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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1800/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1800/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASORIA (NA) il 29/09/1963 rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. ANGELINO ANTIMO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 11/02/2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230015483606000, notificato in data 11.01.2024, per il presunto omesso pagamento dei contributi relativi alla gestione agricola - lavoratori autonomi ed associati, per l'anno 2022 e per l'importo pari ad € 3.408,25.
Nel dettaglio, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione alla predetta gestione avendo presentato domanda di cancellazione dalla stessa il 27.03.2012, in seguito alla cessazione dell'attività della propria ditta, cancellata dal Registro delle Imprese con decorrenza dal 14.11.2011; che l' non ha comunicato il diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di CP_1 cancellazione;
che con sentenza n. 487/2021 del Tribunale adito sono stati dichiarati non dovuti i
1 contributi, pretesi dall' con altro avviso di addebito e relativi ad un'altra annualità, per CP_1
l'insussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione alla gestione in parola.
Tanto premesso, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio l' che ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'odierna opposizione, proposta nel rispetto del termine di 40 giorni, di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99, dalla notifica dell'avviso di addebito.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Quanto alla normativa applicabile, va preliminarmente ricordato che:
-l'articolo 1 della legge n. 1136 del 22.11.1954 stabilisce che “l'assicurazione malattia è resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonché per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, che lavorino abitualmente nei fondi o che siano a carico”;
-l'articolo 1 della legge n. 1047 del 26.10.1957 prevede che “l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”;
-l'articolo 1 della legge n. 1047 del 26.10.1957 prevede che “agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”.
Inoltre, l'art. 2 l. n.9/63 recita: “E' condizione per il diritto o all'assicurazione di invalidità, e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri o coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondi o e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della precedente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del
2 bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1017, e dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisce per essi la maggior fonte di reddito”.
Da tale quadro normativo richiamato, si evince che i presupposti per l'iscrizione degli elenchi dei coltivatori diretti sono la diretta, abituale e manuale coltivazione del fondo, l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare del coltivatore non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità ed un fabbisogno di manodopera non inferiore a 104 giornate annue (cfr. Cass. n. 4810/95).
Orbene, come risulta dalla documentazione in atti e non contestato dall' , l'istante è stato titolare CP_1 di impresa agricola fino al 14.11.2011, data in cui ha cessato l'attività e la ditta è stata cancellata dal
Registro delle Imprese, a seguito di domanda, regolarmente registrata.
Inoltre, il ricorrente ha presentato all' dichiarazione di cancellazione dagli elenchi come CP_1 coltivatore diretto per cessazione dell'attività con comunicazione del 27.03.2012 (all. in atti).
A questo punto, giova rilevare che avendo l'opponente contestato il diritto dell'istituto alla pretesa contributiva, incombe sull'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi del proprio diritto, ossia dei requisiti necessari al sorgere dell'obbligazione contributiva.
Infatti, l'opposizione, ex art. 24 decreto legislativo 46/1999, ancorché strutturata secondo un modello di tipo impugnatorio, introduce un ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa contributiva dell'ente impositore: consegue che, al di là della veste formalmente assunta di convenuto, l'istituto previdenziale conserva pur sempre la posizione di attore in senso sostanziale.
Pertanto, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori
(art. 2697 c.c.), è su di esso che grava l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Difatti, come ribadito dalla S.C.: “l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di CP_ accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi” (cfr. Cass. n. 12108/2010). CP_2
Ciò posto, a fronte delle specifiche contestazioni formulate dal ricorrente in ordine all'an debeatur, sarebbe spettato all'Istituto, in coerente applicazione dei principi sopra enunciati, provare sia la natura del rapporto di lavoro che il carattere della partecipazione, abituale e prevalente, alla conduzione dei terreni da parte del contribuente.
3 Sul punto, si evidenzia che tale onere non è stato adeguatamente assolto dall' che non ha CP_1 specificamente contestato quanto dedotto e provato dal ricorrente in ordine alla cessazione dell'attività ed alla cancellazione dell'azienda agricola.
Inoltre, nessuna prova è stata offerta circa la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dell'istante nella gestione agricola - lavoratori autonomi ed associati per l'anno 2022, così come nulla è stato specificamente dedotto e provato circa la permanenza dei presupposti per l'anno 2022 e, quindi, che l'istante si sia dedicato alla manuale coltivazione dei fondi di sua proprietà, in modo abituale, ossia stabile e continuativo.
In assenza di prova in merito alla fondatezza della pretesa contributiva azionata dall' e alla CP_1 sussistenza del relativo elemento costitutivo, la domanda attorea deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nella misura minima in ragione della questione trattata e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 37120230015483606000;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentane p.t., al pagamento, in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 11/02/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1800/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASORIA (NA) il 29/09/1963 rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. ANGELINO ANTIMO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 11/02/2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230015483606000, notificato in data 11.01.2024, per il presunto omesso pagamento dei contributi relativi alla gestione agricola - lavoratori autonomi ed associati, per l'anno 2022 e per l'importo pari ad € 3.408,25.
Nel dettaglio, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione alla predetta gestione avendo presentato domanda di cancellazione dalla stessa il 27.03.2012, in seguito alla cessazione dell'attività della propria ditta, cancellata dal Registro delle Imprese con decorrenza dal 14.11.2011; che l' non ha comunicato il diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di CP_1 cancellazione;
che con sentenza n. 487/2021 del Tribunale adito sono stati dichiarati non dovuti i
1 contributi, pretesi dall' con altro avviso di addebito e relativi ad un'altra annualità, per CP_1
l'insussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione alla gestione in parola.
Tanto premesso, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio l' che ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'odierna opposizione, proposta nel rispetto del termine di 40 giorni, di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99, dalla notifica dell'avviso di addebito.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Quanto alla normativa applicabile, va preliminarmente ricordato che:
-l'articolo 1 della legge n. 1136 del 22.11.1954 stabilisce che “l'assicurazione malattia è resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonché per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, che lavorino abitualmente nei fondi o che siano a carico”;
-l'articolo 1 della legge n. 1047 del 26.10.1957 prevede che “l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”;
-l'articolo 1 della legge n. 1047 del 26.10.1957 prevede che “agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”.
Inoltre, l'art. 2 l. n.9/63 recita: “E' condizione per il diritto o all'assicurazione di invalidità, e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri o coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondi o e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della precedente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del
2 bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1017, e dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisce per essi la maggior fonte di reddito”.
Da tale quadro normativo richiamato, si evince che i presupposti per l'iscrizione degli elenchi dei coltivatori diretti sono la diretta, abituale e manuale coltivazione del fondo, l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare del coltivatore non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità ed un fabbisogno di manodopera non inferiore a 104 giornate annue (cfr. Cass. n. 4810/95).
Orbene, come risulta dalla documentazione in atti e non contestato dall' , l'istante è stato titolare CP_1 di impresa agricola fino al 14.11.2011, data in cui ha cessato l'attività e la ditta è stata cancellata dal
Registro delle Imprese, a seguito di domanda, regolarmente registrata.
Inoltre, il ricorrente ha presentato all' dichiarazione di cancellazione dagli elenchi come CP_1 coltivatore diretto per cessazione dell'attività con comunicazione del 27.03.2012 (all. in atti).
A questo punto, giova rilevare che avendo l'opponente contestato il diritto dell'istituto alla pretesa contributiva, incombe sull'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi del proprio diritto, ossia dei requisiti necessari al sorgere dell'obbligazione contributiva.
Infatti, l'opposizione, ex art. 24 decreto legislativo 46/1999, ancorché strutturata secondo un modello di tipo impugnatorio, introduce un ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa contributiva dell'ente impositore: consegue che, al di là della veste formalmente assunta di convenuto, l'istituto previdenziale conserva pur sempre la posizione di attore in senso sostanziale.
Pertanto, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori
(art. 2697 c.c.), è su di esso che grava l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Difatti, come ribadito dalla S.C.: “l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di CP_ accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi” (cfr. Cass. n. 12108/2010). CP_2
Ciò posto, a fronte delle specifiche contestazioni formulate dal ricorrente in ordine all'an debeatur, sarebbe spettato all'Istituto, in coerente applicazione dei principi sopra enunciati, provare sia la natura del rapporto di lavoro che il carattere della partecipazione, abituale e prevalente, alla conduzione dei terreni da parte del contribuente.
3 Sul punto, si evidenzia che tale onere non è stato adeguatamente assolto dall' che non ha CP_1 specificamente contestato quanto dedotto e provato dal ricorrente in ordine alla cessazione dell'attività ed alla cancellazione dell'azienda agricola.
Inoltre, nessuna prova è stata offerta circa la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione dell'istante nella gestione agricola - lavoratori autonomi ed associati per l'anno 2022, così come nulla è stato specificamente dedotto e provato circa la permanenza dei presupposti per l'anno 2022 e, quindi, che l'istante si sia dedicato alla manuale coltivazione dei fondi di sua proprietà, in modo abituale, ossia stabile e continuativo.
In assenza di prova in merito alla fondatezza della pretesa contributiva azionata dall' e alla CP_1 sussistenza del relativo elemento costitutivo, la domanda attorea deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nella misura minima in ragione della questione trattata e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 37120230015483606000;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentane p.t., al pagamento, in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 11/02/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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