Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/1989, n. 757
CASS
Sentenza 7 febbraio 1989

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Per lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - la cui sostituzione da parte di un altro lavoratore con qualifica inferiore non attribuisce a quest'ultimo il diritto all'assegnazione definitiva ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. - deve intendersi il lavoratore il quale non sia presente in azienda a causa di una delle ipotesi di sospensione legale (sciopero, adempimento di funzioni pubbliche elettive, infortuni, malattia, gravidanza e puerperio, chiamata alle armi) o convenzionale del rapporto di lavoro, restando escluso che a dette ipotesi sia equiparabile quella della sostituzione del lavoratore assegnato al posto con provvedimento la cui esecuzione sia stata sospesa in attesa della definizione di una controversia giudiziaria insorta in ordine all'attribuzione dello stesso posto. ( V 811/88, mass n 457211; ( V 1964/83, mass n 426814).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/1989, n. 757
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 757
    Data del deposito : 7 febbraio 1989

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