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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7721 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 13/10/1956), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. LIPARA LAVINIA LUCIANA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(SVIZZERA, 02/02/1957), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MERCATI NICOLETTA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
15/09/1982 contraeva matrimonio concordatario con Controparte_1
e che dall'unione nascevano i figli (1990) e Persona_1 Per_2
(1994), esponeva che con decreto del 9/10/2008 il Tribunale di Roma
[...]
omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre, l'esponente è obbligato a corrispondere alla l'assegno perequativo mensile di euro 500,00 per il mantenimento CP_1
o dei due figli, all'epoca minorenni e collocati presso la madre nella casa familiare di esclusiva proprietà della stessa, con onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e conferma dell'obbligo dell'istante di corrispondere il mantenimento per i due figli per due anni a decorrere dal 1/1/2022.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la 3
parte ricorrente, ma contestava le avverse allegazioni e istanze chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile nella misura di euro 500,00 mensili o nella diversa misura ritenuta di giustizia e l'aumento ad euro 800,00 mensili dell'assegno perequativo per i due figli, con onere del padre di provvedere al pagamento delle spese extra in ragione dell'80%.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava le condizioni della separazione e, quindi, rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 17/9/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
15/09/1982, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie deve essere dichiarato cessato, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo del ricorrente di corrispondere il mantenimento ordinario e non per i due figli delle parti (1990) e (1994), entrambi Persona_1 Persona_2
ultratrentenni, inseriti nel contesto lavorativo e, comunque, in un'età tale da ritenere raggiunta un'indipendenza di vita e economica dai genitori.
Deve essere, altresì, rigettata la domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente. 4
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma
6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla 5
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla 6
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Nel caso di specie la , non titolare di assegno di CP_1
mantenimento in forza delle condizioni della separazione consensuale omologata nel 2008, non ha affatto provato di non avere mezzi adeguati e di essere nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, né,
tantomeno, di aver sacrificato prospettive lavorative e di carriera per dedicarsi alla famiglia e in forza di scelte condivise col coniuge. 7
La stessa, infatti, non ha articolato prove specifiche sul punto, ha sempre svolto e tuttora svolge l'attività di consulente contabile fruendo della stanza messale a disposizione in uno studio commerciale;
ha dichiarato di lavorare per cinque ore al giorno per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, percependo un compenso mensile pari in media ad euro 500,00,
come all'epoca della separazione, importo scarsamente attendibile considerato l'impegno lavorativo della stessa;
infine non sostiene oneri alloggiativi dal momento che abita in un immobile sito in Roma Via
Nemorense pervenutole per successione ereditaria. A ciò aggiungasi che dopo essere stata riconosciuta invalida al 100% con impossibilità di svolgere gli atti della vita quotidiana e aver percepito le relative indennità
assistenziali, all'esito della revisione nel 2021 si è vista revocare il diritto a percepire la pensione di invalidità per euro 300,00 mensili circa, essendo migliorate le sue condizioni fisiche e di salute, di talché anche con riguardo alla componente assistenziale dell'assegno divorzile deve correttamente ritenersi che difettano i presupposti per il riconoscimento del diritto azionato.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre la parziale compensazione delle spese di lite in ragione del 50%; il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico della resistente soccombente rispetto alla domanda di mantenimento per i figli e di assegno divorzile.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo 8
grado iscritta al n. 7721/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 15/09/1982 tra (ROMA (RM), Parte_1
13/10/1956) e (SVIZZERA, 02/02/1957) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 1323,
Parte II, Serie A1, Anno 1982, alle seguenti condizioni:
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dichiara cessato a far data dalla pubblicazione della presente sentenza l'obbligo dell di corrispondere il mantenimento ordinario e non per i figli Pt_1
(1990) e (1994); Persona_1 Persona_2
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente
[...]
; CP_1
dichiara compensate le spese di lite in ragione del 50%;
condanna a rifondere al ricorrente il restante 50% Controparte_1
delle spese di lite liquidato in complessivi euro 1.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7721 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 13/10/1956), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. LIPARA LAVINIA LUCIANA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(SVIZZERA, 02/02/1957), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MERCATI NICOLETTA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
15/09/1982 contraeva matrimonio concordatario con Controparte_1
e che dall'unione nascevano i figli (1990) e Persona_1 Per_2
(1994), esponeva che con decreto del 9/10/2008 il Tribunale di Roma
[...]
omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre, l'esponente è obbligato a corrispondere alla l'assegno perequativo mensile di euro 500,00 per il mantenimento CP_1
o dei due figli, all'epoca minorenni e collocati presso la madre nella casa familiare di esclusiva proprietà della stessa, con onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e conferma dell'obbligo dell'istante di corrispondere il mantenimento per i due figli per due anni a decorrere dal 1/1/2022.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la 3
parte ricorrente, ma contestava le avverse allegazioni e istanze chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile nella misura di euro 500,00 mensili o nella diversa misura ritenuta di giustizia e l'aumento ad euro 800,00 mensili dell'assegno perequativo per i due figli, con onere del padre di provvedere al pagamento delle spese extra in ragione dell'80%.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava le condizioni della separazione e, quindi, rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 17/9/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
15/09/1982, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie deve essere dichiarato cessato, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo del ricorrente di corrispondere il mantenimento ordinario e non per i due figli delle parti (1990) e (1994), entrambi Persona_1 Persona_2
ultratrentenni, inseriti nel contesto lavorativo e, comunque, in un'età tale da ritenere raggiunta un'indipendenza di vita e economica dai genitori.
Deve essere, altresì, rigettata la domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente. 4
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma
6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla 5
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla 6
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Nel caso di specie la , non titolare di assegno di CP_1
mantenimento in forza delle condizioni della separazione consensuale omologata nel 2008, non ha affatto provato di non avere mezzi adeguati e di essere nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, né,
tantomeno, di aver sacrificato prospettive lavorative e di carriera per dedicarsi alla famiglia e in forza di scelte condivise col coniuge. 7
La stessa, infatti, non ha articolato prove specifiche sul punto, ha sempre svolto e tuttora svolge l'attività di consulente contabile fruendo della stanza messale a disposizione in uno studio commerciale;
ha dichiarato di lavorare per cinque ore al giorno per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, percependo un compenso mensile pari in media ad euro 500,00,
come all'epoca della separazione, importo scarsamente attendibile considerato l'impegno lavorativo della stessa;
infine non sostiene oneri alloggiativi dal momento che abita in un immobile sito in Roma Via
Nemorense pervenutole per successione ereditaria. A ciò aggiungasi che dopo essere stata riconosciuta invalida al 100% con impossibilità di svolgere gli atti della vita quotidiana e aver percepito le relative indennità
assistenziali, all'esito della revisione nel 2021 si è vista revocare il diritto a percepire la pensione di invalidità per euro 300,00 mensili circa, essendo migliorate le sue condizioni fisiche e di salute, di talché anche con riguardo alla componente assistenziale dell'assegno divorzile deve correttamente ritenersi che difettano i presupposti per il riconoscimento del diritto azionato.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre la parziale compensazione delle spese di lite in ragione del 50%; il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico della resistente soccombente rispetto alla domanda di mantenimento per i figli e di assegno divorzile.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo 8
grado iscritta al n. 7721/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 15/09/1982 tra (ROMA (RM), Parte_1
13/10/1956) e (SVIZZERA, 02/02/1957) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 1323,
Parte II, Serie A1, Anno 1982, alle seguenti condizioni:
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dichiara cessato a far data dalla pubblicazione della presente sentenza l'obbligo dell di corrispondere il mantenimento ordinario e non per i figli Pt_1
(1990) e (1994); Persona_1 Persona_2
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente
[...]
; CP_1
dichiara compensate le spese di lite in ragione del 50%;
condanna a rifondere al ricorrente il restante 50% Controparte_1
delle spese di lite liquidato in complessivi euro 1.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi