato in data 10 agosto 2018 con la società un contratto per la Controparte_3 organizzazione del loro matrimonio, da svolgersi in data 6 giugno 2020 in Italia sul lago di Como, presso la Villa Balbianello, alla presenza di n. 30 invitati e che, in forza del citato contratto, avevano corrisposto alla società la somma di € 25.273,60, a titolo di acconto, pari al 20% Controparte_3 del totale (di complessivi € 51.646,00) dovuto per la prestazione di c.d. wedding planning da parte della convenuta;
-che a causa della diffusione dell'epidemia da Covid-19 in Italia come nel resto del mondo, erano stati costretti, dapprima, a valutare la possibilità di posticipare le nozze al 22 giugno 2021 e, successivamente, a cancellare l'evento e a celebrare il matrimonio in Florida (in data 25 giugno 2021) a causa del prolungarsi dello stato di emergenza sanitaria e del perdurante stato di incertezza sulla possibilità di celebrare le nozze secondo le modalità concordate;
- in data 5 marzo 2021 avevano, pertanto, richiesto alla la restituzione di quanto Controparte_3 versato a titolo di acconto ma tale richiesta era stata respinta, con lettera del 9 marzo 2021, sul presupposto che ai sensi dell'art. 4 del contratto la somma versata a titolo di acconto era da considerarsi
“non refundable” (i.e. non rimborsabile) e che la decisione di cancellare l'evento era imputabile unicamente agli attori poiché la normativa emergenziale vigente non prevedeva per il mese di giugno
2021 limitazioni allo svolgimento di ricevimenti, ritenendo dunque possibile lo svolgimento dell'evento dedotto in contratto secondo le tradizionali forme di convivialità e aggregazione concordate;
- Absolutely in data 12 marzo 2021, respingendo nuovamente la richiesta di restituzione CP_3 dell'anticipo, asseritamente versato a titolo di caparra confirmatoria, chiedeva inoltre il pagamento del saldo dovuto contrattualmente, pari ad € 26.372,40, asserendo di avere già provveduto alla conferma della Villa Balbianello per le giornate del 21, 22 e 23 giugno 2021 e dei fornitori per lo svolgimento dell'evento;
- al fine di risolvere bonariamente la controversia, in data 16 giugno 2021 gli attori avevano invitato a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, che, tuttavia, si era conclusa Controparte_3 in data 14 marzo 2022 con un verbale di mancato accordo, cui aveva fatto seguito la proposizione del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano.
All'udienza del 30 marzo 2023 il Tribunale, rilevata la regolarità della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti della dichiarata la contumacia della convenuta, Controparte_3 ha accolto la domanda svolta in via principale di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1463 c.c. ed ha condannato a Controparte_3 restituire agli attori l'importo complessivo di € 25.273,60, oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo saldo, nonché al pagamento delle spese di lite. In particolare il tribunale ha ritenuto che la fattispecie ricadesse “nell'alveo della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imprevista e imprevedibile al momento della conclusione del contratto, rappresentata dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 che ha interessato tutto il mondo e dalle conseguenti misure restrittive alla circolazione e alle libertà delle persone” e, pertanto, a fronte dell' impossibilità della prestazione dedotta in contratto nel termine pattuito per la celebrazione del matrimonio, da ritenersi essenziale, ha dichiarato il contratto risolto ai sensi dell'art. 1463 c.c. con conseguente obbligo della convenuta di restituire la somma ricevuta a titolo di acconto per la prestazione non eseguita, pari ad € 25.273,60, ed esclusione di alcun diritto al pagamento del saldo ed assorbimento di ogni altra domanda svolta in via subordinata.
pagina 3 di 8 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello nella sua qualità di socia Parte_1 accomandataria di Nel chiedere in via preliminare l'accertamento e la Controparte_3 declaratoria di nullità della medesima sentenza per essere emessa in violazione dell'art. 102 c.p.c., nel merito, in via principale, ha chiesto la declaratoria di risoluzione del contratto per fatto e colpa degli appellati ex artt. 1218 e 1453 c.c. e la condanna di questi ultimi al pagamento di € 51.646,00 (a titolo di risarcimento del danno da liquidare in misura pari al corrispettivo pattuito contrattualmente); in subordine, ai sensi dell'art. 1386 c.c. e dell'art. 4 del contratto stipulato tra le parti, accertarsi il diritto dell' appellante di trattenere l'importo di € 25.273,60 a titolo di caparra penitenziale per il recesso formalizzato dai e . CP_1 CP_2
In particolare ha articolato i seguenti motivi di appello compendiati come segue:
A) “Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 102 c.p.”: con un primo motivo l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c. in ragione del fatto che l'atto di citazione sarebbe stato notificato solo alla società e non anche a personalmente, Pt_1 all'epoca dei fatti socia accomandataria della e, quindi, litisconsorte necessaria in Controparte_3 quanto illimitatamente e solidalmente responsabile per le obbligazioni sociali della società nel frattempo estinta, cancellata dal registro delle imprese in data 13 dicembre 2023;
B) “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui accerta che la nuova data delle nozze – 22 giugno 2021 – non è stata accettata dagli attori”: con un secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza i quanto emessa in violazione dell'art. 132 c.p.c., in ragione della anomalia motivazionale consistente nel fatto che il giudice non avrebbe accertato, in punto di fatto, che la data delle nozze, fissata nel Contratto per il 6 giugno 2020, sarebbe stata concordemente prorogata dalle parti al 22 giugno mediante la stipula dell'addendum in data 5.5.2020, come risulterebbe anche dal verbale di mancato accordo di negoziazione assistita prodotto in giudizio dagli stessi attori;
ove il giudice avesse rilevato che la data del matrimonio era stata concordemente posticipata, avrebbe dovuto accertare l'inadempimento degli appellati, che avevano arbitrariamente deciso di non contrarre matrimonio nella nuova data concordata, e rigettare la domanda attorea di restituzione dell'acconto versato alla
Controparte_3 C) “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui accerta la risoluzione del Contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex artt. 1463 c.c. e 1256 c.c. “con il terzo motivo si deduce l'erroneità della sentenza, per violazione degli artt. 1463, 1256 e 1218 c.c., nella parte in cui ha accolto la domanda attorea dichiarando la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imprevista e imprevedibile al momento della conclusione del contratto, rappresentata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19; ad avviso dell'appellante le parti avevano concordemente posticipato l'evento al 21, 22 e 23 giugno 2021 e a tali date erano venute meno le restrizioni dovute al Covid-19, sicché non sussistevano i presupposti per dichiarare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dato che nel giugno 2021 non vi era nessuna impossibilità oggettiva e assoluta a dare corso al matrimonio in Italia, né gli attori avrebbero fornito alcuna prova circa l'impossibilità della prestazione per cause ad essi non imputabile;
la mancata celebrazione del matrimonio nelle predette date sarebbe il frutto di una decisione arbitraria degli appellati da cui consegue la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1218 e 1453 c.c. per fatto e colpa di e CP_1
che sarebbero quindi, tenuti a risarcire all'appellante il danno da inadempimento contrattuale, CP_2 pari all'intero valore della prestazione dedotta contrattualmente. Ha chiesto altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Si sono costituiti gli appellati i quali, eccependo preliminarmente l'inammissibilità, in ragione delle preclusioni maturate, dell'attività svolta dall'appellante contumace in primo grado, vuoi avuto riguardo alle produzioni documentali, vuoi in ordine alle domande svolte, nel merito, in principalità hanno pagina 4 di 8 chiesto il rigetto dell'appello, in via subordinata all'accoglimento dell'appello avversario in riforma della sentenza appellata, accogliere le domande formulate in via subordinata nel procedimento di primo grado.
All'esito dell'udienza del 3/10/2024 il Collegio ha respinto l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e ha rinviato la causa al 7/11/2024 per la precisazione delle conclusioni e la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.. A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni e il consigliere istruttore, assegnati i termini per il deposito di memorie, ha rinviato le parti all'udienza del 23/01/2025 per la discussione orale. All'udienza del 23.1.2025 le parti hanno discusso e la causa è stata assunta in decisione dal collegio. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 29.1.2025.
MOTIVI
1. Il primo motivo di appello è infondato.
Non sussiste alcun litisconsorzio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. tra l'odierna appellante e la società poiché, come da costante insegnamento della Corte di Cassazione, la Controparte_3 responsabilità dei soci di società di persone è sempre sussidiaria rispetto alla responsabilità della società, che per prima può essere chiamata a rispondere dei debiti sociali. Le società di persone rappresentano infatti un autonomo centro di interessi, dotato di una loro sostanziale soggettività e di una specifica capacità processuale. Ciò non esclude che sia i soci che la società possano essere debitori solidali rispetto alla stessa obbligazione, seppure in grado diverso (in tal senso: Cass. n. 18653 del
16.9.2004, rv. 577137; n. 10584 del 9.5.2007, rv. 597332; 21.6.1972 n. 2015, rv. 359156), ma ciò non determina alcun litisconsorzio necessario sul piano processuale (cfr. Cass. sent. n. 19985/2013).Non contraddice tale assunto il precedete citato che, come richiamato anche dall'appellante, vige solo in ambito tributario.
Ne consegue che la sentenza gravata non è affetta da nullità per violazione dell'art. 102 c.p.c. poiché l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato correttamente rinotificato alla società
[...]
ovvero al soggetto legittimato passivamente, in assenza di Controparte_3 alcuna contestazione sulla regolarità della notifica perfezionata in favore dell'ente.
2. E' infondato il secondo motivo di appello.
Dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado risulta che la data fissata per la celebrazione del matrimonio a Como era quella del 6 giugno 2020, come stabilito dall'art. 2 del contratto stipulato in data 10 agosto 2018.
L'emergenza sanitaria da Covid-19 verificatasi nel 2020 ha determinato l'impossibilità di celebrare le nozze nella data convenuta a causa delle misure restrittive alla libertà di circolazione delle persone adottate in Italia e nel resto del mondo. A fronte di tale situazione le parti hanno valutato la possibilità di posticipare la data dell'evento, ma non hanno mai raggiunto alcun accordo definitivo sulla data del 22 giugno 2021.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, nessun rilievo dirimente assume a tal fine il verbale di mancato accordo di negoziazione assistita del 14 marzo 2022, nelle cui premesse si afferma che “tra le
pagina 5 di 8 parti è insorta controversia avente ad oggetto la domanda da parte della Sig. e del CP_4 Sig. nei confronti della società (…) per le prestazioni e i Parte_2 Controparte_3 servizi connessi all'organizzazione del matrimonio programmato in Italia per il giorno 6 giugno 2020, successivamente e concordemente posticipato al 22 giugno 2021”, poiché l'esistenza di un'intesa per posticipare la data delle nozze al 22 giugno 2021 è smentita dalla chat su Whatsapp intercorsa tra la
GN e la GN prodotta sub doc. 25 dagli attori in primo grado. CP_1 Pt_1
Da tale documento, con il quale l'odierna appellante non ha intesto confrontarsi, emerge unicamente che le parti, a seguito del lockdown disposto dalle autorità nazionali a partire dal marzo del 2020, avevano valutato la possibilità di rinviare le nozze ad altra data (ivi inclusa quella del 22 giugno 2021) senza pervenire ad alcuna decisione definitiva, stante una situazione di assoluta incertezza circa l'evoluzione della pandemia e i provvedimenti emergenziali che sarebbero stati adottati sul territorio nazionale. Tanto più che la stessa appellante, non potendo garantire lo svolgimento delle nozze nel giugno del 2021, con comunicazione Whatsapp del 3 marzo 2021 proponeva agli appellati di posticipare l'evento ad altra data.1
Trattasi di interlocuzioni cristallizzate in un documento legittimamente acquisito, che contrastano in termini insanabili qualsivoglia diversa ricostruzione facente leva su un concorde differimento, per come prospettato da parte appellante, tra l'altro fondata su documenti depositati in appello in violazione dell'art.345 c.p.c.
In definitiva, l'unica data concordata tra le parti per la celebrazione in Italia delle nozze dei sig.ri e è quella individuata contrattualmente del 6 giugno 2020. CP_1 CP_2 E' pacifico che alla data originariamente prevista dalle parti non si sia potuto dare corso all'evento e che tale impossibilità sia stata durevole.
Giova forse evidenziare che la prestazione al 6 giugno 2020 era dovuta dalla società, che appunto non vi ha potuto dare seguito, senza che sia stato messo in dubbio che ciò sia avvenuto per una causa imputabile alla creditrice. L'evento non è stato quindi organizzato per impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile ad alcuna delle parti, in quanto derivante dalla emergenza pandemica da Covid-19, ovvero da un evento imprevisto e imprevedibile alla data di stipula del contratto, e dalle conseguenti misure restrittive della libertà di circolazione delle persone adottate a livello nazionale e internazionale, evento le cui conseguenze si sono protratte anche in tempi successivi.
3/3/21, 8:30:07 AM] Ciao come state? Qui in Italia la situazione è ancora incerta per quanto Controparte_3 CP_1 riguarda gli eventi e mi chiedevo se pensavate di rimandare. Non sappiamo ancora se gli eventi di giugno sono fattibili, ma al momento i ristoranti a cena sono ancora chiusi e il coprifuoco è alle 22.00.
[3/3/21, 8:30:38] Il problema è che quello che succederà a giugno è imprevedibile fino a molto molto Controparte_3 vicino alla data....
[3/3/21, 8:30:55 AM] Fammi sapere il tuo pensiero, buona giornata. SA Controparte_3
[3/3/21, 9:39:24 AM] : Ciao SA, grazie per averci contattato e spero che anche tu stia bene nonostante Tes_1 le condizioni. Anche io e ci abbiamo pensato e siamo molto preoccupati perché le condizioni sono ancora molto CP_2 incerte, soprattutto perché gli americani non possono ancora viaggiare in Italia. È un vero peccato e naturalmente nessuno ha colpa, la situazione è fuori dal controllo di tutti. Non è mai quello che volevamo, ma riteniamo che in questo momento sia necessario cancellare questi piani e trovare un accordo per il rimborso. Siamo stati fidanzati per 3 anni e abbiamo pianificato questo matrimonio con voi dal 2018, non possiamo immaginare un altro rinvio. Vogliamo sposarci e pianificare una famiglia. Come possiamo procedere da qui? Come sempre grazie mille
pagina 6 di 8 In proposito giova richiamare che “ l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione “( Sez. 3 - , Ordinanza n.
8766 del 29/03/2019¸Cass. 20811/2014).
Pertanto, come correttamente dichiarato dal Tribunale, il contratto del 10 agosto 2018 deve intendersi risolto ai sensi dell'art. 1463 c.c. con conseguente obbligo restitutorio a favore di e di CP_1 CP_2 quanto da costoro corrisposto, oggetto di ripetizione di indebito, in forza dell'applicazione delle norme generali sulla risoluzione e, in particolare, di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole ( Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 36329 del 23/11/2021).
3. E' inammissibile, oltre che come sopra esposto infondata, la domanda di parte appellante volta a fare dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per fatto e colpa di e , così come è CP_1 CP_2 inammissibile la richiesta di qualificare la disposizione dell'art. 4 del contratto quale caparra penitenziale ex art. 1386 c.c., al fine di dedurre la irrepetibilità di quanto versato.
Le deduzioni articolate nel terzo motivo di appello, oltre che fondate su documenti da ritenersi inammissibili, contrastano con la ricostruzione temporale offerta dagli appellati in ordine alle restrizioni vigenti anche nel giugno 2021, ricostruzione non specificatamente contraddetta ( v. p. 20 comparsa costituzione in appello) e comunque ricostruibile sulla scorta di documentazione di pubblico dominio. Non può sfuggire come le restrizioni, oltre a limitare la possibilità piena di socializzazione sul territorio, abbiano pesantemente inciso sugli spostamenti, nel caso di specie necessari in ragione della nazionalità statunitense della coppia.
Non è possibile pertanto individuare alcun unilaterale e immotivato ostacolo alla fruizione del servizio oggetto di contratto, bensì l'impossibilità al suo svolgimento per la data concordata, ed il protrarsi delle restrizioni in tempi talmente prolungati da fare venire meno in termini definitivi l'interesse a celebrare il matrimonio in Italia con le modalità oggetto di contratto.
4.Al mancato accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 contro e avverso la sentenza del Tribunale di
[...] CP_1 CP_2
Milano n. 9313/2023 pubblicata il 22.11.2023 così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 9313/2023 pubblicata il 22.11.2023;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di lite liquidate in € 9.991 per compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali
(15%);
pagina 7 di 8 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 29 gennaio 2025
Il Consigliere est
Roberta Nunnari
Il Presidente
Vinicia Serena Calendino
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