Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/06/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 348/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 348/2013 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. DANIELE STOLFI (C.F.: C.F._2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliati in Genzano di Lucania (PZ) alla C.F._3
via Damiano Chiesa n. 4, presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-ATTORI-
E
DI (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. VINCENZO CP_1 C.F._4
LAURITA (C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza C.F._5
alla via N. Vaccaro n. 31, presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-CONVENUTO-
OGGETTO: azione di rivendicazione;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
I e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_2
al fine di sentir accogliere la seguente domanda:
«Voglia l'On. Tribunale di Potenza adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento della presente domanda, riconosciuto in capo agli attori il diritto di proprietà sui beni per cui è controversia, condannare il convenuto sig. al rilascio in favore di essi attori delle CP_2
particelle site in Genzano di Lucania, censite al Fol. 42 nn. 107-184-185-189-190-191, ovvero delle stesse aree che hanno assunto nuova numerazione a seguito di frazionamento derivante dal menzionato esproprio, che saranno eventualmente indicate, anche a mezzo C.T.U. che sin d'ora si richiede, oltre al fabbricato insistente sulla particella n. 190 descritti in premessa, condannandolo alle spese e competenze tutte di giudizio».
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto:
a) di «essere proprietari, per averli ereditati in successione legittima dal fratello , Persona_1
deceduto in data 20.7.1999, di alcuni appezzamenti di terreno di piccole dimensioni, siti in
Genzano di Lucania (PZ), contraddistinti in catasto alla Partita Catastale n. 16829, Foglio 42, particelle nn. 107-184-185-189 e 191, nonché della particella n. 190 al Fol. 42 Part. Cat. N.
1002216 catasto urbano, sulla quale insisteva un fabbricato in via Cicerale, composto da P.t.
C/2 cons. 25 rendita euro 37,44; p.1 C/2 cl. 1 cons. 37 rendita E. 47,77 e S. 1 cat. c/2 Cl 1 cons.
83 rendita euro 107,16»;
b) che «le part.lle nn. 184-185-189-190 e 191, incluse nel Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 195/2004, ricadenti nelle zone B1 (residenziale di completamento) e C1
(residenziale di espansione), nell'anno 2007 erano state interessate da esproprio parziale del
Comune di Genzano di Lucania (PZ) per la realizzazione del prolungamento della strada di via
S. Francesco»;
c) che «quel che rimaneva delle particelle originarie anzidette, oltre alla particella n. 107, peraltro non utilizzata, era detenuto dal sig. , il quale, vantando non meglio precisati diritti, CP_2
si rifiutava di rilasciare in potere e disponibilità dei legittimi proprietari gli immobili in questione»;
d) che, «divenuti proprietari, nel 1999 […] avevano interpellato il sig. al fine di stabilire il CP_2
rilascio degli immobili di che trattavasi al termine di un rapporto dagli stessi ritenuto, a torto, di affittanza agraria che, ai sensi della L. n. 203/82 e della L. n. 29/90, si supponeva avesse scadenza naturale in data 10.11.2007»;
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e) che, «a seguito del giudizio promosso, stante l'indisponibilità del il Tribunale di Potenza CP_2
– Sezione Specializzata Agraria aveva respinto la domanda degli odierni esponenti ritenendo non provata l'esistenza di un rapporto agrario ricadente nelle fattispecie regolate dalla L. n. 203/82
e L. n. 29/90 sui terreni in questione. Rapporto, peraltro, sempre negato dal , CP_2
anche in occasione del giudizio dallo stesso intentato nei confronti dei signori e del Pt_1
Comune di Genzano di Lucania, avente a oggetto la pretesa reintegra nel possesso del presunto spoglio in occasione dell'esproprio per la costruzione della strada comunale di via S. Francesco anzidetta. Azione priva di successo per il che aveva visto respinta la propria domanda CP_2
sia dinanzi al Giudice monocratico del Tribunale di Potenza sia dinanzi al Collegio in sede di reclamo»;
f) che il tentativo di mediazione del 4.5.2012 non aveva sortito alcun effetto, attesa la mancata partecipazione del convenuto, il quale «aveva continuato a detenere i terreni oggetto di causa contro la volontà dei proprietari».
II Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato le avverse deduzioni e ha CP_2
domandato «che la domanda attorea sia rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto, comunque perché non è dimostrata, il tutto con ristoro di spese e compensi di causa».
A sostegno del rigetto della domanda attorea, il convenuto ha esposto che gli attori «non avevano titolo alcuno, né prova di un diverso assunto avevano fornito o richiesto di addurre, per asserire
l'esistenza del diritto (di proprietà o altro) che li avrebbe legittimati a proporre la domanda […]» che avevano formulato nei suoi (di lui) confronti.
A ciò doveva aggiungersi che gli attori «non avevano neppure indicato in forza di quale titolo di provenienza essi avrebbero accampato la qualità di proprietari sì da poter proporre l'azione di rivendica
o qualsivoglia altra domanda giudiziale avessero voluto proporre per richiedere il rilascio dei terreni detenuti […] [da sé medesimo] nella ignoranza, ovvero nella omessa indicazione, sia del tempo che del modo e delle ragioni della titolarità della proprietà rivendicata, ovvero del modo e del tempo in cui avrebbero esercitato il possesso del bene».
III Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., soltanto parte attrice ha depositato la seconda memoria istruttoria.
All'udienza del 12.2.2014, alla luce delle deduzioni delle parti, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 5.6.2014.
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Dopo una serie di rinvii giustificati dalla necessità di rimettere prioritariamente alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione a ruolo più risalente nel tempo, giusta programma di smaltimento dell'arretrato (e delle cc.dd. cause vetuste), la causa è stata rimessa alla fase decisoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 24.4.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio, essendo stato «ritenuto che, sulla base delle allegazioni degli attori nonché alla luce dello scrutinio della documentazione versata in atti dalla difesa di parte attrice, andasse disposta C.T.U. al fine di determinare l'esatta consistenza in metri quadrati delle particelle interessate dalla cessione volontaria intervenuta tra gli attori e il Comune di Genzano di Lucania in data 11.9.2007, identificate in catasto terreni alla partita n. 16829 del foglio 42 del detto Comune alle particelle nn. 184, 185, 189 e 191; nonché di quella identificata in catasto urbano alla partita 1002216 del foglio 42 del detto Comune alla particella n. 190, sulla quale insiste un fabbricato (via Cicerale)».
Conferito l'incarico consulenziale all'ing. , all'attenzione del quale è stato posto Persona_2
il quesito che si riporta in parentesi [«previo esame degli atti di causa e della documentazione allegata,
e segnatamente dell'atto di cessione volontaria intervenuto tra gli attori e il Comune di Genzano di
Lucania in data 11.9.2007, previo accesso sui luoghi -descriva il C.T.U. i beni immobili oggetto della controversia;
-determini la consistenza in metri quadrati dei terreni identificati in catasto terreni alla partita n. 16829 del foglio 42 del detto Comune alle particelle nn. 184, 185, 189 e 191; nonché di quello identificato in catasto urbano alla partita 1002216 del foglio 42 del detto Comune alla particella
n. 190, sul quale insiste un fabbricato (via Cicerale), tenendo conto dell'avvenuta cessione volontaria, ovvero sottraendo i metri quadrati ceduti all'ente comunale mediante il menzionato atto di cessione all'originaria consistenza in metri quadrati delle dette particelle, indicando l'attuale ampiezza con riferimento ad ogni singola particella sopra specificata;
-determini gli esatti confini delle particelle a seguito dell'effettuata sottrazione dei metri quadrati ceduti al Comune di Genzano di Lucania, specificando ciò con riguardo ad ogni singola particella»], in data 2.11.2024 è stata depositata la relazione di C.T.U. e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa è stata rimessa alla fase decisoria con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IV Sulla domanda di rivendicazione.
Sulla base delle allegazioni attoree ( e hanno assunto di esser Parte_1 Parte_2
proprietari, per averli ereditati dal fratello deceduto il 20.7.1999, degli immobili siti nel Persona_1
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Comune di Genzano di Lucania e indentificati in catasto al foglio 42, particelle 107, 184, 185, 189, 191, nonché della particella 191 del medesimo foglio 42, sulla quale insiste un fabbricato), in applicazione di quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 28.3.2014, n. 7305
[«L'opposto principio è stato enunciato con le sentenze 4 luglio 2005 n. 14135 e 14 gennaio 2013 n. 705, secondo cui non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella "con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto". A quest'ultimo indirizzo occorre aderire, poiché l'azione personale di restituzione, come già dice il nome,
è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo»], la domanda in disamina proposta dagli attori deve essere qualificata come domanda di rivendica per assenza di titolo in capo al convenuto giustificativo della disponibilità in godimento dei beni immobili contese.
Così qualificata la domanda principale oggetto di giudizio, per quanto attiene al profilo probatorio giova rammentare che chi agisce in rivendicazione deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario.
È vero che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il detto onere probatorio si attenua in considerazione della linea difensiva adottata dalla parte convenuta, ma di sola attenuazione può discorrersi, poiché chi agisce in rivendicazione deve almeno dimostrare (si ripete in considerazione delle avverse difese) l'esistenza da parte sua di un valido titolo di acquisto (cfr. Cass. civ., sez. II, sent.,
18.1.2016, n. 694).
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Nel caso concreto, a fronte della contestazione del convenuto secondo cui gli attori non avrebbero titolo a proporre l'azione di rivendicazione né avrebbero indicato nell'atto introduttivo il titolo di provenienza del diritto di proprietà fatto valere in giudizio, gli attori hanno tempestivamente prodotto
(ossia nel rispetto delle preclusioni processuali, atteso che la documentazione di cui si dirà è stata in parte prodotta in allegato all'atto di citazione e in parte prodotta in allegato alla memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c. e dunque depositata in data 11.10.2013, entro lo spirare del termine per il deposito della seconda memoria istruttoria):
a) certificato catastale del Ministero delle Finanze – Dipartimento del territorio – Conservazione dei catasti – Ufficio territoriale di Potenza – Comune censuario: Genzano di Lucania – catasto terreni, dal quale risulta, avuto riguardo alla partita n. 16829, che gli attori Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_2
2.5.1936, sono proprietari per ½ ciascuno dei beni immobili individuati in catasto terreni al foglio 42, particelle 107 (seminativo are 29.74), 185 (vigneto-uliveto are 15.75), 189 (vigneto- uliveto are 13.10), 191 (vigneto are 34.44);
b) certificato catastale del Ministero delle Finanze – Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali – Conservazione dei catasti – Ufficio territoriale di Potenza – Comune censuario: Genzano di Lucania – catasto urbano, dal quale risulta, avuto riguardo alla partita n. 1002216, che gli attori nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], sono proprietari per ½ ciascuno dei beni Pt_2
immobili individuati in catasto urbano al foglio 42, particella 190, sub 1 (via Cicerale p. T), sub 2 (via Cicerale p. 1) e sub 3 (a valle di via Cicerale p. S-1);
c) copia conforme della dichiarazione di successione dell'Ufficio del Registro di Potenza n. 1026 del volume 163, dalla quale risulta la data di apertura della successione di (nato Persona_1
a Genzano di Lucania il 4.12.1932) al 20.7.1999, e quali suoi eredi gli attori Parte_1
in qualità di sorella e in qualità di fratello, con indicazione degli immobili Parte_2
di cui al foglio 42, particelle 107, 185, 189, 191 per diritti sugli stessi in regime di piena proprietà, nonché degli immobili di cui al foglio 42, particella 190, sub 1, sub 2 e sub 3 per diritti sugli stessi in regime di piena proprietà;
d) dichiarazione del 24.8.2007 di e di di accettazione Parte_1 Parte_2
dell'importo di circa euro 17.328,00 offerto dal Comune di Genzano di Lucania per la cessione volontaria delle aree interessate dal prolungamento di via San Francesco, con riguardo alle particelle n. 184, 185, 189, 190 e 191 del foglio n. 42 nella titolarità degli attori;
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e) verbale di immissione in possesso e redazione stato di consistenza del Comune di Genzano di
Lucania dell'11.9.2007, dal quale risulta quanto segue:
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8 R.G. N. 348/2013
f) verbale di pubblicazione di testamento olografo redatto dal Notaio n. Persona_3
249339 – rep. n. 71271, registrato a Lecce il 17.11.1995 e all'Agenzia delle Entrate al reg. gen. n. 1247 e part. n. 919 del 13.1.2007 con dichiarazione di successione, dal quale risulta che la testatrice fu , maritata in revoca di ogni suo Persona_4 Per_5 Persona_6
precedente testamento, nominò il marito usufruttuario di ogni suo bene Persona_6 mobile e immobile e, fermo l'usufrutto al marito, istituì suo unico erede il nipote Per_1
fu figlio della sorella premorta . Nonché relativa dichiarazione
[...] Per_7 Parte_3
di successione, dalla quale emerge che, per effetto del testamento olografo menzionato,
, fratello degli odierni attori, risultò erede e assegnatario in regime di piena Persona_1
proprietà degli immobili siti in Genzano di Lucania e indentificati in catasto al foglio 42, particelle 190, sub 1, sub 2 e sub 3, particelle 107, 185, 189 e 191 (oltre ad altre non oggetto di causa);
g) visure catastali semplici per immobile, dalle quali risultano in capo agli attori in regime di proprietà e per ½ cadauno le particelle 184, 185, 189 e 191 del foglio 42 del Comune di
Genzano di Lucania.
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Ai fini probatori, alla documentazione menzionata deve aggiungersi che dalla sentenza n.
348/2007 della Sezione specializzata per le vertenze agrarie dell'intestato Tribunale, prodotta in giudizio anche dal convenuto in copia conforme all'originale e munita dell'attestazione di passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., resa tra le medesime parti in causa del presente giudizio e relativa alla causa promossa dai fratelli quali proprietari contro quale affittuario, avente Pt_1 CP_2
ad oggetto: scadenza affitto e rilascio fondo, risulta che nel detto giudizio agrario eccepì CP_2
di coltivare i terreni (particelle 107, 185, 189 e 191 del foglio 42) almeno sin dal 1991 per accordo intercorso con e in virtù del quale avrebbe dovuto corrispondere a Persona_6 Persona_8
quest'ultimi (vecchi proprietari) trenta litri di olio all'anno. Alla morte dei “vecchi proprietari” CP_2
aveva continuato a coltivare i terreni senza che i nuovi proprietari (germani lo
[...] Pt_1
interpellassero per le modalità di conduzione e per il pagamento del canone (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza n. 348/2007). Ne discende che il convenuto non contestò la qualità di proprietari dei fratelli né Pt_1
di e prima di loro (vedasi anche la raccomandata dell'8.3.2001 a firma del Persona_1 Persona_8
convenuto prodotta in giudizio dagli attori e presente nel fascicolo relativo alla causa agraria R.G. n.
1159/2005, dalla quale emerge che il convenuto riconobbe la proprietà di dei fondi da Parte_2
lui detenuti).
In considerazione della documentazione allegata dagli attori e delle contestazioni effettuate dal convenuto circa la carenza di idoneo titolo degli attori a sostegno della formulata domanda di rivendicazione, che per la loro consistenza comportano l'attenuazione dell'onere probatorio posto in capo a chi agisce in rivendicazione (si ribadisce il convenuto non ha contestato la proprietà in capo agli attori né in capo a prima di loro e ancor prima in capo a , anzi dagli atti della causa Persona_1 Persona_8
agraria emerge il contrario), si ritiene che gli attori abbiano assolto all'onere probatorio posto a loro carico.
Invero, deve trovare applicazione al caso di specie quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, secondo cui se è vero che la denuncia di successione ha di per sé efficacia a soli fini fiscali, dunque non
è idonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene, è altresì vero che, in assenza di prove o indizi di segno contrario, essa può costituire elemento di convincimento del giudice in favore di chi la alleghi a dimostrazione di una situazione di fatto esistente al momento della denuncia stessa (cfr.
Cass. civ., sez. II, sent., 8.11.2002, n. 15716).
Ebbene, gli attori hanno dato prova di essere contitolari per successione del fratello Persona_1
di beni immobili siti nel Comune di Genzano di Lucania e identificati in catasto terreni al foglio 42, particelle 107, 185, 189 e 191, e in catasto urbano al foglio 42, particella 190, sub 1, sub 2 e sub 3,
10 R.G. N. 348/2013
mediante la produzione di dichiarazione di successione e di verbale di pubblicazione di testamento olografo di , dal quale emerge che quest'ultima istituì suo erede il nipote e - Persona_8 Persona_1
per l'effetto- trasferì a quest'ultimo i beni immobili poc'anzi menzionati, come da relativa dichiarazione di successione.
È noto che non può ricondursi alcun valore probatorio alle visure catastali semplici, alle quali può riconoscersi valenza indiziaria, così come alle dichiarazioni di successione, che non sono titoli idonei a dimostrare la proprietà, avendo mero valore fiscale. Tuttavia, nella specie la produzione in giudizio del testamento olografo di , dante causa di a sua volta dante causa degli odierni Persona_8 Persona_1
attori, unitamente all'ulteriore documentazione prodotta e sopra elencata, è idonea a dimostrare la titolarità in comproprietà dei beni immobili rivendicati, fatta eccezione che per la particella 184 del foglio
42 (di cui si dirà appresso) in capo agli attori, ovvero il passaggio della titolarità dei beni oggetto di causa da a e da questi agli attori, non risultando incertezze in ordine alla titolarità Persona_8 Persona_1
degli immobili sin dal 1981 in capo a . Persona_8
Avuto riguardo al bene immobile identificato in catasto terreni del Comune di Genzano di
Lucania al foglio 42, particella 184, si osserva che non vi è prova che il detto immobile sia stato nella titolarità della testatrice e, dunque, che sia poi passato in titolarità a e da Persona_8 Persona_1
questi per successione agli odierni attori. Invero, l'immobile contraddistinto in catasto dalla menzionata particella non si rinviene nella dichiarazione di successione effettuata da e conseguente Persona_1
alla pubblicazione del testamento olografo di . Con riguardo alla detta particella è presente Persona_8
in atti la semplice visura catastale per immobile, dalla quale risultano intestatari in comproprietà gli odierni attori per denuncia di successione, con riserva di inesistenza di atti legali giustificanti uno o più passaggi intermedi, e intestatario sino al 20.7.1990 fu , ovvero soggetto estraneo Controparte_3 Per_1
ai titoli presenti agli atti di causa e sinora esaminati. Sicché, essendo stata prodotta la sola visura catastale semplice relativa alla particella n. 184 del foglio 42, alla quale -come già esposto- non può attribuirsi alcun valore probatorio bensì solo indiziario, non può accogliersi la domanda attorea con riguardo alla detta particella per carenza di ulteriori elementi idonei a comprovarne la titolarità in capo agli attori.
Fermo quanto sin qui esposto e ritenuto, deve darsi conto della circostanza rappresentata nell'atto di citazione che parte degli immobili oggetto di causa sono stati oggetto di cessione volontaria da parte degli attori al Comune di Genzano di Lucania, sicché oggetto della domanda di rivendicazione e di quella conseguente di rilascio non sono gli immobili nella loro consistenza originaria, bensì solo la parte degli immobili ancora in titolarità degli attori e nel godimento del convenuto risultanti all'esito della cessione volontaria e del conseguente frazionamento del 2008. Per tali ragioni, e avendo gli attori dato prova
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dell'avvenuta cessione volontaria e dell'esatta misura di essa producendo in giudizio la griglia indicante i metri quadrati oggetto della cessione con riferimento a ogni singola particella interessata, è stata disposta C.T.U.
Dalla relazione di C.T.U., avverso la quale nessuna osservazione è stata mossa, risulta che «in origine i terreni erano individuati nel catasto terreni al foglio 42, particelle 184, 185, 189, 191, 190. A seguito del frazionamento del 11.08.2008, Pratica n. PZ0220226, sono state individuate le superfici interessate dai lavori e da espropriare. Dal frazionamento eseguito risulta che le particelle originarie sono state così frazionate:
- La particella n. 184 di mq 404 è stata frazionata in particella 184/a con identificativo definitivo 1076 di mq 164 particella 184/b con identificativo definitivo 1077 di mq 60 particella 184/c con identificativo definitivo 1078 di mq 180
- La particella n. 185 di mq 1575 è stata frazionata in particella 185/a con identificativo definitivo 1082 di mq 320 particella 185/b con identificativo definitivo 1083 di mq 615 particella 185/c con identificativo definitivo 1084 di mq 640
- La particella n. 189 di mq 1310 è stata frazionata in particella 189/a con identificativo definitivo 1085 di mq 20 particella 189/b con identificativo definitivo 1086 di mq 254 particella 189/c con identificativo definitivo 1087 di mq 1036
- La particella 190 di mq 150 è stata frazionata in particella 190/a con identificativo definitivo 1088 di mq 128 particella 190/b con identificativo definitivo 1089 di mq 22
- La particella 191 di mq 3444 è stata frazionata in particella 191/a con identificativo definitivo 1090 di mq 260 particella 191/b con identificativo definitivo 1091 di mq 150 particella 191/c con identificativo definitivo 1092 di mq 3034
A seguito del frazionamento ed al successivo atto di Cessione di diritti reali a titolo oneroso del
22.05.2009, le particelle n. 1077, 1083, 1086, 1089 e 1091 sono interessate in parte dalla strada di prolungamento di via San Francesco e relative opere di presidio e sono attualmente intestate al Comune di Genzano di Lucania».
12 R.G. N. 348/2013
Ne discende che la domanda di rivendicazione formulata dagli attori deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere ordinato al convenuto il rilascio degli immobili attualmente identificati in catasto terreni (e fabbricati con riguardo all'originaria particella 190) del Comune di Genzano di Lucania al foglio 42, particelle 1082 di mq 320 e 1084 di mq 640 (parte dell'originaria particella 185 detratta l'area oggetto di cessione volontaria al Comune di Genzano di Lucania di cui all'attuale particella 1083), 1085 di mq 20 e 1087 di mq 1036 (parte dell'originaria particella 189 detratta l'area oggetto di cessione volontaria al Comune di Genzano di Lucania di cui all'attuale particella 1086), 1088 di mq 128 (parte dell'originaria particella 190 detratta l'area oggetto di cessione volontaria al Comune di Genzano di
Lucania di cui all'attuale particella 1089) che è un ente urbano riportato nella mappa catastale con un fabbricato e annessa area di corte graffata (si tratta di un fabbricato di antica realizzazione e in pessimo stato di manutenzione, in catasto fabbricati identificato con tre unità immobiliari: - part. 1088 sub 1 cat.
C/2 con una consistenza di mq 25, piano terra;
- part. 1088 sub 2 cat. C/2 con una consistenza di mq 37, piano primo;
- part. 1088 sub 3 cat. C/2 con una consistenza di mq 83, piano S-1), 1090 di mq 260 e 1092 di mq 3034 (parte dell'originaria particella 191 detratta l'area oggetto di cessione volontaria al Comune di Genzano di Lucania di cui all'attuale particella 1091), liberi da persone e/o cose. Con la precisazione che oggetto della domanda di rivendicazione e di quella conseguente di rilascio sono le particelle
- n. 1082 (ex 185/a) di mq 320 confinante a Nord e ad Est con la strada individuata con la part. n. 1083,
a Sud con la part. n. 1079 e ad Ovest con la part. n. 1083;
- n. 1084 (ex 185/c) di mq 640 confinante a Nord con la part. n. 1087, ad Est e a Sud con la part. n. 1081
e ad Ovest con la strada individuata con la part. 1083;
- n. 1085 (ex 189/a) di mq 20 confinante a Nord con la part. N. 1090, ad Est con la part. n. 1086 e a Sud
e ad Ovest con la part. n. 1088;
- n. 1087 (ex 189/c) di mq 1036 confinante a Nord con part. n. 1092, ad Est con la part. n. 107, a Sud con la part. n. 1084 e ad Ovest con la part. n. 1086;
- n. 1088 (ex 190/a) di mq 128 confinante a Nord con la part. n. 1090, ad Est con le particelle n. 1085 e n. 1086, a Sud con la part. n. 1089 e ad Ovest con la part. n. 1083;
- n. 1090 (ex 191/a) di mq 260 confinante a Nord con la part. n. 65, ad Est con la part. n. 1091, a Sud con le particelle n. 1088 e n. 1085 e ad Ovest con particella strada;
- n. 1092 (ex 191/c) di mq 3034 confina a Nord con le particelle n. 65 e n. 66, ad Est con la part. n. 192,
a Sud con le particelle n. 107, n. 193 e n. 1087 e ad Ovest con la part. n. 1091.
V Sulle spese di lite e di C.T.U.
13 R.G. N. 348/2013
Le spese di lite, in virtù del principio di soccombenza, devono esser poste in capo al convenuto.
Esse si liquidano, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte e quatto le fasi di giudizio, considerato il valore della causa determinato ai sensi dell'art. 15
c.p.c. (rendita dominicale dell'immobile al momento della domanda pari a euro 19,97 con riguardo alla particella 107, a euro 3,14 con riguardo alla particella 1082, a euro 6,28 con riguardo alla particella 1084,
a euro 0,20 con riguardo alla particella 1085, a euro 10,17 con riguardo alla particella 1087, a euro 3,22 con riguardo alla particella 1090, a euro 37,61 con riguardo alla particella 1092, nonché rendita catastale dell'immobile al momento della domanda con riguardo all'ente urbano particella 1088 pari a euro 37,44 per il sub 1, a euro 40,03 per il sub 2 e a euro 0,04 per il sub 3, moltiplicate per 200), in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, oltre a euro 468,83 a titolo di esborsi.
Parimenti le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, devono esser poste in capo al convenuto . CP_2
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti, nella causa civile recante n. 348 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2013, vertente tra
, e , definitivamente pronunciando, Parte_1 Parte_2 CP_2
ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda principale attorea di rivendicazione e, per l'effetto, condanna il convenuto a rilasciare in favore degli attori e CP_2 Parte_1 [...]
i beni immobili siti nel Comune di Genzano di Lucania, identificati in catasto terreni al foglio Pt_2
42, particelle
-n. 1082 (ex 185/a) di mq 320 confinante a Nord e ad Est con la strada individuata con la part. n. 1083,
a Sud con la part. n. 1079 e ad Ovest con la part. n. 1083;
- n. 1084 (ex 185/c) di mq 640 confinante a Nord con la part. n. 1087, ad Est e a Sud con la part. n. 1081
e ad Ovest con la strada individuata con la part. 1083;
- n. 1085 (ex 189/a) di mq 20 confinante a Nord con la part. N. 1090, ad Est con la part. n. 1086 e a Sud
e ad Ovest con la part. n. 1088;
- n. 1087 (ex 189/c) di mq 1036 confinante a Nord con part. n. 1092, ad Est con la part. n. 107, a Sud con la part. n. 1084 e ad Ovest con la part. n. 1086;
- n. 1088 (ex 190/a) di mq 128 confinante a Nord con la part. n. 1090, ad Est con le particelle n. 1085 e n. 1086, a Sud con la part. n. 1089 e ad Ovest con la part. n. 1083, nonché il sovrastante fabbricato in catasto fabbricati identificato con tre unità immobiliari: - part. 1088 sub 1 cat. C/2 con una consistenza
14 R.G. N. 348/2013
di mq 25, piano terra;
- part. 1088 sub 2 cat. C/2 con una consistenza di mq 37, piano primo;
- part. 1088 sub 3 cat. C/2 con una consistenza di mq 83, piano S-1);
- n. 1090 (ex 191/a) di mq 260 confinante a Nord con la part. n. 65, ad Est con la part. n. 1091, a Sud con le particelle n. 1088 e n. 1085 e ad Ovest con particella strada;
- n. 1092 (ex 191/c) di mq 3034 confina a Nord con le particelle n. 65 e n. 66, ad Est con la part. n. 192,
a Sud con le particelle n. 107, n. 193 e n. 1087 e ad Ovest con la part. n. 1091; liberi da persone e/o cose;
2) condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite nei confronti degli CP_2
attori e , che si liquidano complessivamente in euro Parte_1 Parte_2
7.616,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per Legge, oltre a euro 468,83 per esborsi;
3) pone definitivamente a carico del convenuto , come liquidate con separato CP_2
decreto, le spese di C.T.U.
Così deciso in Potenza, il 3.6.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
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