TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/12/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1718/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott.ssa Silvia Leone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 1718/2025, promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Renata Parte_1 C.F._1
Ferrari;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Parte_2 C.F._2
Scoccia;
RICORRENTI
Nell'interesse dei minori
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Persona_1 C.F._3
(C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_3 C.F._4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
18.12.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dichiarando di confermare la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti secondo quanto previsto nel ricorso.
CONSIDERATO CHE con ricorso depositato in data 1.12.2025, i ricorrenti hanno chiesto in via congiunta disporsi la modifica delle condizioni di cui al provvedimento del 28.02.2019 del Tribunale di Grosseto, reso a definizione del procedimento R.G. n. 2127/2018 provvedimento con il quale venivano omologate le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
pagina 1 di 5 Hanno rappresentato che, a far data dai predetti accordi: (i) sarebbe sopravvenuta la decisione del di trasferire stabilmente la propria residenza e la propria attività lavorativa all'estero, Pt_2 segnatamente a Tenerife (Spagna), ove avrebbe acquistato un'abitazione e un'attività di ristorazione;
(ii) che tale trasferimento, modificando radicalmente le modalità di frequentazione tra il padre e i figli, renderebbe inapplicabili le precedenti condizioni e necessaria una loro revisione ai sensi dell'art. 337- quinquies c.c.; (iii) che le parti, animate dal comune intento di garantire ai figli un rapporto continuativo e sereno con entrambe le figure genitoriali, nonostante la distanza geografica, e di tutelare il loro preminente interesse, hanno raggiunto un nuovo accordo per la modifica delle condizioni omologate nel 2019.
Hanno quindi chiesto in via congiunta disporsi l'omologa delle seguenti condizioni:
" 1) AFFIDAMENTO E RESPONSABILITÀ GENITORIALE.
I figli minori e sono affidati in via condivisa ad Persona_1 Parte_3 entrambi i genitori, con collocamento stabile e residenza anagrafica presso la madre, Sig.ra Parte_1
. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore
[...] interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui i figli si trovano in quel momento.
2) DELEGA ALLA MADRE PER L'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE.
In considerazione del suo stabile trasferimento all'estero e al fine di agevolare la gestione della vita quotidiana dei figli, il Sig. ferma restando la titolarità congiunta della responsabilità Parte_2 genitoriale per le questioni di maggior interesse, delega sin d'ora la Sig.ra a Parte_1 decidere e a sottoscrivere in sua vece, e senza necessità di ulteriore consenso, ogni documento necessario per le seguenti attività:
-Attività scolastiche: eventuali autorizzazioni richieste dalla scuola per pubblicazioni di foto e video dei minori sui social, assicurazione scolastica, autorizzazione per la partecipazione a progetti extracurriculari, patto corresponsabilità genitoriale, gite scolastiche di uno o più giorni, abbonamento ai mezzi pubblici, richiesta di eventuali borse di studio;
-Attività extrascolastiche: tutte le autorizzazioni relative all'esercizio degli sport e delle attività extrascolastiche e ludiche praticati dai figli (iscrizioni, partecipazione a gare o saggi ecc.), rilascio della carta di identità, iscrizione per il patentino, apertura rapporti bancari e postali (apertura libretti, conti correnti, richiesta carte ecc.).
pagina 2 di 5 Per quanto concerne la scelta della scuola secondaria di secondo grado, entrambi i genitori si impegnano ad assecondare le inclinazioni e i desideri che saranno espressi dai figli.
Il Sig. si impegna, altresì, a rendersi immediatamente disponibile e, se necessario, a rientrare in Pt_2
Italia con la massima sollecitudine, qualora per questioni di maggiore interesse non incluse nella presente delega o per le quali la delega non fosse ritenuta sufficiente dall'ente preposto, fosse indispensabile la sua presenza o la sua sottoscrizione autografa.
3) QUESTIONI SANITARIE.
Per le questioni sanitarie, in caso di emergenze indifferibili e urgenti, fin da ora il sig. Pt_2 manifesta il proprio consenso alle decisioni che la sig.ra riterrà di dover adottare previo Pt_1 tuttavia avviso allo stesso da comunicarsi immediatamente al verificarsi dell'evento.
Per ricoveri ordinari o trattamenti sanitari necessari, il Sig. presta sin d'ora il proprio Pt_2 consenso, a condizione di essere tempestivamente informato dalla madre.
Per terapie, interventi chirurgici di rilievo o trattamenti sanitari importanti, la Sig.ra dovrà Pt_1 informare immediatamente il padre affinché la decisione sul percorso di cura da intraprendere sia assunta di comune accordo.
A tal fine, il Sig. dichiara di essere dotato di firma digitale che gli consente di sottoscrivere Pt_2 documenti in tempo reale.
4) DIRITTO DI VISITA DEL PADRE.
I minori permarranno presso il padre a Tenerife nei mesi estivi di vacanza scolastica di ogni anno per il tempo che gli stessi gradiranno.
I figli permarranno, altresì, presso il padre durante le festività Natalizie, ad anni alterni, la settimana di Natale (dal 23 dicembre al 30 dicembre) o la settimana del Capodanno (dal 31 dicembre al giorno antecedente al rientro a scuola).
Le vacanze di Pasqua saranno trascorse dai ragazzi ad anni alterni presso il padre o presso la madre.
Il sig. inoltre, trascorrerà con i figli, presso la propria abitazione in Italia, posta in Orbetello, Pt_2
Strada Vicinale Saline Breschi n.13, 3-4 giorni nel mese di aprile e nel mese di ottobre di ogni anno.
Lo stesso dovrà comunicare alla madre dei ragazzi, con un preavviso di almeno 15 giorni, i giorni in cui, trattenendosi in Italia, avrà i figli presso di sé.
Sarà cura del padre accompagnare i ragazzi durante i viaggi di andata e ritorno, per e da Tenerife, e sostenere tutti i costi dei relativi viaggi.
Il sig. avrà cura di non far perdere ai figli giorni di scuola per la loro permanenza a Tenerife e Pt_2 di far svolgere agli stessi, durante il loro soggiorno presso di sé, i compiti delle vacanze.
pagina 3 di 5 Entrambi i genitori si impegnano, comunque, ad assecondare il più possibile il desiderio dei minori in ordine alla loro frequentazione con il padre, e, poiché gli stessi gradiscono stare anche con i familiari di entrambi i genitori (nonni e zii), potranno via via permanere con gli stessi, anche con pernotto, previo preventivo accordo tra il familiare in questione e la madre e compatibilmente con gli impegni dei minori.
5) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO.
A titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e , il Sig. Persona_1 Parte_3 verserà alla Sig.ra la somma mensile di € 550,00 Parte_2 Parte_1
(cinquecentocinquanta/00), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato dalla madre. Tale importo sarà dovuto per dodici mensilità e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di novembre 2026.
L'obbligo di mantenimento è determinato tenendo conto delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita goduto, dei tempi di permanenza e delle risorse economiche di entrambi i genitori, in ossequio al principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c.
Le spese straordinarie, che, a titolo di esempio, si indicano in quelle mediche, scolastiche e sportive, occorrenti per e per , saranno ripartite fra i due genitori in misura del Persona_1 Parte_3
50% ciascuno e saranno determinate secondo i criteri di cui al Protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati, adottato dal Tribunale di Grosseto. Il rimborso della spesa all'altro genitore avverrà dietro esibizione delle relative quietanze di spesa da parte del genitore che le ha anticipate e sarà effettuato entro il giorno 30 del mese successivo rispetto a quello in cui dette spese sono state sostenute.
Dovranno comunque essere concordate le spese straordinarie di importo superiore ad € 250,00.
6) COMUNICAZIONI TRA I GENITORI.
Il Sig. e la Sig.ra si impegnano a comunicare reciprocamente ogni eventuale loro Pt_2 Pt_1 cambio di residenza o di indirizzo. Le parti si impegnano, altresì, a mantenere una comunicazione costante e collaborativa tra loro, rispondendo alle reciproche telefonate e alle comunicazioni relative ai figli.
7) SPESE DI LITE.
Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.".
Nelle proprie note di trattazione scritta, le parti hanno confermato integralmente la volontà di accordarsi alle condizioni sopra riportate (cfr. note di trattazione scritta depositate in data 12.12.2025).
Ciò posto, alla luce delle concrete circostanze rappresentate, dell'assenza di rilievi da parte del
Pubblico Ministero rispetto ai predetti accordi, nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla pagina 4 di 5 prole, il Collegio ritiene che le suddette condizioni possano essere integralmente recepite. Quanto alle spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso, le stesse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 473 – bis. 51 c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati nel ricorso congiunto depositato e come sopra ritrascritti;
2) dispone che il ricorso congiunto venga allegato alla presente Sentenza di cui costituisce parte integrante;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo Dott.ssa Claudia Frosini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott.ssa Silvia Leone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 1718/2025, promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Renata Parte_1 C.F._1
Ferrari;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Parte_2 C.F._2
Scoccia;
RICORRENTI
Nell'interesse dei minori
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Persona_1 C.F._3
(C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_3 C.F._4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
18.12.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dichiarando di confermare la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti secondo quanto previsto nel ricorso.
CONSIDERATO CHE con ricorso depositato in data 1.12.2025, i ricorrenti hanno chiesto in via congiunta disporsi la modifica delle condizioni di cui al provvedimento del 28.02.2019 del Tribunale di Grosseto, reso a definizione del procedimento R.G. n. 2127/2018 provvedimento con il quale venivano omologate le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
pagina 1 di 5 Hanno rappresentato che, a far data dai predetti accordi: (i) sarebbe sopravvenuta la decisione del di trasferire stabilmente la propria residenza e la propria attività lavorativa all'estero, Pt_2 segnatamente a Tenerife (Spagna), ove avrebbe acquistato un'abitazione e un'attività di ristorazione;
(ii) che tale trasferimento, modificando radicalmente le modalità di frequentazione tra il padre e i figli, renderebbe inapplicabili le precedenti condizioni e necessaria una loro revisione ai sensi dell'art. 337- quinquies c.c.; (iii) che le parti, animate dal comune intento di garantire ai figli un rapporto continuativo e sereno con entrambe le figure genitoriali, nonostante la distanza geografica, e di tutelare il loro preminente interesse, hanno raggiunto un nuovo accordo per la modifica delle condizioni omologate nel 2019.
Hanno quindi chiesto in via congiunta disporsi l'omologa delle seguenti condizioni:
" 1) AFFIDAMENTO E RESPONSABILITÀ GENITORIALE.
I figli minori e sono affidati in via condivisa ad Persona_1 Parte_3 entrambi i genitori, con collocamento stabile e residenza anagrafica presso la madre, Sig.ra Parte_1
. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore
[...] interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui i figli si trovano in quel momento.
2) DELEGA ALLA MADRE PER L'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE.
In considerazione del suo stabile trasferimento all'estero e al fine di agevolare la gestione della vita quotidiana dei figli, il Sig. ferma restando la titolarità congiunta della responsabilità Parte_2 genitoriale per le questioni di maggior interesse, delega sin d'ora la Sig.ra a Parte_1 decidere e a sottoscrivere in sua vece, e senza necessità di ulteriore consenso, ogni documento necessario per le seguenti attività:
-Attività scolastiche: eventuali autorizzazioni richieste dalla scuola per pubblicazioni di foto e video dei minori sui social, assicurazione scolastica, autorizzazione per la partecipazione a progetti extracurriculari, patto corresponsabilità genitoriale, gite scolastiche di uno o più giorni, abbonamento ai mezzi pubblici, richiesta di eventuali borse di studio;
-Attività extrascolastiche: tutte le autorizzazioni relative all'esercizio degli sport e delle attività extrascolastiche e ludiche praticati dai figli (iscrizioni, partecipazione a gare o saggi ecc.), rilascio della carta di identità, iscrizione per il patentino, apertura rapporti bancari e postali (apertura libretti, conti correnti, richiesta carte ecc.).
pagina 2 di 5 Per quanto concerne la scelta della scuola secondaria di secondo grado, entrambi i genitori si impegnano ad assecondare le inclinazioni e i desideri che saranno espressi dai figli.
Il Sig. si impegna, altresì, a rendersi immediatamente disponibile e, se necessario, a rientrare in Pt_2
Italia con la massima sollecitudine, qualora per questioni di maggiore interesse non incluse nella presente delega o per le quali la delega non fosse ritenuta sufficiente dall'ente preposto, fosse indispensabile la sua presenza o la sua sottoscrizione autografa.
3) QUESTIONI SANITARIE.
Per le questioni sanitarie, in caso di emergenze indifferibili e urgenti, fin da ora il sig. Pt_2 manifesta il proprio consenso alle decisioni che la sig.ra riterrà di dover adottare previo Pt_1 tuttavia avviso allo stesso da comunicarsi immediatamente al verificarsi dell'evento.
Per ricoveri ordinari o trattamenti sanitari necessari, il Sig. presta sin d'ora il proprio Pt_2 consenso, a condizione di essere tempestivamente informato dalla madre.
Per terapie, interventi chirurgici di rilievo o trattamenti sanitari importanti, la Sig.ra dovrà Pt_1 informare immediatamente il padre affinché la decisione sul percorso di cura da intraprendere sia assunta di comune accordo.
A tal fine, il Sig. dichiara di essere dotato di firma digitale che gli consente di sottoscrivere Pt_2 documenti in tempo reale.
4) DIRITTO DI VISITA DEL PADRE.
I minori permarranno presso il padre a Tenerife nei mesi estivi di vacanza scolastica di ogni anno per il tempo che gli stessi gradiranno.
I figli permarranno, altresì, presso il padre durante le festività Natalizie, ad anni alterni, la settimana di Natale (dal 23 dicembre al 30 dicembre) o la settimana del Capodanno (dal 31 dicembre al giorno antecedente al rientro a scuola).
Le vacanze di Pasqua saranno trascorse dai ragazzi ad anni alterni presso il padre o presso la madre.
Il sig. inoltre, trascorrerà con i figli, presso la propria abitazione in Italia, posta in Orbetello, Pt_2
Strada Vicinale Saline Breschi n.13, 3-4 giorni nel mese di aprile e nel mese di ottobre di ogni anno.
Lo stesso dovrà comunicare alla madre dei ragazzi, con un preavviso di almeno 15 giorni, i giorni in cui, trattenendosi in Italia, avrà i figli presso di sé.
Sarà cura del padre accompagnare i ragazzi durante i viaggi di andata e ritorno, per e da Tenerife, e sostenere tutti i costi dei relativi viaggi.
Il sig. avrà cura di non far perdere ai figli giorni di scuola per la loro permanenza a Tenerife e Pt_2 di far svolgere agli stessi, durante il loro soggiorno presso di sé, i compiti delle vacanze.
pagina 3 di 5 Entrambi i genitori si impegnano, comunque, ad assecondare il più possibile il desiderio dei minori in ordine alla loro frequentazione con il padre, e, poiché gli stessi gradiscono stare anche con i familiari di entrambi i genitori (nonni e zii), potranno via via permanere con gli stessi, anche con pernotto, previo preventivo accordo tra il familiare in questione e la madre e compatibilmente con gli impegni dei minori.
5) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO.
A titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e , il Sig. Persona_1 Parte_3 verserà alla Sig.ra la somma mensile di € 550,00 Parte_2 Parte_1
(cinquecentocinquanta/00), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato dalla madre. Tale importo sarà dovuto per dodici mensilità e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di novembre 2026.
L'obbligo di mantenimento è determinato tenendo conto delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita goduto, dei tempi di permanenza e delle risorse economiche di entrambi i genitori, in ossequio al principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c.
Le spese straordinarie, che, a titolo di esempio, si indicano in quelle mediche, scolastiche e sportive, occorrenti per e per , saranno ripartite fra i due genitori in misura del Persona_1 Parte_3
50% ciascuno e saranno determinate secondo i criteri di cui al Protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati, adottato dal Tribunale di Grosseto. Il rimborso della spesa all'altro genitore avverrà dietro esibizione delle relative quietanze di spesa da parte del genitore che le ha anticipate e sarà effettuato entro il giorno 30 del mese successivo rispetto a quello in cui dette spese sono state sostenute.
Dovranno comunque essere concordate le spese straordinarie di importo superiore ad € 250,00.
6) COMUNICAZIONI TRA I GENITORI.
Il Sig. e la Sig.ra si impegnano a comunicare reciprocamente ogni eventuale loro Pt_2 Pt_1 cambio di residenza o di indirizzo. Le parti si impegnano, altresì, a mantenere una comunicazione costante e collaborativa tra loro, rispondendo alle reciproche telefonate e alle comunicazioni relative ai figli.
7) SPESE DI LITE.
Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.".
Nelle proprie note di trattazione scritta, le parti hanno confermato integralmente la volontà di accordarsi alle condizioni sopra riportate (cfr. note di trattazione scritta depositate in data 12.12.2025).
Ciò posto, alla luce delle concrete circostanze rappresentate, dell'assenza di rilievi da parte del
Pubblico Ministero rispetto ai predetti accordi, nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla pagina 4 di 5 prole, il Collegio ritiene che le suddette condizioni possano essere integralmente recepite. Quanto alle spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso, le stesse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 473 – bis. 51 c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati nel ricorso congiunto depositato e come sopra ritrascritti;
2) dispone che il ricorso congiunto venga allegato alla presente Sentenza di cui costituisce parte integrante;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo Dott.ssa Claudia Frosini
pagina 5 di 5