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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/11/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 275/2025 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr. Pier Paolo Lanni presidente dr. Luigi Pagliuca giudice dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. Controparte_1
I.V.A.: ), sede legale in via >Bellini 45 – 37049 Villa Bartolomea (VR); P.IVA_1 rappresentante legale/liquidatrice . Controparte_2
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 01.10.2025 da , Parte_1 Pt_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e , con
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
;
[...] rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 comma sesto CCII in data 08.10.2025, come risulta dalle attestazioni della Cancelleria;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- risulta documentato il credito dei ricorrenti, nella loro qualità di lavoratori dipendenti della società convenuta, siccome emergente dal prospetto delle buste paga prima facie provenienti dalla stessa società convenuta;
- è un'impresa che esercita un'attività commerciale (di Controparte_1 assemblaggio di apparecchiature elettroniche, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, anche tenuto conto dei parametri liquidatori applicabili nel caso di specie, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dalla elevata esposizione emergente dalla documentazione, prima facie proveniente dalla stessa società convenuta, prodotta in relazione ai diritti retributivi dei ricorrenti, per un ammontare di quasi cento mila euro;
ii) dalla crescente perdita di esercizio emergente dai bilanci, soprattutto negli anni 2023 e 2024, che attestano come la debitrice sia passata da un utile di modesta entità, di € 212,00 e di € 996,00 negli anni 2021 e 2022, alle perdite di € 53.494,00 nel 2023 ei € 161,979,00 nel 2024; (iii) dall'ingente ammontare dei debiti erariali, pari ad € 204.020,51 alla data del 09.10.2025; stante la mancata costituzione del debitore, su cui grava il relativo onere probatorio, non è stata fornita la prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte della società debitrice, né la stessa è desumibile in base alla documentazione in atti, emergendo anzi dai bilanci di esercizio acquisiti in atti il superamento delle soglie dimensionali rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma quinto CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P. I.V.A.: ), sede legale in via >Bellini 45 – 37049 Villa Bartolomea P.IVA_1
(VR); rappresentante legale/liquidatrice ; Controparte_2
2) NOMINA giudice delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
3) NOMINA curatore l'avv. Nicola CALTRONI, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data giovedì 19 marzo 2026 ore 10.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 31/10/2025.
Il giudice relatore Il presidente Francesco Bartolotti Pier Paolo Lanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr. Pier Paolo Lanni presidente dr. Luigi Pagliuca giudice dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. Controparte_1
I.V.A.: ), sede legale in via >Bellini 45 – 37049 Villa Bartolomea (VR); P.IVA_1 rappresentante legale/liquidatrice . Controparte_2
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 01.10.2025 da , Parte_1 Pt_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e , con
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
;
[...] rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 comma sesto CCII in data 08.10.2025, come risulta dalle attestazioni della Cancelleria;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- risulta documentato il credito dei ricorrenti, nella loro qualità di lavoratori dipendenti della società convenuta, siccome emergente dal prospetto delle buste paga prima facie provenienti dalla stessa società convenuta;
- è un'impresa che esercita un'attività commerciale (di Controparte_1 assemblaggio di apparecchiature elettroniche, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, anche tenuto conto dei parametri liquidatori applicabili nel caso di specie, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dalla elevata esposizione emergente dalla documentazione, prima facie proveniente dalla stessa società convenuta, prodotta in relazione ai diritti retributivi dei ricorrenti, per un ammontare di quasi cento mila euro;
ii) dalla crescente perdita di esercizio emergente dai bilanci, soprattutto negli anni 2023 e 2024, che attestano come la debitrice sia passata da un utile di modesta entità, di € 212,00 e di € 996,00 negli anni 2021 e 2022, alle perdite di € 53.494,00 nel 2023 ei € 161,979,00 nel 2024; (iii) dall'ingente ammontare dei debiti erariali, pari ad € 204.020,51 alla data del 09.10.2025; stante la mancata costituzione del debitore, su cui grava il relativo onere probatorio, non è stata fornita la prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte della società debitrice, né la stessa è desumibile in base alla documentazione in atti, emergendo anzi dai bilanci di esercizio acquisiti in atti il superamento delle soglie dimensionali rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma quinto CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P. I.V.A.: ), sede legale in via >Bellini 45 – 37049 Villa Bartolomea P.IVA_1
(VR); rappresentante legale/liquidatrice ; Controparte_2
2) NOMINA giudice delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
3) NOMINA curatore l'avv. Nicola CALTRONI, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data giovedì 19 marzo 2026 ore 10.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 31/10/2025.
Il giudice relatore Il presidente Francesco Bartolotti Pier Paolo Lanni