Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza dell'11 aprile 2025 ha pronunciato, nella causa iscritta al n. R.G. 2969/2023, la seguente S E N T E N Z A
tra rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Iamundo, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Polistena (RC), alla via On. Luigi Longo n. 35, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19 giugno 2023, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001135076, notificatagli dall' CP_1 in data 20.05.2023 per il complessivo importo di € 10.000,00 richiesto a titolo di sanzioni amministrative in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, L. 638/83, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016 e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. n. 85/2023. Nello specifico, ha dedotto la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto nonché la decadenza dell'Ente. Tanto premesso, ha convenuto dinanzi all'Intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo: “1) In Via Principale: dichiarare la nullità e CP_1
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2) In Via Subordinata: ridurre la sanzione irrogata nei termini di legge o ritenuti di giustizia”; vinte le spese di lite. Costituitosi in giudizio l' ha contestato l'avversa domanda, ribadendo la CP_1 legittimità del provvedimento impugnato, in subordine, ha provveduto ad ammettere il ricorrente al pagamento della sanzione nella misura rideterminata e ridotta. Ciò posto, con le note di trattazione scritta depositate il 04.10.2023, parte ricorrente ha depositato la prova dell'avvenuto pagamento della somma rideterminata richiesta dall' in sede di costituzione (€ 394,00), il cui versamento è stato CP_1 confermato dall'Ente con le note di trattazione scritta da ultimo depositate. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa è stata riservata in decisione.
******* 1. In ragione dell'estinzione del credito in virtù dell'adempimento da parte del ricorrente (importo ridotto dall' sulla base del D.L. 4 maggio 2023, n. 48), così CP_1 come dedotto ed allegato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Essendo, invero, sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. n. 1048/2000) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. n. 486/1998).
2 Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav. n. 5593/1999). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. S.U. n. 368/2000; Cass. S.U. n. 1048/2000). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cfr. ex multis, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo
3 idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
2. Residua la questione delle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. Ebbene, nella specie va rilevato come il provvedimento di ridetermina in autotutela, emesso dall' nelle more del giudizio, sia dipeso dall'entrata in vigore, CP_1 in data 05.05.2023, del D.L. n. 48/2023, poi conv. con mod. in L. n. 85/2023 (quindi, successivamente alla data di formazione della ordinanza impugnata), il quale ha fissato nuovi e diversi criteri di determinazione della sanzione pecuniaria più favorevoli al contribuente. Ciò posto, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite. Reggio Calabria, 11 aprile 2024
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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