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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente
VA ALESSANDRO, Relatore
BIANCHI GIANCARLO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 199/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crotone - Piazza Della Resistenza N. 1 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 447100240100180291 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 720/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.3.2025 la Ricorrente_1 s.r.l. proponeva opposizione avverso l'avviso di pagamento n. 447100240100180291 del Comune di Crotone, notificato il 17.12.2024 e con il quale era stato chiesto il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di TARI per l'anno 2024, chiedendone l'annullamento ed instando per il ricalcolo del tributo con l'applicazione della riduzione in misura del 40% per la quota fissa ed con l'esclusione di quanto preteso a titolo di quota variabile.
Lamentava, in particolare, la illegittimità dell'avviso di pagamento deducendo di aver affidato sin dal 10.2.2021 alla Società_1 il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti e assumeva il diritto all'esenzione dal pagamento della quota variabile del tributo ed alla riduzione in misura del 40% della quota fissa invocando, in tal senso, la previsione dell'art. 18 del regolamento comunale.
Con memoria depositata il 12.2.2025 di costituiva in giudizio il Comune di Crotone contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che parte ricorrente nulla ha documentato in ordine al dedotto affidamento a ditta specializzata del servizio di raccolta dei rifiuti e che il Comune di Crotone ha eccepito il difetto di prova in tal senso, si osserva che sul diritto all'agevolazione spettante in caso di produzione di rifiuti speciali la giurisprudenza di legittimità ha affermato che spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengano eventualmente prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), dovendosi considerare l'esclusione di tali aree dalla superficie tassabile quale eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. n. 21250/2017; Cass. n. 10634/2019; Cass. n. 19720/2010; Cass. n.
22130/2017; Cass. n. 14040/2019; Cass. n. 8088/2020; Cass. n. 21335/2022; Cass. n. 5433/2023).
La Suprema Corte ha, al riguardo, puntualizzato che è onere del contribuente provare tutti i presupposti della riduzione di superficie, in particolare, la natura speciale dei rifiuti, l'entità della superficie di loro produzione;
l'auto smaltimento (Cass. n. 22130/2017; Cass. n. 2373/2022; Cass. n. 34635/2021) e che le aree per le quali è chiesta l'agevolazione producono “solo” rifiuti speciali (Cass. n. 7181/2021; Cass. n. 8089/2020, Cass. n. 8222/2022; Cass. n. 5433/2023).
Nella specie, oltre ad essere indimostrato l'affidamento a terzi del servizio di raccolta rifiuti, non è provato
(e per la verità non è neppure dedotto) che la società ricorrente abbia presentato al Comune di Crotone la prescritta dichiarazione per beneficiare, per l'annualità qui di interesse (il 2024), della invocata riduzione ed esclusione dal pagamento del tributo.
Ed invero l'art. 19, comma 2, del Regolamento comunale TARI (cfr. fasc. resistente) dispone “Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo i rifiuti urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative [..] e purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta [..], è concessa una riduzione sulla parte variabile della tariffa proporzionale alla quantità riciclata da applicarsi a consuntivo, [..] subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti, nonché alla specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi”.
L'art. 21 del predetto regolamento stabilisce, poi, che “i soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni [..]”.
Nella specie, come si è detto, oltre alle carenze probatorie relative all'attività di riciclo dei rifiuti urbani tramite soggetti abilitati, non risulta adempiuto per l'annualità 2024 l'obbligo dichiarativo avendo, invero, la contribuente presentato soltanto il 28.2.2025 la prescritta dichiarazione (cfr. fasc. resistente) cui, peraltro, ha fatto seguito la nota del 9.6.2025 del Comune di Crotone di rigetto della richiesta di rettifica delle superfici avendo l'Ente locale determinato la superficie tassabile, ai sensi dell'art. 9 del regolamento, sulla base del codice ATECO e dell'attività prevalente.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.736,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente
VA ALESSANDRO, Relatore
BIANCHI GIANCARLO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 199/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crotone - Piazza Della Resistenza N. 1 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 447100240100180291 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 720/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.3.2025 la Ricorrente_1 s.r.l. proponeva opposizione avverso l'avviso di pagamento n. 447100240100180291 del Comune di Crotone, notificato il 17.12.2024 e con il quale era stato chiesto il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di TARI per l'anno 2024, chiedendone l'annullamento ed instando per il ricalcolo del tributo con l'applicazione della riduzione in misura del 40% per la quota fissa ed con l'esclusione di quanto preteso a titolo di quota variabile.
Lamentava, in particolare, la illegittimità dell'avviso di pagamento deducendo di aver affidato sin dal 10.2.2021 alla Società_1 il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti e assumeva il diritto all'esenzione dal pagamento della quota variabile del tributo ed alla riduzione in misura del 40% della quota fissa invocando, in tal senso, la previsione dell'art. 18 del regolamento comunale.
Con memoria depositata il 12.2.2025 di costituiva in giudizio il Comune di Crotone contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che parte ricorrente nulla ha documentato in ordine al dedotto affidamento a ditta specializzata del servizio di raccolta dei rifiuti e che il Comune di Crotone ha eccepito il difetto di prova in tal senso, si osserva che sul diritto all'agevolazione spettante in caso di produzione di rifiuti speciali la giurisprudenza di legittimità ha affermato che spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengano eventualmente prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), dovendosi considerare l'esclusione di tali aree dalla superficie tassabile quale eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. n. 21250/2017; Cass. n. 10634/2019; Cass. n. 19720/2010; Cass. n.
22130/2017; Cass. n. 14040/2019; Cass. n. 8088/2020; Cass. n. 21335/2022; Cass. n. 5433/2023).
La Suprema Corte ha, al riguardo, puntualizzato che è onere del contribuente provare tutti i presupposti della riduzione di superficie, in particolare, la natura speciale dei rifiuti, l'entità della superficie di loro produzione;
l'auto smaltimento (Cass. n. 22130/2017; Cass. n. 2373/2022; Cass. n. 34635/2021) e che le aree per le quali è chiesta l'agevolazione producono “solo” rifiuti speciali (Cass. n. 7181/2021; Cass. n. 8089/2020, Cass. n. 8222/2022; Cass. n. 5433/2023).
Nella specie, oltre ad essere indimostrato l'affidamento a terzi del servizio di raccolta rifiuti, non è provato
(e per la verità non è neppure dedotto) che la società ricorrente abbia presentato al Comune di Crotone la prescritta dichiarazione per beneficiare, per l'annualità qui di interesse (il 2024), della invocata riduzione ed esclusione dal pagamento del tributo.
Ed invero l'art. 19, comma 2, del Regolamento comunale TARI (cfr. fasc. resistente) dispone “Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo i rifiuti urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative [..] e purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta [..], è concessa una riduzione sulla parte variabile della tariffa proporzionale alla quantità riciclata da applicarsi a consuntivo, [..] subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti, nonché alla specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi”.
L'art. 21 del predetto regolamento stabilisce, poi, che “i soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni [..]”.
Nella specie, come si è detto, oltre alle carenze probatorie relative all'attività di riciclo dei rifiuti urbani tramite soggetti abilitati, non risulta adempiuto per l'annualità 2024 l'obbligo dichiarativo avendo, invero, la contribuente presentato soltanto il 28.2.2025 la prescritta dichiarazione (cfr. fasc. resistente) cui, peraltro, ha fatto seguito la nota del 9.6.2025 del Comune di Crotone di rigetto della richiesta di rettifica delle superfici avendo l'Ente locale determinato la superficie tassabile, ai sensi dell'art. 9 del regolamento, sulla base del codice ATECO e dell'attività prevalente.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.736,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.