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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 226/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti GIANCARLO Parte_1 C.F._1
MORO e ALICE VETTORE, elettivamente domiciliata presso la Camera del Lavoro di Rovigo in
Rovigo, via Calatafimi 1/b, contro
Controparte_1
P.I. C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
in carica pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti FRANCESCO BOCCHI e PASQUALE
[...]
SCHIAVULLI, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Rovigo, Viale delle
Industrie n. 1.
In punto a: prestazione CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“- accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente alla tutela assicurativa per la malattia professionale denunciata;
- conseguentemente dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennizzo correlato al danno biologico permanente stimato nella misura del 7% o nella diversa misura che risulterà di giustizia e, quindi, all'indennizzo correlato, ai sensi di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e successive modificazioni e dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero nella diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti che verranno effettuati in corso di causa;
- conseguentemente dichiararsi l'obbligo dell' di erogare le prestazioni richieste e CP_1 condannarsi lo stesso al pagamento di tali prestazioni in favore della ricorrente e quindi alla CP_1 corresponsione dell'indennizzo rapportato alla lesione dell'integrità psicofisica stimata del 7% per la malattia professionale o nella diversa misura, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, con arretrati come per legge dalla diagnosi al saldo effettivo.
pagina 1 di 7 Con rifusione di spese e compensi professionali, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“In via principale si chiede respingersi con qualsiasi statuizione la domanda attorea. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 18.03.2024 , come sopra rappresentata, conveniva in Parte_1
giudizio per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di CP_1 essere affetta da “spondilo-discopatia”, provocata dall'attività lavorativa, svolta dal 2016, come magazziniera addetta al confezionamento dei prodotti, presso le diverse società che, nel tempo, hanno gestito la logistica relativa al magazzino di Arquà Polesine, in forza di numerosi contratti di CP_3
lavoro (dapprima in somministrazione e, successivamente, a tempo indeterminato).
Continuava la ricorrente riferendo che, nello svolgimento delle proprie mansioni - da una postazione alta circa 120cm da terra, che si trovava tra una “gabbia” di metallo o un bancale contenente i prodotti da confezionare e un rullo posizionato ad altezza di circa 90 cm destinato al confezionamento – doveva
(I) prelevare manualmente i prodotti dalla “gabbia” o dal bancale posto ad un'altezza di circa 20 cm da terra fino a 2 metri per essere posizionati sul rullo con una torsione del busto di circa 180gradi (da destra a sinistra); (II) scansionare successivamente il codice a barre presente sul prodotto per far apparire le istruzioni per il confezionamento sullo schermo del computer posizionato sul tavolo da lavoro;
(III) provvedere al confezionamento direttamente sul rullo, limitandosi ad inserire della carta nella scatola o, se il prodotto necessitava di un particolare confezionamento con l'utilizzo del pluriball, trasferire manualmente il prodotto dal rullo al pavimento con una torsione del busto di circa 90°, ultimare il confezionamento e risollevare il prodotto per riporlo sul rullo;
(IV) ad operazione terminata, spingerlo verso un secondo rullo a movimento automatico che lo trasportava al magazzino per lo stoccaggio.
Precisava, inoltre, che, se dal 2016 al 2018 aveva movimentato solo pezzi di piccole dimensioni
(all'incirca dai 50 ai 60 pezzi l'ora, per 6,5 ore al giorno e 6 giorni la settimana), confezionabili sul rullo, successivamente, dal 2018 – con la chiusura del reparto dedicato ai “prodotti pesanti” - si era trovata a movimentare prodotti di notevoli dimensioni, come per esempio condizionatori di circa 45kg, forni a microonde da 10 a 20kg, sedie da gaming con un peso di oltre 10kg, tutti da confezionare con pagina 2 di 7 l'utilizzo del pluriball, movimentandoli più volte dal bancale al rullo, dal rullo al pavimento, e nuovamente sul rullo, con notevole sforzo e numerose torsioni del busto.
Aggiungeva, infine, che – sulla base di una RMN del rachide lombo-sacrale del 29.09.2022 - aveva presentato domanda all' per il riconoscimento dell'origine professionale della “spondilo- CP_1 discopatia”, ma l' convenuto aveva negato l'erogazione delle prestazioni e il conseguente CP_1 ricorso amministrativo proposto dall'attrice si era concluso con il rigetto (cfr. docc. da 4 a 8 all. al ricorso).
Si rivolgeva, pertanto, a questo Tribunale, per vedersi accertato e dichiarato il diritto all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico nella misura complessiva del 7%, come da perizia del dr. del 27.03.2023 (cfr. doc. 9 all. al ricorso), e la conseguente condanna Per_1 dell' a corrisponderle le prestazioni di legge. CP_1
2. La difesa dell'istituto convenuto
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che contestava la ricostruzione CP_1
dei fatti fornita da controparte, deducendo come la ricorrente avesse svolto le mansioni di impiegata per molti anni, evidenziando, altresì, come anche l'attività di magazziniera fosse stata svolta per anni (dal
2017 al luglio 2020) in regime di part time e solo da agosto 2020 al 29.09.2022 (data della diagnosi di
MP) a tempo pieno.
Escludeva che ella avesse mai svolto attività rischiose correlabili all'insorgenza di patologie professionali del rachide, in quanto i DVR aziendali non contemplavano il rischio da vibrazioni total body, responsabili, con la movimentazione manuale dei carichi, alla manifestazione di simili patologie;
così come riteneva assente il nesso causale tra mansioni svolte e malattia lamentata;
sicchè chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Dopo la prima udienza del 21.05.2024, la causa veniva istruita mediante l'assunzione delle testimonianze di (collega della ricorrente dal 2016 a luglio 2023, presso il Testimone_1
capannone Geodis di Arquà, gestito da Face Work) e di (collega della ricorrente Testimone_2 da giugno 2016 ad aprile 2023, presso Geodis di Villamarzana), nonché attraverso l'espletamento della
CTU medico legale, affidata al dott. ed era discussa all'odierna udienza mediante Persona_2
deposito di note scritte e decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce dell'essere la malattia lamentata dalla ricorrente non tabellata, come evidenziato dall' , rammentando CP_1
pagina 3 di 7 l'insegnamento della Corte di Cassazione, ribadito anche recentemente, secondo il quale in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
Il giudice è altresì tenuto, secondo la giurisprudenza di legittimità a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/05/2024, n. 12786; Cass. sezione Lavoro, sentenza n. 17438 del 12/10/2012, Corte d'Appello Roma Sez. lavoro Sent., 20/03/2023).
All'esito dell'istruttoria orale, deve dirsi dimostrato come la ricorrente abbia dovuto svolgere, nel corso della vita professionale, mansioni comportanti il sovraccarico del rachide a causa della movimentazione manuale di carichi, in assenza di ausilii.
La teste , infatti, adibita allo svolgimento delle stesse mansioni della dopo aver Tes_1 Pt_1 descritto la modalità di svolgimento dell'attività lavorativa nei seguenti termini:
“ sul cap. 3 (Vero che la postazione della lavoratrice, alta circa 120cm da terra, si trovava tra una
“gabbia” di metallo o un bancale contenente i prodotti da confezionare e un rullo posizionato ad altezza di circa 90 cm destinato al confezionamento?) è vero, le nostre postazioni erano una sorta di scrivania con il PC ed altri attrezzi, al fianco della quale c'era un rullo di ferro dove appoggiavo un prodotto alla volta dopo averlo prelevato dalla gabbia, che si trovava dall'altro lato della scrivania, lo
“sparavo” con il lettore e dopo lo inserivo in una scatola di cartone, che poi veniva spinto su un altro rullo che lo portava via;
i rulli erano due, uno pesava i prodotti e l'altro li spediva. Preciso che la scrivania ed il primo rullo e dall'altra parte la gabbia c'erano circa un metro”
precisa che i prodotti spostati avevano un peso variabile e che la loro movimentazione avveniva senza alcun tipo di ausilio, riferendo:
“i prodotti che spostavo avevano un peso che andava da un chilo a molti chili, a volte abbiamo spostato anche pesi di 40 o 50 chilogrammi, come lavatrice, materassi, cassaforti, che in teoria dovevamo spostare aiutate da un collega, il quale però aveva altre mansioni e non aveva tempo, non potevamo aspettarlo perché dovevamo fare un certo numero di pezzi all'ora e se ci fermavamo eravamo riprese;
[…]
Sul cap. 7 (Vero che se il prodotto necessitava di un confezionamento particolare, ad esempio con l'utilizzo il pluriball, la ricorrente doveva trasferire manualmente il prodotto dal rullo al pavimento con una torsione del busto di circa 90°?) è vero, questo succedeva soprattutto con i materassi, che
pagina 4 di 7 dovevano essere prima pesati sul rullo, poi ripresi e imballati con il pluriball, operazione che era difficoltosa per le dimensioni ed il peso dell'oggetto;
sul cap. 11 (Vero che la ricorrente movimentava dai 50 ai 60 pezzi l'ora per 6,5 ore al giorno e 6 giorni la settimana?) è vero, questo era il numero dei pezzi minimo;
sul cap. 13 (Vero che a partire dal 2018, in seguito alla chiusura del reparto confezionamento prodotti pesanti, la maggior parte del turno lavorativo è stata destinata al confezionamento di prodotti di grandi dimensioni quali, per esempio, condizionatori del peso di circa 45kg, forni a microonde del peso da 10 a 20kg, sedie da gaming con un peso di oltre 10kg?) che viene ammesso, la teste risponde:
è vero, la cosa più pesante è che la gabbia non aveva solo due o tre pezzi e per prenderli dovevamo spostare gli altri pezzi e per questo salire sulla gabbia farci largo all'interno della stessa per avvicinare il prodotto;
sul cap. 14 (Vero che i prodotti di grandi dimensioni dovevano essere confezionati con l'utilizzo del pluriball e necessitavano di essere movimentati più volte dal bancale al rullo, dal rullo al pavimento ed ancora riposizionati sul rullo con notevole sforzo e numerose torsioni del busto?) è vero;
[…] non avevamo ausili di sorta, carrelli o simili, tutti gli spostamenti andavano fatti a mano, anche perché lo spazio davanti alla postazione era ristretto e passava a stento una persona;
Parimenti la teste , rispondendo affermativamente ai capitoli formulati in ricorso, conferma la Tes_2
movimentazione di carichi, talvolta, pesanti, per un considerevole numero di volte durante la giornata lavorativa.
Insieme a tali dichiarazioni, che confermano lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni comportanti la continua sollecitazione del rachide, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata al dott. , il quale - dopo avere precisato di aver esaminato la documentazione in Per_2 atti, nonché di aver tenuto in considerazione l'esame delle operazioni peritali del 28.11.2024, alla presenza dei CT di parte ricorrente (dott. e di parte (dott.ssa – constata la Per_1 CP_1 Per_3 presenza di una “spondilodiscopatia lombosacrale con bulging del disco L5-S1”e, pur considerando
“quello al rachide lombosacrale un problema patologico che certamente ha una natura degenerativa rientrando, sotto questo profilo, nell'ambito delle malattie comuni”, ritiene, tuttavia, che “le continue movimentazioni di carichi con impegno del tronco in rotazione per prolungati periodi [siano] senz'altro idonee ad accelerare e ad aggravare questo processo patologico”; che “la ricorrente [sia stata] effettivamente esposta a movimentazioni di carichi non trascurabili con impegni del tronco tramite sforzi da effettuare in rotazione” e che tale circostanza induca a ritenere come le mansioni occupazionali abbiano avuto un ruolo “quantomeno nel produrre un peggioramento dell'evoluzione della malattia degenerativa vertebrale”, concludendo per l'origine professionale della
“spondilodiscopatia lombare con bulging discale L5-S1” (cfr. pagg.
5-6 relazione CTU).
pagina 5 di 7 In risposta al CT di parte , dott.ssa che sosteneva l'assenza di rischio lavorativo, il dott. CP_1 Per_3
- seppur consapevole dei “limiti di una valutazione che deve necessariamente basarsi su rilievi Per_2 non di stretta competenza medica e senza verifiche dirette” - conferma l'origine professionale della malattia, in quanto la stessa rientra tra le patologie “che pur non essendo tabellate sono contemplate dalla normativa con riferimento alla movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo” (cfr. pag. 6 relazione CTU).
Il CT di parte ricorrente (dott. concorda sulle conclusioni del CTU. Per_1
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale della malattia “spondilodiscopatia lombare con bulging discale L5-S1”.
4- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno, il Consulente dell'Ufficio ha dato atto di aver considerato la situazione della ricorrente, giungendo a stimare il danno biologico permanente in misura del'6% (sei percento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.11.2022.
L' convenuto deve dunque essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo CP_1
conseguente al riconoscimento della misura di inabilità sopra indicata con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (15.11.2022); l' dovrà altresì corrispondere all' attrice i ratei arretrati, CP_1
oltre interessi ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
5- le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei compensi medi previsti per tutte le fasi dalla tabella 4 allegata al DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della causa, da ritenersi di complessità bassa, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
Le spese per CTU vanno definitivamente posta a carico dell' convenuto, al quale va addebitato CP_1
anche il costo del Consulente Tecnico di parte sostenuto dall'attore;
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 226/2024 promossa da contro , Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara che la malattia “spondilodiscopatia lombare con bulging discale L5-
S1” dalla quale la ricorrente è affetta è di origine professionale e determina nella stessa un danno biologico pari al 6%, a far data dal 15.11.2022;
pagina 6 di 7 2. Condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo di cui al capo precedente a far data CP_1
dalla domanda amministrativa (15.11.2022), oltre ai ratei arretrati, interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. Condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente – e per lei agli Avv.ti GIANCARLO MORO e
ALICE VETTORE che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite, che liquida in € 9.273,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per €
43,00;
4. pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU, e le spese per CTP, pari ad €
327,87.
Così deciso in Rovigo, in data 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Silvia Ferrari
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 226/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti GIANCARLO Parte_1 C.F._1
MORO e ALICE VETTORE, elettivamente domiciliata presso la Camera del Lavoro di Rovigo in
Rovigo, via Calatafimi 1/b, contro
Controparte_1
P.I. C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
in carica pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti FRANCESCO BOCCHI e PASQUALE
[...]
SCHIAVULLI, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Rovigo, Viale delle
Industrie n. 1.
In punto a: prestazione CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“- accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente alla tutela assicurativa per la malattia professionale denunciata;
- conseguentemente dichiararsi il diritto della ricorrente all'indennizzo correlato al danno biologico permanente stimato nella misura del 7% o nella diversa misura che risulterà di giustizia e, quindi, all'indennizzo correlato, ai sensi di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e successive modificazioni e dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero nella diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti che verranno effettuati in corso di causa;
- conseguentemente dichiararsi l'obbligo dell' di erogare le prestazioni richieste e CP_1 condannarsi lo stesso al pagamento di tali prestazioni in favore della ricorrente e quindi alla CP_1 corresponsione dell'indennizzo rapportato alla lesione dell'integrità psicofisica stimata del 7% per la malattia professionale o nella diversa misura, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia, con arretrati come per legge dalla diagnosi al saldo effettivo.
pagina 1 di 7 Con rifusione di spese e compensi professionali, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“In via principale si chiede respingersi con qualsiasi statuizione la domanda attorea. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 18.03.2024 , come sopra rappresentata, conveniva in Parte_1
giudizio per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di CP_1 essere affetta da “spondilo-discopatia”, provocata dall'attività lavorativa, svolta dal 2016, come magazziniera addetta al confezionamento dei prodotti, presso le diverse società che, nel tempo, hanno gestito la logistica relativa al magazzino di Arquà Polesine, in forza di numerosi contratti di CP_3
lavoro (dapprima in somministrazione e, successivamente, a tempo indeterminato).
Continuava la ricorrente riferendo che, nello svolgimento delle proprie mansioni - da una postazione alta circa 120cm da terra, che si trovava tra una “gabbia” di metallo o un bancale contenente i prodotti da confezionare e un rullo posizionato ad altezza di circa 90 cm destinato al confezionamento – doveva
(I) prelevare manualmente i prodotti dalla “gabbia” o dal bancale posto ad un'altezza di circa 20 cm da terra fino a 2 metri per essere posizionati sul rullo con una torsione del busto di circa 180gradi (da destra a sinistra); (II) scansionare successivamente il codice a barre presente sul prodotto per far apparire le istruzioni per il confezionamento sullo schermo del computer posizionato sul tavolo da lavoro;
(III) provvedere al confezionamento direttamente sul rullo, limitandosi ad inserire della carta nella scatola o, se il prodotto necessitava di un particolare confezionamento con l'utilizzo del pluriball, trasferire manualmente il prodotto dal rullo al pavimento con una torsione del busto di circa 90°, ultimare il confezionamento e risollevare il prodotto per riporlo sul rullo;
(IV) ad operazione terminata, spingerlo verso un secondo rullo a movimento automatico che lo trasportava al magazzino per lo stoccaggio.
Precisava, inoltre, che, se dal 2016 al 2018 aveva movimentato solo pezzi di piccole dimensioni
(all'incirca dai 50 ai 60 pezzi l'ora, per 6,5 ore al giorno e 6 giorni la settimana), confezionabili sul rullo, successivamente, dal 2018 – con la chiusura del reparto dedicato ai “prodotti pesanti” - si era trovata a movimentare prodotti di notevoli dimensioni, come per esempio condizionatori di circa 45kg, forni a microonde da 10 a 20kg, sedie da gaming con un peso di oltre 10kg, tutti da confezionare con pagina 2 di 7 l'utilizzo del pluriball, movimentandoli più volte dal bancale al rullo, dal rullo al pavimento, e nuovamente sul rullo, con notevole sforzo e numerose torsioni del busto.
Aggiungeva, infine, che – sulla base di una RMN del rachide lombo-sacrale del 29.09.2022 - aveva presentato domanda all' per il riconoscimento dell'origine professionale della “spondilo- CP_1 discopatia”, ma l' convenuto aveva negato l'erogazione delle prestazioni e il conseguente CP_1 ricorso amministrativo proposto dall'attrice si era concluso con il rigetto (cfr. docc. da 4 a 8 all. al ricorso).
Si rivolgeva, pertanto, a questo Tribunale, per vedersi accertato e dichiarato il diritto all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico nella misura complessiva del 7%, come da perizia del dr. del 27.03.2023 (cfr. doc. 9 all. al ricorso), e la conseguente condanna Per_1 dell' a corrisponderle le prestazioni di legge. CP_1
2. La difesa dell'istituto convenuto
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che contestava la ricostruzione CP_1
dei fatti fornita da controparte, deducendo come la ricorrente avesse svolto le mansioni di impiegata per molti anni, evidenziando, altresì, come anche l'attività di magazziniera fosse stata svolta per anni (dal
2017 al luglio 2020) in regime di part time e solo da agosto 2020 al 29.09.2022 (data della diagnosi di
MP) a tempo pieno.
Escludeva che ella avesse mai svolto attività rischiose correlabili all'insorgenza di patologie professionali del rachide, in quanto i DVR aziendali non contemplavano il rischio da vibrazioni total body, responsabili, con la movimentazione manuale dei carichi, alla manifestazione di simili patologie;
così come riteneva assente il nesso causale tra mansioni svolte e malattia lamentata;
sicchè chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Dopo la prima udienza del 21.05.2024, la causa veniva istruita mediante l'assunzione delle testimonianze di (collega della ricorrente dal 2016 a luglio 2023, presso il Testimone_1
capannone Geodis di Arquà, gestito da Face Work) e di (collega della ricorrente Testimone_2 da giugno 2016 ad aprile 2023, presso Geodis di Villamarzana), nonché attraverso l'espletamento della
CTU medico legale, affidata al dott. ed era discussa all'odierna udienza mediante Persona_2
deposito di note scritte e decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce dell'essere la malattia lamentata dalla ricorrente non tabellata, come evidenziato dall' , rammentando CP_1
pagina 3 di 7 l'insegnamento della Corte di Cassazione, ribadito anche recentemente, secondo il quale in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
Il giudice è altresì tenuto, secondo la giurisprudenza di legittimità a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/05/2024, n. 12786; Cass. sezione Lavoro, sentenza n. 17438 del 12/10/2012, Corte d'Appello Roma Sez. lavoro Sent., 20/03/2023).
All'esito dell'istruttoria orale, deve dirsi dimostrato come la ricorrente abbia dovuto svolgere, nel corso della vita professionale, mansioni comportanti il sovraccarico del rachide a causa della movimentazione manuale di carichi, in assenza di ausilii.
La teste , infatti, adibita allo svolgimento delle stesse mansioni della dopo aver Tes_1 Pt_1 descritto la modalità di svolgimento dell'attività lavorativa nei seguenti termini:
“ sul cap. 3 (Vero che la postazione della lavoratrice, alta circa 120cm da terra, si trovava tra una
“gabbia” di metallo o un bancale contenente i prodotti da confezionare e un rullo posizionato ad altezza di circa 90 cm destinato al confezionamento?) è vero, le nostre postazioni erano una sorta di scrivania con il PC ed altri attrezzi, al fianco della quale c'era un rullo di ferro dove appoggiavo un prodotto alla volta dopo averlo prelevato dalla gabbia, che si trovava dall'altro lato della scrivania, lo
“sparavo” con il lettore e dopo lo inserivo in una scatola di cartone, che poi veniva spinto su un altro rullo che lo portava via;
i rulli erano due, uno pesava i prodotti e l'altro li spediva. Preciso che la scrivania ed il primo rullo e dall'altra parte la gabbia c'erano circa un metro”
precisa che i prodotti spostati avevano un peso variabile e che la loro movimentazione avveniva senza alcun tipo di ausilio, riferendo:
“i prodotti che spostavo avevano un peso che andava da un chilo a molti chili, a volte abbiamo spostato anche pesi di 40 o 50 chilogrammi, come lavatrice, materassi, cassaforti, che in teoria dovevamo spostare aiutate da un collega, il quale però aveva altre mansioni e non aveva tempo, non potevamo aspettarlo perché dovevamo fare un certo numero di pezzi all'ora e se ci fermavamo eravamo riprese;
[…]
Sul cap. 7 (Vero che se il prodotto necessitava di un confezionamento particolare, ad esempio con l'utilizzo il pluriball, la ricorrente doveva trasferire manualmente il prodotto dal rullo al pavimento con una torsione del busto di circa 90°?) è vero, questo succedeva soprattutto con i materassi, che
pagina 4 di 7 dovevano essere prima pesati sul rullo, poi ripresi e imballati con il pluriball, operazione che era difficoltosa per le dimensioni ed il peso dell'oggetto;
sul cap. 11 (Vero che la ricorrente movimentava dai 50 ai 60 pezzi l'ora per 6,5 ore al giorno e 6 giorni la settimana?) è vero, questo era il numero dei pezzi minimo;
sul cap. 13 (Vero che a partire dal 2018, in seguito alla chiusura del reparto confezionamento prodotti pesanti, la maggior parte del turno lavorativo è stata destinata al confezionamento di prodotti di grandi dimensioni quali, per esempio, condizionatori del peso di circa 45kg, forni a microonde del peso da 10 a 20kg, sedie da gaming con un peso di oltre 10kg?) che viene ammesso, la teste risponde:
è vero, la cosa più pesante è che la gabbia non aveva solo due o tre pezzi e per prenderli dovevamo spostare gli altri pezzi e per questo salire sulla gabbia farci largo all'interno della stessa per avvicinare il prodotto;
sul cap. 14 (Vero che i prodotti di grandi dimensioni dovevano essere confezionati con l'utilizzo del pluriball e necessitavano di essere movimentati più volte dal bancale al rullo, dal rullo al pavimento ed ancora riposizionati sul rullo con notevole sforzo e numerose torsioni del busto?) è vero;
[…] non avevamo ausili di sorta, carrelli o simili, tutti gli spostamenti andavano fatti a mano, anche perché lo spazio davanti alla postazione era ristretto e passava a stento una persona;
Parimenti la teste , rispondendo affermativamente ai capitoli formulati in ricorso, conferma la Tes_2
movimentazione di carichi, talvolta, pesanti, per un considerevole numero di volte durante la giornata lavorativa.
Insieme a tali dichiarazioni, che confermano lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni comportanti la continua sollecitazione del rachide, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata al dott. , il quale - dopo avere precisato di aver esaminato la documentazione in Per_2 atti, nonché di aver tenuto in considerazione l'esame delle operazioni peritali del 28.11.2024, alla presenza dei CT di parte ricorrente (dott. e di parte (dott.ssa – constata la Per_1 CP_1 Per_3 presenza di una “spondilodiscopatia lombosacrale con bulging del disco L5-S1”e, pur considerando
“quello al rachide lombosacrale un problema patologico che certamente ha una natura degenerativa rientrando, sotto questo profilo, nell'ambito delle malattie comuni”, ritiene, tuttavia, che “le continue movimentazioni di carichi con impegno del tronco in rotazione per prolungati periodi [siano] senz'altro idonee ad accelerare e ad aggravare questo processo patologico”; che “la ricorrente [sia stata] effettivamente esposta a movimentazioni di carichi non trascurabili con impegni del tronco tramite sforzi da effettuare in rotazione” e che tale circostanza induca a ritenere come le mansioni occupazionali abbiano avuto un ruolo “quantomeno nel produrre un peggioramento dell'evoluzione della malattia degenerativa vertebrale”, concludendo per l'origine professionale della
“spondilodiscopatia lombare con bulging discale L5-S1” (cfr. pagg.
5-6 relazione CTU).
pagina 5 di 7 In risposta al CT di parte , dott.ssa che sosteneva l'assenza di rischio lavorativo, il dott. CP_1 Per_3
- seppur consapevole dei “limiti di una valutazione che deve necessariamente basarsi su rilievi Per_2 non di stretta competenza medica e senza verifiche dirette” - conferma l'origine professionale della malattia, in quanto la stessa rientra tra le patologie “che pur non essendo tabellate sono contemplate dalla normativa con riferimento alla movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo” (cfr. pag. 6 relazione CTU).
Il CT di parte ricorrente (dott. concorda sulle conclusioni del CTU. Per_1
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale della malattia “spondilodiscopatia lombare con bulging discale L5-S1”.
4- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno, il Consulente dell'Ufficio ha dato atto di aver considerato la situazione della ricorrente, giungendo a stimare il danno biologico permanente in misura del'6% (sei percento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.11.2022.
L' convenuto deve dunque essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo CP_1
conseguente al riconoscimento della misura di inabilità sopra indicata con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (15.11.2022); l' dovrà altresì corrispondere all' attrice i ratei arretrati, CP_1
oltre interessi ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
5- le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei compensi medi previsti per tutte le fasi dalla tabella 4 allegata al DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della causa, da ritenersi di complessità bassa, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
Le spese per CTU vanno definitivamente posta a carico dell' convenuto, al quale va addebitato CP_1
anche il costo del Consulente Tecnico di parte sostenuto dall'attore;
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 226/2024 promossa da contro , Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara che la malattia “spondilodiscopatia lombare con bulging discale L5-
S1” dalla quale la ricorrente è affetta è di origine professionale e determina nella stessa un danno biologico pari al 6%, a far data dal 15.11.2022;
pagina 6 di 7 2. Condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo di cui al capo precedente a far data CP_1
dalla domanda amministrativa (15.11.2022), oltre ai ratei arretrati, interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. Condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente – e per lei agli Avv.ti GIANCARLO MORO e
ALICE VETTORE che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite, che liquida in € 9.273,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per €
43,00;
4. pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU, e le spese per CTP, pari ad €
327,87.
Così deciso in Rovigo, in data 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Silvia Ferrari
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