Versione
7 luglio 2017
7 luglio 2017
>
Versione
20 febbraio 2020
20 febbraio 2020
>
Versione
28 agosto 2022
28 agosto 2022
>
Versione
28 maggio 2026
28 maggio 2026
Art. 1307-bis.
(Attribuzione della qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante ai primi graduati e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) ). ((138))
1.Per l'attribuzione della qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i primi graduati e gradi corrispondenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cinque anni di anzianita' di grado;
b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare;
d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.
2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado previsto dal comma 1, lettera a).
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173 .
4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
4-bis. I primi graduati e gradi corrispondenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
(Attribuzione della qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante ai primi graduati e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) ). ((138))
1.Per l'attribuzione della qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i primi graduati e gradi corrispondenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cinque anni di anzianita' di grado;
b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare;
d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna.
2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado previsto dal comma 1, lettera a).
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173 .
4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
4-bis. I primi graduati e gradi corrispondenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 179Provvedimento: Pubblicato il 28/01/2026 N. 00179/2026 REG.PROV.COLL. N. 00710/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 710 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Francesca Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico …Leggi di più...
- riabilitazione reato·
- art. 114 c.p.a.·
- art. 921 COM·
- disparità di trattamento·
- art. 1307-bis COM·
- ottemperanza sentenza·
- avanzamento carriera militare·
- art. 1306 COM·
- compensazione spese·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 10 Regolamento UE 2016/679·
- cessazione materia del contendere·
- penalità di mora