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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/07/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4857/2024 promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. COSTA ANDREA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Strada Ponte del Marchese nr. 24
RICORRENTI
contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BIANCO ROSARIA ANTONIA e dall'avv. MORRIONE MARIO del Foro di Venezia
e con domicilio eletto presso la filiale di in Vicenza, viale Controparte_1
Venezia nr. 6
RESISTENTE
avente ad oggetto: Titoli di credito pagina 1 di 21 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE RICORRENTE:
In via principale
1. Accertarsi e dichiararsi la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza,
trasparenza buona fede e corretta informazione, nonché di legge, da parte di
, in persona del legale rappresentante, pro tempore, per la Controparte_1
cessione dei BFP in favore dei ricorrenti, in assenza di qualsivoglia indicazione dell'investimento apposta sul titolo, nonché del Foglio Illustrativo Analitico,
per i motivi tutti esposti in narrativa del presente atto;
2. Per l'effetto, condannarsi in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere ai signori e secondo le Pt_1
rispettive quote spettanti a ciascuno di essi, la somma complessiva di €
20.000,00, oltre agli interessi al tasso contrattuale, al lordo dell'imposta del
12,50% del BFP, per un totale di € 20.799,92, o di quella maggiore o minore che dovesse risultare, oltre ad ulteriori interessi legali sino al soddisfo, nonché
oltre al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 cc, consistente nel pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria della sorte capitale, a far data dal 28.5.2008 e sino al soddisfo;
In via subordinata
3. Fermo quanto al punto sub 1), nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di condanna svolta in via principale e di cui al punto sub 2), condannarsi in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a risarcire il danno da inadempimento contrattuale subìto dai signori e secondo le rispettive quote spettanti a Pt_1
pagina 2 di 21 ciascuno di essi, nella misura capitale complessiva di € 20.000,00, di cui all'importo complessivo dei 4 BFP, o di quella diversa che dovesse risultare di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria a far data dal 28.5.2018, ed interessi legali sino al soddisfo.
4. In ogni caso, oltre agli interessi ex art. 1284 comma IV cc, decorrenti dalla domanda e sino al soddisfo;
5. In ogni caso con rifusione integrale dei compensi e delle spese di lite, ivi compresi anche quelli di mediazione con maggiorazione del 30%, così come previsto dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014.
PER LA PARTE RESISTENTE:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
nel merito, in via principale
- accertata e dichiarata, per le ragioni esposte in narrativa, la prescrizione in data 28.5.2018 dei buoni postali fruttiferi per cui è causa, rigettare la domanda di rimborso dei buoni medesimi, siccome infondata in fatto e diritto;
- accertata e dichiarata, per le ragioni esposte in narrativa, l'insussistenza di responsabilità contrattuale di per violazione degli obblighi CP_1
informativi ex art. 3 comma 1 e art. 6 DM 19.12.2000, rigettare la domanda di risarcimento del danno, siccome infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali
Nel merito, in via di estremo subordine pagina 3 di 21 - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, diminuire il danno risarcibile ex art. 1227, comma 1, c.c.
In ogni caso, rigettata la richiesta di rivalutazione monetaria
In ogni caso, spese e compensi professionali interamente rifusi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. i sig.ri , e Parte_1 Pt_2
esponevano quanto segue: Pt_3
- di essere figli e unici eredi della sig.ra , deceduta in data Persona_1
18.05.23;
- di essere beneficiari, ognuno per le rispettive quote dei seguenti Buoni
Fruttiferi Postali:
- n. 69/121 02, 0002 EBT 0005, emesso il 27.11.06, serie 18O dell'importo di € 5.000,00;
- n. 69/121 02, 0003 EBT 0006, emesso il 27.11.06, serie 18O dell'importo di € 5.000,00;
- n. 69/121 02, 0004 EBT 0007, emesso il 27.11.06, serie 18O dell'importo di € 5.000,00;
- n. 69/121 02, 0005 EBT 0008, emesso il 27.11.06, serie 18O dell'importo di € 5.000,00;
che i ricorrenti e avevano anche sottoscritto Parte_1 Parte_2
unitamente alla sig.ra ed erano quindi titolari ognuno per la quota di 1/3 Per_1
anche a titolo personale, mentre il sig. era titolare della quota di 1/3 Pt_3
pagina 4 di 21 come coerede della madre e così rispettivamente e per € Pt_2 Parte_1
8.888,88 ciascuno e per € 2.222,22; Pt_3
- di essersi recati all'ufficio postale di Valli del Pasubio (VI) per chiedere la riscossione delle somme portate dai predetti Buoni ma aveva CP_1
eccepito la prescrizione del diritto di credito alla data del 28.05.2018 in quanto gli stessi avevano scadenza 18 mesi e non 10 anni come gli altri buoni postali in cui erano soliti investire;
- che era stata esperita procedura di reclamo a , senza esito e CP_1
anche la mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 aveva avuto esito negativo.
Ciò premesso in fatto i ricorrenti rilevavano come i BPF di cui trattasi non recavano indicazioni di sorta in merito alla data di scadenza e al relativo termine prescrizione entro cui richiederne il rimborso, inoltre i ricorrenti contestavano a la mancata consegna del foglio illustrativo CP_1
analitico (F.I.A.) contenendo le caratteristiche dell'investimento, che aveva precluso agli stessi di essere a piena conoscenza delle caratteristiche dell'investimento medesimo.
I ricorrenti rilevavano che la condotta omissiva della resistente quanto alla consegna del foglio informativo costituiva causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 c.c. con conseguente obbligo della resistente di pagare ai ricorrenti quanto pattiziamente dovuto. In ogni caso i ricorrenti deducevano come la domanda avanzata dovesse trovare comunque accoglimento a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla resistente per la violazione degli obblighi informativi posti alla stessa dal D.M. 19.12.2000,
danno non prescritto in quanto percepibile e conoscibile, con inizio del pagina 5 di 21 decorso della prescrizione, dal 2024, al momento in cui la resistente aveva opposto l'intervenuta prescrizione alla richiesta di rimborso attorea.
In ordine al quantum i ricorrenti chiedevano che fosse determinato nell'importo pari al capitale, oltre gli interessi pattiziamente previsti (€
20.799,92), oltre il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. e gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo effettivo o, in via subordinata,
nella somma capitale di € 20.000 oltre rivalutazione monetaria dal 28.05.2018 e interessi legali dalla domanda al soddisfo (ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale).
II. Si costituiva in giudizio deducendo, in replica alle Controparte_1
domande attoree, quanto segue:
- che, in virtù di quanto disposto dal D.M. 19.12.2020 era previsto che i diritti dei titolari dei BPF si prescrivessero trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo per quanto riguarda capitale e interessi e che il buono non doveva più
recare sul retro i rendimenti o le condizioni normative ed economiche le quali sono rinvenibili nel citato D.M. e nel provvedimento di emissione;
Cont
- che riguardo la serie 18O, a cui appartengono i per cui è causa, il foglio informativo della serie, all'art. 3, prevedeva che i buoni avessero una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizioni e fossero liquidabili, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese e all'art. 10,
stabiliva che i diritti dei titolari si prescrivevano a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo con versamento degli importi al
Fondo gestito gestito da Consap s.p.a. ex L. 266/2005;
pagina 6 di 21 - che i Buoni erano pertanto stati collocati correttamente, nel rispetto delle norme vigenti, non essendo più prevista una indicazione delle condizioni normative o economiche sul buono e presumendosi che sia stato consegnato il
Foglio Informativo analitico, diversamente dovendo i sottoscrittori comunque conoscere le condizioni tramite gli avvisi esposti negli uffici postali o consultando il sito internet di o comunque mediante lettura del Parte_4
D.M. 19.12.2000 o nell'avviso di emissione secondo l'ordinaria diligenza;
Cont
- che i sono equiparati a titoli del debito pubblico e costituiscono pacificamente documenti di legittimazione e, come tali sono suscettibili di integrazione mediante le fonti pubblicistiche che ne costituiscono la disciplina.
In conclusione, secondo la resistente, l'eccepita prescrizione era del tutto coerente con le norme vigenti in materia e non sussistevano i presupposti per il risarcimento del danno in quanto alcuna responsabilità contrattuale, o precontrattuale, poteva essere addebitata alla resistente, essendo peraltro onere dei ricorrenti dimostrare la mancata consegna del foglio informativo ed essendo ormai trascorso il termine relativo all'obbligo di conservazione documentale. In ogni caso, nel denegato caso di accertamento di una propria responsabilità, riteneva applicabile l'art. 1227 c.c. in senso CP_1
riduttivo dell'entità del danno chiedeva che fosse comunque esclusa la richiesta rivalutazione monetaria.
III. Concessi i termini per le memorie ex art. 281duoedecies c.p.c. la causa era ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 10.06.25
per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.
con termine anteriore per nota conclusiva. A tale udienza, precisate dalle parti pagina 7 di 21 le conclusioni e discussa oralmente la causa, il giudice tratteneva la stessa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di legge ex art. 281sexies c.p.c..
IV. Le domande attoree sono fondate nei limiti che seguono.
IV.
1. Preliminarmente si deve rilevare che, secondo oramai consolidato orientamento di legittimità, (vedi Cass. Civ. SS.UU. n. 13979/2007; Cass. n.
19002/2017 e successive conformi) i buoni fruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione necessari, ex art. 2002 c.c., unicamente ad identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando,
anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione del rapporto e dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla normativa specificamente per essi dettata dai decreti ministeriali emanati in materia, idonei ad integrare “ab externo”, anche in itinere, il contenuto del contratto, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 cc., per cui non era necessario che la data di durata dei buoni postale ed il loro regime economico e giuridico fossero indicati nei medesimi.
Inoltre, essendo detti DM, contenenti il regolamento legale ed economico di tali buoni postali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sussiste una presunzione assoluta di conoscenza degli stessi in capo ai risparmiatori che potevano agevolmente accedervi attraverso la consultazione della relativa Gazzetta
Ufficiale, per cui il fondamentale e determinante obbligo informativo può
ritenersi senz'altro assolto da (vedi da ultimo Cass. ordinanza Controparte_1
n. 33631/2024 del 20.12.2024 in un caso analogo a quello che ci occupa: “In
pagina 8 di 21 base all'art. 176 d.P.R. n. 156/1973, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. L'articolo è stato abrogato dall'art. 7 d.lgs. n.
284/1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali. Ulteriore disciplina si rinviene nell'art. 10, comma 2, d.lgs. cit.
Pertanto, la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore
(Cass., n. 23006/2023). La peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei
Cont non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente è stato osservato, «la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato CP_1
(sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle italiane rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema CP_1
bancario». Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al
Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81
Cost. (Corte Cost., n. 26/2020). Ragione questa per cui non è revocabile in pagina 9 di 21 dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l'interesse del risparmio del sottoscrittore. E' orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così
come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore
(Cass., Sez. U., n. 3963/2019). Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del
2020 (successivamente ex multis, Cass., n.24527/2021; Cass., n. 4384/2022;
Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2022; Cass., n.
15363/2024)). [enfasi aggiunte].
Ciò premesso, quanto ai buoni postali serie 18O la Depositi e CP_3
Prestiti, soggetto emittente, pubblicava nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 154 del 31.10.2006 apposito comunicato in cui rendeva nota l'emissione della serie e che le informazioni sul soggetto emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali e rischi tipici dell'operazione erano a disposizione nei locali aperti al pubblico di e sul sito internet della mentre il Controparte_1 Parte_4
termine di prescrizione risultava dall'art. 8 del D.M. 19.12.2000, richiamato
Cont anche sul retro dei di cui trattasi, secondo cui “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci pagina 10 di 21 anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.”
Venendo alle domande attoree non ha provato di aver CP_1
consegnato il F.I.A. (Foglio Informativo Analitico) ai sottoscrittori dei Buoni e tale onere gravava senza dubbio sulla convenuta, soggetto collocatore, dei medesimi e obbligato alla sua consegna, pur tuttavia a tale comportamento della resistente non consegue la invocata, da parte ricorrente, causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 c.c.. Infatti l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 cc, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. n. 22072/2018). La mancata comunicazione del foglio informativo analitico da parte di non assume rilievo ai sensi CP_1
dell'art. 2935 cc, non potendo giustificare una diversa decorrenza del termine pagina 11 di 21 di prescrizione in quanto mero impedimento di fatto, poiché le parti ben avrebbero potuto, con la normale diligenza, essere a conoscenza del termine di prescrizione con gli strumenti di pubblicità sopra menzionati.
Conformemente, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico non è
causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8) cc. L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 n. 8), cc, ricorre quando sia realizzata dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (Cass. n. 21567/2014). Nel caso di specie non è riscontrabile un atteggiamento doloso o fraudolento da parte di tale da Controparte_1
giustificare la sospensione della prescrizione (cfr. App. Venezia, n. 2164/2024).
Di talché è prescritto, per decorso del termine decennale dalla scadenza dei buoni, il diritto dei ricorrenti di riscuotere le somme investite nei medesimi.
IV.
2. Quanto alla domanda subordinata di risarcimento del danno,
sussiste all'attualità un vivace dibattito sul punto nella giurisprudenza di merito tra sentenze che lo riconoscono in caso di violazione da parte di CP_1
dell'obbligo di consegnare il F.I.A. (ricollegandolo ad una responsabilità
precontrattuale o contrattuale, cfr. App. Milano, n. 1128/2025, App. Cagliari
136/2023) e altre, più numerose, che lo negano facendo riferimento alla natura,
già esposta dei buoni postali quali titoli di legittimazione e al regime di conoscibilità delle condizioni dell'investimento, ivi compresa la data di pagina 12 di 21 scadenza dei buoni di ciascuna serie emessa e quindi del dies a quo della prescrizione decennale, che l'investitore deve conoscere (o dovrebbe secondo l'ordinaria diligenza) indipendentemente dall'adempimento dell'obbligo di consegna del foglio informativo da parte di (cfr. ex multis Trib. CP_1
Vercelli n. 1073/2025; App. Venezia n. 67/2025 2164/2024; App. Salerno
31.01.23). La questione è stata di recente rinviata all'udienza pubblica dalla
Prima Sezione della Corte di Cassazione (ord. 18829 del 10.07.25).
Questo giudicante, pur consapevole della sussistenza del predetto contrasto giurisprudenziale, condivide quanto sul punto rilevato dal Collegio di
Coordinamento dell'ABF ovvero che la mancata consegna del foglio informativo può configurare fattispecie di illecito scaturente dalla violazione di un obbligo informativo contestuale alla stipulazione del contratto e suscettibile di pregiudicare, fra l'altro, il tempestivo esercizio di un diritto di fonte contrattuale, avente a oggetto il rimborso del buono alla scadenza. L'obbligo informativo in discorso, invero, trova una precisa fonte normativa nel decreto
MEF del 19 dicembre 2000 (adottato in attuazione del art. 2, co. 2, d.lgs.
284/1999), il cui art. 3 così recita: «Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento»; a ciò si aggiunge l'obbligo di esporre nei locali aperti al pubblico «un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi,
che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali». Tale specifico obbligo informativo si richiede, al fine di soddisfare adeguati canoni di trasparenza, soprattutto a pagina 13 di 21 corredo dei buoni delle serie – cui appartengono anche quelli oggetto della presente controversia - caratterizzate da cartacei dotati di scarne indicazioni:
limitate al nominativo del titolare, alla dicitura “a termine” [neanche presente nei buoni postali oggetto di causa], nonché, vergata a mano o stampigliata, alla serie di appartenenza, ma prive di riferimenti espressi ai rendimenti, alla durata e al termine di scadenza. Non si discorre, dunque, di invalidità del contratto, ma dell'applicazione di regole di responsabilità conseguenti alla violazione dell'obbligo di consegna del , posto a presidio Parte_5
procedimentale della trasparenza e del corretto esercizio dei diritti contrattuali in rapporti di durata che attingono alla raccolta del risparmio. Tali regole presuppongono la prova della violazione, del nesso di causalità fra inadempimento e evento dannoso, nonché del pregiudizio sofferto. D'altra parte, l'eventuale accertamento della responsabilità non implicherebbe l'automatica risarcibilità dell'intero pregiudizio subito, dovendo tenersi conto della contribuzione della condotta inerte del cliente al verificarsi dell'evento
(l'estinzione del diritto), da valutarsi in ragione delle circostanze del caso concreto (ABF, Collegio di Coordinamento n. 4656/2022).
Opinare diversamente, a parere del giudicante, pur a fronte della natura dei buoni postali e del regime di pubblicità dei decreti di emissione,
CP_ significherebbe, di fatto, rendere del tutto inutile la consegna del ..
Ragionando a contrario, per quale motivo la norma prevederebbe la consegna di tale informativa se le condizioni sono conoscibili direttamente dagli investitori mediante la lettura dei decreti pubblicati in G.U., la risposta non può che essere in quanto rilevato dall' nel provvedimento del CP_5
pagina 14 di 21 18.10.22 (doc. 13 prod. ricorrenti) che ha irrogato sanzione alla resistente per la sussistenza di pratiche commerciali scorrette proprio in riferimento al
Cont collocamento dei buoni postali fruttiferi (“…non può trascurarsi che i sono prodotti finanziari nominativi che rappresentano, insieme ai libretti di risparmio, i più tradizionali prodotti del risparmio postale. Si tratta, infatti, di strumenti di investimento a basso rischio, in quanto emessi da Cassa Depositi e
Prestiti, garantiti dallo Stato italiano e distribuiti per il tramite di , in CP_1
grado di assicurare al consumatore-risparmiatore la restituzione del capitale investito, oltre agli interessi maturati (dopo un periodo iniziale di infruttiferità). Proprio in quanto costituiscono strumenti di investimento a basso rischio, associabili ad un'idea di semplicità di utilizzo e di sicurezza, i
BFP possono risultare, anche avuto riguardo alle segnalazioni pervenute, di interesse soprattutto per consumatori con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria contenuto, essendo la propensione al rischio influenzata anche da fattori come le caratteristiche socio-demografiche (tra cui, appunto, livello di reddito e livello di istruzione).
58. In considerazione di ciò, nonché del fatto che la prescrizione del
è di fatto l'unica causa potenziale di perdita di quanto investito dal Pt_6
consumatore, le informazioni sui termini di scadenza e di prescrizione e sulle relative conseguenze giuridiche appaiono riportate nei documenti precontrattuali e contrattuali sopra esaminati in modo incompleto, con un linguaggio poco chiaro e ambiguo, e senza dare adeguato risalto al fatto che se il titolo non è rimborsato entro la scadenza del termine di prescrizione non è
più rimborsabile, con conseguente perdita anche del capitale investito.
pagina 15 di 21 59. Peraltro non ha adottato modalità informative ulteriori rispetto CP_1
ai documenti precontrattuali e contrattuali sopra descritti, al fine di assicurarsi che il consumatore avesse ben presente la specifica data di scadenza e di prescrizione del proprio titolo.
60. A tal riguardo occorre sottolineare che non è condivisibile quanto affermato dal professionista in ordine alla insussistenza in capo allo stesso di obblighi informativi personalizzati in sede di collocamento dei BFP in merito al termine di prescrizione dal momento che tutti gli elementi della disciplina dei BFP sarebbero noti mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle disposizioni legislative e regolamentari che introducono variazioni o modifiche del rapporto. Una tale argomentazione, infatti, vanificherebbe del tutto il contenuto del succitato D.M. del 6 ottobre 2004, che invece prevede espressamente che in sede di collocamento fornisca “informazioni CP_1
analitiche” (tra l'altro) sui “rischi tipici dell'operazione” e sulle “principali clausole contrattuali”.
Tale carenza informativa, ha cagionato ai ricorrenti, utenti non esperti il danno conseguente alla perdita del capitale investito e degli interessi contrattuali per intervenuta prescrizione.
Pur, tuttavia, si ritiene che il danno preteso debba essere ridotto in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Si deve premettere, quanto al nesso di causalità, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità
civile, secondo cui tale materia è regolata dai principi di cui agli artt. 40 e 41
c.p., in virtù dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme pagina 16 di 21 restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non), nonchè dal criterio della c.d.
causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno di una serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante,
del tutto inverosimili (cfr. Cass., Sez. I, 23/12/ 2010, n. 26042; Cass., Sez. III,
30/04/2010, n. 10607; Cass., Sez. lav., 14/04/2010, n. 8885). E' stato precisato in particolare che, in presenza di un evento dannoso riconducibile a più azioni od omissioni, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 40
c.p., in virtù del quale deve riconoscersi a ciascuna di esse efficienza causale,
trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dall'art. 41 c.p., comma 2 in base al quale l'evento dannoso può essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta soltanto se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti,
ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (cfr. Cass., Sez. III, 22/10/2013, n. 23915; 10/10/2008, n. 25028; 22/
10/2003, n. 15789). L'interruzione del nesso causale può essere anche l'effetto del comportamento dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento dannoso, sì da privare di efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass., Sez. III, 19/07/2018, n. 19180; 12/09/ 2005, n. 18094;
8/11/2002, n. 15704); quando invece il comportamento colposo del soggetto danneggiato non sia stato tale da interrompere il nesso di causalità tra il fatto del terzo e l'evento dannoso, ma abbia solo concorso alla produzione di quest'ultimo, trova applicazione l'art. 1227 c.c., comma 1, il quale afferma il pagina 17 di 21 principio secondo cui il danno che taluno arreca a sé medesimo non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente (cfr. Cass., Sez. III, 3/12/2002,
n. 17152) (così Cass. S.U. 9769/2020).
Ciò premesso si deve rilevare che, nella presente circostanza, i ricorrenti,
che, per loro stessa deduzione erano ignari del termine di scadenza dei buoni che avevano sottoscritto (e anche del termine di prescrizione), in violazione di regole di comune prudenza si sono assunti il rischio di rimanere inerti per 18
anni prima di rivendicare la riscossione delle somme investite, essendo rimasto indimostrato che gli stessi, in precedenza, avessero sempre investito in buoni decennali, così ragionevolmente potendo ritenere che anche quelli per cui è
causa avessero tale scadenza.
Tale consapevole assunzione di un rischio, non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione della causa dell'evento dannoso: non è identificabile esclusivamente con il segmento terminale del processo che ha condotto al verificarsi dell'evento, ma dev'essere individuata tenendo conto dell'intera sequenza dei fatti che lo hanno determinato,
escludendo ovviamente quelli che non hanno spiegato alcuna incidenza su di esso, per essere stati superati da altri fatti successivi di per sé soli sufficienti a cagionarlo. Tale esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è stata ritenuta sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, in virtù della considerazione che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere pagina 18 di 21 dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito. Premesso infatti che lo svolgimento di qualsiasi attività sociale ed economica comporta inevitabilmente l'assoggettamento ad un certo livello di rischio, al quale è impossibile sottrarsi senza andare incontro a limitazioni incompatibili con una normale partecipazione alla convivenza civile, e la cui accettazione non consente di porre a carico del soggetto le conseguenze dannose della propria condotta, non potendosi pretendere in ogni situazione il rispetto di regole di massima prudenza, si è affermato invece che costituisce fonte di responsabilità non solo la condotta tenuta in violazione di precise norme giuridiche, ma anche quella che comporti l'esposizione volontaria o comunque consapevole ad un rischio che, secondo regole di prudenza comportamentale avvertite come vincolanti dalla comunità, si ponga al di sopra della soglia della normalità, dal momento che in tal caso il comportamento tenuto dal danneggiato si inserisce nel processo eziologico che conduce all'evento dannoso, divenendo un segmento della catena causale (cfr. Cass., Sez. III, 6/12/2018, n. 31540; 26/05/ 2014, n.
11698; 23/05/2014, n. 15332 citate da Cass. S.U. 9769/2020).
Si ritiene, pertanto, in applicazione del predetto art. 1227, comma 1, c.c.
di ridurre il danno risarcibile nella misura del 30% e liquidarlo quindi nella misura di € 14.000, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c.
pagina 19 di 21 (dalla scadenza dei buoni postali alla data della domanda giudiziale) ed ex art. 1284, comma 4, c.c. (dalla domanda giudiziale al soddisfo) sulla somma via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT-FOI, da corrispondersi ai ricorrenti secondo le quote spettanti a ciascuno di essi come da ricorso.
V. Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese e competenze di lite, a seguito della sentenza Corte Cost. 77/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, questo giudicante ritiene che sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione tenuto conto dell'assenza di precedenti specifici di legittimità sulla questione oggetto di causa e dei contrasti esistenti sul punto nella giurisprudenza di merito.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno condanna a corrispondere ai ricorrenti, secondo le Controparte_1
quote indicate in ricorso, l'importo di € 14.000, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. (dalla scadenza dei buoni postali per cui è causa alla data della domanda giudiziale) ed ex art. 1284, comma 4, c.c. (dalla data della domanda giudiziale al soddisfo) sulla somma via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT-FOI;
pagina 20 di 21 2) compensa tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Così deciso in Vicenza il 21.07.25
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4857/2024 promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. COSTA ANDREA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Strada Ponte del Marchese nr. 24
RICORRENTI
contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BIANCO ROSARIA ANTONIA e dall'avv. MORRIONE MARIO del Foro di Venezia
e con domicilio eletto presso la filiale di in Vicenza, viale Controparte_1
Venezia nr. 6
RESISTENTE
avente ad oggetto: Titoli di credito pagina 1 di 21 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE RICORRENTE:
In via principale
1. Accertarsi e dichiararsi la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza,
trasparenza buona fede e corretta informazione, nonché di legge, da parte di
, in persona del legale rappresentante, pro tempore, per la Controparte_1
cessione dei BFP in favore dei ricorrenti, in assenza di qualsivoglia indicazione dell'investimento apposta sul titolo, nonché del Foglio Illustrativo Analitico,
per i motivi tutti esposti in narrativa del presente atto;
2. Per l'effetto, condannarsi in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere ai signori e secondo le Pt_1
rispettive quote spettanti a ciascuno di essi, la somma complessiva di €
20.000,00, oltre agli interessi al tasso contrattuale, al lordo dell'imposta del
12,50% del BFP, per un totale di € 20.799,92, o di quella maggiore o minore che dovesse risultare, oltre ad ulteriori interessi legali sino al soddisfo, nonché
oltre al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 cc, consistente nel pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria della sorte capitale, a far data dal 28.5.2008 e sino al soddisfo;
In via subordinata
3. Fermo quanto al punto sub 1), nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di condanna svolta in via principale e di cui al punto sub 2), condannarsi in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a risarcire il danno da inadempimento contrattuale subìto dai signori e secondo le rispettive quote spettanti a Pt_1
pagina 2 di 21 ciascuno di essi, nella misura capitale complessiva di € 20.000,00, di cui all'importo complessivo dei 4 BFP, o di quella diversa che dovesse risultare di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria a far data dal 28.5.2018, ed interessi legali sino al soddisfo.
4. In ogni caso, oltre agli interessi ex art. 1284 comma IV cc, decorrenti dalla domanda e sino al soddisfo;
5. In ogni caso con rifusione integrale dei compensi e delle spese di lite, ivi compresi anche quelli di mediazione con maggiorazione del 30%, così come previsto dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014.
PER LA PARTE RESISTENTE:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
nel merito, in via principale
- accertata e dichiarata, per le ragioni esposte in narrativa, la prescrizione in data 28.5.2018 dei buoni postali fruttiferi per cui è causa, rigettare la domanda di rimborso dei buoni medesimi, siccome infondata in fatto e diritto;
- accertata e dichiarata, per le ragioni esposte in narrativa, l'insussistenza di responsabilità contrattuale di per violazione degli obblighi CP_1
informativi ex art. 3 comma 1 e art. 6 DM 19.12.2000, rigettare la domanda di risarcimento del danno, siccome infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali
Nel merito, in via di estremo subordine pagina 3 di 21 - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, diminuire il danno risarcibile ex art. 1227, comma 1, c.c.
In ogni caso, rigettata la richiesta di rivalutazione monetaria
In ogni caso, spese e compensi professionali interamente rifusi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. i sig.ri , e Parte_1 Pt_2
esponevano quanto segue: Pt_3
- di essere figli e unici eredi della sig.ra , deceduta in data Persona_1
18.05.23;
- di essere beneficiari, ognuno per le rispettive quote dei seguenti Buoni
Fruttiferi Postali:
- n. 69/121 02, 0002 EBT 0005, emesso il 27.11.06, serie 18O dell'importo di € 5.000,00;
- n. 69/121 02, 0003 EBT 0006, emesso il 27.11.06, serie 18O dell'importo di € 5.000,00;
- n. 69/121 02, 0004 EBT 0007, emesso il 27.11.06, serie 18O dell'importo di € 5.000,00;
- n. 69/121 02, 0005 EBT 0008, emesso il 27.11.06, serie 18O dell'importo di € 5.000,00;
che i ricorrenti e avevano anche sottoscritto Parte_1 Parte_2
unitamente alla sig.ra ed erano quindi titolari ognuno per la quota di 1/3 Per_1
anche a titolo personale, mentre il sig. era titolare della quota di 1/3 Pt_3
pagina 4 di 21 come coerede della madre e così rispettivamente e per € Pt_2 Parte_1
8.888,88 ciascuno e per € 2.222,22; Pt_3
- di essersi recati all'ufficio postale di Valli del Pasubio (VI) per chiedere la riscossione delle somme portate dai predetti Buoni ma aveva CP_1
eccepito la prescrizione del diritto di credito alla data del 28.05.2018 in quanto gli stessi avevano scadenza 18 mesi e non 10 anni come gli altri buoni postali in cui erano soliti investire;
- che era stata esperita procedura di reclamo a , senza esito e CP_1
anche la mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 aveva avuto esito negativo.
Ciò premesso in fatto i ricorrenti rilevavano come i BPF di cui trattasi non recavano indicazioni di sorta in merito alla data di scadenza e al relativo termine prescrizione entro cui richiederne il rimborso, inoltre i ricorrenti contestavano a la mancata consegna del foglio illustrativo CP_1
analitico (F.I.A.) contenendo le caratteristiche dell'investimento, che aveva precluso agli stessi di essere a piena conoscenza delle caratteristiche dell'investimento medesimo.
I ricorrenti rilevavano che la condotta omissiva della resistente quanto alla consegna del foglio informativo costituiva causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 c.c. con conseguente obbligo della resistente di pagare ai ricorrenti quanto pattiziamente dovuto. In ogni caso i ricorrenti deducevano come la domanda avanzata dovesse trovare comunque accoglimento a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla resistente per la violazione degli obblighi informativi posti alla stessa dal D.M. 19.12.2000,
danno non prescritto in quanto percepibile e conoscibile, con inizio del pagina 5 di 21 decorso della prescrizione, dal 2024, al momento in cui la resistente aveva opposto l'intervenuta prescrizione alla richiesta di rimborso attorea.
In ordine al quantum i ricorrenti chiedevano che fosse determinato nell'importo pari al capitale, oltre gli interessi pattiziamente previsti (€
20.799,92), oltre il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. e gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo effettivo o, in via subordinata,
nella somma capitale di € 20.000 oltre rivalutazione monetaria dal 28.05.2018 e interessi legali dalla domanda al soddisfo (ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale).
II. Si costituiva in giudizio deducendo, in replica alle Controparte_1
domande attoree, quanto segue:
- che, in virtù di quanto disposto dal D.M. 19.12.2020 era previsto che i diritti dei titolari dei BPF si prescrivessero trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo per quanto riguarda capitale e interessi e che il buono non doveva più
recare sul retro i rendimenti o le condizioni normative ed economiche le quali sono rinvenibili nel citato D.M. e nel provvedimento di emissione;
Cont
- che riguardo la serie 18O, a cui appartengono i per cui è causa, il foglio informativo della serie, all'art. 3, prevedeva che i buoni avessero una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizioni e fossero liquidabili, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese e all'art. 10,
stabiliva che i diritti dei titolari si prescrivevano a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo con versamento degli importi al
Fondo gestito gestito da Consap s.p.a. ex L. 266/2005;
pagina 6 di 21 - che i Buoni erano pertanto stati collocati correttamente, nel rispetto delle norme vigenti, non essendo più prevista una indicazione delle condizioni normative o economiche sul buono e presumendosi che sia stato consegnato il
Foglio Informativo analitico, diversamente dovendo i sottoscrittori comunque conoscere le condizioni tramite gli avvisi esposti negli uffici postali o consultando il sito internet di o comunque mediante lettura del Parte_4
D.M. 19.12.2000 o nell'avviso di emissione secondo l'ordinaria diligenza;
Cont
- che i sono equiparati a titoli del debito pubblico e costituiscono pacificamente documenti di legittimazione e, come tali sono suscettibili di integrazione mediante le fonti pubblicistiche che ne costituiscono la disciplina.
In conclusione, secondo la resistente, l'eccepita prescrizione era del tutto coerente con le norme vigenti in materia e non sussistevano i presupposti per il risarcimento del danno in quanto alcuna responsabilità contrattuale, o precontrattuale, poteva essere addebitata alla resistente, essendo peraltro onere dei ricorrenti dimostrare la mancata consegna del foglio informativo ed essendo ormai trascorso il termine relativo all'obbligo di conservazione documentale. In ogni caso, nel denegato caso di accertamento di una propria responsabilità, riteneva applicabile l'art. 1227 c.c. in senso CP_1
riduttivo dell'entità del danno chiedeva che fosse comunque esclusa la richiesta rivalutazione monetaria.
III. Concessi i termini per le memorie ex art. 281duoedecies c.p.c. la causa era ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 10.06.25
per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.
con termine anteriore per nota conclusiva. A tale udienza, precisate dalle parti pagina 7 di 21 le conclusioni e discussa oralmente la causa, il giudice tratteneva la stessa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di legge ex art. 281sexies c.p.c..
IV. Le domande attoree sono fondate nei limiti che seguono.
IV.
1. Preliminarmente si deve rilevare che, secondo oramai consolidato orientamento di legittimità, (vedi Cass. Civ. SS.UU. n. 13979/2007; Cass. n.
19002/2017 e successive conformi) i buoni fruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione necessari, ex art. 2002 c.c., unicamente ad identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando,
anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione del rapporto e dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla normativa specificamente per essi dettata dai decreti ministeriali emanati in materia, idonei ad integrare “ab externo”, anche in itinere, il contenuto del contratto, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 cc., per cui non era necessario che la data di durata dei buoni postale ed il loro regime economico e giuridico fossero indicati nei medesimi.
Inoltre, essendo detti DM, contenenti il regolamento legale ed economico di tali buoni postali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sussiste una presunzione assoluta di conoscenza degli stessi in capo ai risparmiatori che potevano agevolmente accedervi attraverso la consultazione della relativa Gazzetta
Ufficiale, per cui il fondamentale e determinante obbligo informativo può
ritenersi senz'altro assolto da (vedi da ultimo Cass. ordinanza Controparte_1
n. 33631/2024 del 20.12.2024 in un caso analogo a quello che ci occupa: “In
pagina 8 di 21 base all'art. 176 d.P.R. n. 156/1973, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. L'articolo è stato abrogato dall'art. 7 d.lgs. n.
284/1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali. Ulteriore disciplina si rinviene nell'art. 10, comma 2, d.lgs. cit.
Pertanto, la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore
(Cass., n. 23006/2023). La peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei
Cont non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente è stato osservato, «la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato CP_1
(sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle italiane rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema CP_1
bancario». Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al
Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81
Cost. (Corte Cost., n. 26/2020). Ragione questa per cui non è revocabile in pagina 9 di 21 dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l'interesse del risparmio del sottoscrittore. E' orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così
come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore
(Cass., Sez. U., n. 3963/2019). Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del
2020 (successivamente ex multis, Cass., n.24527/2021; Cass., n. 4384/2022;
Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2022; Cass., n.
15363/2024)). [enfasi aggiunte].
Ciò premesso, quanto ai buoni postali serie 18O la Depositi e CP_3
Prestiti, soggetto emittente, pubblicava nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 154 del 31.10.2006 apposito comunicato in cui rendeva nota l'emissione della serie e che le informazioni sul soggetto emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali e rischi tipici dell'operazione erano a disposizione nei locali aperti al pubblico di e sul sito internet della mentre il Controparte_1 Parte_4
termine di prescrizione risultava dall'art. 8 del D.M. 19.12.2000, richiamato
Cont anche sul retro dei di cui trattasi, secondo cui “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci pagina 10 di 21 anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.”
Venendo alle domande attoree non ha provato di aver CP_1
consegnato il F.I.A. (Foglio Informativo Analitico) ai sottoscrittori dei Buoni e tale onere gravava senza dubbio sulla convenuta, soggetto collocatore, dei medesimi e obbligato alla sua consegna, pur tuttavia a tale comportamento della resistente non consegue la invocata, da parte ricorrente, causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 c.c.. Infatti l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 cc, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. n. 22072/2018). La mancata comunicazione del foglio informativo analitico da parte di non assume rilievo ai sensi CP_1
dell'art. 2935 cc, non potendo giustificare una diversa decorrenza del termine pagina 11 di 21 di prescrizione in quanto mero impedimento di fatto, poiché le parti ben avrebbero potuto, con la normale diligenza, essere a conoscenza del termine di prescrizione con gli strumenti di pubblicità sopra menzionati.
Conformemente, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico non è
causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8) cc. L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 n. 8), cc, ricorre quando sia realizzata dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (Cass. n. 21567/2014). Nel caso di specie non è riscontrabile un atteggiamento doloso o fraudolento da parte di tale da Controparte_1
giustificare la sospensione della prescrizione (cfr. App. Venezia, n. 2164/2024).
Di talché è prescritto, per decorso del termine decennale dalla scadenza dei buoni, il diritto dei ricorrenti di riscuotere le somme investite nei medesimi.
IV.
2. Quanto alla domanda subordinata di risarcimento del danno,
sussiste all'attualità un vivace dibattito sul punto nella giurisprudenza di merito tra sentenze che lo riconoscono in caso di violazione da parte di CP_1
dell'obbligo di consegnare il F.I.A. (ricollegandolo ad una responsabilità
precontrattuale o contrattuale, cfr. App. Milano, n. 1128/2025, App. Cagliari
136/2023) e altre, più numerose, che lo negano facendo riferimento alla natura,
già esposta dei buoni postali quali titoli di legittimazione e al regime di conoscibilità delle condizioni dell'investimento, ivi compresa la data di pagina 12 di 21 scadenza dei buoni di ciascuna serie emessa e quindi del dies a quo della prescrizione decennale, che l'investitore deve conoscere (o dovrebbe secondo l'ordinaria diligenza) indipendentemente dall'adempimento dell'obbligo di consegna del foglio informativo da parte di (cfr. ex multis Trib. CP_1
Vercelli n. 1073/2025; App. Venezia n. 67/2025 2164/2024; App. Salerno
31.01.23). La questione è stata di recente rinviata all'udienza pubblica dalla
Prima Sezione della Corte di Cassazione (ord. 18829 del 10.07.25).
Questo giudicante, pur consapevole della sussistenza del predetto contrasto giurisprudenziale, condivide quanto sul punto rilevato dal Collegio di
Coordinamento dell'ABF ovvero che la mancata consegna del foglio informativo può configurare fattispecie di illecito scaturente dalla violazione di un obbligo informativo contestuale alla stipulazione del contratto e suscettibile di pregiudicare, fra l'altro, il tempestivo esercizio di un diritto di fonte contrattuale, avente a oggetto il rimborso del buono alla scadenza. L'obbligo informativo in discorso, invero, trova una precisa fonte normativa nel decreto
MEF del 19 dicembre 2000 (adottato in attuazione del art. 2, co. 2, d.lgs.
284/1999), il cui art. 3 così recita: «Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento»; a ciò si aggiunge l'obbligo di esporre nei locali aperti al pubblico «un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi,
che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali». Tale specifico obbligo informativo si richiede, al fine di soddisfare adeguati canoni di trasparenza, soprattutto a pagina 13 di 21 corredo dei buoni delle serie – cui appartengono anche quelli oggetto della presente controversia - caratterizzate da cartacei dotati di scarne indicazioni:
limitate al nominativo del titolare, alla dicitura “a termine” [neanche presente nei buoni postali oggetto di causa], nonché, vergata a mano o stampigliata, alla serie di appartenenza, ma prive di riferimenti espressi ai rendimenti, alla durata e al termine di scadenza. Non si discorre, dunque, di invalidità del contratto, ma dell'applicazione di regole di responsabilità conseguenti alla violazione dell'obbligo di consegna del , posto a presidio Parte_5
procedimentale della trasparenza e del corretto esercizio dei diritti contrattuali in rapporti di durata che attingono alla raccolta del risparmio. Tali regole presuppongono la prova della violazione, del nesso di causalità fra inadempimento e evento dannoso, nonché del pregiudizio sofferto. D'altra parte, l'eventuale accertamento della responsabilità non implicherebbe l'automatica risarcibilità dell'intero pregiudizio subito, dovendo tenersi conto della contribuzione della condotta inerte del cliente al verificarsi dell'evento
(l'estinzione del diritto), da valutarsi in ragione delle circostanze del caso concreto (ABF, Collegio di Coordinamento n. 4656/2022).
Opinare diversamente, a parere del giudicante, pur a fronte della natura dei buoni postali e del regime di pubblicità dei decreti di emissione,
CP_ significherebbe, di fatto, rendere del tutto inutile la consegna del ..
Ragionando a contrario, per quale motivo la norma prevederebbe la consegna di tale informativa se le condizioni sono conoscibili direttamente dagli investitori mediante la lettura dei decreti pubblicati in G.U., la risposta non può che essere in quanto rilevato dall' nel provvedimento del CP_5
pagina 14 di 21 18.10.22 (doc. 13 prod. ricorrenti) che ha irrogato sanzione alla resistente per la sussistenza di pratiche commerciali scorrette proprio in riferimento al
Cont collocamento dei buoni postali fruttiferi (“…non può trascurarsi che i sono prodotti finanziari nominativi che rappresentano, insieme ai libretti di risparmio, i più tradizionali prodotti del risparmio postale. Si tratta, infatti, di strumenti di investimento a basso rischio, in quanto emessi da Cassa Depositi e
Prestiti, garantiti dallo Stato italiano e distribuiti per il tramite di , in CP_1
grado di assicurare al consumatore-risparmiatore la restituzione del capitale investito, oltre agli interessi maturati (dopo un periodo iniziale di infruttiferità). Proprio in quanto costituiscono strumenti di investimento a basso rischio, associabili ad un'idea di semplicità di utilizzo e di sicurezza, i
BFP possono risultare, anche avuto riguardo alle segnalazioni pervenute, di interesse soprattutto per consumatori con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria contenuto, essendo la propensione al rischio influenzata anche da fattori come le caratteristiche socio-demografiche (tra cui, appunto, livello di reddito e livello di istruzione).
58. In considerazione di ciò, nonché del fatto che la prescrizione del
è di fatto l'unica causa potenziale di perdita di quanto investito dal Pt_6
consumatore, le informazioni sui termini di scadenza e di prescrizione e sulle relative conseguenze giuridiche appaiono riportate nei documenti precontrattuali e contrattuali sopra esaminati in modo incompleto, con un linguaggio poco chiaro e ambiguo, e senza dare adeguato risalto al fatto che se il titolo non è rimborsato entro la scadenza del termine di prescrizione non è
più rimborsabile, con conseguente perdita anche del capitale investito.
pagina 15 di 21 59. Peraltro non ha adottato modalità informative ulteriori rispetto CP_1
ai documenti precontrattuali e contrattuali sopra descritti, al fine di assicurarsi che il consumatore avesse ben presente la specifica data di scadenza e di prescrizione del proprio titolo.
60. A tal riguardo occorre sottolineare che non è condivisibile quanto affermato dal professionista in ordine alla insussistenza in capo allo stesso di obblighi informativi personalizzati in sede di collocamento dei BFP in merito al termine di prescrizione dal momento che tutti gli elementi della disciplina dei BFP sarebbero noti mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle disposizioni legislative e regolamentari che introducono variazioni o modifiche del rapporto. Una tale argomentazione, infatti, vanificherebbe del tutto il contenuto del succitato D.M. del 6 ottobre 2004, che invece prevede espressamente che in sede di collocamento fornisca “informazioni CP_1
analitiche” (tra l'altro) sui “rischi tipici dell'operazione” e sulle “principali clausole contrattuali”.
Tale carenza informativa, ha cagionato ai ricorrenti, utenti non esperti il danno conseguente alla perdita del capitale investito e degli interessi contrattuali per intervenuta prescrizione.
Pur, tuttavia, si ritiene che il danno preteso debba essere ridotto in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Si deve premettere, quanto al nesso di causalità, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità
civile, secondo cui tale materia è regolata dai principi di cui agli artt. 40 e 41
c.p., in virtù dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme pagina 16 di 21 restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non), nonchè dal criterio della c.d.
causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno di una serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante,
del tutto inverosimili (cfr. Cass., Sez. I, 23/12/ 2010, n. 26042; Cass., Sez. III,
30/04/2010, n. 10607; Cass., Sez. lav., 14/04/2010, n. 8885). E' stato precisato in particolare che, in presenza di un evento dannoso riconducibile a più azioni od omissioni, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 40
c.p., in virtù del quale deve riconoscersi a ciascuna di esse efficienza causale,
trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dall'art. 41 c.p., comma 2 in base al quale l'evento dannoso può essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta soltanto se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti,
ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (cfr. Cass., Sez. III, 22/10/2013, n. 23915; 10/10/2008, n. 25028; 22/
10/2003, n. 15789). L'interruzione del nesso causale può essere anche l'effetto del comportamento dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento dannoso, sì da privare di efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass., Sez. III, 19/07/2018, n. 19180; 12/09/ 2005, n. 18094;
8/11/2002, n. 15704); quando invece il comportamento colposo del soggetto danneggiato non sia stato tale da interrompere il nesso di causalità tra il fatto del terzo e l'evento dannoso, ma abbia solo concorso alla produzione di quest'ultimo, trova applicazione l'art. 1227 c.c., comma 1, il quale afferma il pagina 17 di 21 principio secondo cui il danno che taluno arreca a sé medesimo non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente (cfr. Cass., Sez. III, 3/12/2002,
n. 17152) (così Cass. S.U. 9769/2020).
Ciò premesso si deve rilevare che, nella presente circostanza, i ricorrenti,
che, per loro stessa deduzione erano ignari del termine di scadenza dei buoni che avevano sottoscritto (e anche del termine di prescrizione), in violazione di regole di comune prudenza si sono assunti il rischio di rimanere inerti per 18
anni prima di rivendicare la riscossione delle somme investite, essendo rimasto indimostrato che gli stessi, in precedenza, avessero sempre investito in buoni decennali, così ragionevolmente potendo ritenere che anche quelli per cui è
causa avessero tale scadenza.
Tale consapevole assunzione di un rischio, non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione della causa dell'evento dannoso: non è identificabile esclusivamente con il segmento terminale del processo che ha condotto al verificarsi dell'evento, ma dev'essere individuata tenendo conto dell'intera sequenza dei fatti che lo hanno determinato,
escludendo ovviamente quelli che non hanno spiegato alcuna incidenza su di esso, per essere stati superati da altri fatti successivi di per sé soli sufficienti a cagionarlo. Tale esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è stata ritenuta sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, in virtù della considerazione che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere pagina 18 di 21 dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito. Premesso infatti che lo svolgimento di qualsiasi attività sociale ed economica comporta inevitabilmente l'assoggettamento ad un certo livello di rischio, al quale è impossibile sottrarsi senza andare incontro a limitazioni incompatibili con una normale partecipazione alla convivenza civile, e la cui accettazione non consente di porre a carico del soggetto le conseguenze dannose della propria condotta, non potendosi pretendere in ogni situazione il rispetto di regole di massima prudenza, si è affermato invece che costituisce fonte di responsabilità non solo la condotta tenuta in violazione di precise norme giuridiche, ma anche quella che comporti l'esposizione volontaria o comunque consapevole ad un rischio che, secondo regole di prudenza comportamentale avvertite come vincolanti dalla comunità, si ponga al di sopra della soglia della normalità, dal momento che in tal caso il comportamento tenuto dal danneggiato si inserisce nel processo eziologico che conduce all'evento dannoso, divenendo un segmento della catena causale (cfr. Cass., Sez. III, 6/12/2018, n. 31540; 26/05/ 2014, n.
11698; 23/05/2014, n. 15332 citate da Cass. S.U. 9769/2020).
Si ritiene, pertanto, in applicazione del predetto art. 1227, comma 1, c.c.
di ridurre il danno risarcibile nella misura del 30% e liquidarlo quindi nella misura di € 14.000, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c.
pagina 19 di 21 (dalla scadenza dei buoni postali alla data della domanda giudiziale) ed ex art. 1284, comma 4, c.c. (dalla domanda giudiziale al soddisfo) sulla somma via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT-FOI, da corrispondersi ai ricorrenti secondo le quote spettanti a ciascuno di essi come da ricorso.
V. Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese e competenze di lite, a seguito della sentenza Corte Cost. 77/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, questo giudicante ritiene che sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione tenuto conto dell'assenza di precedenti specifici di legittimità sulla questione oggetto di causa e dei contrasti esistenti sul punto nella giurisprudenza di merito.
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno condanna a corrispondere ai ricorrenti, secondo le Controparte_1
quote indicate in ricorso, l'importo di € 14.000, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. (dalla scadenza dei buoni postali per cui è causa alla data della domanda giudiziale) ed ex art. 1284, comma 4, c.c. (dalla data della domanda giudiziale al soddisfo) sulla somma via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT-FOI;
pagina 20 di 21 2) compensa tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Così deciso in Vicenza il 21.07.25
Il Giudice
Gabriele Conti
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