TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/05/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO A DISTANZA
EX ART. 127 BIS CPC E 196 CPC CP_1
Nella causa RG 1477 \ 2025 promossa da
Parte_1
) P.IVA_1
contro
( ) CP_2 C.F._1
* * *
Successivamente oggi martedì 27 maggio 2025 alle ore 09.30 il giudice, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il collegamento alla stanza virtuale, procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza;
sono collegati l'abogado per parte attrice nessuno Persona_1
per parte convenuta, l'abogado ex art. 196 duodecies dda Per_1
cpc assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza; si dà atto che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia di parte convenuta;
parte ricorrente precisa le conclusioni come in memoria integrativa;
In via principale:
− Accertate le premesse di cui alla narrativa, dichiararsi risolto il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Verona, Via Campofiore n. 2, piano secondo, stipulato in data 01/10/2023 tra e il sig. per Pt_1 CP_2 grave inadempimento del conduttore;
− Conseguentemente, condannarsi il sig. , a rilasciare libero e CP_2 sgombero da cose e persone, anche inte e sito in Verona, Via Campofiore n. 2, (codice immobile ) - piano secondo vani utili 2 con P.IVA_2 estremi catastali identificati da bana, foglio 164, particella 81, subalterno 30, categoria catastale A4 importo rendita € 333,11 sup. netta 44,39 e relativa cantina;
− Condannarsi il sig. al pagamento dell'importo € 2.893,07 CP_2 (doc. 2, pag. 1), di cu canoni (doc. 2, pag. 2) ed € 715,04 per oneri accessori (doc. 2, pag. 3), oltre ai canoni ed oneri nel frattempo maturati, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, difesa, produzione, anche istruttoria.
esaurita la discussione il giudice da lettura della sentenza.
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 2 di 5 Seguito verbale 27/05/2025
SENT. CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo nella causa civile 1477\2025 promossa con ricorso 25/02/2025
DA
Parte_1
( in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
ing. con sede in Verona v. E. Noris 1 ed Parte_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende con l'avv. Persona_1
Serena Borelli e l'avv. Valeria Stricagnoli come da mandato in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
Pagina 3 di 5 CONTRO
) già residente in [...]CP_2 C.F._1
v. O. Vianello 497
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Trattasi di contratto di locazione ad uso abitativo 01.10.2023 relativo ad immobile sito in Verona v. Campofiore, 2.
Nel procedimento di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida stante la notifica ex art. 143 cpc incompatibile con il processo veniva disposto il mutamento del rito;
nel presente processo parte convenuta rimaneva contumace.
Lamenta la ricorrente il mancato pagamento della somma di €
2.893,07 (doc. 2, pag. 1), di cui € 2.178,03 per canoni (doc. 2, pag.
2) ed € 715,04 per oneri accessori (doc. 2, pag. 3).
I documenti versati in atti, in difetto di contrasto da parte del convenuto rimasto contumace, confermano la ricostruzione di parte ricorrente che mediante la produzione del contratto di locazione regolarmente registrato, dal quale risulta l'obbligazione del convenuto di corrispondere il canone nei termini espressi nell'atto introduttivo del giudizio, ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
La domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Pagina 4 di 5 Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione accertato l'inadempimento del convenuto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo 01.10.2023 relativo ad immobile sito in Verona v. Campofiore, 2 fissando per il rilascio il termine del 03.06.2025; condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 2.893,07 per canoni scaduti e spese, ed al pagamento della somma di € 157,96 (a titolo risarcitorio) per ogni mensilità successiva fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali sulle singole mensilità dalla scadenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.987,50 (di cui €
1.285,50 per fase sommaria, € 425,00 per fase introduttiva del giudizio, € 426,00 per fase istruttoria, € 851,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa.
Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, martedì 27 maggio 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 5 di 5
TERZA SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO A DISTANZA
EX ART. 127 BIS CPC E 196 CPC CP_1
Nella causa RG 1477 \ 2025 promossa da
Parte_1
) P.IVA_1
contro
( ) CP_2 C.F._1
* * *
Successivamente oggi martedì 27 maggio 2025 alle ore 09.30 il giudice, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il collegamento alla stanza virtuale, procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza;
sono collegati l'abogado per parte attrice nessuno Persona_1
per parte convenuta, l'abogado ex art. 196 duodecies dda Per_1
cpc assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza; si dà atto che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia di parte convenuta;
parte ricorrente precisa le conclusioni come in memoria integrativa;
In via principale:
− Accertate le premesse di cui alla narrativa, dichiararsi risolto il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Verona, Via Campofiore n. 2, piano secondo, stipulato in data 01/10/2023 tra e il sig. per Pt_1 CP_2 grave inadempimento del conduttore;
− Conseguentemente, condannarsi il sig. , a rilasciare libero e CP_2 sgombero da cose e persone, anche inte e sito in Verona, Via Campofiore n. 2, (codice immobile ) - piano secondo vani utili 2 con P.IVA_2 estremi catastali identificati da bana, foglio 164, particella 81, subalterno 30, categoria catastale A4 importo rendita € 333,11 sup. netta 44,39 e relativa cantina;
− Condannarsi il sig. al pagamento dell'importo € 2.893,07 CP_2 (doc. 2, pag. 1), di cu canoni (doc. 2, pag. 2) ed € 715,04 per oneri accessori (doc. 2, pag. 3), oltre ai canoni ed oneri nel frattempo maturati, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, difesa, produzione, anche istruttoria.
esaurita la discussione il giudice da lettura della sentenza.
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 2 di 5 Seguito verbale 27/05/2025
SENT. CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo nella causa civile 1477\2025 promossa con ricorso 25/02/2025
DA
Parte_1
( in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
ing. con sede in Verona v. E. Noris 1 ed Parte_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende con l'avv. Persona_1
Serena Borelli e l'avv. Valeria Stricagnoli come da mandato in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
Pagina 3 di 5 CONTRO
) già residente in [...]CP_2 C.F._1
v. O. Vianello 497
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Trattasi di contratto di locazione ad uso abitativo 01.10.2023 relativo ad immobile sito in Verona v. Campofiore, 2.
Nel procedimento di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida stante la notifica ex art. 143 cpc incompatibile con il processo veniva disposto il mutamento del rito;
nel presente processo parte convenuta rimaneva contumace.
Lamenta la ricorrente il mancato pagamento della somma di €
2.893,07 (doc. 2, pag. 1), di cui € 2.178,03 per canoni (doc. 2, pag.
2) ed € 715,04 per oneri accessori (doc. 2, pag. 3).
I documenti versati in atti, in difetto di contrasto da parte del convenuto rimasto contumace, confermano la ricostruzione di parte ricorrente che mediante la produzione del contratto di locazione regolarmente registrato, dal quale risulta l'obbligazione del convenuto di corrispondere il canone nei termini espressi nell'atto introduttivo del giudizio, ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
La domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Pagina 4 di 5 Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione accertato l'inadempimento del convenuto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo 01.10.2023 relativo ad immobile sito in Verona v. Campofiore, 2 fissando per il rilascio il termine del 03.06.2025; condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 2.893,07 per canoni scaduti e spese, ed al pagamento della somma di € 157,96 (a titolo risarcitorio) per ogni mensilità successiva fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali sulle singole mensilità dalla scadenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.987,50 (di cui €
1.285,50 per fase sommaria, € 425,00 per fase introduttiva del giudizio, € 426,00 per fase istruttoria, € 851,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa.
Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, martedì 27 maggio 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 5 di 5