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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/09/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 992/2024 R.G. promoSS da
(COD. FISC. Parte_1
– elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA B. BOSCO 31/9 - P.IVA_1
16121 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dall'Avv. GLENDI CESARE FEDERICO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ), nato in GENOVA (GE) il CP_1 C.F._1
11/08/1969, elettivamente domiciliato presso il difensore in PIAZZA DEI GIUSTINIANI N.
7/D - 16123 GENOVA (GE), rappresentato e difeso dagli Avv.ti COSTANTINI LUCIANO
NALIN RICCARDO e MASNATA CARLO appellato/appellante incidentale
1 (COD. FISC. ), nata in SANT'ANGELO Controparte_2 C.F._2
LODIGIANO (LO) il 16/10/1969, elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA
LANFRANCONI 1/8 - 16121 GENOVA (GE), rappresentata e difesa dall'Avv. FONTANA
FEDERICO appellata
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata Controparte_3 P.IVA_2 presso i difensori in P.ZZA GIACOMO MATTEOTTI 2 - 16123 GENOVA – rappresentata e difesa dagli Avv.ti FOSSATI MASSIMO e FOSSATI DANIEL SERGIO GIUSEPPE appellata/appellante incidentale
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del gravame proposto dalla società e rigettati gli appelli Parte_1 incidentali dell'avv. Luca A. AN e di in quanto tardivi e/o Controparte_3 inammissibili e/o comunque infondati e/o non provati con ogni inerente conseguenza, annullare e/o riformare nelle parti oggetto dell'impugnazione principale la sentenza del
Tribunale di Genova pubblicata il 2/10/2024, n. 2532, resa inter partes, e per l'effetto, ritenuto quanto esposto negli atti della società Parte_1
accogliere le conclusioni tutte già dalla steSS formulate in primo grado e
[...] perciò, previa verificazione della scrittura doc. 1 di NC in causa R.G. n. 4456/2020 (doc.
6 in causa R.G. n. 5753/2021) e della relativa sottoscrizione, nonché delle scritture doc.
31–32–33–34–89 di NC in causa R.G. n. 4456/2020 (doc. 35-36-37-38-93 in causa R.G.
n. 5753/2021) e delle relative sottoscrizioni, nonché previa autorizzazione alla chiamata in causa della dott. e di come da espreSS Controparte_2 Controparte_3 dichiarazione fatta in tal senso nella comparsa di risposta di NC in causa R.G. n.
4456/2020 davanti al Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.p.c.:
- in principalità assolvere la società da ogni domanda contro di eSS proposta, Parte_1 in quanto inammissibile e/o infondata e/o comunque non provata, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione;
Parte
- nei confronti dell'avv. Luca A. AN, accertare e dichiarare che la società , ritenuta l'assenza di ogni profilo di colpa e responsabilità in capo ad eSS per quanto
2 oggetto di causa, nulla deve allo stesso avv. Luca A. AN, né a titolo di responsabilità contrattuale, né a titolo di responsabilità extracontrattuale, né per qualsivoglia altro titolo;
- nei confronti della dott. ferme le domande come sopra proposte Controparte_2
Parte dalla società nei confronti dell'avv. AN, ritenuta comunque la responsabilità della steSS dott. in ordine ai fatti e ai danni lamentati dall'avv. Luca A. Controparte_2
AN e tenuto anche conto delle dichiarazioni di manleva della anzidetta dott. alla società NC, dichiararla tenuta e condannarla a manlevare e/o Controparte_2 comunque tenere indenne la società da ogni pretesa dell'avv. Luca A. Parte_1
AN nei suoi confronti, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione;
- nei confronti di ferme anche qui le domande come sopra proposte Controparte_3
Parte dalla società nei confronti dell'avv. Luca A. AN, ritenuta comunque l'obbligazione della steSS in forza della polizza n. 360991618 di Controparte_3
Parte manlevare e tenere indenne la società dall'osservanza della lite e da ogni domanda e pretesa fatta valere dall'avv. Luca A. AN a norma di legge e di contratto, dichiarare la steSS tenuta a manlevare detta società da ogni domanda e pretesa contro di eSS fatta valere dall'avv. Luca A. AN, con ogni consequenziale pronuncia condannatoria;
Parte
- accertata l'obbligazione dell'avv. Luca A. AN di pagare a l'importo in linea capitale di € 6.423,30 oltre accessori per le prestazioni professionali svolte a favore del medesimo avv. Luca A. AN, rappresentate nel prodotto pro-forma, condannare lo Parte stesso al pagamento alla società della predetta somma, con rivalutazione ed interessi come di legge;
- vinti compensi e spese di entrambi i gradi, con tutti i relativi accessori, e vinte inoltre le spese di CTU e di CT di parte.
EspreSSmente devolute al giudice del gravame tutte le domande, eccezioni, deduzioni, difese ed istanze già proposte in primo grado, nulla escluso ed eccettuato. Previo in via istruttoria, riformate e/o revocate e/o modificate sul punto le ordinanze del Tribunale di
Genova 3/8/2022 e 13/2/2024 nonché l'ordinanza 13/2/2024 che fiSSva udienza per la precisazione delle conclusioni senza dar corso ad attività istruttorie, accoglimento delle Parte istanze istruttorie tutte già formulate da in primo grado nelle memorie ex art. 183, n. 2
e n. 3 c.p.c. nelle due cause riunite e nelle successive note di udienza in date 12/10/2021,
9/2/2022, 30/9/2022, 25/9/2023, 10-11/10/2023, 4/12/2023 e 12/2/2024 e allo stato non accolte, da intendersi come qui ancora specificamente richiamate e ritrascritte, e in specie:
3 ammissione di CTU tecnico – grafica ai fini della verificazione delle scritture e delle firme disconosciute;
ammissione, pur senza inversione d'onere probatorio, della prova per interrogatorio formale dell'avv. AN e della dott. e della prova testimoniale CP_2
Parte sui capitoli dedotti da , come ritrascritti nelle note di udienza del 10/10/2023 in primo grado, pag. 7-10, con i testi indicati;
ammissione di CTU al fine di accertare la congruità Parte degli importi di cui al pro-forma doc. 30 di parte
Rigettate le istanze istruttorie avversariamente riproposte nel presente grado perché inammissibili e/o irrilevanti, per le ragioni già illustrate nelle pregresse difese, con l'ammissione in subordine, per la denegata ipotesi che le prove ex adverso fossero ammesse, della controprova, con i testi già indicati”.
Per l'appellato : ““Piaccia a codesta Ill.ma Corte d'Appello, ogni CP_1 contraria istanza reietta, preliminarmente;
(i) accertare, per quanto dedotto nel paragrafo (I) della “Memoria di Costituzione, Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025, la mancata Parte impugnazione da parte di di un capo della sentenza e per tanto dichiarare sul punto Parte la definitività della steSS e la conseguente reiezione del gravame proposto da;
in via principale;
(a) respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo I) dell'“Atto di citazione in appello” datato 29/10/2024 di NC, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo A) della “Memoria di Costituzione, Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025;
(b) respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo II) dell'“Atto di citazione in appello” datato 29/10/2024 di NC, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo B) della “Memoria di Costituzione, Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025;
(c) respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo III) dell'“Atto di citazione in appello” datato 29/10/2024 di NC, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo C) della “Memoria di Costituzione, Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025;
(d) respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo IV) dell'“Atto di citazione in appello” datato 29/10/2024 di NC, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo D) della “Memoria di Costituzione, Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025;
4 (e) respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo V) dell'“Atto di citazione in appello” datato 29/10/2024 di NC, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo E) della “Memoria di Costituzione, Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025;
(f) respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo VI) dell'“Atto di citazione in appello” datato 29/10/2024 di NC, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo F) della “Memoria di Costituzione, Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025;
(g) dichiarare inammissibile l'appello incidentale formulato da a Controparte_3 pag. 26 e ss. della “Comparsa di costituzione e risposta con contestuale appello incidentale” datata 29/01/2025, per intervenuta decadenza di quest'ultima dalla facoltà di proporre domande nuove e/o riconvenzionali per effetto della tardiva costituzione della medesima nel corso del giudizio di primo grado;
e, conseguentemente:
(h) confermare per quanto di ragione la sentenza del Tribunale di Genova n. 2532/2024 pubblicata e depositata in data 2/10/2024, emeSS ad esito dei giudizi riuniti aventi R.G. nn. 4456/2020 e 5753/2021; in via di appello incidentale
(i) riformare per quanto di ragione la sentenza del Tribunale di Genova n. n. 2532/2024 pubblicata e depositata in data 2/10/2024, emeSS ad esito dei giudizi riuniti aventi R.G. nn. 4456/2020 e 5753/2021 per i motivi espressi nel paragrafo H) della “Memoria di
Costituzione, Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025 e conseguentemente condannare Parte_1 Parte_1 al pagamento delle spese di giudizio (quantificate secondo i valori medi di cui al
[...]
DM 55/2014) e di C.T.U. riferibili ai giudizi di primo grado;
in via di appello incidentale condizionato:
(j) riformare per quanto di ragione la sentenza del Tribunale di Genova n. n. 2532/2024 pubblicata e depositata in data 2/10/2024, emeSS ad esito dei giudizi riuniti aventi R.G. nn. 4456/2020 e 5753/2021 per i motivi espressi nei paragrafi L) e/o M) della “Memoria di
Costituzione, Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025 e conseguentemente:
(k) accertare e dichiarare la commissione e/o il concorso nella commissione da parte della di atti e/o fatti dolosi o Parte_1 colposi che hanno cagionato all'Avv. CA A. LO un danno ingiusto, per le
5 ragioni esposte nella narrativa in fatto ed al paragrafo L) della “Memoria di Costituzione,
Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025 e la conseguente responsabilità della ex Parte_1 art. 2043 cod. civ. per il risarcimento del danno sofferto dall'Avv. CA A. LO a causa di tali atti e/o fatti e, per l'effetto condannare Parte_1 al pagamento a favore dell'Avv. CA A. LO
[...] dell'importo di € 500.588,00 (cinquecentomilacinquecentottantotto/00) o di quella diversa somma di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
(l) accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto e/o la mancata prova della sussistenza del credito azionato in primo grado in via riconvenzionale da
[...] per i motivi esposti nella Parte_1
“Memoria di Costituzione, Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata
6/02/2025 ed in particolare nel paragrafo M) con ogni conseguente statuizione;
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio, maggiorate ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 per quanto riguarda questo grado di giudizio.
In via istruttoria: si insta per l'ammissione dei mezzi dedotti tanto nella “Memoria ex art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c.” datata 9/06/2021 quanto nella “Memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.” datata
29/06/2021, depositate nel corso del giudizio di primo grado, come di seguito integralmente ritrascritte [si rinvia alle pagg. 5 e ss. delle note di p.c.]”.
Per l'appellata : “Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_2
Genova, contraris reiectis assumere le seguenti conclusioni:
- in via principale respingere per i motivi di fatto e diritto esposti nel presente atto, tutte le domande formulate da Parte_1 nell'“Atto di citazione in appello” del 29 ottobre 2024 e, in particolare quelle formulate nel settimo motivo di ricorso nei confronti della Dott.SS poiché infondate Controparte_2 in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provate, sia nell'an che nel quantum con conseguente conferma sul punto della sentenza impugnata;
- in via istruttoria ammettere i mezzi di prova dedotti nel corso del giudizio di primo grado, tanto nella “memoria ex art. 183, comma 6, n.
2. c.p.c.” del 10 gennaio 2022, quanto quelli
6 dedotti nella “memoria ex art. 183, comma 6, n.
3. c.p.c.” del 31 gennaio 2022. Con vittoria di spese e compensi di avvocato di tutti i gradi di giudizio.”
Per l'appellata “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Adìta, Controparte_3
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in riforma della Sentenza n. 2532/2024, resa inter partes dal Tribunale di Genova, non notificata,
NEL MERITO Previa applicazione, nei confronti dell'Avv. Luca A. AN e/o della
Dr.SS dell'art. 1227 c.c. ed in accoglimento del gravame principale Controparte_2 proposto da Parte_2
[...]
da ogni domanda contro CP_4 Parte_1 di eSS proposta dall'Avv. Luca A. AN e, per l'effetto
Respingere la domanda di garanzia e manleva proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_3
Con vittoria di compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
Contenere l'onere risarcitorio in capo a Parte_1 entro i limiti del giusto e del provato, tenuto conto dei soli importi versati dall'Avv.
[...]
Luca A. AN, a titolo di interessi, così come accertati dal CTU Dott. Persona_1
Rigettare l'ottavo motivo di gravame proposto da Parte_1 in merito all'operatività della copertura assicurativa, in quanto
[...] infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge.
IN ULTERIORE SUBORDINE
Contenere l'onere di manleva a carico di per la sola quota di Controparte_3 responsabilità ascrivibile alla e, in Parte_1 ogni caso, entro i limiti del massimale contemplato in polizza per “Omissioni e ritardi” di euro 250.000, nonché con l'applicazione dello scoperto contrattuale del 10%.
Compensate le spese.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
7 Respingere, in ogni caso, la domanda di manleva proposta da
[...]
nei confronti di per i motivi svolti in Parte_1 Controparte_3 ordine alle garanzie prestate con il contratto assicurativo stipulato inter partes.
Con vittoria di compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 2532/2024 del 02/10/2024, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promoSS da , CP_1 nei confronti di al Parte_1 fine di sentir accertare la violazione degli obblighi assunti da nell'esercizio degli Pt_1 adempimenti contabili e fiscali connessi all'attività professionale forense di LO.
Quest'ultimo, in particolare, contestava a di aver predisposto e depositato a sua Pt_1 insaputa dichiarazioni fiscali contenenti dati non conformi al vero, pur sapendo o potendo sapere che l'erroneità di tali dati traeva origine dalla condotta distrattiva tenuta da
, incaricata dallo stesso LO a: redigere la c.d. prima Controparte_2 nota, trasmettere a la documentazione fiscale e contabile, versare la provvista CP_5 nonché procedere al pagamento degli oneri fiscali e previdenziali. LO, quindi, domandava la condanna di al risarcimento di tutti i danni sofferti, quantificati in CP_5 euro 598.929,00 a titolo contrattuale e in euro 500.588,00 a titolo extracontrattuale. Si costituiva che contestava in fatto e in diritto la domanda attrice. Quindi, la steSS Pt_1 instaurava un separato giudizio nei confronti di , Pt_1 Controparte_2
e chiedendo l'accertamento Controparte_3 CP_1 dell'insussistenza di qualsiasi obbligazioni risarcitoria a proprio carico e, comunque, la condanna di e a manlevarla e tenerla indenne dalle pretese di CP_2 CP_3
LO, nei cui riguardi formulava altresì domanda riconvenzionale volta a ottenere il pagamento di euro 6.423,30 oltre accessori per le prestazioni professionali svolte e rimaste insolute.
Il Tribunale, disposta la riunione dei due procedimenti, così decideva: « - condanna
[...]
a pagare a Luca AN l'importo di Parte_1 euro 598.929,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_3 Parte_1 di quanto detta società viene condannata in questa sede a pagare
[...]
a Luca AN a titolo di risarcimento danni, fino alla concorrenza dell'importo di euro
8 Parte 178.588,46; - condanna Luca AN a corrispondere a Parte_1
l'importo di euro 6.423,30 oltre accessori di legge, oltre interessi
[...] dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- rigetta le domande svolte
[...] nei confronti di - pone in via definitiva le Parte_1 Controparte_2 spese di ctu, come liquidate in corso di causa, in ragione del 50% ciascuno a carico di
Luca AN e di - compensa le Parte_1 spese di lite tra Luca AN, da un lato, e Parte_1
e , dall'altro; - compensa le spese di lite tra
[...] Controparte_3 [...]
e ; - condanna Parte_1 Controparte_3 [...]
a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1
spese che - in applicazione dello scaglione di valore indeterminabile Controparte_2 di complessità baSS del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) e applicati i valori minimi in considerazione della concreta rilevanza della questione nell'economia del giudizio - si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%,
Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
con atto notificato in data Parte_1
29/10/2024. Contestualmente, l'appellante chiedeva la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 351 c.p.c..
Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto sia CP_1 dell'appello che dell'istanza di sospensione, nonché formulava appello incidentale, sia condizionato che non. Si costituivano altresì , che chiedeva il Controparte_2 rigetto dell'appello principale, e che chiedeva di assolvere Controparte_3 da ogni domanda proposta da LO e, in via di appello incidentale, di Pt_1 respingere la domanda di garanzia e manleva proposta da inoltre, Controparte_6 instava per l'accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 351 c.p.c.
Con ordinanza in data 9/01/2025 la Corte, ravvisando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rimettendo la causa al Consigliere istruttore che – ritenuto di dover procedere ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c. e lette le conclusioni trascritte in epigrafe – rinviava all'udienza collegiale di discussione del 9/07/2025 assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali. All'esito dell'udienza collegiale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO PRINCIPALE È PARZIALMENTE FONDATO E
DEVE ESSERE ACCOLTO, ENTRO I LIMITI INFRA SPECIFICATI;
L'APPELLO
INCIDENTALE PROPOSTO DA È INFONDATO E DEVE ESSERE CP_3
RIGETTATO; DEVE ESSERE DICHIARATO INAMMISSIBILE L'APPELLO INCIDENTALE
PROPOSTO DA LO.
SULL'APPELLO PRINCIPALE
1) PRIMO MOTIVO – L'appellante principale si duole del mancato accoglimento dell'eccezione tesa a sentir riconoscere il difetto di ius postulandi in capo ai difensori di
LO, in quanto «la procura allegata quale prod. A alla comparsa di costituzione
27/9/2021 dell'avv. AN, non solo non contiene nessun riferimento a uno specifico giudizio (tale non essendo il generico richiamo a non meglio precisato “presente procedimento”), ma reca, addirittura, la data del “12 Maggio 2020”, di gran lunga antecedente alla citazione di NC (notificata oltre un anno dopo, solo a giugno 2021), trattandosi, in effetti, di quella steSS identica procura che era stata a suo tempo rilasciata dal medesimo avv. AN in calce all'atto di citazione introduttivo del diverso giudizio
R.G. n. 4456/2020 davanti al Tribunale di Genova, e che, evidentemente, era (e non poteva che essere) riferita a tale giudizio, non già alla successiva causa R.G. n.
5753/2021 (oltretutto all'epoca – 12 maggio 2020 –neppure prefigurabile)» (pag. 12 dell'atto d'appello).
in particolare, impugna la sentenza del Tribunale laddove quest'ultimo ha Pt_1 affermato che «la questione del difetto di ius postulandi della difesa AN nel Parte procedimento n.5753/2021r.g. (questione posta dalla difesa di risulta a) superata dalla riunione del menzionato procedimento a quello recante il n.4456/20r.g.; b) comunque di fatto irrilevante ove si ponga mente al fatto che nel procedimento n.5753/21r.g. non Parte viene svolta da alcuna domanda diversa da quella (di mero rigetto delle domande del
AN) svolta nel procedimento n.4456/20r.g. (si tratta della medesima domanda svolta tra i medesimi soggetti, quindi della steSS causa;
domanda “replicata” nel procedimento n.5756/21r.g. all'esito di dichiarazione di inammissibilità della chiamata nel procedimento n.4456/20r.g.); la questione in esame potrebbe avere, a ben vedere, un
10 qualche rilievo solo in relazione alla efficacia e tempestività del disconoscimento della Parte scrittura (datata 29.4.2008 e attribuita al AN) prodotta da (anche) nel procedimento n.5753/21r.g.; tuttavia, si tratta di fattore irrilevante in concreto a cagione del, pacificamente tempestivo ed efficace, disconoscimento della medesima dichiarazione operato dal AN nel procedimento n.4456/20r.g.» (pagg. 15-16 della sentenza appellata).
A confutazione di quanto affermato dal Giudice di primo grado, R.N.C. deduce che: 1) «il provvedimento di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi, e ciò anche quando si tratti della riunione di cause identiche (cfr., per tutti, Cass. 10/7/2014, n.
15860; Id., 15/1/2015, n. 567; Id. 13/7/2018, n. 18649; Id. 16/9/2022, n. 27295)»; 2) la questione sollevata non è “irrilevante”, giacché, «pur se nella causa riunita la domanda di
NC nei confronti dell'avv. AN è esattamente speculare a quella proposta dallo stesso avv. AN nei suoi confronti nella causa R.G. n. 4456/2020 precedentemente instaurata, l'avv. AN, nella causa poi riunita R.G. n. 5756/2021, ha a sua volta formulato domande, eccezioni, difese ed istanze, delle quali peraltro, proprio in ragione del Parte difetto di procura e di ius postulandi in quel giudizio, come subito eccepito da , non si può e non si deve tenere nessun conto, tamquam non essent, ad ogni fine ed effetto»; 3) il mancato disconoscimento della dichiarazione di manleva «comporta in ogni caso, inevitabilmente, il tacito riconoscimento della scrittura e della firma ai sensi dell'art. 215
c.p.c.», in quanto le due cause riunite mantengono la loro autonomia (così, pagg. 13-14 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «- la questione del difetto di ius postulandi della Parte difesa AN nel procedimento n.5753/2021r.g. (questione posta dalla difesa di ) risulta a) superata dalla riunione del menzionato procedimento a quello recante il n.4456/20r.g.; b) comunque di fatto irrilevante ove si ponga mente al fatto che nel Parte procedimento n.5753/21r.g. non viene svolta da alcuna domanda diversa da quella
(di mero rigetto delle domande del AN) svolta nel procedimento n.4456/20r.g. (si tratta della medesima domanda svolta tra i medesimi soggetti, quindi della steSS causa;
domanda “replicata” nel procedimento n.5756/21r.g. all'esito di dichiarazione di inammissibilità1 della chiamata nel procedimento n.4456/20r.g.); - la questione in esame potrebbe avere, a ben vedere, un qualche rilievo solo in relazione alla efficacia e tempestività del disconoscimento della scrittura (datata 29.4.2008 e attribuita al Parte AN) prodotta da (anche) nel procedimento n.5753/21r.g.; tuttavia, si tratta di
11 fattore irrilevante in concreto a cagione del, pacificamente tempestivo ed efficace, disconoscimento della medesima dichiarazione operato dal AN nel procedimento n.4456/20r.g.; - il menzionato disconoscimento tende a impedire l'utilizzo ai fini della Parte decisione del documento in questione, con il quale vuole dimostrare il mancato verificarsi di alcun proprio inadempimento, ascrivendo ogni possibile difetto della prestazione alla condotta di controparte;
- per poter utilizzare il documento in questione,
NC ha dunque tempestivamente svolto (in entrambi i procedimenti poi riuniti) istanza di verificazione;
- va tuttavia confermato il rigetto dell'istanza di verificazione (implicitamente adottato con il provvedimento di fiSSzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni) in quanto il documento in questione2 è a ben vedere irrilevante ai fini della decisione (e in particolare non consentirebbe di fondare il rigetto delle domande svolte dal AN); in particolare la missiva in esame reca dichiarazioni da cui non può inferirsi alcuna responsabilità del AN o di suoi collaboratori per gli specifici inadempimenti che vengono nella presente sede ascritti a NC: l'inserimento di dati falsi nelle dichiarazioni, sotto il profilo contrattuale, e il non essersi accorti delle appropriazioni della sotto CP_2 il profilo extracontrattuale;
al contrario - e a ben vedere - il documento in questione risulta
(a tutto concedere) rappresentativo (contra la steSS NC che lo vuole utilizzare e lo ha prodotto) della particolare ampiezza del mandato professionale conferito a detta società dal AN».
II) Come si vede, il motivo in esame è sostanzialmente privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale, da un lato, viene spiegato che l'irrilevanza della questione non dipende solo dalla riunione delle due cause, ma dal «fatto Parte che nel procedimento n.5753/21r.g. non viene svolta da alcuna domanda diversa da quella (di mero rigetto delle domande del AN) svolta nel procedimento n.4456/20r.g. (si tratta della medesima domanda svolta tra i medesimi soggetti, quindi della steSS causa;
domanda “replicata” nel procedimento n.5753/21r.g. all'esito di dichiarazione di inammissibilità della chiamata nel procedimento n.4456/20r.g.)»; dall'altro, viene spiegato che il documento, cui fa riferimento l'appellante, e in relazione al quale potrebbe rilevare la non validità della procura, sotto il profilo della non tempestività del disconoscimento, in primo luogo è stato tempestivamente disconosciuto dal AN nel procedimento n. 4456/20, in secondo luogo è irrilevante ai fini della decisione, non contenendo dichiarazioni dalle quali poSS inferirsi alcuna responsabilità del AN o Parte dei suoi collaboratori per gli inadempimenti ascritti a , come meglio si vedrà in sede di esame del secondo motivo.
12 III) Il motivo è palesemente infondato al limite dell'inammissibilità, anche in considerazione della Giurisprudenza secondo la quale: “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla caSSzione della decisione steSS” (Cass. Sez. 3, 26/02/2024, n. 5102, Rv. 670188 - 01)
2) SECONDO MOTIVO – L'appellante principale lamenta l'erroneo rigetto dell'istanza di verificazione della dichiarazione di manleva firmata da LO in data 29/04/2008 e da quest'ultimo disconosciuta solo nel primo giudizio instaurato davanti al Tribunale di
Genova (r.g. n. 4456/2020). In tale dichiarazione LO affermava: «Consapevole della incompleta ed errata documentazione contabile (fatture attive e passive), fornitavi con notevole ritardo, per la tenuta delle mie scritture contabili e relative dichiarazioni periodo di imposta 2006, manlevo la Vs. azienda da ogni responsabilità e Vi prego di effettuare l'invio, con i dati in vostro possesso, dell'elenco clienti e fornitori relativo all'anno
2006 con ravvedimento operoso e l'elenco clienti e fornitori anno 2007» (doc. 1 – NC).
in particolare, impugna la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha stabilito Pt_1 che: «va tuttavia confermato il rigetto dell'istanza di verificazione (implicitamente adottato con il provvedimento di fiSSzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni) in quanto il documento in questione è a ben vedere irrilevante ai fini della decisione (e in particolare non consentirebbe di fondare il rigetto delle domande svolte dal AN); in particolare la missiva in esame reca dichiarazioni da cui non può inferirsi alcuna responsabilità del
AN o di suoi collaboratori per gli specifici inadempimenti che vengono nella presente sede ascritti a NC: l'inserimento di dati falsi nelle dichiarazioni, sotto il profilo contrattuale, e il non essersi accorti delle appropriazioni della sotto il profilo CP_2 extracontrattuale;
al contrario - e a ben vedere - il documento in questione risulta (a tutto Parte concedere) rappresentativo (contra la steSS che lo vuole utilizzare e lo ha prodotto) della particolare ampiezza del mandato professionale conferito a detta società dal
AN» (pagg. 16-17 della sentenza impugnata).
L'appellante principale sostiene che tale dichiarazione non sia irrilevante ai fini della decisione perché: i) dimostra la piena consapevolezza di LO circa la incompleta, erronea e intempestiva consegna della documentazione contabile e fiscale a ii) CP_5
13 contiene una esplicita dichiarazione di manleva da ogni responsabilità, che può essere estesa anche agli anni successivi al 2006, «non essendo cambiato in nulla il comportamento dell'avv. AN e dei suoi delegati, neppure per gli anni seguenti, come documentato agli atti, specificamente dedotto a prova pur senza inversione del relativo onere (capitoli 4-5-6-7-8-9) e confermato anche all'esito della CTU (dove si dà atto, a pag. 14, di come “il flusso documentale che l'Avv.to AN faceva pervenire a Parte
fosse del tutto irregolare, ed inadatto per consentire a NC di gestire al meglio la contabilità del medesimo”)». Parte Stante ciò, conclude che: 1) «Se la società non veniva posta in grado di Pt_1 espletare adeguatamente l'incarico, neppure può essere ritenuta responsabile di un non corretto adempimento nell'elaborazione dei dati contabili e delle dichiarazioni fiscali, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, né ai fini di un'ipotetica responsabilità extracontrattuale, tanto meno a fronte di una esplicita Parte dichiarazione di manleva da ogni responsabilità»; 2) «se ha elaborato in tal modo le dichiarazioni, l'ha fatto perché non riceveva dall'avv. AN e dai suoi delegati un flusso documentale completo, regolare e tempestivo, viceversa neceSSrio per l'adeguato svolgimento dell'incarico, sicché tutte le inerenti conseguenze, nessuna esclusa, non possono che ricadere sullo stesso avv. AN il quale, oltretutto, ne era appunto ben Parte consapevole ed aveva perciò esplicitamente manlevato da ogni responsabilità»
(pagg. 16-17 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Nella nota 2 di pag. 16 della sentenza impugnata, il documento in questione viene descritto come segue: «Prodotto da NC quale doc. 1 nel giudizio n.4456/20r.g. e come doc.6 nel giudizio n.5756/21r.g., è una missiva intestata , datata Controparte_7
Parte 29.4.2008, indirizzata a reca come oggetto “elenco clienti e fornitori anno relativi agli anni 2006/2007 e dichiarazione unico 2007 redditi 2006”, con il seguente testo
“consapevole della incompleta ed errata documentazione contabile (fatture attive e passive), fornitavi con notevole ritardo, per la tenuta delle mie scritture contabili e relative dichiarazioni periodo di imposta 2006 manlevo la vs. azienda da ogni responsabilità e vi prego di effettuare l'invio, con i dati in vostro possesso, dell'elenco clienti e fornitori relativo all'anno 2006 con ravvedimento operoso e l'elenco clienti fornitori anno 2007. Distinti saluti” e firma attribuita al AN».
II) È del tutto evidente dall'esame di tali dichiarazioni che le stesse, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non contengono alcun esonero di NC dagli specifici profili di
14 responsabilità attribuiti a NC («l'inserimento di dati falsi nelle dichiarazioni, sotto il profilo contrattuale, e il non essersi accorti delle appropriazioni della sotto il profilo CP_2 extracontrattuale»).
III) Anche tale motivo è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità, proprio in Parte quanto la responsabilità attribuita a non è in alcun modo ricollegata a problematiche connesse alle questioni cui viene fatto riferimento nel documento in questione, ma esclusivamente all'inserimento nelle dichiarazioni dei pagamenti indicati come effettuati, che in realtà non erano avvenuti, come sarà meglio precisato in sede di esame del quinto motivo.
3) TERZO MOTIVO – L'appellante principale censura la sentenza impugnata laddove il
Tribunale – nell'individuare l'oggetto dell'incarico conferito a e, quindi, nel definire Pt_1 la portata della responsabilità di quest'ultima – ha ritenuto che il mandato rilasciato da
LO fosse ampio in quanto i compiti affidati non si riducevano «a una attività di mera raccolta di dati o di mero invio di dichiarazioni fiscali predisposte da terzo soggetto, peraltro non individuato in alcun modo» (pag. 18 della sentenza impugnata). denuncia l'erroneità di tale statuizione alla luce della documentazione prodotta e Pt_1 delle conclusioni a cui è pervenuto la CTU, da cui emergerebbe con chiarezza che Pt_1 non è uno studio professionale abilitato al visto di conformità ma una società di servizi per l'elaborazione dei dati contabili, fiscali e del lavoro. Il Tribunale, in particolare, avrebbe trascurato che: a) secondo il CTU «NC è una società di elaborazione dati e non un professionista. Ciò è facilmente verificabile dalla lettura della visura camerale (datata
08/05/2020) estrapolata dalla CCIAA di Genova, ove si evince chiaramente la ragione sociale “NC elaborazione dati di . I professionisti, infatti, Parte_1 tranne nell'ipotesi di Società tra Professionisti (la cui disciplina è successiva rispetto agli anni oggetto di causa in quanto introdotta con Legge 12 novembre 2011, n. 183.) non hanno obblighi di iscrizione alla CCIAA. In aggiunta, anche il codice attività desunto dalle
Tabelle ATECO 63.11.1 – elaborazione dati;
diverge da quello dei dottori commercialisti
69.20.1 (macroclasse) – servizi forniti da commercialisti, rimarcando ulteriormente la differenza dagli esercenti arti e professioni» (pag. 116 della relazione peritale); b) il richiamo alle dichiarazioni fiscali 2006 contenuto nella manleva rilasciata in data
29/04/2008 (prod.
1 - NC) non è sufficiente a far ritenere che LO avesse Parte ampliato l'incarico conferito a c) il riferimento a “tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi” contenuto nella lettera relativa al paSSggio di consegne dell'attività da
15 NC alla società BPR (doc. 94 – NC) è alle attività correlate all'elaborazione dei dati;
d) Parte l'elenco delle prestazioni di cui al pro-forma rilasciato da (doc. 30 – NC) consente di affermare che l'attività di quest'ultima «era per l'appunto limitata all'elaborazione dei dati contabili, delle dichiarazioni fiscali e delle buste paga dei dipendenti» (pag. 19 dell'atto d'appello).
Ciò detto, l'appellante conclude la censura precisando che: i) «le dichiarazioni fiscali ben possono essere predisposte ed inviate dall'intermediario sulla base dell'elaborazione dei dati forniti dal cliente, senza che ciò comporti nessun incarico “professionale”, tanto meno
“ampio”»; ii) « In ogni caso, sarebbe stato se mai onere (non assolto) dell'attore avv.
AN individuare un ipotetico “terzo soggetto” che, secondo la (errata) prospettazione del giudice di primo grado, avrebbe predisposto le dichiarazioni, rivolgendosi eventualmente ad esso e facendone valere le responsabilità, anziché rivolgersi alla società di elaborazione dati viceversa inopinatamente convenuta in giudizio» (così, pag.
19 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA. Parte I) Si legge nella sentenza impugnata, a proposito della missiva prodotta da quale doc. 1 nel giudizio n. 4456/20r.g. e come doc. 6 nel giudizio n. 5756/21r.g., che «il documento in questione risulta (a tutto concedere) rappresentativo (contra la steSS NC che lo vuole utilizzare e lo ha prodotto) della particolare ampiezza del mandato professionale conferito a detta società dal AN» (pag. 17) in quanto «Emerge … dal testo la sussistenza di un accordo per una non limitata “tenuta delle scritture contabili” del
AN, e per la realizzazione delle dichiarazioni fiscali» (pag. 17 nota 3). Nel documento riportato sopra è chiaramente contenuto il riferimento alla «tenuta delle mie scritture contabili e relative dichiarazioni».
II) A pag. 18 della sentenza si legge: «risulta adeguatamente provata l'ampiezza Parte dell'incarico professionale conferito a (che certo non può ridursi a una attività di mera raccolta di dati o di mero invio di dichiarazioni fiscali predisposte da terzo soggetto, peraltro non individuato in alcun modo)». Nella nota 5 di pag. 18 si legge: «Si pensi non solo a quanto risulta anche dal (più volte menzionato) documento n.1 prodotto da NC, ma anche al documento relativo al paSSggio di consegne dal precedente consulente a
NC (richiamato dal ctu a pag.21 dell'elaborato peritale) dove si indica l'attività di
“elaborazione dei dati relativi alle vostre contabilità e a tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi correlati”».
16 III) Il tenore della documentazione citata nella sentenza impugnata è inequivocabile, anche con riferimento al contenuto del documento relativo al paSSggio di consegne, laddove viene menzionata l'attività di “elaborazione dei dati relativi alle vostre contabilità e a tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi correlati”.
IV) In particolare, nella relazione di CTU a pag. 21 si legge: «Sebbene tra gli atti in causa non sia stato rinvenuto un contratto vero e proprio sottoscritto tra le parti, ma un semplice documento firmato per ricevuta dall'Avv.to AN, con il paSSggio di consegne dal precedente consulente alla società convenuta, è innegabile come il reiterato rapporto tra la società convenuta e l'Avv.to AN (durato dal 2006 al 2009) facciano propendere per un'implicita attribuzione dell'incarico di tenuta della contabilità e predisposizione adempimenti fiscali, venendosi, di conseguenza, a generare un'obbligazione da parte della società convenuta nei confronti dell'Avv.to AN. Obbligazione consistente non solo nella elaborazione delle buste paga, ma anche – come si legge nella missiva di paSSggio di consegne – “nell'elaborazione dei dati relativi alle vostre contabilità e a tutti gli adempimenti fiscali ed amministrativi correlati”. Pur in assenza di un contratto scritto, o di altro documento dimostrante il conferimento dell'incarico (ad esempio mail;
fax; ecc...), la reiterata tenuta della contabilità ed elaborazione delle dichiarazioni fiscali, sono sicuramente sinonimo dell'assunzione di un'obbligazione da parte di nei confronti Pt_1 dell'Avv.to AN».
V) Pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente recepito le risultanze degli accertamenti svolti dal CTU, dai quali emerge, sulla scorta della documentazione esaminata dal CTU medesimo, lo svolgimento di un incarico ben più ampio di quello che sostiene la società appellante: un incarico avente a oggetto la tenuta della contabilità e l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, il che implica neceSSriamente che detto incarico fosse stato conferito, sia pure non in forma scritta.
VI) Con riguardo alle ulteriori questioni sollevate dalla società appellante, anche a questo riguardo il CTU si è espresso: «Trattandosi R.N.C. di una società di elaborazione dati – e non di uno studio professionale associato, soggetto alla disciplina deontologica propria dell'Ordine di appartenenza – benché composta da professionisti, forti dubbi sorgono se alla steSS poSSno applicarsi le norme codicistiche e deontologiche in materia di opera intellettuale (che rimane tipica ed esclusiva della sfera professionale dei professionisti iscritti ai relativi Albi), con conseguente disapplicazione dell'articolo 1176, comma 2, del
Codice Civile – relativo alla diligenza da adottare nell'espletamento di un'attività professionale;
facendo, invece, propendere per l'applicazione del 1° comma, dell'articolo
17 1176 del Codice Civile, laddove prevede che “nell'espletamento delle sue obbligazioni il debitore deve adottare la diligenza del buon padre di famiglia”, per tale intendendosi la diligenza media, intesa come impegno adeguato di energie e di mezzi per il soddisfacimento dell'interesse del creditore, che è legittimo attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza ed accortezza» (pagg. 21 -22). A prescindere dalle valutazioni strettamente giuridiche espresse dal CTU, ad avviso della Corte, la circostanza che fosse e sia una società di elaborazione dati e non uno studio professionale Pt_1 associato non esclude affatto che la steSS fosse tenuta a svolgere con la neceSSria diligenza le obbligazioni connesse all'incarico ricevuto ed espletato.
VII) Si ricorda al riguardo che “Le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell'IRAP, dell'ICI o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la Camera di Commercio, di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, non rientrano nell'ambito di quelle riservate ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e, quindi, il loro esercizio non è condizionato all'iscrizione nei relativi albi professionali o ad abilitazione” (Cass. Sez. 2,
28/03/2019, n. 8683, Rv. 653299 - 01)
VIII) Il motivo è, pertanto, infondato.
4) QUARTO MOTIVO – L'appellante principale impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che anche le prestazioni attinenti alle dichiarazioni previdenziali di LO (e gli adempimenti nei confronti della ) CP_8 fossero da ricomprendere nell'oggetto dell'incarico conferito a Pt_1
L'appellante sostiene che tale assunto sia rimasto privo di prova, «risultando per contro documentate numerose richieste di NC di trasmissione, ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, e nei soli limiti di quanto all'uopo neceSSrio, dei dati relativi a dichiarazioni e versamenti previdenziali, di cui, all'evidenza, si occupava direttamente Parte l'avv. AN (o chi per esso), mentre la società non disponeva affatto di questi dati, visto che se così non fosse non avrebbe avuto motivo di farne richiesta all'avv.
AN (cfr., ex plurimis, i doc. 10–11–13– 18–59 di NC in primo grado)» (pag. 21 dell'atto d'appello). Ciò troverebbe conferma anche nella relazione del CTU secondo cui
«dagli atti in causa non risulta alcun contratto/atto/o altro documento dal quale poSS evincersi che l'Avv.to AN avesse conferito l'incarico a NC di provvedere all'inoltro dei dati alla » (pag. 21 della CTU). CP_8
18 Ne deriva, ad avviso dell'appellante, la necessità di riformare la sentenza impugnata laddove NC è stata condannata a pagare le sanzioni e gli interessi riferiti alla
[...]
. CP_8
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella CTU a pag. 21: «Per quanto riguarda, invece, la comunicazione dei dati reddituali/volume d'affari alla , vi sono due modalità alternative di gestione CP_8 dell'adempimento: a) il cliente non conferisce incarico al professionista: in questo caso è il cliente che provvede spontaneamente all'inoltro del modello alla Il professionista si CP_8 limita a fornirgli i dati neceSSri, ossia reddito derivante dall'attività professionale e volume d'affari IVA;
b) il cliente conferisce incarico al professionista: in questo caso il cliente fornisce al professionista le password per accedere alla propria area riservata della CP_8 affinché sia quest'ultimo ad effettuarne la comunicazione. Premesso che non vi è una prassi consolidata sull'espletamento di tale obbligo, venendo lo stesso soddisfatto a discrezione del professionista, il quale potrà scegliere se farsi rilasciare o meno le password di accesso, dagli atti in causa non risulta alcun contratto/atto/o altro documento Parte dal quale poSS evincersi che l'Avv.to AN avesse conferito l'incarico a di provvedere all'inoltro dei dati alla facendo presumere che il compito di NC fosse CP_8 limitato al semplice inoltro all'Avv.to AN dei dati utili». A pag. 23: «In ogni caso, lo scrivente CTU ritiene che, nella fattispecie che ci intereSS, il soddisfacimento dell'interesse del cliente si sarebbe ottenuto attraverso: - una corretta ed ordinata tenuta della contabilità; - una corretta elaborazione delle dichiarazioni fiscali/previdenziali».
II) Quindi nella CTU non viene affatto affermata l'inesistenza di un incarico relativo all'elaborazione delle dichiarazioni previdenziali. Il paSSggio della CTU sul quale insiste la società appellante riguarda soltanto le modalità di presentazione delle dichiarazioni previdenziali, che comunque venivano predisposte dal NC.
III) Del resto, la fonte della responsabilità di NC al riguardo viene correttamente indicata nella sentenza a pag. 18: «parimenti, risulta documentata l'indicazione, nelle dichiarazioni fiscali e previdenziali predisposte da NC, della effettuazione dei dovuti pagamenti». Parte Quindi anche nelle dichiarazioni previdenziali, anch'esse predisposte da , venivano indicati pagamenti non effettuati. Tale affermazione contenuta nella sentenza impugnata, relativa all'indicazione dei pagamenti relativi alle prestazioni previdenziali come effettuati, quando in realtà i relativi importi non erano stati versati, non è stata oggetto di specifica censura da parte dell'appellante principale, che si limitata a negare di avere ricevuto il relativo incarico.
19 IV) Il motivo è pertanto infondato.
5) QUINTO MOTIVO – L'appellante principale denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per aver ravvisato la responsabilità contrattuale di e, quindi, per aver Pt_1 condannato quest'ultima a risarcire il danno subito da LO, quantificandolo in euro 598.929,00 euro.
R.N.C., innanzitutto, ribadisce che: 1) LO ha conferito un incarico di elaborazione dati, «che la società era tenuta a svolgere con la diligenza del buon padre di famiglia, ex art. 1176, comma 1, cod. civ., e non invece con la maggior diligenza richiesta dal comma 2 nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale (estranea all'attività sociale)» (pag. 22 dell'atto d'appello); 2) LO non ha demandato alla società la predisposizione e l'invio delle dichiarazioni previdenziali;
3) LO e la sua delegata hanno fornito alla società le informazioni CP_2 richieste in modo incompleto e intempestivo, impedendole di svolgere adeguatamente l'incarico.
R.N.C., quindi, sostiene che il Tribunale abbia mal interpretato la CTU (in particolare, pag.
39 della relazione), deducendo che «l'inserimento nelle dichiarazioni fiscali, nella casella corrispondente ai versamenti, delle somme a debito, anziché di quelle che risultavano versate sulla scorta della (dichiaratamente incompleta) documentazione fornita dall'avv. Parte AN e dai suoi delegati a non costituisce affatto inadempimento degli obblighi Parte di nell'espletamento dell'incarico, e neppure un'irregolarità, tant'è vero che non ha dato luogo a sanzioni di sorta, neppure formali, avendo il Fisco sanzionato l'avv.
AN, non già perché le dichiarazioni fiscali non fossero corrette, ma esclusivamente per il mancato versamento degli importi di anno in anno dallo stesso dovuti, in base ai Parte Mod. F24 via via diligentemente predisposti e trasmessi da al AN perché provvedesse al pagamento, ma dallo stesso non pagati» (pagg. 25-26 dell'atto d'appello).
Stante ciò, ad avviso di R.N.C., nel caso di specie manca il nesso causale tra la pretesa inadempienza e il danno lamentato, poiché «è di palmare evidenza che gli interessi, le sanzioni e gli oneri di riscossione applicati dal fisco per le omissioni e i ritardi di versamento non conseguono affatto, tanto meno immediatamente né direttamente, a pretese inadempienze o irregolarità nelle modalità di compilazione in dichiarazione della casella dei versamenti effettuati, ma conseguono, invece, proprio e solo, ai mancati versamenti» (pag. 26 dell'atto d'appello).
20 L'appellante si duole inoltre della contraddittorietà della sentenza impugnata laddove, da una parte, ha affermato che l'irregolare tenuta delle scritture contabili «non ha direttamente cagionato le sanzioni e la richiesta di interessi che “sostanziano” la domanda risarcitoria del AN», e, dall'altra, ha ritenuto che «una adeguata ed esigibile condotta di NC nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali avrebbe consentito al AN di rendersi conto dei mancati pagamenti (dovuti all'infedele condotta della d.SS », con la conseguenza che la condotta di ha CP_2 Pt_1
«cagionato (oltre alla predisposizione di dichiarazioni fiscali e previdenziali inadeguate) anche la minorata possibilità per il AN di accorgersi della mancata effettuazione dei dovuti pagamenti, situazione che in tutta evidenza ha determinato la successiva comminazione di sanzioni e correlata richiesta di interessi e costi di riscossione» (pag. 20 della sentenza appellata).
A sostegno della censura, R.N.C. rappresenta che: i) la causa immediata e diretta delle sanzioni, interessi ed oneri di riscossione richiesti per le omissioni di versamento va ravvisata nel mancato pagamento degli importi dovuti o comunque nell'appropriazione, da parte di delle somme versate da LO sul conto corrente cointestato CP_2 con quest'ultima; ii) «l'avv. AN ben avrebbe potuto, e dovuto, rendersi conto, dall'esame del suo proprio conto, prima ancora che delle dichiarazioni fiscali, che non vi risultavano affatto versamenti tramite Mod. F24, ben riconoscibili da chiunque, e tanto più da un esperto professionista quale l'avv. AN»; iii) «se poi davvero la dott. CP_2 fosse riuscita ad ingannare l'avv. AN, con il quale era in stretti rapporti, a maggior Parte ragione avrebbe potuto trarre in inganno, ed ha ingannato, anche la società , facendo credere che i pagamenti erano stati effettuati (se del caso anche curando in autonomia il ravvedimento), pur senza consegnare la relativa documentazione, e facendo credere, in ogni caso, che la situazione dei versamenti era sotto il pieno controllo dell'avv. AN, Parte il quale, del resto, non aveva mai dato a nessun incarico generale di provvedere per suo conto ai pagamenti, ma, per l'appunto, di regola li gestiva direttamente o delegandoli ad altri soggetti» (pag. 29 dell'atto d'appello).
L'appellante, quindi, conclude la doglianza sostenendo che la condotta tenuta da ha interrotto il nesso causale tra la contestata responsabilità di e i CP_2 Pt_1 danni lamentati da LO, il quale, ben difficilmente, poteva essere all'oscuro del comportamento di giacché egli: a) «era cointestatario del conto corrente CP_2 all'uopo dedicato, sul quale, all'evidenza, non risultava traccia di versamenti al Fisco (pur chiaramente riconoscibili dalla relativa causale)»; b) «era stato fatto destinatario, presso la
21 sua residenza, di atti e comunicazioni, da parte del Fisco, che certamente valevano a renderlo direttamente edotto delle omissioni di versamento» (doc. 35 – LO); c) era consapevole che nel bilancio 2009 erano stato indicati «nello Stato Patrimoniale –
Passività - mastro 48.55, “Debiti tributari” per € 1.100.980,25, di cui € 835.065,85 per IVA»
(doc. 12 – LO) (pag. 31 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata (pagg. 18 – 21): «- ai fini della decisione, dunque, occorre valutare se costituisse specifica obbligazione di NC quella del controllo della effettività dei pagamenti da parte del AN, eventualmente con l'attivazione di richieste documentali al AN stesso o a terzi soggetti;
in definitiva, occorre valutare, Parte se ha predisposto dichiarazioni fiscali e previdenziali inadeguate, avendo gli elementi e i dati per realizzarne di diverse e idonee, e soprattutto se l'eventuale errore al riguardo ha cagionato il danno per cui il AN agisce;
- al riguardo lo scrivente ritiene che determinanti elementi di valutazione si debbano ricavare dalla ctu (a firma del dott. comm.
in atti, ove si legge che ▪ non esistono linee guida o best practice circa i Persona_1 documenti e le informazioni che il cliente deve fornire al soggetto al quale ha affidato la tenuta della propria contabilità (ctu pag.11); ▪ gli elementi documentali in atti consentono di affermare che il flusso documentale che l'Avv.to AN faceva pervenire a NC fosse del tutto irregolare, ed inadatto per consentire a NC di gestire al meglio la contabilità del medesimo (ctu pag.14); ▪ risulta tuttavia una irregolare compilazione delle dichiarazioni fiscali, con l'indicazione di importi in realtà mai versati o versati in misura inferiore (ctu pag.23 e ss.), oltre alla irregolare tenuta della contabilità ordinaria (ctu pag.34 e ss.); ▪ i sopra descritti inadempimenti non hanno cagionato “alcun pregiudizio, in termini sanzionatori, all'Avv.to AN, dal momento che le somme richieste dall'esattoria … erano tutte relative ad omessi e/o ritardati versamenti e non, invece, imputabili ad una irregolare tenuta della contabilità e/o ad una irregolare predisposizione delle dichiarazioni fiscali” (ctu pag.39); ▪ con specifico riferimento alla questione della indicazione di versamenti in realtà non effettuati (nel “confronto” condotto sul punto con i ctp) il ctu ha tuttavia evidenziato che “se, realmente, la modalità di compilazione fosse avvenuta sulla base delle informazioni disponibili, non disponendo di informazioni circa i versamenti effettuati, non sarebbe razionale averli indicati come effettuati” (ctu pag.122, aggiungendo Parte a pag.123 che “non disponendo di informazioni, avrebbe dovuto compilare i righi dedicati ai versamenti effettuati non indicando nulla, ed – eventualmente – presentare successivamente una dichiarazione “integrativa” dalla quale emergessero i versamenti
22 effettuati”; grassetto dello scrivente); conclude il ctu affermando che “tale condotta, avrebbe potuto consentire all'Avv.to AN – nel caso in cui avesse preso visione dei suoi Modelli dichiarativi – di rendersi conto in precedenza di quanto stava accadendo” (ctu pag.125, sottolineatura dello scrivente); - dunque, il ctu evidenzia che, se pure l'irregolare tenuta delle scritture contabili non ha direttamente cagionato le sanzioni e la richiesta di interessi che “sostanziano” la domanda risarcitoria del AN, una adeguata ed esigibile condotta di NC nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali avrebbe consentito al AN di rendersi conto dei mancati pagamenti (dovuti all'infedele condotta della d.SS ; - ciò posto, ritiene lo scrivente che ai fini della CP_2 decisione risulta superfluo stabilire se - tra le obbligazioni del “buon contabile”, e dunque Parte tra quelle che facevano capo a - oltre a quella di verificare la sussistenza di documentazione da cui inferire l'effettuazione dei pagamenti da parte del AN (e di omettere alcuna indicazione in sede di dichiarazione in caso di mancata consegna di documentazione di tal specie), ricorresse anche quella di verificare la correttezza delle eventuali affermazioni di pagamento provenienti dal soggetto “amministrato” (nel caso in esame, in tutta evidenza, in concreto eventualmente provenienti dalla d.SS ; ciò CP_2 in quanto anche il solo inadempimento alla “prima” obbligazione sopra indicata ha cagionato (oltre alla predisposizione di dichiarazioni fiscali e previdenziali inadeguate) anche la minorata possibilità per il AN di accorgersi della mancata effettuazione dei dovuti pagamenti, situazione che in tutta evidenza ha determinato la successiva comminazione di sanzioni e correlata richiesta di interessi e costi di riscossione;
- ebbene, come sopra detto e come risultante diffusamente dalla ctu in atti, NC pur in conclamata assenza di documentazione idonea a sostegno, ha predisposto (in modo evidentemente non corretto) le dichiarazioni fiscali e previdenziali del AN, e si deve affermare che detto errore - non scusabile per quanto diffusamente indicato, sotto il profilo tecnico, dal ctu - ha effettivamente cagionato (con una sorta di meccanismo di ripercussione “a catena” nel quale ciascun errore riverberava in successivi ulteriori errori, e non consentiva al AN la possibilità di rendersi conto della situazione) l'adozione dei provvedimenti sanzionatori (e di richiesta di interessi da ritardato, omesso o inadeguato pagamento) da parte dei pubblici uffici;
provvedimenti che individuano il fondamento e l'ammontare della pretesa risarcitoria del AN;
».
II) Il motivo si riduce alla reiterazione di osservazioni del CT DI PARTE di
[...]
alle quali il CTU ha replicato Parte_1
a pagg. 122 – 125. della relazione: «d.1) Risposte inerenti alla modalità di compilazione
23 dei Modelli dichiarativi. - Nella bozza di CTU, lo scrivente ha ampiamente argomentato le irregolarità nella compilazione dei dichiarativi, con indicazione di versamenti in realtà mai effettuati o effettuati in misura inferiore. Ciò premesso, sul punto lo scrivente non condivide quanto asserito dalla CTP: “[…] la modalità di compilazione dei righi dedicati ai versamenti effettuati non è casuale o semplicemente errata, né tantomeno volta a nascondere all'avvocato AN il suo reale debito nei confronti dell'erario (come infondatamente sostiene parte attrice), ma è stata scelta tenuto conto delle informazioni disponibili […].
Come emerso dagli atti in causa, l'avv. AN non forniva (o, comunque, non forniva tempestivamente) le quietanze dei mod. F24 pagati […]”. Se, realmente, la modalità di compilazione fosse avvenuta sulla base delle informazioni disponibili, non disponendo di informazioni circa i versamenti effettuati, non sarebbe razionale averli indicati come effettuati. Ciò è addirittura rimarcato dalla steSS CTP laddove scrive: “[…] nel caso dell'avv. AN mancando la certezza in merito ai versamenti effettuati e/o ravveduti
(come dimostrato dal mod. F24 del 31.10.2006, capitava che l'avv. AN ravvedesse il dovuto, in tutto o in parte, il giorno stesso della scadenza dell'invio della dichiarazione) era prassi indicare gli importi periodici dovuti nel rigo dei versamenti effettuati”. Non disponendo di informazioni, NC avrebbe dovuto compilare i righi dedicati ai versamenti effettuati non indicando nulla, ed – eventualmente – presentare successivamente una dichiarazione “integrativa” dalla quale emergessero i versamenti effettuati. … La modalità operativa più corretta da seguire sarebbe stata quella di indicare i versamenti effettivamente eseguiti dall'Avv.to AN aumentandone il saldo da dichiarazione, ed eventualmente fargli ravvedere quello. Non indicare versamenti in realtà mai eseguiti, operando su di essi il ravvedimento operoso. Tale condotta, avrebbe potuto consentire all'Avv.to AN – nel caso in cui avesse preso visione dei suoi Modelli dichiarativi – di rendersi conto in precedenza di quanto stava accadendo».
III) Appare pertanto evidente che il Tribunale ha correttamente valutato le risultanze della
CTU, laddove viene posto in evidenza che: a) « “le somme richieste dall'esattoria … erano tutte relative ad omessi e/o ritardati versamenti e non, invece, imputabili ad una irregolare tenuta della contabilità e/o ad una irregolare predisposizione delle dichiarazioni fiscali” (ctu pag. 39)»; b) «Se, realmente, la modalità di compilazione fosse avvenuta sulla base delle informazioni disponibili, non disponendo di informazioni circa i versamenti effettuati, non sarebbe razionale averli indicati come effettuati»; c) «Non disponendo di informazioni,
NC avrebbe dovuto compilare i righi dedicati ai versamenti effettuati non indicando nulla, ed – eventualmente – presentare successivamente una dichiarazione “integrativa” dalla
24 quale emergessero i versamenti effettuati»; d) «Tale condotta, avrebbe potuto consentire all'Avv.to AN – nel caso in cui avesse preso visione dei suoi Modelli dichiarativi – di rendersi conto in precedenza di quanto stava accadendo».
IV) Appare del tutto evidente che, non essendo stati effettuati i pagamenti, e non Parte disponendo della relativa documentazione, non avrebbe dovuto indicarli come effettuati. E' stata proprio tale condotta a impedire al LO di rendersi conto della mancata effettuazione dei pagamenti medesimi;
di qui il nesso di causalità tra Parte l'inadempimento di (indicazione delle dichiarazioni di pagamenti non effettuati) e il danno subito da LO in conseguenza della mancata effettuazione dei pagamenti.
V) La condotta attribuita alla on interrompe il nesso causale, anzi è evidente CP_2
Parte che il danno di cui è chiamata a rispondere costituisce conseguenza della condotta attribuita alla società appellante.
VI) Detta società, in assenza di documentazione dei pagamenti, non avrebbe dovuto indicarli come effettuati, del tutto indipendentemente dall'operato della CP_2
VII) Nel caso specifico il fatto attribuito alla (mancati pagamenti) non CP_2 costituisce causa esclusiva del danno come vorrebbe l'appellante, idonea a interrompere il nesso causale (v. Cass. Sez. 3, 03/04/2024, n. 8778, Rv. 670700 - 02): proprio perché Parte l'inadempimento di ha impedito al LO di avvedersi dei mancati pagamenti, il che avrebbe evitato il danno (sanzioni, interessi ecc.).
VIII) Il motivo è, pertanto, infondato.
6) SESTO MOTIVO – L'appellante si duole delle modalità utilizzate dal Tribunale per determinare il quantum risarcitorio spettante a LO quale conseguenza della responsabilità contrattuale di La società, in particolare, contesta al Giudice di Pt_1 prime cure di aver liquidato il danno soltanto sulla base del prospetto elaborato dal CTP di
LO (dott. , senza tenere conto della restante documentazione versata Per_2 in atti né degli esiti della CTU (cfr. pag. 21 della sentenza appellata).
quindi, svolge una serie di censure che saranno successivamente riportate ed Pt_1 esaminate singolarmente
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata (pag. 21): «- merita pertanto accoglimento la richiesta risarcitoria con riferimento agli importi in esame, facendo lo scrivente propri la struttura di calcolo e i risultati esposti nella relazione tecnica prodotta dall'attore a sostegno della domanda;
relazione che non evidenzia errori documentali o aporie tecniche e non risulta
25 smentita dalla ctu svolta in corso di causa;
- NC, dunque, va condannata al pagamento in favore di Luca AN dell'importo di euro 598.929,00 oltre interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo»
II) L'appellante sostiene che le voci riferite alla per “sanzioni cartella” (€ CP_8
65.887,03) e “interessi cartella” (€ 34.050,19) vanno espunte dal calcolo dei danni, in Parte quanto l'incarico conferito a non comprendeva le dichiarazioni previdenziali né alcun adempimento inerente alla . Rileva la Corte che tale questione è già stata CP_8 affrontata nell'ambito del motivo di appello relativo all'asserito mancato conferimento di un incarico per dichiarazioni previdenziali. In ogni caso, nella relazione della Dott. Per_2 sono riportati i seguenti importi riferiti alla : CP_8
Detti importi, recepiti nella sentenza impugnata (laddove a pag. 21 il Tribunale ha ritenuto:
«merita pertanto accoglimento la richiesta risarcitoria con riferimento agli importi in esame, facendo lo scrivente propri la struttura di calcolo e i risultati esposti nella relazione tecnica prodotta dall'attore a sostegno della domanda;
relazione che non evidenzia errori documentali o aporie tecniche e non risulta smentita dalla ctu svolta in corso di causa», quindi con espresso richiamo a quanto esposto in detta relazione, ivi compresi gli importi riferiti alla ) non sono oggetto di specifica censura dal parte dell'appellante CP_8 che non contesta la correttezza della relativa quantificazione, ma solo l'an debeatur.
III) L'appellante sostiene che i calcoli effettuati dal CTP di LO non trovano conferma nella relazione di CTU né nella relazione di chiarimenti successivamente depositata. Sul punto, rileva la Corte che a pag. 40 della relazione della CT di parte di
LO viene indicato quanto segue chiarendo che¨«Sono stati pagati (o in corso di pagamento) oltre al debito, come dichiarato ma non versato, per € 1.413.583, anche le maggiorazioni per sanzioni ed interessi sugli importi dovuti per un totale onnicomprensivo di oneri di riscossione di € 598.929.». La censura dell'appellante è del tutto generica, fermo restando che alle pagg. 39 e s. della 26 relazione di CTU sono ricostruiti gli importi dovuti per interessi, sanzioni e spese di riscossione. Si vedano in particolare le tabelle riepilogative di pagg. 98 e ss., dalle quali emerge la debenza di importi per interessi, sanzioni e spese di riscossione che ammontano a euro 553.000 circa (per i tributi), cui si deve aggiungere l'importo di €
100.000 circa riferito alla CaSS Forense come riportato al punto che precede. Quindi dalla
CTU emerge la debenza di importi addirittura superiori a quelli richiesti.
IV) L'appellante sostiene: i) il CTU ha rilevato che agli atti non risulta prova dell'avvenuto pagamento in concreto da parte di LO di tutte le somme richieste a titolo di sanzioni, interessi e oneri di riscossione, accertando soltanto l'effettivo versamento delle seguenti somme: - € 149.879,24 d'imposta; € 43.561,36 di sanzioni;
- € 21.964,11, di interessi;
- € 3.712,36 di sanzioni/interessi riferiti all'avviso/comunicazione per l'anno 2007;
ii) LO avrebbe dovuto provare di avere effettivamente subito la lamentata perdita patrimoniale per l'ammontare di tutti gli interessi, sanzioni ed oneri;
iii) «così non è stato, né può supplirsi alla mancanza di prova mediante l'acquisizione aliunde di documenti non tempestivamente prodotti, né sulla base di una relazione di parte contestata e smentita all'esito dalle operazioni peritali» (pag. 33 dell'atto d'appello); iv) il danno lamentato, pertanto, non risulta provato se non per il minore importo di € 43.561,36 per sanzioni ed € 21.964,11 per interessi, e così complessivamente per € 65.525,47; v) ai fini della quantificazione del danno, il Tribunale avrebbe inoltre dovuto considerare la conoscenza da parte di LO della situazioni dei propri versamenti «quanto meno a far data dalla notifica il 28/2/2008 della cartella relativa all'anno 2004, o al più tardi dagli avvisi bonari pervenutigli a marzo e agosto 2010, a seguito dei quali lo stesso avv.
AN avrebbe potuto definire la sua posizione debitoria con l'applicazione di sanzioni nella sola misura del 10% dell'imposta non versata» (pag. 34 dell'atto d'appello) - La Corte osserva al riguardo che la questione sollevata dall'appellante è irrilevante ai fini della quantificazione del danno, il quale consiste nell'esposizione debitoria del LO nei confronti dell'Erario, a titolo di sanzioni, interessi e spese di riscossione, e della
[...]
Parte
, cagionata dalle condotte ascritte a . CP_8
7) SETTIMO MOTIVO – L'appellante impugna il rigetto della domanda di manleva di nei confronti di Pt_1 CP_2 deduce che è il soggetto sul quale prioritariamente Pt_1 Controparte_2 grava la responsabilità dell'esposizione debitoria, come dichiarato dallo stesso
LO e documentato agli atti. A quest'ultimo riguardo, viene rappresentato che
27 «con le tre dichiarazioni di manleva prodotte in primo grado (doc. 26-27-28, CP_2 corrispondenti ai doc. 31-32-33 nella causa riunita) ha espreSSmente riconosciuto, direttamente nei confronti di NC, di non avere ad eSS tempestivamente consegnato la documentazione per l'elaborazione delle scritture contabili e delle dichiarazioni fiscali, così mettendola in condizione di non poter eseguire in modo corretto e preciso gli adempimenti inerenti al suo incarico, e si è perciò expressis verbis assunta l'obbligo di manlevarla da ogni responsabilità comunque inerente alla non corretta esecuzione del servizio di elaborazione dei dati contabili e delle relative dichiarazioni fiscali, per gli anni 2006, 2007 e
2008, assumendosene ogni responsabilità. Non c'è dubbio, allora, che contrariamente a quanto mal giudicato dal Tribunale, le condotte della dott. che hanno addirittura CP_2 avuto rilievo penale, ben lungi dall'essere irrilevanti, valgono certamente ad obbligarla a Parte manlevare e/o tenere indenne - per la denegata ipotesi che potesse ritenersi inadempiente agli obblighi contrattuali e perciò tenuta a risarcire i danni - per tutto quanto la società fosse costretta a pagare all'avv. AN» (pag. 35 dell'atto d'appello).
L'appellante, infine, sostiene che l'erroneità della sentenza impugnata in ordine all'omesso accoglimento della domanda di manleva si riflette anche sulle statuizioni in punto spese, erroneamente poste a carico di mentre «mentre avrebbero dovuto far carico alla Pt_1 dott. in quanto soccombente, e che, in subordine, avrebbero dovuto quanto meno CP_2 essere compensate, tenuto anche conto delle statuizioni rese in ordine all'insussistenza di Parte responsabilità extracontrattuale di nonché dell'esplicito riconoscimento, nella sentenza, della condotta infedele, “conclamata, della e delle “distrazioni CP_2
(pacificamente) operate da in riferimento alla provvista che il Controparte_2
AN aveva predisposto per il pagamento dei propri debiti erariali e previdenziali”»
(pag. 36 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «quanto ad la natura steSS Controparte_2
Parte delle condotte (ascritte a e ampiamente esposte in precedenza) che determinano l'obbligo risarcitorio da inadempimento contrattuale evidenzia l'irrilevanza di qualsiasi condotta attiva od omissiva, ovvero da ritardata o inesistente comunicazione di documenti, eventualmente operata dalla con conseguente neceSSrio rigetto della domanda CP_2
Parte di manleva svolta nei confronti della predetta da , che solo a se steSS deve ascrivere il proprio inadempimento» (pag. 23) Parte II) Nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, formulava la seguente richiesta: «In via preliminare, ritenuto quanto sopra esposto (in specie al punto V, sub 11),
28 circa la diretta partecipazione della dott. ai fatti dall'attore posti a base Controparte_2 della domanda da lui proposta nei confronti di parte convenuta e circa la dichiarazione di manleva da ogni responsabilità dalla steSS resa nei confronti di NC, che giustificano ex art. 106 c.p.c., sotto i due profili dalla steSS norma previsti, la sua chiamata in causa, a seguito dell'espreSS dichiarazione che in tal senso ne viene qui fatta dalla parte convenuta a sensi dell'art. 167, comma 3, c.p.c. si insiste perché venga autorizzata detta chiamata in causa, con ogni consequenzialità, come di rito».
III) La decisione del Tribunale appare corretta, alla luce della Giurisprudenza secondo la quale “La chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi;
ne discende che la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espreSSmente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione della propria responsabilità” (Cass.
Sez. 2, 07/11/2023, n. 30952, Rv. 669230 - 01). Parte IV) Nel caso specifico, è chiamata a rispondere esclusivamente del proprio inadempimento, consistente nell'aver dato atto nelle dichiarazioni di pagamenti in realtà non avvenuti, impedendo al LO di avvedersene e cagionando pertanto al medesimo i danni di cui si è detto nell'ambito dei precedenti motivi. In altre parole, NC ha indicato la uale unica responsabile dei danni, come si evince da pagg. 13 e CP_2
14 della comparsa di costituzione e risposta di NC in primo grado: «… risulta ex actis che la dott. era stata espreSSmente delegata dall'avv. AN ad occuparsi CP_2
Parte delle relazioni con , anche in ragione dei particolari rapporti di fiducia esistenti tra i due, non a caso addirittura cointestatari di c/c aperti presso Banca Carige. Nella sentenza penale 23/11/2011, n. 4372, si dà atto che la steSS dott. pur confermando che CP_2
<>, era < una situazione in termini di regolarità, tra l'altro giocando sul fatto che la posta sul recapito di CO la riceveva sempre lei, direttamente o tramite un collaboratore>>. Emerge
29 inequivocabilmente da ciò la diretta partecipazione della dott. non solo alla CP_2
Parte formazione delle risultanze contabili fornite e ricevute da , ma anche della conoscenza da parte dell'avv. AN della reale (o, quanto meno, dell'apparente) conoscenza dei conti da parte dello stesso avv. AN e della sua piena fiduciaria, nonché delle relative conseguenze sul piano fiscale e previdenziale. Onde l'evidente sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa della steSS dott. CP_2 ex art. 106 c.p.c. per essere chiamata a rispondere, anche sul piano civilistico,
[...] delle conseguenze del proprio operato quale fonte causativa di ogni ipotetico danno Parte lamentato dal ricorrente e per manlevare in ogni caso da ogni pretesa contro di eSS fatta valere dall'avv. AN nella causa in oggetto».
V) Al contrario, il danno di cui NC è qui chiamata a rispondere dipende esclusivamente dal proprio negligente operato, nei termini che si sono descritti, e con le conseguenze che Parte ne sono derivate. Del tutto indipendentemente dall'operato della se non CP_2 avesse dato atto di pagamenti non effettuati, il che non poteva fare in assenza della relativa documentazione - il LO avrebbe potuto rendersi conto dei mancati Parte pagamenti e il danno ascritto a (sanzioni, interessi ecc.) non si sarebbe prodotto.
VI) Il motivo è pertanto infondato.
8) OTTAVO MOTIVO – L'appellante principale censura la sentenza impugnata per aver limitato l'accoglimento della domanda di manleva avanzata nei confronti di
[...] al solo importo di euro 178.588,46, a titolo di interessi e aggio, al netto delle CP_3 sanzioni e dello scoperto pari al 10% del sinistro.
Ad avviso di R.N.C., ha mal interpretato le condizioni generali del contratto di assicurazione, atteso che «la copertura assicurativa per le perdite patrimoniali derivanti dall'irrogazione di sanzioni è espreSSmente prevista dalle condizioni generali di assicurazione, alla Sezione II (“oggetto e limiti dell'assicurazione”), dove testualmente si prevede, all'art. 2, lett. b), che “per le perdite patrimoniali derivanti dall'irrogazione di sanzioni, l'assicurazione opera a condizione che si tratti di sanzioni amministrative e che
l non sia obbligato, anche in solido con il cliente, al pagamento della steSS” e Parte_3 ancora si specifica che “la garanzia è prestata nell'ambito del massimale annuo di polizza
(riportato nel frontespizio alla voce Massimali), fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari ad 1/2 del massimale stesso con il massima comunque di Euro 750,000,00”». La società sottolinea che tale clausola non risulta incisa dalle esclusioni previste dal successivo art. 5 della polizza, «risultando
30 infatti specificamente assicurata, dall'art. 2, lett. b), la responsabilità civile per le perdite patrimoniali derivanti per l'irrogazione di sanzioni amministrative a carico del solo cliente, come appunto nel caso».
R.N.C., quindi, conclude sostenendo che « è pertanto obbligata a Controparte_3 tenere indenne la società assicurata NC da tutto quanto la steSS in ogni pur denegata ipotesi fosse tenuta a pagare all'avv. AN, non soltanto per interessi e aggio, ma anche per sanzioni, rientrando gli importi (pur erroneamente) liquidati a favore di quest'ultimo nelle previsioni di polizza e nei limiti del massimale, per ogni sinistro e per ciascun anno 2006, 2007, 2008 e 2009». Ad avviso dell'appellante, inoltre, CP_3
Parte dovrà tenere indenne anche per gli interessi sul capitale, ricadendo anch'essi nella copertura assicurativa.
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata (pagg. 24 e s.): «- per contro, l'art.5 delle menzionate condizioni generali di contratto prevede che “sono escluse dall'assicurazione le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative”; …. - ciò premesso, va Parte ricordato che viene condannata nella presente sede a corrispondere al AN
l'importo capitale di euro 598.929,00, determinato dallo scrivente in adesione alla prospettazione offerta da parte attrice con la propria relazione tecnica di parte (doc.B prodotto con l'atto di citazione); dallo schema illustrativo dei criteri di determinazione del predetto importo (pag.40 del documento in questione) è agevole ricavare che alla determinazione dell'importo in questione si giunge sommando importi corrisposti a titolo di sanzioni (euro 48.504,10 + euro 351.994,06) - non oggetto di copertura assicurativa in virtù della menzionata clausola di esclusione - e importi a titolo di interessi (euro 25.859,48
+ euro 104.465,18) e di aggio (euro 68.106,96), che invece devono ritenersi rientrare nella copertura assicurativa;
- in forza di quanto precede, l'importo complessivo della perdita
“coperta” dal contratto di assicurazione è pari a (euro 25.859,48 + 104.465,18 + 68.106,96
-) euro 198.431,62;»
II) Si riproduce il testo dell'art. 2 del contratto di assicurazione
31 III) Si riproduce il testo dell'art. 5 del contratto di assicurazione
IV) Risulta, pertanto, evidente che le sanzioni amministrative rientrano nella copertura assicurativa. Le sanzioni amministrative sono escluse «salvo quanto previsto dall'art. 2 lett. a)», il che significa che rientrano nella copertura qualora costituiscano, come nel presente caso, «perdite patrimoniali derivanti da omissioni e ritardi nello svolgimento di attività assicurate».
V) Il motivo è pertanto fondato e deve essere accolta la domanda di manleva anche per le perdite cagionate a titolo di sanzioni amministrative.
VI) Come evidenziato nella sentenza impugnata: «… la copertura assicurativa in esame prevede il massimale di euro 500.000,00, che rappresenta dunque il limite della possibile pretesa dell'assicurato nei confronti di;
dovendosi inoltre considerare lo CP_3 scoperto di cui all'art.11 delle condizioni generali di contratto, pari al 10% del valore del sinistro». Pertanto, la manleva deve essere contenuta entro i limiti di € 450.000,00,
9) NONO MOTIVO – L'appellante principale impugna la sentenza di primo grado laddove, nel dispositivo, «condanna l'avv. AN a pagare detta somma “oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo”, senza tener conto che gli interessi, a norma degli art. 1219 e 1224 cod. civ., sono dovuti dal giorno della meSS in mora e perciò, nel caso, dalla richiesta fatta per iscritto con lettera raccomandata AR datata 6/2/2012 e ricevuta dall'avv.
AN presso il suo studio il 10/2/2012 e presso la sua residenza in data 11/2/2012 (v. Parte il doc. 30 di in primo grado), anziché dalla domanda giudiziale, formulata anni dopo nella comparsa di risposta del 29/9/2020» (pag. 39 della sentenza appellata).
LA CORTE OSSERVA.
Il motivo è fondato e deve essere accolto, con il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla meSS in mora.
32 10) DECIMO MOTIVO – L'appellante principale lamenta la carenza di istruttoria nel giudizio di primo grado, essendosi il Tribunale limitato all'espletamento della CTU e ai successivi chiarimenti. R.N.C., quindi, rinnova tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado, insistendo in particolare perché sia disposta CTU tecnico-grafica ai fini della verificazione della firma di LO sulla dichiarazione in data 29/04/2008 e perché sia ammeSS prova per interrogatorio formale di LO e di nonché CP_2 prova per testi su tutti i capitoli dedotti nelle note scritte del 10/10/2023.
LA CORTE OSSERVA.
Non si tratta di autonomo motivo di appello, ma della mera riproposizione di questioni già esaminate nell'ambito dei precedenti motivi.
SULL'APPELLO INCIDENTALE PROMOSSO DA LO
1) PRIMO MOTIVO – LO denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il
Tribunale compensato le spese di lite attesa la reciproca soccombenza delle parti.
L'appellante incidentale sostiene che «la parte effettivamente soccombente (…) pare Parte essere proprio e soltanto che, pur vedendo accolta la sua (…) domanda riconvenzionale del valore di € 6.423,30, si è vista condannare a versare all'Avv.
LO un risarcimento di oltre € 600.000,00 ovvero 100 volte tanto» (pag. 60 della comparsa di risposta).
LO, a sostegno della propria tesi, richiama alcuni precedenti giurisprudenziali, ponendo l'attenzione sul comportamento processuale tenuto da che avrebbe Pt_1 rifiutato svariate proposte transattive e avrebbe «costretto l'Avv. LO a difendersi in un secondo giudizio [quello avente RG 5573/2021, cfr. punti da 54) a 59) della parte in fatto] cui l'appellante principale ha dovuto dare impulso per essere incorsa nelle già ricordate decadenze -in tema di chiamata del terzo - nel giudizio avente RG 4456/2020»
(pagg. 60-61 della comparsa di risposta).
SULL'APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO PROMOSSO DA LO
1) PRIMO MOTIVO: “L'ERRATA STATUIZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE CHE
NON HA RITENUTO SUSSISTENTE LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DI Parte
. ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2043 COD. CIV.”
L'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha riconosciuto la responsabilità extracontrattuale di Pt_1
Ad avviso dell'appellante incidentale, la mancata informazione da parte di circa il Pt_1 fatto che le somme richieste per il pagamento dei tributi non venivano destinate, in tutto o
33 in parte, a tale finalità, avrebbe avuto un rilievo determinante nella causazione dei danni derivanti dalle condotte distrattive tenute da giacché sarebbe stato proprio il CP_2
Parte comportamento di a non aver permesso a LO «una corretta e puntuale vigilanza sui propri collaboratori, diventando un anello sine qua non della catena causale che ha portato all'illegittimo depauperamento del proprio patrimonio».
A sostegno della propria tesi, LO aggiunge che: 1) «attestava persino il Pt_1 regolare ed integrale pagamento dei tributi e dei contributi, in tal modo impedendogli
(come accertato dal Giudice penale;
cfr. prodd. 49 e 50 di primo grado) di intervenire tempestivamente per porre rimedio a questo evento ed evitare o, comunque, significativamente ridurre detta perdita»; 2) «nell'agosto del 2010, il Dott.
[...]
Parte
di (circostanza mai negata negli atti dell'odierna appellante principale), Per_3 evidentemente edotto della assoluta gravità della posizione del Cliente, Avv.
LO, si recava, all'insaputa di quest'ultimo, presso l'Agenzia delle Entrate, sede di Rapallo, nel disperato (e vano) tentativo di “salvare il salvabile” omettendo, tuttavia, qualsivoglia informativa al riguardo all'Avv. LO, che apprendeva della circostanza solo a seguito dell'intervento del nuovo commercialista, Dott.SS Per_4
(pag. 65 della comparsa di risposta).
[...]
2) SECONDO MOTIVO – “L'ERRATA STATUIZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE
CHE HA RITENUTO DI ACCOGLIERE LA DOMANDA RICONVENZIONALE
FORMULATA DA NC”.
L'appellante incidentale si duole dell'erroneità della sentenza impugnata laddove ha riconosciuto a il diritto al pagamento della somma di euro 6.423,30 a titolo di Pt_1 compensi per prestazioni professionali rimasti insoluti.
LO sostiene che il mancato pagamento di tale somma non è stato provato da la quale comunque avrebbe perso il diritto al compenso a seguito Pt_1 dell'inadempimento contrattuale accertato dalla steSS sentenza di primo grado. A quest'ultimo riguardo, l'appellante incidentale richiama alcune sentenze della Corte di
CaSSzione secondo cui la violazione dell'obbligo di diligenza professionale comporta la perdita del diritto al compenso (vd. Cass., Sez. II, 23/04/2002, n. 5928 e Cass.
05/07/2012, n. 11304).
LA CORTE OSSERVA.
I) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione formulata da secondo cui Pt_1
l'appello incidentale (condizionato e non) di LO è inammissibile perché tardivo,
34 essendo stato proposto oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fiSSto nell'atto di citazione, cioè il 24/02/2025.
In particolare, sostiene che ai fini del calcolo del termine per il deposito dell'appello Pt_1 incidentale non rileva la circostanza che la data d'udienza indicato nell'atto d'appello sia stata differita d'ufficio al primo giorno utile nel quale la Sezione teneva udienza (cioè il
26/02/2025): «L'appello incidentale proposto dall'avv. AN con la memoria di costituzione del 6/2/2025, depositata in pari data, è pertanto irrimediabilmente tardivo, perché proposto oltre il termine di 20 giorni prima della data dell'udienza fiSSta nell'atto di citazione in appello per il giorno 24/2/2025, che andava a scadere appunto 20 giorni prima, e cioè il 4/2/2025» (pag. 23 delle note conclusionali).
II) Si ricorda che: “In tema di appello incidentale, il differimento della udienza indicata nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.168-bis, comma 4, c.p.c. per il caso che il giudice in quel giorno non tenga udienza, non incide, a differenza di quello previsto dal comma 5 del medesimo art. 168-bis c.p.c., sul termine per la proposizione del gravame incidentale, anche ove il rinvio sia disposto con provvedimento espresso adottato dal Presidente della
Corte d'appello” (Cass. Sez. 3, 23/05/2025, n. 13838, Rv. 674593 - 01).
III) Nel caso specifico, l'appello incidentale è stato proposto con comparsa di costituzione depositata il 6/2/2025, laddove nell'atto di citazione, quale data dell'udienza di prima comparizione, era indicato il 24/2/2025, differita al 26/2/2025 ex art. 168bis comma 4
c.p.c., con la conseguenza che l'appello incidentale è inammissibile.
SULL'APPELLO INCIDENTALE PROMOSSO DA Controparte_3
1) PRIMO MOTIVO – La Compagnia assicurativa impugna la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto coperto dalla polizza l'importo dovuto da a Pt_1 favore di LO a titolo di interessi e di aggio. educe che: i) la polizza copre esclusivamente sinistri verificatosi in occasione CP_3 delle attività di “Acquisizione dati” ed “Elaborazione dati sulla base di dati ed indicazioni forniti dai clienti” (art. 1 delle condizioni generali del contratto); ii) ogni doglianza riferita ad attività estranee a quelle indicate non può reputarsi passibile di manleva;
iii) il contratto di assicurazione esclude dalla polizza le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative nonché quelle derivanti dall'omesso o intempestivo adempimento di obbligazioni volontariamente assunte (art. 5); iv) per le omissioni e i ritardi il massimale assicurato si riduce a 250.000,00 euro (come si ricaverebbe dall'art. 2 della contratto); v) Parte «se, effettivamente, l'Avv. AN ha conferito ad un “ampio mandato”, e questa
35 lo ha accettato, va da sé che si esula dalla limitata casistica di attività di acquisizione ed elaborazione dati, oggetto della copertura assicurativa prestata da Controparte_3
Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare in toto la domanda di garanzia e Parte manleva avanzata da » (pag. 29 della comparsa di risposta); vi) «orbene, la sentenza, anche in punto operatività della garanzia assicurativa, per la parte che attiene alla condanna afferente la manleva in ordine agli interessi e all'aggio, andrà riformata, risultando questi ultimi maturati su poste di danno relative ad attività mai poste in essere Parte da quali la posizione previdenziale ( ) dell'Avv. AN e che CP_8 comunque esulano dalla ricordata tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali fatti oggetto di garanzia» (pag. 30 della comparsa di risposta).
LO eccepisce l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da CP_3
«per intervenuta decadenza di quest'ultima dalla facoltà di proporre domande nuove e/o riconvenzionali per effetto della tardiva costituzione della medesima nel corso del giudizio di primo grado» (vd. pag. 77 delle note conclusionali di LO).
LA CORTE OSSERVA. Parte I) Si legge nella sentenza impugnata (pag. 24) : «- la domanda svolta da risulta fondata sul contratto assicurativo da quest'ultima stipulato con con la Controparte_3 polizza n.360991618, denominata “Assicurazione Responsabilità Civile Professionale
Società Servizi Ammin.contab. + Commercialista”;
- il contratto in esame prevede che tenga indenne l'assicurato “di quanto questi CP_3 sia tenuto a pagare … a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento, nell'ambito amministrativo-contabile, dell'attività di acquisizione dati ed elaborazione dati”; Parte
- la condotta fonte della responsabilità accertata in questa sede in capo a rientra, in tutta evidenza, nelle previsioni di copertura assicurativa (né allegazione di senso contrario risulta sviluppata da )» CP_3
Parte II) Quanto alla tardività della questione, eccepita dalla difesa di , si ricorda che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. ESS, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello. (Cass.
Sez. 3, 03/07/2014, n. 15228, Rv. 631709 – 01; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18742 del
12/07/2019 Rv. 654453 - 01)
36 III) Si riproduce l'art. 1 del contratto di assicurazione.
IV) E' chiaro, che se la copertura assicurativa riguarda i danni conseguenti a «fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento, nell'ambito amministrativo-contabile, dell'attività di … acquisizione dati, per la registrazione, trascrizione e verifica di informazioni fornite da clienti …», in tale nozione neceSSriamente rientra anche l'acquisizione e la verifica dei dati relativi ai pagamenti da inserire nella dichiarazione: appunto il dato, la cui mancata verifica ha comportato l'insorgere di responsabilità a carico Parte di .
V) Il motivo è pertanto infondato.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA PARZIALE FONDATEZZA, L'APPELLO
PRINCIPALE DEVE ESSERE ACCOLTO, ENTRO I LIMITI SOPRA SPECIFICATI;
RITENUTANE L'INFONDATEZZA., L'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA
EVE ESSERE RIGETTATO;
DEVE ESSERE DICHIARATO INAMMISSIBILE CP_3
L'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA LO. Parte Per quanto attiene al rapporto processuale tra LO e , ai sensi dell'art. 92
c.p.c., stante la reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate le spese del presente grado. Parte Per quanto attiene al rapporto processuale tra e ai sensi dell'art. 91 CP_2
Parte c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante principale le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo CP_2 ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si poSSno applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al
37 decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare;.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00
Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 26.155,00 Parte Per quanto attiene al rapporto processuale tra e l'accoglimento CP_3 dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della parte appellata e spese di entrambi i gradi CP_3
Parte di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellante ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal DM 147/22, si poSSno applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare;.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
TRIBUNALE
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00
Compenso tabellare (valori medi) € 22.457,00
CORTE D'APPELLO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
38 Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da CP_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto da , avverso la sentenza Controparte_3 impugnata pronunciata inter partes in data 02/10/2024 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica.
3) in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1 pronunciata inter partes in data 02/10/2024 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_3 [...] di quanto detta società Parte_1 viene condannata in questa sede a pagare a CA LO a titolo di risarcimento danni, fino alla concorrenza dell'importo di euro 450.000,00.
4) condanna Luca AN a corrispondere a Parte_1 [...]
gli interessi sull'importo di euro 6.423,30, oltre accessori di legge, Parte_1 Parte_1 dalla meSS in mora al soddisfo.
5) Rigetta nel resto l'appello principale.
6) Conferma nel resto la sentenza impugnata. Parte
7) Compensa integralmente le spese del presente grado tra e LO. Parte
8) Condanna la parte appellante principale a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 26.155,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata CP_2
9) Condanna la parte appellata a rifondere, in favore della parte appellante CP_3
Parte principale le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 22.457,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado;
in €
39 20.119,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello.
10) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'appello incidentale proposto da e dell'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da CP_3
. CP_1
Genova, 09/07/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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