Articolo 1 della Legge 23 aprile 2015, n. 49
Articolo 2
Versione
6 maggio 2015
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attivita' lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012.
Entrata in vigore il 6 maggio 2015