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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 01/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1038/2021 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, nella persona del giudice Federico Falfari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1038/2021 r.g.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Silvia Ciampi (C.F. Parte_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via Alfredo Cotani n. 106, presso lo C.F._2
studio del difensore;
ATTORE
e
in persona del legale rappresentante protempore (P. IVA e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Ulisse Bardani, ed Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliati in Perugia, Via Bontempi n. 1, presso il difensore;
nonché
(C.F. ), contumace;
CP_3 C.F._4
CONVENUTI
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:
- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo IVECO ML120 E 15, tg. BV780XJ in ordine alla causazione del sinistro descritto in premessa e, per l'effetto,
- condannare, in solido tra loro i Sigg.ri residente a [...] CP_3
(C.F. ), residente a [...] (C.F. C.F._4 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in C.F._3 Controparte_4
AN TO (TV), Via Marocchessa n. 14, (P.I. al risarcimento dei danni patrimoniali e non P.IVA_1
patrimoniali subiti dall'attore, quantificati complessivamente nella somma di Euro 56.618,05, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo..”
Conclusioni di parte convenuta e Controparte_1 Controparte_2
“Voglia il Tribunale di Spoleto, contrariis reiectis
In via preliminare
A) Accertare e dichiarare che, in relazione al sinistro verificatosi in data 24 giugno 2020, il Sig. ha ricevuto Parte_1
un indennizzo assicurativo erogato da parte di . Controparte_5
B) In applicazione degli artt. 1895, 1905 c.c. e 1910, II° comma c.c., dichiarare l'azione proposta dal Sig. Parte_1
improcedibile e/o inammissibile e/o infondata.
In tesi
A) Dare atto del versamento da parte di a favore dell'attore in data 19.1.2021, Controparte_1 Parte_1 Pt_2
della somma di € 4.020,00, comprensiva delle spese legali stragiudiziali, pari ad euro 500,00;
B) Accertare e dichiarare che tali somme sono integralmente satisfattive di ogni danno subito;
e per l'effetto, rigettare la domanda attrice, in quanto infondata, nei termini della sua formulazione.
In subordine
pagina 2 di 21 Detrarre dall'importo che dovesse eventualmente risultare in favore dell'attore le somme da costui già percepite sia dalla
[...]
Controparte_ che da;
previa maggiorazione dei predetti importi per interessi e rivalutazione CP_5
In ogni caso
Con vittoria delle spese e delle competenze professionali, oltre il rimborso forfetario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione datato 12/05/2021, ha convenuto in giudizio in Parte_1 Controparte_1
qualità di impresa assicuratrice dell'autoveicolo IVECO ML120, targato BV780XJ, , in Controparte_2
qualità di proprietario del suddetto veicolo, e in qualità di conducente del sopramenzionato CP_3
veicolo, per ottenere nei loro confronti la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 24/06/2020.
In particolare, l'attore ha esposto nell'atto introduttivo che:
- il giorno 24/06/2020 si trovava a percorrere con la sua bicicletta a pedalata assistita Trek 1.MD9.1 la strada SS685, quando, giunto all'altezza del Km 30+416, nei pressi della galleria “Biselli12” situata nel
Comune di Norcia, veniva investito dall'autoveicolo IVECO ML120, tg. BV780XJ, condotto dal Sig.
; CP_3
- a causa del sinistro subiva lesioni quantificate in euro 57.827,37, doveva sostenere spese mediche per euro
1.134,37 e riportava danni al mezzo del valore di euro 2.310,68;
- chiesto il risarcimento dei danni subiti alla lo stesso riceveva esclusivamente la Controparte_1
somma di euro 4.020,00, la quale veniva trattenuta a tiolo di acconto.
Ha concluso, dunque, chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva di nella causazione CP_3
del sinistro e la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in seguito al sinistro.
Si sono costituiti in giudizio e , entrambi contestando la domanda Controparte_1 Controparte_2
attorea ed evidenziando che:
pagina 3 di 21 - l'attore non aveva fornito la prova della dinamica del sinistro;
- il sinistro era stato oggetto di altra liquidazione in virtù di una polizza infortuni privata contratta dall'attore con la Controparte_5
- il quantum dei presunti danni allegati dall'attore è in ogni caso eccessivo e fondato su documentazione di parte priva di idoneo valore probatorio.
Hanno concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la domanda proposta dall'attore improcedibile in applicazione degli artt. 1895, 1905 e 1910 c.c.; in via principale, il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto o, in subordine, la riduzione del quantum dovuto allo stesso, tenendo conto delle somme già corrisposte al dalle due compagnie assicurative. Pt_1
Ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e ne è stata quindi dichiarata la CP_3
contumacia.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi richiesti dalle parti ed è stata espletata c.t.u. medico- legale. Questo giudice ha poi fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17/12/2024, nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.. All'esito di quest'ultima, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni trasmettendo note ex art. 127 ter c.p.c. ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito dalla pretesa azionata, il
Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, dagli esiti cui è pervenuta l'attività istruttoria svolta, nonché della documentazione complessivamente dimessa, la domanda risarcitoria di parte attrice sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
1. Sull'an debeatur
L'attrice ha proposto una domanda di risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale.
In diritto e in via preliminare va evidenziato che, nel caso di incidente che coinvolge un velocipede,
l'accertamento delle responsabilità avviene applicando le medesime coordinate normative previste in pagina 4 di 21 materia di incidenti automobilistici, ossia l'art. 2054 c.c.. Del resto, la nozione di veicolo si ricava dall'art. 46 del codice della strada (d. lg. 30.4.1992, n. 285) che recita: “Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento”; il successivo art. 50 contiene la definizione di velocipede.
Quindi, in tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi (già in passato si era pronunciata al riguardo la Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 12524/2000, aveva sancito l'applicabilità della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. anche ai ciclisti). Infatti, il Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) prescrive delle regole valide per tutti i veicoli, quindi anche per i conducenti di biciclette, che circolano sulle strade, oltre ad alcune norme specifiche per questi ultimi.
Ciò premesso, l'art. 2054 comma 1 c.c. prevede che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Tale norma sembra imporre all'utente della strada un obbligo generale di prevenzione, in una situazione caratterizzata dalla c.d. unilateralità del rischio, in quanto onera il conducente che voglia superare la presunzione di responsabilità per i danni arrecati a persone o a cose dalla circolazione del proprio veicolo, della prova di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, da intendere non tanto nella diligenza massima,
quanto nell'avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del Codice della Strada, che il giudice valuterà con riferimento alle circostanze del caso concreto.
Secondo l'orientamento interpretativo maggioritario, che ha trovato anche l'avallo delle Sezioni Unite, si tratterebbe di un'ipotesi di responsabilità aggravata con conseguente correlazione tra l'obbligo risarcitorio e il meccanismo della c.d. presunzione di colpa (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 8620/2015). Da tale inquadramento dogmatico consegue che l'obbligo al risarcimento del danno cagionato dal veicolo sorge sì
pagina 5 di 21 in conseguenza della colpa del danneggiante ma che, contrariamente alla regola generale di cui all'art. 2043
c.c., tale elemento soggettivo è presunto.
Dal punto di vista pratico, l'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente-danneggiante che, come detto, si presume sussistente in capo al medesimo una volta che sia stato provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità; di contro, il danneggiante convenuto potrà sottrarsi solo fornendo la prova dell'assenza di colpa nella sua condotta.
Per quanto di interesse, si ricorda altresì che in tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione. (Cass. Civ., Sez. 3, Ord. n. 16581 del
20/06/2019 e, più di recente, Cass. 3 febbraio 2021, sent. n. 2474).
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. dispone invece che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Contrariamente al comma precedente, questo postula una situazione di rischio comune da circolazione stradale, qual è il caso dello scontro tra veicoli, presumendo che ognuno dei conducenti “abbia ugualmente concorso a produrre il danno”, salvo prova liberatoria e cioè di aver fatto “tutto il possibile per evitare il danno”.
La norma fornisce, dunque, una regola per il riparto della responsabilità civile e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori in capo agli utenti della strada che siano coinvolti in un sinistro, involgendo due aspetti strettamente connessi della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte alla verificazione del fatto dannoso prodotto: si presume fino a prova contraria che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni causati dallo scontro (in questi termini, nella giurisprudenza di merito, ex multis Trib. Torre Annunziata, n. 204/2014 e, sulla applicabilità della presunzione di cui all' art. 2054 co. 2 c.c. anche ai ciclisti, Cass. Civ., sent. n. 12524/2000; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Lucca, n. 2226/2016).
pagina 6 di 21 Della presunzione in parola, è necessario precisare i due profili caratterizzanti: la natura relativa e il carattere sussidiario. Essa ammette, infatti, la prova contraria e trova applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare, in modo concreto, in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso;
la funzione sussidiaria si specifica ancora nel fatto che tale presunzione opererebbe solo ove, all'esito dell'istruttoria, non risultasse possibile attribuire in giudizio le effettive responsabilità del sinistro (cfr Cass. Civ., sent. del 18 luglio 2013, n. 17568).
Il nodo problematico della questione sta dunque nel delimitare l'ambito di operatività della presunzione, in quanto risulta necessario chiarire quando in concreto trovi applicazione e quando invece essa non possa essere invocata. Ebbene, a fronte di chi afferma che la presunzione di pari responsabilità opera sempre, sino a quando non sia dimostrata la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, una posizione ermeneutica più rigorosa contesta siffatta conclusione in quanto del tutto priva di conforto normativo.
Invero, l'art. 2054 co. 2 c.c. non richiederebbe, neppure implicitamente, la prova dell'esclusiva responsabilità di uno dei conducenti, al fine di superare la presunzione in discorso;
al contrario, la disposizione pare sottendere più verosimilmente la possibilità di dimostrare il grado delle varie responsabilità.
In questo senso, la Suprema Corte ha ritenuto che la presunzione di pari responsabilità, in ragione del suo carattere residuale, non dovrebbe operare prima che si sia tentato di verificare le colpe e le efficienze causali delle condotte dei veicoli coinvolti nel sinistro, e ciò a prescindere dalla dimostrazione o meno dell'esclusiva responsabilità di uno dei conducenti (Cass. Civ., sent. del 23 maggio 2013, n. 12667; Cass.
Civ., sent. del 12 giugno 2012, n. 9528). Di recente, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire la natura sussidiaria della presunzione in parola, la quale opererebbe soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbiano cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cfr., Cass. Civ., sez. III, sent. del 12/09/2019, n. 22735; Conf., Cass. civ., sez. III, sent. del 5 dicembre 2011, n. 26004; Cass. civ., sez. III, ord. del 15 febbraio 2018, n. 3696; Cass. civ., sez. III, ord. del 4 aprile 2019, n. 9353). Nello stesso pagina 7 di 21 senso, per la recente giurisprudenza di merito, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti rappresenta un criterio di distribuzione della responsabilità operante proprio sul presupposto dell'impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento, con l'ulteriore precisazione che siffatta presunzione potrebbe essere superata dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso.
Rispetto a tale ultimo profilo, deve tuttavia rilevarsi che l'accertamento di responsabilità di uno dei conducenti non determina l'automatico superamento della presunzione di colpa concorrente, essendo a tal fine necessario che il Giudice accerti, in pari tempo, se l'altro conducente abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cfr., Cass. Civ., sent. n. 23431/2014). Ad esempio, la Suprema Corte ha stabilito che in caso di accertamento della intervenuta violazione da parte di uno dei conducenti dell'obbligo di dare la precedenza, il Giudice non è dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cfr., Cass. civile, sez. III, sent. del
15/02/2018, n. 3696). Ciò in quanto, la natura sussidiaria del principio sancito dall'art. 2054 c.c., più volte richiamata, impone un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie con l'obiettivo di giungere a un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolta nell'incidente, sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato.
1.1 Tanto premesso in diritto ed applicate le predette coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, reputa il Tribunale che la documentazione versata in atti sia esaustiva ed efficace a ricostruire la dinamica dell'incidente, gradare le responsabilità dei soggetti coinvolti ed individuare il comportamento colposo generatore del sinistro nel senso di seguito illustrato.
pagina 8 di 21 Nel caso di specie la materiale verificazione del sinistro non è contestata;
ciò che risulta constata è la dinamica dello stesso.
Invero, sul punto, l'attore sostiene che mentre si trovava a percorre con la propria bicicletta la strada
SS685, giunto all'altezza del Km. 30+146, nei pressi della galleria Biselli 12 nel comune di Norcia, veniva urtato dall'autoveicolo Iveco targato BV780XJ, condotto dal mentre lo stava sorpassando;
parte CP_3
convenuta, invece, sostiene che mentre si trovava a transitare nella suddetta galleria, percorrendo il medesimo senso di marcia del ciclista, si vedeva costretto ad allargarsi verso il lato sinistro della carreggiata per evitare il ciclista che era già caduto.
In merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro, dalle risultanze istruttorie e documentali nonché dalle escussioni testimoniali è emerso che:
- il testimone , che si trovava a percorrere la galleria nella medesima direzione del Testimone_1
ciclista e ad una macchina di distanza dal furgone guidato dal ha dichiarato che “Entrati in galleria CP_3
il furgone non ha mai superato la striscia mediana;
ho percepito un allarme quando ho visto questo furgone rientrare un po' verso destra come se volesse evitare un ostacolo presente di fronte al lui nell'altra corsia di marcia. Nell'altra corsia di marcia è passato un altro furgone, un camioncino, più o meno della stessa grandezza ma non un classico furgone”; ha poi proseguito affermando che “nello stesso momento del rientro del furgone rosso davanti a me ho visto carambolare un ciclista insieme alla sua bici verso il marciapiede. Quello che suppongo sia successo è che il furgone rosso davanti a me, mentre stava superando il ciclista, senza uscire dalla carreggiata, si sia dovuto spostare più a destra perché arrivava il camioncino nell'opposta
direzione” (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 18/07/2023). Tale dichiarazione coincide con quanto riportato nell'informativa sul sinistro stradale redatta dai Carabinieri di Norcia (cfr. doc. 1 pag. 3 all. citazione) nella quale si legge che, nell'immediatezza dei fatti, riferiva “di aver notato la Testimone_1
manovra del camion e nella circostanza il ciclista avrebbe perso il controllo del velocipede probabilmente perché urtato dall'autocarro”. Ebbene, seppur le dichiarazioni in questione contengano dei profili valutativi e ipotetici, appare quantomeno rilevante che la caduta del ciclista sia stata vista dal teste e che sia avvenuta “nello stesso momento del rientro del furgone rosso davanti a me”; rientro da intendersi, alla luce delle precedenti dichiarazioni,
pagina 9 di 21 verso destra per permettere il passaggio nell'opposto senso a un mezzo ingombrante. Tale ricostruzione stride, dunque, con quanto sostenuto dal convenuto, secondo il quale, invece, il ciclista era già caduto e per questo si era spostato a sinistra (e non a destra) per evitarlo. Quindi, pur non avendo visto la collisione in sé, la contemporaneità fra i due eventi appare assolutamente rilevante, perché dimostra come la caduta sia avvenuta mentre il rientrava a destra. CP_3
Viceversa, non appare decisiva la descrizione del furgone in questione;
anzi dalle foto allegate alla relazione dei Carabinieri il mezzo del convenuto si presenta esattamente come indicato dal teste. Questi ha dichiarato
“preciso che il furgoncino era un furgoncino rigido, ma non ne sono certo, quando ho parlato di cassonato intendevo per distinguerlo dal classico Ducato, perché il cassonato ha la cabina di guida ben distinta dalla parte posteriore…”. Ebbene, la caratteristica per la quale il teste, non esperto di mezzi di trasporto, ha definito lo stesso cassonato è la presenza di “cabina di guida ben distinta dalla parte posteriore”, caratteristica che emerge chiaramente dalle foto in atti.
Il De LI ha inoltre specificato che “dopo aver portato l'auto fuori dalla galleria e aver conosciuto il conducente del furgone rosso (n.d.r. il come ho detto siamo tornati insieme nel luogo dell'incidente…Il detto conducente era CP_3
preoccupato”, e ha riferito di aver assistito ad una conversazione tra il e il durante la quale Pt_1 CP_3
“L'autista del furgone rosso (n.d.r. il gli ha provato a dire che non era stato lui e il ciclista gli ha risposto CP_3
esattamente “non scherziamo, lei ha stretto e mi ha tagliato la strada” (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del
18/07/2023).
- la teste , che si trovava a percorrere la galleria nell'opposto senso di marcia dietro ad Testimone_2
un autoarticolato, ha dichiarato che l'autoarticolato rallentava la propria corsa e, dopo essersi accorta dell'incidente, di essere scesa dalla propria autovettura per prestare soccorso al poiché infermiera. Pt_1
Ha inoltre dichiarato che, in tale frangente, “il signore (n.d.r. il mi ha detto che un camion lo aveva toccato Pt_1
e gli aveva fatto perdere l'equilibro” (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 23/05/2023); come nel caso sopra detto, le conversazioni immediatamente successive al sinistro, pur provenendo dalla parte, possono comunque essere considerate unitamente agli altri elementi indiziari per conferire solidità al quadro pagina 10 di 21 probatorio delineato dalle altre dichiarazioni. Si legge inoltre nell'informativa sul sinistro stradale redatta dai
Carabinieri di Norcia che “tale versione sarebbe stata riferita alla signora anche da altri soggetti presenti al momento del sinistro, che però si sarebbero poi allontanati prima dell'arrivo dei militari operanti senza lasciare le proprie generalità ad alcuno” (cfr doc. 1 pag. 2 all. citazione).
- il teste che si trovava nella medesima autovettura della ha dichiarato che Testimone_3 Tes_2
mentre quest'ultima stava soccorrendo il ciclista “io sono andato più che altro verso la piazzola fuor dalla galleria dalla parte opposta da dove ero rientrato perché una macchina era partita per rincorrere l'ipotetico furgone che aveva investito il ciclista” ed ha aggiunto “ho seguito a piedi la macchina che stava inseguendo il furgone e alla successiva piazzola sulla destra, direzione Spoleto, c'era effettivamente fermo un camion rosso” specificando poi che “nella piazzola quando sono arrivato io c'era solo il pilota del furgone in questione (n.d.r. il e io ci ho parlato;
lui era molto scosso” (cfr. CP_3
dichiarazioni rilasciate all'udienza del 25/01/2024).
- il teste , che ha ritirato la bicicletta del dopo l'incidente, ha dichiarato “io ricordo Testimone_4 Pt_1
che aveva il deragliatore posteriore storto, aveva il manubrio un po' storto e il portapacchi anteriore nero, piegato e sporco di vernice rossa” (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 23/05/2023). Tale circostanza, risulta altresì confermata dalle foto depositate in atti nelle quali si vede chiaramente che il portapacchi anteriore della bicicletta risultava graffiato di rosso (cfr. doc. 1 all. memoria 183 comma 6 n. 2 attore).
- da ultimo, il teste ha confermato che “si era rovinato il portapacchi anteriore nel lato sinistro, la Tes_5
manopola sinistra del manubrio, mi sembra fosse un po' danneggiato anche dove era il computerino sopra” (cfr.
dichiarazioni rilasciate all'udienza del 23/05/2023).
Alla luce di tale quadro probatorio, complessivamente considerato, si rileva che la versione sostenuta da parte attrice risulta la più credibile in osservanza della logica del più probabile che non. Infatti, dalle risultanze istruttorie, e in particolare dai segni di vernice rossa (come il colore del furgone condotto dal e dalle dichiarazioni rilasciate dal teste , il quale ha dichiarato di aver visto CP_3 Testimone_1
volare in aria il ciclista mentre il furgone rosso gli passava accanto, risulta non credibile la ricostruzione dei fatti come narrata dal convenuto, secondo la quale il ciclista si sarebbe già trovato a terra al momento del pagina 11 di 21 suo passaggio. Né può sostenersi che la mancata presenza di segni visibili di impatto sul furgone del convenuto possano ribaltare tali conclusioni;
è ben possibile, infatti, alla luce della significativa differenza fra le masse dei due veicoli, che un minimo impatto sulla biciletta, ancorché inidoneo a lasciare segni visibili sulla carrozzeria del furgone, possa essere sufficiente a provocare la perdita di equilibrio del ciclista.
Si evidenzia, peraltro, come i testi escussi siano tutti soggetti indifferenti, molti dei quali meri passanti che non avevano (e non hanno) alcuna relazione con il danneggiato. Viceversa, le ricostruzioni (come noto non coperte da fede privilegiata) effettuate dai Carabinieri intervenuti non rivestono grande valore, essendo basate principalmente sulla neutra considerazione per cui, essendo intervenuti come è logico dopo il sinistro e non avendo ottenuto informazioni sufficienti dei testi sentiti, non sono stati in grado di ricostruire la dinamica del sinistro o affermare che vi sia stato o meno urto fra i due mezzi in questione.
Alla luce di ciò, la dinamica del sinistro deve essere così ricostruita:
- in data 24/06/2020 , alla guida del proprio velocipede, si trovava a percorrere con la Parte_1
propria bicicletta il Km. 30+416, nei pressi della galleria Biselli 12, nel comune di Norcia con direzione
Spoleto;
- si trovava a percorrere il medesimo tratto di strada alla guida dell'autoveicolo Iveco CP_3
targato BV780XJ;
- il nell'effettuare manovra di sorpasso del velocipede, ed essendo costretto a spostarsi verso il CP_3
lato destro della carreggiata per il sopraggiungere di altro veicolo di grandi dimensioni nell'opposto senso di marcia, urtava il in sella al proprio velocipede, facendolo cadere a terra. Pt_1
Da ciò consegue l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, con CP_6
superamento della presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.p.c.; non risultano, peraltro, addebiti di colposità nella condotta del ciclista.
2. Sul quantum debeatur
2.1. Sul danno non patrimoniale
pagina 12 di 21 Con riferimento ai danni concretamente risarcibili, deve subito osservarsi che nel caso di specie sono risarcibili i danni non patrimoniali (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), in quanto la fattispecie dannosa integra gli estremi del reato di lesioni colpose e in quanto, in ogni caso, la condotta appare lesiva di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto alla salute.
Quanto ai danni non patrimoniali è doverosa una breve digressione per dar conto del lungo iter giurisprudenziale in materia risarcitoria e degli ultimi arresti della Corte di Cassazione in ordine al riassetto sistematico di tale istituto. È ormai da tempo pacifica la ricostruzione bipolare del sistema risarcitorio basato sulle due categorie del danno patrimoniale – risarcibile ex art. 2043 c.c. – e del danno non patrimoniale – risarcibile ex art. 2059 c.c. (sentenze Cass. nn. 8827/2003 e 8828/2003). La categoria del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. – ampliata dalle citate sentenze del 2003 e tripartita nelle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale – è stata riportata ad unità con le cd. sentenze di
AN RT (cass. S.U. nn. 26972/08, 26973/08, 26974/08 e 26975/08) con le quali la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale
riparazione”. In particolare, con riguardo all'operazione di attribuzione di un valore monetario al complesso delle ripercussioni negative verificatesi su beni non economicamente valutabili, le Sezioni unite hanno precisato che il risarcimento deve assicurare un ristoro completo, ma senza duplicazioni, sicché devono prendersi in considerazione tutti i pregiudizi-conseguenza ricorrenti nella fattispecie concreta ma una e una sola volta, avendo ben presente l'effettivo svantaggio subito a prescindere dal nome utilizzato.
Va dunque risarcita innanzitutto la riduzione dell'integrità psicofisica del danneggiato.
pagina 13 di 21 Nel caso di specie, infatti, alla luce dell'espletata c.t.u. medica è stata accertata l'esistenza di lesioni all'integrità fisica del Il c.t.u. ha infatti riscontrato che all'esito del sinistro in questione lo stesso Pt_1
ha riportato “esiti dolorosi e disfunzionali da frattura della branca ischio-pubica e aggravamento, da trauma della spalla sinistra, dell'artrosi scapolo omerale sinistra preesistente al sinistro”. Le lesioni, infatti, risultavano per il c.t.u corrispondenti e adeguate alla dinamica del sinistro e le stesse hanno comportato “30 giorni di inabilità temporanea al 75%, 30 giorni d'inabilità temporanea parziale al 50% e 30 giorni di inabilità temporanea parziale al
25%”. Il c.t.u. ha dunque concluso riconoscendo “un complessivo pregiudizio sulla validità e integrità della persona che si esprime sotto il profilo esclusivamente del danno biologico nella misura del 8%”.
Per la liquidazione del danno biologico suddetto, trattandosi di lesioni micro-permanenti derivanti da sinistro stradale, occorre fare riferimento alla tabella di cui all'art. 139, comma VI, d. lgs 209/2005.
Il citato articolo, come aggiornato con D.M. del 16/07/2024 – GU Serie Generale n. 173 del 25/07/2024, infatti, al comma I lett. a) stabilisce che “a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a
947,30 €”. Alla lettera b) del medesimo comma I è previsto che “a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 55,24 € per ogni giorno di inabilità assoluta;
in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la
liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno”.
L'entità del danno biologico da invalidità permanente si ottiene allora moltiplicando il “valore unitario di danno” per il coefficiente moltiplicatore corrispondente al grado di invalidità e per il “coefficiente di adeguamento” corrispondente all'età del danneggiato.
Nella fattispecie in esame, considerata l'invalidità permanente del 8% e l'età all'epoca del sinistro - anni 72 - il danno da postumi stabilizzati sofferto dal medesimo deve essere liquidato in € 10.981,10. Non si ritiene pagina 14 di 21 doversi operare alcuna maggiorazione per danno non patrimoniale ulteriore non essendo la stessa stata richiesta dalla parte attrice, né potendosi presumere in assenza di specifiche allegazioni.
Quanto invece all'inabilità temporanea, il danno va liquidato in complessivi € 2.485,80.
2.2. Acconti ricevuti e operatività della compensatio lucri cum danno
Al fine del calcolo del quantum risarcibile, si ricorda che, per il sinistro in oggetto, parte attrice ha già ricevuto a titolo di acconto dall'assicurazione la somma di euro 4.020,00 (di cui euro 2.520,00 a CP_1
ristoro delle lesioni subite).
Non solo, la stessa ha altresì ricevuto la somma di euro 6.000,00 dalla quale Controparte_5
indennizzo derivante da una polizza infortuni privata contratta dal con la predetta compagnia Pt_1
assicurativa. Sul punto si evidenzia che, in ossequio al noto principio della compensatio lucri cum danno, anche tale posta risarcitoria dovrà essere sottratta dal quantum dovuto al fine di evitare una locupletazione del risarcimento del danno, che altrimenti finirebbe per trasformarsi in una fonte di arricchimento per l'assicurato. Infatti, secondo l'orientamento ormai stabilizzatosi a partire dalle note sentenze a Sezioni Unite del 2018 la Corte è costante nel sostenere che “nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.”
Per cui, “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.
Sul punto si evidenzia che non è condivisibile la ricostruzione dell'istituto fornita da parte attrice secondo la quale le somme ricevute da assicurazioni per infortuni personali avrebbero natura previdenziale e, pertanto, non sarebbero cumulabili con il risarcimento.
pagina 15 di 21 Ed invero, con riferimento a tali prodotti assicurativi, che non trovano nel codice una puntuale disciplina organica, il panorama giurisprudenziale è apparso per lungo tempo alquanto frastagliato.
In particolare, a fronte di un orientamento interpretativo volto ad assimilare dette polizze alle assicurazioni contro i danni, si è fatta strada un'altra opinione tesa ad avvicinarle alla categoria delle assicurazioni sulla vita. A sopire tale acceso dibattito sono dunque intervenute le Sezioni Unite che, nel pronunciarsi (non già in termini generali e assoluti, ma specificamente) sull'applicabilità dell'art. 1910 c.c. alle polizze infortuni, hanno distinto entro queste ultime quelle volte a garantire il rischio di invalidità non mortali da quelle finalizzate a coprire l'evento morte (cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 5119/2002). In estrema sintesi, la
Suprema Corte ha chiarito che alle polizze contro infortuni non letali si devono applicare in prevalenza le norme sull'assicurazione contro i danni (e, specificamente, l'art. 1910 c.c.), posto che, da un lato,
l'infortunio non mortale, pur essendo un accadimento genericamente relativo alla “persona”, non può cionondimeno qualificarsi come “evento attinente alla vita umana” come prescrive per l'assicurazione sulla vita l'art. 1882, seconda parte, c.c.; dall'altro lato, il “danno”, menzionato nella prima parte dell'art. 1882
c.c., non si riferisce solo alle cose, ma anche ai pregiudizi alle persone, con la conseguenza che anche la polizza infortuni soggiace al principio indennitario sotteso alla disciplina delle assicurazioni contro i danni.
Ciò troverebbe conferma nel rilievo che l'art. 1916 co. 4 c.c. - disposizione ritenuta espressione del principio indennitario - estende espressamente la surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso l'eventuale danneggiante anche alle polizze stipulate contro gli “infortuni sul lavoro” e le “disgrazie accidentali”.
Un discorso opposto dovrebbe invece svolgersi - sempre, ad avviso delle Sezioni Unite - con riguardo alle coperture assicurative contro infortuni letali, la cui disciplina dovrebbe ritrarsi “prevalentemente” dalle disposizioni sull'assicurazione sulla vita. Infatti, solo la morte - e non già il mero infortunio invalidante - rientrerebbe nel concetto di “evento attinenti alla vita umana” di cui all'art. 1882 c.c. e, inoltre, le polizze contro infortuni letali hanno uno schema molto simile a quello proprio delle assicurazioni sulla vita, posto che vengono inevitabilmente e fatalmente stipulate dall'assicurato a vantaggio di un terzo beneficiario.
pagina 16 di 21 Dopo aver tracciato la suindicata distinzione, le Sezioni Unite - sempre nella sent. n. 5119/2002 - si confrontano poi con la prassi assicurativa corrente chiarendo che spesso “le polizze di assicurazione contro gli infortuni non si limitano a coprire l'ipotesi dell'infortunio inabilitante o invalidante, ma anche quella dell'infortunio mortale”.
In tal caso - prosegue il Collegio - “le differenziazioni di disciplina sopra menzionate sono quindi destinate ad operare nell'ambito di un medesimo contratto. Una peculiarità del contratto di assicurazione privata contro gli infortuni è infatti proprio quella dell'essere tale contratto caratterizzato dalla complessità del rischio coperto, in quanto comprensivo sia del rischio di infortunio produttivo di inabilità temporanea o invalidità permanente, sia del rischio di infortunio mortale. La duplicità del rischio implica diversificazione di disciplina del contratto, che deve quindi ritenersi soggetto ad una disciplina di tipo misto: da ricavare prevalentemente dalla disciplina dettata per l'assicurazione contro i danni, nel caso in cui il particolare aspetto del rapporto del quale deve essere individuata la disciplina si ricolleghi alla deduzione di un infortunio che abbia determinato inabilità o invalidità, ovvero prevalentemente dalla disciplina dettata per l'assicurazione sulla vita, nel caso in cui venga in considerazione un infortunio mortale” (Cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 5119/2002).
Un'applicazione dei principi tracciati dalle Sezioni Unite n. 5119/2002 si ritrova nella sentenza n.
13233/2014 della Cassazione che, estendendo in via generale la distinzione sopra tracciata - estensione peraltro in sé non scontata, posto che le stesse Sezioni Unite hanno espressamente manifestato l'intenzione, non già di fornire criteri generali validi in assoluto, ma solo di risolvere la specifica questione dell'applicabilità al caso loro sottoposto dell'art. 1910 c.c. - ha escluso la possibilità di cumulare la somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno per lesioni personali con l'indennizzo percepito in forza di una polizza infortuni (Cfr. Cass. n. 13233/14). Nello specifico, la Corte di Cassazione, ha sostenuto tale conclusione per le seguenti ragioni:
- in primo luogo, ammettendo il cumulo, il danneggiato si troverebbe in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a quella in cui si trovava prima dell'illecito, in violazione del principio indennitario pienamente operante anche nel caso di pagamenti fondati su titoli differenti (rispettivamente, il contratto assicurativo e il risarcimento);
pagina 17 di 21 - in secondo luogo, escludendo la compensatio, si verrebbe a configurare in capo all'assicurato un interesse positivo al verificarsi dell'infortunio, trasformando così il contratto assicurativo in un'occasione di lucro e finendo così per configurare la polizza - ammantata di un intento “speculativo” - come una sorta di
“scommessa”;
- in terzo luogo, “se il terzo responsabile risarcisce la vittima prima che questa percepisca l'indennizzo, il credito risarcitorio si estingue per effetto dell'adempimento, e con esso il danno risarcibile. L'assicuratore non sarà tenuto al pagamento di alcun indennizzo, per la semplice ragione che non v'è più alcun danno da indennizzare. Lo stesso dicasi nell'ipotesi inversa, in cui il danneggiato percepisca l'indennizzo assicurativo prima del risarcimento. Anche in tal caso l'obbligo risarcitorio del terzo responsabile verrà meno non per effetto della compensatio, ma per la semplice ragione che l'intervento dell'assicuratore ha eliso
(in tutto od in parte) il pregiudizio patito dal danneggiato e non si può pretendere il risarcimento di un danno che non c'è più”.
Dall'applicabilità del principio della compensatio lucri cum danno al caso di specie, deriva altresì il rigetto della domanda di improcedibilità sollevata da parte convenuta con riferimento agli artt. 1895, 1905 e 1910 c.c. posto che, scopo di tali norme, è quello di evitare che il ristoro che l'assicuratore è tenuto a versare non sia essere superiore al danno patito dall'interessato, circostanza questa non rilevabile nel caso di specie poiché dal risarcimento dovuto da dovrà essere sottratto quanto già percepito dal danneggiato Controparte_1
dalla Controparte_5
Si precisa, infine, che l'intera somma versata dalla dovrà essere decurtata;
non emerge dalla quietanza CP_5
in alcun modo che 500,00 euro, dei 6.000,00 ricevuti, fossero a titolo di rimborso spese legali, come asseritamente sostenuto dall'attore in comparsa conclusionale, a pag. 4.
2.3. Conteggio complessivo del danno risarcibile
Su tale somma devono essere poi calcolati gli interessi dal giorno della mora, la quale opera ex re, in base all'art. 1219 comma II n. 1 c.c.. Gli interessi moratori vanno calcolati, dunque, al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno (conformemente alla pronuncia delle S.U. della Suprema Corte n. 1712/95) fino al momento della liquidazione, decorrendo successivamente sulla somma liquidata sino al soddisfo (la somma di euro 13.433,90 in quanto liquidata a valori attuali andrà pertanto devalutata alla data del 24/06/2020 e pagina 18 di 21 successivamente rivalutata alla data dell'acconto ricevuto anno per anno con il calcolo dei relativi interessi legali).
Nel caso che ci occupa il quantum risarcibile, devalutato alla data del sinistro 24/06/2020 ammonta ad euro
11.383,69. Gli interessi, calcolati dal giugno 2020 a dicembre 2020 (data dell'acconto ricevuto da
[...]
sulla somma anno per anno rivalutata, sono pari ad euro 2,74 oltre rivalutazione e la Controparte_5
somma complessivamente dovuta ammonta ad euro 11.375,05. Alla somma ottenuta dovrà essere detratto l'acconto ricevuto pari ad euro 6.000,00 e, sulla somma così ottenuta dovranno essere calcolati gli interessi e la rivalutazione fino alla data del secondo acconto ricevuto. Gli interessi, calcolati dal dicembre 2020 a gennaio 2021 (data dell'acconto ricevuto da sulla somma anno per anno rivalutata, Controparte_1
sono pari ad euro 0,13 oltre rivalutazione e la somma complessivamente dovuta ammonta ad euro
5.407,43. Alla somma ottenuta dovrà essere detratto l'acconto ricevuto pari ad euro 2.520,00 (acconto ricevuto al netto della somma risarcita per danno al mezzo e onorari legali) e, sulla somma così ottenuta dovranno essere calcolati gli interessi e la rivalutazione fino alla data odierna. Gli interessi alla data odierna sono pari ad euro 304,85 oltre rivalutazione e la somma complessivamente dovuta ammonta ad euro
3.703,36.
3. Sul danno patrimoniale
Quanto ai danni patrimoniali, parte attrice ha chiesto il risarcimento delle somme sostenute per le spese mediche e per la riparazione del proprio velocipede.
Per quanto riguarda le spese mediche depositate in atti le stesse sono state ritenute congrue e pertinenti dal consulente tecnico per euro 708,66.
Con riferimento al danno subito dal velocipede parte attrice ha depositato in giudizio sia la documentazione fotografica comprovante il danneggiamento effettivo del bene (cfr. doc 1 all. citazione e doc. 1 all. memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. attore), sia un preventivo di riparazione del mezzo pari ad euro
1.894,00 oltre iva (cfr. doc. 7 all. citazione). Inoltre, il danneggiamento del bene risulta provato sia dalla documentazione fotografica in atti, sia implicitamente confermato dal comportamento tenuto da parte pagina 19 di 21 convenuta in fase stragiudiziale la quale ha offerto come risarcimento di tale danno la somma di euro
1.000,00 (cfr. doc. 4 all. citazione), nonché dalle dichiarazioni rilasciate dai testimoni e (cfr. Tes_5 Tes_4
dichiarazioni rilasciate all'udienza del 23/05/2023).
Per la quantificazione del danno subito dal velocipede può essere utilizzato come base per il risarcimento il preventivo prodotto in atti. Sul punto, la Corte di Cassazione ha infatti ribadito a più riprese che un preventivo di riparazione, se non specificatamente contestato dalla controparte, può costituire prova sufficiente dell'entità del danno poiché la mancata contestazione implica acquiescenza rispetto al contenuto del preventivo, esonerando l'attore dall'onere di ulteriori prove (cfr. Cass. n. 27624/2020; Cass.
26693/2013).
Orbene, con riferimento al caso di specie il preventivo, non risulta contestato da parte convenuta nei termini di legge essendosi la stessa limitata, peraltro solo in sede di comparsa conclusionale, ad asserire che non vi è prova dell'effettiva riparazione del bene.
Alla luce di quanto esposto il danno al mezzo può essere quantificato nella somma di euro 2.310,68, a tale somma andrà detratto l'acconto già corrisposto in fase stragiudiziale dalla compagnia di assicurazione e pari ad euro 1.000,00, per un residuo di euro 1.310,68.
Su tali somme (euro 708,66 ed euro 1.310,68) devono essere poi calcolati gli interessi moratori dal giorno del sinistro in quanto il danno è liquidato ai valori dal giorno della mora, la quale opera ex re, in base all'art. 1219 comma II n. 1 c.c.. Gli interessi ammontano ad euro 184,09 e si avrà quindi un totale di danno risarcibile pari ad euro 2.203,43.
4. Conteggio complessivo del danno risarcibile
Alla luce di tutto quanto fin qui esposto il danno risarcibile ammonta ad euro 5.906,79 (di cui euro 3.703,36
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed euro 2.203,43 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale).
Su tale somma andranno poi calcolati gli interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
5. Sulle spese processuali
pagina 20 di 21 Alla luce del complessivo esito del giudizio e dell'accoglimento in misura notevolmente ridotta della pretesa attorea, appare opportuno compensare tra le parti costituite le spese di lite per ½, ponendo il residuo ½ a carico delle convenute in solido fra loro, liquidandole ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, parametri medi dello scaglione di riferimento (da determinarsi sulla base del decisum) tenuto conto della durata del giudizio e della complessità dell'istruttoria svolta.
Le spese di c.t.u., invece, come in atti liquidate, dovranno essere poste a carico dei convenuti in solido, essendo state necessarie per accertare il danno non patrimoniale subito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- accoglie la domanda proposta da parte attrice nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna , e in persona del legale CP_3 Controparte_2 Controparte_1
rappresentante protempore, al pagamento, in solido fra loro e in favore di , della Parte_1
somma di euro 5.906,79, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- condanna , e in persona del legale CP_3 Controparte_2 Controparte_1
rappresentante protempore, al pagamento, in solido fra loro e in favore di , delle Parte_1
spese di lite da liquidarsi in euro 759,00 per spese vive ed euro 2.538,50 per compensi (459,50 per fase di studio, 388,50 per fase introduttiva, 840,00 per fase istruttoria e 850,50 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%. i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- Compensa per la restante parte le spesi di lite;
- Pone le spese di c.t.u., come in atti liquidate, definitivamente a carico delle convenute in solido.
Spoleto 01/04/2025
Il giudice
Dott. Federico Falfari
pagina 21 di 21
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, nella persona del giudice Federico Falfari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1038/2021 r.g.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Silvia Ciampi (C.F. Parte_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via Alfredo Cotani n. 106, presso lo C.F._2
studio del difensore;
ATTORE
e
in persona del legale rappresentante protempore (P. IVA e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Ulisse Bardani, ed Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliati in Perugia, Via Bontempi n. 1, presso il difensore;
nonché
(C.F. ), contumace;
CP_3 C.F._4
CONVENUTI
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:
- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo IVECO ML120 E 15, tg. BV780XJ in ordine alla causazione del sinistro descritto in premessa e, per l'effetto,
- condannare, in solido tra loro i Sigg.ri residente a [...] CP_3
(C.F. ), residente a [...] (C.F. C.F._4 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in C.F._3 Controparte_4
AN TO (TV), Via Marocchessa n. 14, (P.I. al risarcimento dei danni patrimoniali e non P.IVA_1
patrimoniali subiti dall'attore, quantificati complessivamente nella somma di Euro 56.618,05, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo..”
Conclusioni di parte convenuta e Controparte_1 Controparte_2
“Voglia il Tribunale di Spoleto, contrariis reiectis
In via preliminare
A) Accertare e dichiarare che, in relazione al sinistro verificatosi in data 24 giugno 2020, il Sig. ha ricevuto Parte_1
un indennizzo assicurativo erogato da parte di . Controparte_5
B) In applicazione degli artt. 1895, 1905 c.c. e 1910, II° comma c.c., dichiarare l'azione proposta dal Sig. Parte_1
improcedibile e/o inammissibile e/o infondata.
In tesi
A) Dare atto del versamento da parte di a favore dell'attore in data 19.1.2021, Controparte_1 Parte_1 Pt_2
della somma di € 4.020,00, comprensiva delle spese legali stragiudiziali, pari ad euro 500,00;
B) Accertare e dichiarare che tali somme sono integralmente satisfattive di ogni danno subito;
e per l'effetto, rigettare la domanda attrice, in quanto infondata, nei termini della sua formulazione.
In subordine
pagina 2 di 21 Detrarre dall'importo che dovesse eventualmente risultare in favore dell'attore le somme da costui già percepite sia dalla
[...]
Controparte_ che da;
previa maggiorazione dei predetti importi per interessi e rivalutazione CP_5
In ogni caso
Con vittoria delle spese e delle competenze professionali, oltre il rimborso forfetario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione datato 12/05/2021, ha convenuto in giudizio in Parte_1 Controparte_1
qualità di impresa assicuratrice dell'autoveicolo IVECO ML120, targato BV780XJ, , in Controparte_2
qualità di proprietario del suddetto veicolo, e in qualità di conducente del sopramenzionato CP_3
veicolo, per ottenere nei loro confronti la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 24/06/2020.
In particolare, l'attore ha esposto nell'atto introduttivo che:
- il giorno 24/06/2020 si trovava a percorrere con la sua bicicletta a pedalata assistita Trek 1.MD9.1 la strada SS685, quando, giunto all'altezza del Km 30+416, nei pressi della galleria “Biselli12” situata nel
Comune di Norcia, veniva investito dall'autoveicolo IVECO ML120, tg. BV780XJ, condotto dal Sig.
; CP_3
- a causa del sinistro subiva lesioni quantificate in euro 57.827,37, doveva sostenere spese mediche per euro
1.134,37 e riportava danni al mezzo del valore di euro 2.310,68;
- chiesto il risarcimento dei danni subiti alla lo stesso riceveva esclusivamente la Controparte_1
somma di euro 4.020,00, la quale veniva trattenuta a tiolo di acconto.
Ha concluso, dunque, chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva di nella causazione CP_3
del sinistro e la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in seguito al sinistro.
Si sono costituiti in giudizio e , entrambi contestando la domanda Controparte_1 Controparte_2
attorea ed evidenziando che:
pagina 3 di 21 - l'attore non aveva fornito la prova della dinamica del sinistro;
- il sinistro era stato oggetto di altra liquidazione in virtù di una polizza infortuni privata contratta dall'attore con la Controparte_5
- il quantum dei presunti danni allegati dall'attore è in ogni caso eccessivo e fondato su documentazione di parte priva di idoneo valore probatorio.
Hanno concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la domanda proposta dall'attore improcedibile in applicazione degli artt. 1895, 1905 e 1910 c.c.; in via principale, il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto o, in subordine, la riduzione del quantum dovuto allo stesso, tenendo conto delle somme già corrisposte al dalle due compagnie assicurative. Pt_1
Ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e ne è stata quindi dichiarata la CP_3
contumacia.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi richiesti dalle parti ed è stata espletata c.t.u. medico- legale. Questo giudice ha poi fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17/12/2024, nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.. All'esito di quest'ultima, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni trasmettendo note ex art. 127 ter c.p.c. ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito dalla pretesa azionata, il
Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, dagli esiti cui è pervenuta l'attività istruttoria svolta, nonché della documentazione complessivamente dimessa, la domanda risarcitoria di parte attrice sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
1. Sull'an debeatur
L'attrice ha proposto una domanda di risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale.
In diritto e in via preliminare va evidenziato che, nel caso di incidente che coinvolge un velocipede,
l'accertamento delle responsabilità avviene applicando le medesime coordinate normative previste in pagina 4 di 21 materia di incidenti automobilistici, ossia l'art. 2054 c.c.. Del resto, la nozione di veicolo si ricava dall'art. 46 del codice della strada (d. lg. 30.4.1992, n. 285) che recita: “Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento”; il successivo art. 50 contiene la definizione di velocipede.
Quindi, in tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi (già in passato si era pronunciata al riguardo la Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 12524/2000, aveva sancito l'applicabilità della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. anche ai ciclisti). Infatti, il Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) prescrive delle regole valide per tutti i veicoli, quindi anche per i conducenti di biciclette, che circolano sulle strade, oltre ad alcune norme specifiche per questi ultimi.
Ciò premesso, l'art. 2054 comma 1 c.c. prevede che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Tale norma sembra imporre all'utente della strada un obbligo generale di prevenzione, in una situazione caratterizzata dalla c.d. unilateralità del rischio, in quanto onera il conducente che voglia superare la presunzione di responsabilità per i danni arrecati a persone o a cose dalla circolazione del proprio veicolo, della prova di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, da intendere non tanto nella diligenza massima,
quanto nell'avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del Codice della Strada, che il giudice valuterà con riferimento alle circostanze del caso concreto.
Secondo l'orientamento interpretativo maggioritario, che ha trovato anche l'avallo delle Sezioni Unite, si tratterebbe di un'ipotesi di responsabilità aggravata con conseguente correlazione tra l'obbligo risarcitorio e il meccanismo della c.d. presunzione di colpa (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 8620/2015). Da tale inquadramento dogmatico consegue che l'obbligo al risarcimento del danno cagionato dal veicolo sorge sì
pagina 5 di 21 in conseguenza della colpa del danneggiante ma che, contrariamente alla regola generale di cui all'art. 2043
c.c., tale elemento soggettivo è presunto.
Dal punto di vista pratico, l'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente-danneggiante che, come detto, si presume sussistente in capo al medesimo una volta che sia stato provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità; di contro, il danneggiante convenuto potrà sottrarsi solo fornendo la prova dell'assenza di colpa nella sua condotta.
Per quanto di interesse, si ricorda altresì che in tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione. (Cass. Civ., Sez. 3, Ord. n. 16581 del
20/06/2019 e, più di recente, Cass. 3 febbraio 2021, sent. n. 2474).
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. dispone invece che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Contrariamente al comma precedente, questo postula una situazione di rischio comune da circolazione stradale, qual è il caso dello scontro tra veicoli, presumendo che ognuno dei conducenti “abbia ugualmente concorso a produrre il danno”, salvo prova liberatoria e cioè di aver fatto “tutto il possibile per evitare il danno”.
La norma fornisce, dunque, una regola per il riparto della responsabilità civile e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori in capo agli utenti della strada che siano coinvolti in un sinistro, involgendo due aspetti strettamente connessi della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte alla verificazione del fatto dannoso prodotto: si presume fino a prova contraria che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni causati dallo scontro (in questi termini, nella giurisprudenza di merito, ex multis Trib. Torre Annunziata, n. 204/2014 e, sulla applicabilità della presunzione di cui all' art. 2054 co. 2 c.c. anche ai ciclisti, Cass. Civ., sent. n. 12524/2000; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Lucca, n. 2226/2016).
pagina 6 di 21 Della presunzione in parola, è necessario precisare i due profili caratterizzanti: la natura relativa e il carattere sussidiario. Essa ammette, infatti, la prova contraria e trova applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare, in modo concreto, in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso;
la funzione sussidiaria si specifica ancora nel fatto che tale presunzione opererebbe solo ove, all'esito dell'istruttoria, non risultasse possibile attribuire in giudizio le effettive responsabilità del sinistro (cfr Cass. Civ., sent. del 18 luglio 2013, n. 17568).
Il nodo problematico della questione sta dunque nel delimitare l'ambito di operatività della presunzione, in quanto risulta necessario chiarire quando in concreto trovi applicazione e quando invece essa non possa essere invocata. Ebbene, a fronte di chi afferma che la presunzione di pari responsabilità opera sempre, sino a quando non sia dimostrata la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, una posizione ermeneutica più rigorosa contesta siffatta conclusione in quanto del tutto priva di conforto normativo.
Invero, l'art. 2054 co. 2 c.c. non richiederebbe, neppure implicitamente, la prova dell'esclusiva responsabilità di uno dei conducenti, al fine di superare la presunzione in discorso;
al contrario, la disposizione pare sottendere più verosimilmente la possibilità di dimostrare il grado delle varie responsabilità.
In questo senso, la Suprema Corte ha ritenuto che la presunzione di pari responsabilità, in ragione del suo carattere residuale, non dovrebbe operare prima che si sia tentato di verificare le colpe e le efficienze causali delle condotte dei veicoli coinvolti nel sinistro, e ciò a prescindere dalla dimostrazione o meno dell'esclusiva responsabilità di uno dei conducenti (Cass. Civ., sent. del 23 maggio 2013, n. 12667; Cass.
Civ., sent. del 12 giugno 2012, n. 9528). Di recente, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire la natura sussidiaria della presunzione in parola, la quale opererebbe soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbiano cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cfr., Cass. Civ., sez. III, sent. del 12/09/2019, n. 22735; Conf., Cass. civ., sez. III, sent. del 5 dicembre 2011, n. 26004; Cass. civ., sez. III, ord. del 15 febbraio 2018, n. 3696; Cass. civ., sez. III, ord. del 4 aprile 2019, n. 9353). Nello stesso pagina 7 di 21 senso, per la recente giurisprudenza di merito, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti rappresenta un criterio di distribuzione della responsabilità operante proprio sul presupposto dell'impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento, con l'ulteriore precisazione che siffatta presunzione potrebbe essere superata dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso.
Rispetto a tale ultimo profilo, deve tuttavia rilevarsi che l'accertamento di responsabilità di uno dei conducenti non determina l'automatico superamento della presunzione di colpa concorrente, essendo a tal fine necessario che il Giudice accerti, in pari tempo, se l'altro conducente abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cfr., Cass. Civ., sent. n. 23431/2014). Ad esempio, la Suprema Corte ha stabilito che in caso di accertamento della intervenuta violazione da parte di uno dei conducenti dell'obbligo di dare la precedenza, il Giudice non è dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cfr., Cass. civile, sez. III, sent. del
15/02/2018, n. 3696). Ciò in quanto, la natura sussidiaria del principio sancito dall'art. 2054 c.c., più volte richiamata, impone un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie con l'obiettivo di giungere a un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolta nell'incidente, sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato.
1.1 Tanto premesso in diritto ed applicate le predette coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, reputa il Tribunale che la documentazione versata in atti sia esaustiva ed efficace a ricostruire la dinamica dell'incidente, gradare le responsabilità dei soggetti coinvolti ed individuare il comportamento colposo generatore del sinistro nel senso di seguito illustrato.
pagina 8 di 21 Nel caso di specie la materiale verificazione del sinistro non è contestata;
ciò che risulta constata è la dinamica dello stesso.
Invero, sul punto, l'attore sostiene che mentre si trovava a percorre con la propria bicicletta la strada
SS685, giunto all'altezza del Km. 30+146, nei pressi della galleria Biselli 12 nel comune di Norcia, veniva urtato dall'autoveicolo Iveco targato BV780XJ, condotto dal mentre lo stava sorpassando;
parte CP_3
convenuta, invece, sostiene che mentre si trovava a transitare nella suddetta galleria, percorrendo il medesimo senso di marcia del ciclista, si vedeva costretto ad allargarsi verso il lato sinistro della carreggiata per evitare il ciclista che era già caduto.
In merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro, dalle risultanze istruttorie e documentali nonché dalle escussioni testimoniali è emerso che:
- il testimone , che si trovava a percorrere la galleria nella medesima direzione del Testimone_1
ciclista e ad una macchina di distanza dal furgone guidato dal ha dichiarato che “Entrati in galleria CP_3
il furgone non ha mai superato la striscia mediana;
ho percepito un allarme quando ho visto questo furgone rientrare un po' verso destra come se volesse evitare un ostacolo presente di fronte al lui nell'altra corsia di marcia. Nell'altra corsia di marcia è passato un altro furgone, un camioncino, più o meno della stessa grandezza ma non un classico furgone”; ha poi proseguito affermando che “nello stesso momento del rientro del furgone rosso davanti a me ho visto carambolare un ciclista insieme alla sua bici verso il marciapiede. Quello che suppongo sia successo è che il furgone rosso davanti a me, mentre stava superando il ciclista, senza uscire dalla carreggiata, si sia dovuto spostare più a destra perché arrivava il camioncino nell'opposta
direzione” (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 18/07/2023). Tale dichiarazione coincide con quanto riportato nell'informativa sul sinistro stradale redatta dai Carabinieri di Norcia (cfr. doc. 1 pag. 3 all. citazione) nella quale si legge che, nell'immediatezza dei fatti, riferiva “di aver notato la Testimone_1
manovra del camion e nella circostanza il ciclista avrebbe perso il controllo del velocipede probabilmente perché urtato dall'autocarro”. Ebbene, seppur le dichiarazioni in questione contengano dei profili valutativi e ipotetici, appare quantomeno rilevante che la caduta del ciclista sia stata vista dal teste e che sia avvenuta “nello stesso momento del rientro del furgone rosso davanti a me”; rientro da intendersi, alla luce delle precedenti dichiarazioni,
pagina 9 di 21 verso destra per permettere il passaggio nell'opposto senso a un mezzo ingombrante. Tale ricostruzione stride, dunque, con quanto sostenuto dal convenuto, secondo il quale, invece, il ciclista era già caduto e per questo si era spostato a sinistra (e non a destra) per evitarlo. Quindi, pur non avendo visto la collisione in sé, la contemporaneità fra i due eventi appare assolutamente rilevante, perché dimostra come la caduta sia avvenuta mentre il rientrava a destra. CP_3
Viceversa, non appare decisiva la descrizione del furgone in questione;
anzi dalle foto allegate alla relazione dei Carabinieri il mezzo del convenuto si presenta esattamente come indicato dal teste. Questi ha dichiarato
“preciso che il furgoncino era un furgoncino rigido, ma non ne sono certo, quando ho parlato di cassonato intendevo per distinguerlo dal classico Ducato, perché il cassonato ha la cabina di guida ben distinta dalla parte posteriore…”. Ebbene, la caratteristica per la quale il teste, non esperto di mezzi di trasporto, ha definito lo stesso cassonato è la presenza di “cabina di guida ben distinta dalla parte posteriore”, caratteristica che emerge chiaramente dalle foto in atti.
Il De LI ha inoltre specificato che “dopo aver portato l'auto fuori dalla galleria e aver conosciuto il conducente del furgone rosso (n.d.r. il come ho detto siamo tornati insieme nel luogo dell'incidente…Il detto conducente era CP_3
preoccupato”, e ha riferito di aver assistito ad una conversazione tra il e il durante la quale Pt_1 CP_3
“L'autista del furgone rosso (n.d.r. il gli ha provato a dire che non era stato lui e il ciclista gli ha risposto CP_3
esattamente “non scherziamo, lei ha stretto e mi ha tagliato la strada” (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del
18/07/2023).
- la teste , che si trovava a percorrere la galleria nell'opposto senso di marcia dietro ad Testimone_2
un autoarticolato, ha dichiarato che l'autoarticolato rallentava la propria corsa e, dopo essersi accorta dell'incidente, di essere scesa dalla propria autovettura per prestare soccorso al poiché infermiera. Pt_1
Ha inoltre dichiarato che, in tale frangente, “il signore (n.d.r. il mi ha detto che un camion lo aveva toccato Pt_1
e gli aveva fatto perdere l'equilibro” (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 23/05/2023); come nel caso sopra detto, le conversazioni immediatamente successive al sinistro, pur provenendo dalla parte, possono comunque essere considerate unitamente agli altri elementi indiziari per conferire solidità al quadro pagina 10 di 21 probatorio delineato dalle altre dichiarazioni. Si legge inoltre nell'informativa sul sinistro stradale redatta dai
Carabinieri di Norcia che “tale versione sarebbe stata riferita alla signora anche da altri soggetti presenti al momento del sinistro, che però si sarebbero poi allontanati prima dell'arrivo dei militari operanti senza lasciare le proprie generalità ad alcuno” (cfr doc. 1 pag. 2 all. citazione).
- il teste che si trovava nella medesima autovettura della ha dichiarato che Testimone_3 Tes_2
mentre quest'ultima stava soccorrendo il ciclista “io sono andato più che altro verso la piazzola fuor dalla galleria dalla parte opposta da dove ero rientrato perché una macchina era partita per rincorrere l'ipotetico furgone che aveva investito il ciclista” ed ha aggiunto “ho seguito a piedi la macchina che stava inseguendo il furgone e alla successiva piazzola sulla destra, direzione Spoleto, c'era effettivamente fermo un camion rosso” specificando poi che “nella piazzola quando sono arrivato io c'era solo il pilota del furgone in questione (n.d.r. il e io ci ho parlato;
lui era molto scosso” (cfr. CP_3
dichiarazioni rilasciate all'udienza del 25/01/2024).
- il teste , che ha ritirato la bicicletta del dopo l'incidente, ha dichiarato “io ricordo Testimone_4 Pt_1
che aveva il deragliatore posteriore storto, aveva il manubrio un po' storto e il portapacchi anteriore nero, piegato e sporco di vernice rossa” (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 23/05/2023). Tale circostanza, risulta altresì confermata dalle foto depositate in atti nelle quali si vede chiaramente che il portapacchi anteriore della bicicletta risultava graffiato di rosso (cfr. doc. 1 all. memoria 183 comma 6 n. 2 attore).
- da ultimo, il teste ha confermato che “si era rovinato il portapacchi anteriore nel lato sinistro, la Tes_5
manopola sinistra del manubrio, mi sembra fosse un po' danneggiato anche dove era il computerino sopra” (cfr.
dichiarazioni rilasciate all'udienza del 23/05/2023).
Alla luce di tale quadro probatorio, complessivamente considerato, si rileva che la versione sostenuta da parte attrice risulta la più credibile in osservanza della logica del più probabile che non. Infatti, dalle risultanze istruttorie, e in particolare dai segni di vernice rossa (come il colore del furgone condotto dal e dalle dichiarazioni rilasciate dal teste , il quale ha dichiarato di aver visto CP_3 Testimone_1
volare in aria il ciclista mentre il furgone rosso gli passava accanto, risulta non credibile la ricostruzione dei fatti come narrata dal convenuto, secondo la quale il ciclista si sarebbe già trovato a terra al momento del pagina 11 di 21 suo passaggio. Né può sostenersi che la mancata presenza di segni visibili di impatto sul furgone del convenuto possano ribaltare tali conclusioni;
è ben possibile, infatti, alla luce della significativa differenza fra le masse dei due veicoli, che un minimo impatto sulla biciletta, ancorché inidoneo a lasciare segni visibili sulla carrozzeria del furgone, possa essere sufficiente a provocare la perdita di equilibrio del ciclista.
Si evidenzia, peraltro, come i testi escussi siano tutti soggetti indifferenti, molti dei quali meri passanti che non avevano (e non hanno) alcuna relazione con il danneggiato. Viceversa, le ricostruzioni (come noto non coperte da fede privilegiata) effettuate dai Carabinieri intervenuti non rivestono grande valore, essendo basate principalmente sulla neutra considerazione per cui, essendo intervenuti come è logico dopo il sinistro e non avendo ottenuto informazioni sufficienti dei testi sentiti, non sono stati in grado di ricostruire la dinamica del sinistro o affermare che vi sia stato o meno urto fra i due mezzi in questione.
Alla luce di ciò, la dinamica del sinistro deve essere così ricostruita:
- in data 24/06/2020 , alla guida del proprio velocipede, si trovava a percorrere con la Parte_1
propria bicicletta il Km. 30+416, nei pressi della galleria Biselli 12, nel comune di Norcia con direzione
Spoleto;
- si trovava a percorrere il medesimo tratto di strada alla guida dell'autoveicolo Iveco CP_3
targato BV780XJ;
- il nell'effettuare manovra di sorpasso del velocipede, ed essendo costretto a spostarsi verso il CP_3
lato destro della carreggiata per il sopraggiungere di altro veicolo di grandi dimensioni nell'opposto senso di marcia, urtava il in sella al proprio velocipede, facendolo cadere a terra. Pt_1
Da ciò consegue l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro, con CP_6
superamento della presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.p.c.; non risultano, peraltro, addebiti di colposità nella condotta del ciclista.
2. Sul quantum debeatur
2.1. Sul danno non patrimoniale
pagina 12 di 21 Con riferimento ai danni concretamente risarcibili, deve subito osservarsi che nel caso di specie sono risarcibili i danni non patrimoniali (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), in quanto la fattispecie dannosa integra gli estremi del reato di lesioni colpose e in quanto, in ogni caso, la condotta appare lesiva di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto alla salute.
Quanto ai danni non patrimoniali è doverosa una breve digressione per dar conto del lungo iter giurisprudenziale in materia risarcitoria e degli ultimi arresti della Corte di Cassazione in ordine al riassetto sistematico di tale istituto. È ormai da tempo pacifica la ricostruzione bipolare del sistema risarcitorio basato sulle due categorie del danno patrimoniale – risarcibile ex art. 2043 c.c. – e del danno non patrimoniale – risarcibile ex art. 2059 c.c. (sentenze Cass. nn. 8827/2003 e 8828/2003). La categoria del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. – ampliata dalle citate sentenze del 2003 e tripartita nelle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale – è stata riportata ad unità con le cd. sentenze di
AN RT (cass. S.U. nn. 26972/08, 26973/08, 26974/08 e 26975/08) con le quali la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale
riparazione”. In particolare, con riguardo all'operazione di attribuzione di un valore monetario al complesso delle ripercussioni negative verificatesi su beni non economicamente valutabili, le Sezioni unite hanno precisato che il risarcimento deve assicurare un ristoro completo, ma senza duplicazioni, sicché devono prendersi in considerazione tutti i pregiudizi-conseguenza ricorrenti nella fattispecie concreta ma una e una sola volta, avendo ben presente l'effettivo svantaggio subito a prescindere dal nome utilizzato.
Va dunque risarcita innanzitutto la riduzione dell'integrità psicofisica del danneggiato.
pagina 13 di 21 Nel caso di specie, infatti, alla luce dell'espletata c.t.u. medica è stata accertata l'esistenza di lesioni all'integrità fisica del Il c.t.u. ha infatti riscontrato che all'esito del sinistro in questione lo stesso Pt_1
ha riportato “esiti dolorosi e disfunzionali da frattura della branca ischio-pubica e aggravamento, da trauma della spalla sinistra, dell'artrosi scapolo omerale sinistra preesistente al sinistro”. Le lesioni, infatti, risultavano per il c.t.u corrispondenti e adeguate alla dinamica del sinistro e le stesse hanno comportato “30 giorni di inabilità temporanea al 75%, 30 giorni d'inabilità temporanea parziale al 50% e 30 giorni di inabilità temporanea parziale al
25%”. Il c.t.u. ha dunque concluso riconoscendo “un complessivo pregiudizio sulla validità e integrità della persona che si esprime sotto il profilo esclusivamente del danno biologico nella misura del 8%”.
Per la liquidazione del danno biologico suddetto, trattandosi di lesioni micro-permanenti derivanti da sinistro stradale, occorre fare riferimento alla tabella di cui all'art. 139, comma VI, d. lgs 209/2005.
Il citato articolo, come aggiornato con D.M. del 16/07/2024 – GU Serie Generale n. 173 del 25/07/2024, infatti, al comma I lett. a) stabilisce che “a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a
947,30 €”. Alla lettera b) del medesimo comma I è previsto che “a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 55,24 € per ogni giorno di inabilità assoluta;
in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la
liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno”.
L'entità del danno biologico da invalidità permanente si ottiene allora moltiplicando il “valore unitario di danno” per il coefficiente moltiplicatore corrispondente al grado di invalidità e per il “coefficiente di adeguamento” corrispondente all'età del danneggiato.
Nella fattispecie in esame, considerata l'invalidità permanente del 8% e l'età all'epoca del sinistro - anni 72 - il danno da postumi stabilizzati sofferto dal medesimo deve essere liquidato in € 10.981,10. Non si ritiene pagina 14 di 21 doversi operare alcuna maggiorazione per danno non patrimoniale ulteriore non essendo la stessa stata richiesta dalla parte attrice, né potendosi presumere in assenza di specifiche allegazioni.
Quanto invece all'inabilità temporanea, il danno va liquidato in complessivi € 2.485,80.
2.2. Acconti ricevuti e operatività della compensatio lucri cum danno
Al fine del calcolo del quantum risarcibile, si ricorda che, per il sinistro in oggetto, parte attrice ha già ricevuto a titolo di acconto dall'assicurazione la somma di euro 4.020,00 (di cui euro 2.520,00 a CP_1
ristoro delle lesioni subite).
Non solo, la stessa ha altresì ricevuto la somma di euro 6.000,00 dalla quale Controparte_5
indennizzo derivante da una polizza infortuni privata contratta dal con la predetta compagnia Pt_1
assicurativa. Sul punto si evidenzia che, in ossequio al noto principio della compensatio lucri cum danno, anche tale posta risarcitoria dovrà essere sottratta dal quantum dovuto al fine di evitare una locupletazione del risarcimento del danno, che altrimenti finirebbe per trasformarsi in una fonte di arricchimento per l'assicurato. Infatti, secondo l'orientamento ormai stabilizzatosi a partire dalle note sentenze a Sezioni Unite del 2018 la Corte è costante nel sostenere che “nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.”
Per cui, “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.
Sul punto si evidenzia che non è condivisibile la ricostruzione dell'istituto fornita da parte attrice secondo la quale le somme ricevute da assicurazioni per infortuni personali avrebbero natura previdenziale e, pertanto, non sarebbero cumulabili con il risarcimento.
pagina 15 di 21 Ed invero, con riferimento a tali prodotti assicurativi, che non trovano nel codice una puntuale disciplina organica, il panorama giurisprudenziale è apparso per lungo tempo alquanto frastagliato.
In particolare, a fronte di un orientamento interpretativo volto ad assimilare dette polizze alle assicurazioni contro i danni, si è fatta strada un'altra opinione tesa ad avvicinarle alla categoria delle assicurazioni sulla vita. A sopire tale acceso dibattito sono dunque intervenute le Sezioni Unite che, nel pronunciarsi (non già in termini generali e assoluti, ma specificamente) sull'applicabilità dell'art. 1910 c.c. alle polizze infortuni, hanno distinto entro queste ultime quelle volte a garantire il rischio di invalidità non mortali da quelle finalizzate a coprire l'evento morte (cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 5119/2002). In estrema sintesi, la
Suprema Corte ha chiarito che alle polizze contro infortuni non letali si devono applicare in prevalenza le norme sull'assicurazione contro i danni (e, specificamente, l'art. 1910 c.c.), posto che, da un lato,
l'infortunio non mortale, pur essendo un accadimento genericamente relativo alla “persona”, non può cionondimeno qualificarsi come “evento attinente alla vita umana” come prescrive per l'assicurazione sulla vita l'art. 1882, seconda parte, c.c.; dall'altro lato, il “danno”, menzionato nella prima parte dell'art. 1882
c.c., non si riferisce solo alle cose, ma anche ai pregiudizi alle persone, con la conseguenza che anche la polizza infortuni soggiace al principio indennitario sotteso alla disciplina delle assicurazioni contro i danni.
Ciò troverebbe conferma nel rilievo che l'art. 1916 co. 4 c.c. - disposizione ritenuta espressione del principio indennitario - estende espressamente la surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso l'eventuale danneggiante anche alle polizze stipulate contro gli “infortuni sul lavoro” e le “disgrazie accidentali”.
Un discorso opposto dovrebbe invece svolgersi - sempre, ad avviso delle Sezioni Unite - con riguardo alle coperture assicurative contro infortuni letali, la cui disciplina dovrebbe ritrarsi “prevalentemente” dalle disposizioni sull'assicurazione sulla vita. Infatti, solo la morte - e non già il mero infortunio invalidante - rientrerebbe nel concetto di “evento attinenti alla vita umana” di cui all'art. 1882 c.c. e, inoltre, le polizze contro infortuni letali hanno uno schema molto simile a quello proprio delle assicurazioni sulla vita, posto che vengono inevitabilmente e fatalmente stipulate dall'assicurato a vantaggio di un terzo beneficiario.
pagina 16 di 21 Dopo aver tracciato la suindicata distinzione, le Sezioni Unite - sempre nella sent. n. 5119/2002 - si confrontano poi con la prassi assicurativa corrente chiarendo che spesso “le polizze di assicurazione contro gli infortuni non si limitano a coprire l'ipotesi dell'infortunio inabilitante o invalidante, ma anche quella dell'infortunio mortale”.
In tal caso - prosegue il Collegio - “le differenziazioni di disciplina sopra menzionate sono quindi destinate ad operare nell'ambito di un medesimo contratto. Una peculiarità del contratto di assicurazione privata contro gli infortuni è infatti proprio quella dell'essere tale contratto caratterizzato dalla complessità del rischio coperto, in quanto comprensivo sia del rischio di infortunio produttivo di inabilità temporanea o invalidità permanente, sia del rischio di infortunio mortale. La duplicità del rischio implica diversificazione di disciplina del contratto, che deve quindi ritenersi soggetto ad una disciplina di tipo misto: da ricavare prevalentemente dalla disciplina dettata per l'assicurazione contro i danni, nel caso in cui il particolare aspetto del rapporto del quale deve essere individuata la disciplina si ricolleghi alla deduzione di un infortunio che abbia determinato inabilità o invalidità, ovvero prevalentemente dalla disciplina dettata per l'assicurazione sulla vita, nel caso in cui venga in considerazione un infortunio mortale” (Cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 5119/2002).
Un'applicazione dei principi tracciati dalle Sezioni Unite n. 5119/2002 si ritrova nella sentenza n.
13233/2014 della Cassazione che, estendendo in via generale la distinzione sopra tracciata - estensione peraltro in sé non scontata, posto che le stesse Sezioni Unite hanno espressamente manifestato l'intenzione, non già di fornire criteri generali validi in assoluto, ma solo di risolvere la specifica questione dell'applicabilità al caso loro sottoposto dell'art. 1910 c.c. - ha escluso la possibilità di cumulare la somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno per lesioni personali con l'indennizzo percepito in forza di una polizza infortuni (Cfr. Cass. n. 13233/14). Nello specifico, la Corte di Cassazione, ha sostenuto tale conclusione per le seguenti ragioni:
- in primo luogo, ammettendo il cumulo, il danneggiato si troverebbe in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a quella in cui si trovava prima dell'illecito, in violazione del principio indennitario pienamente operante anche nel caso di pagamenti fondati su titoli differenti (rispettivamente, il contratto assicurativo e il risarcimento);
pagina 17 di 21 - in secondo luogo, escludendo la compensatio, si verrebbe a configurare in capo all'assicurato un interesse positivo al verificarsi dell'infortunio, trasformando così il contratto assicurativo in un'occasione di lucro e finendo così per configurare la polizza - ammantata di un intento “speculativo” - come una sorta di
“scommessa”;
- in terzo luogo, “se il terzo responsabile risarcisce la vittima prima che questa percepisca l'indennizzo, il credito risarcitorio si estingue per effetto dell'adempimento, e con esso il danno risarcibile. L'assicuratore non sarà tenuto al pagamento di alcun indennizzo, per la semplice ragione che non v'è più alcun danno da indennizzare. Lo stesso dicasi nell'ipotesi inversa, in cui il danneggiato percepisca l'indennizzo assicurativo prima del risarcimento. Anche in tal caso l'obbligo risarcitorio del terzo responsabile verrà meno non per effetto della compensatio, ma per la semplice ragione che l'intervento dell'assicuratore ha eliso
(in tutto od in parte) il pregiudizio patito dal danneggiato e non si può pretendere il risarcimento di un danno che non c'è più”.
Dall'applicabilità del principio della compensatio lucri cum danno al caso di specie, deriva altresì il rigetto della domanda di improcedibilità sollevata da parte convenuta con riferimento agli artt. 1895, 1905 e 1910 c.c. posto che, scopo di tali norme, è quello di evitare che il ristoro che l'assicuratore è tenuto a versare non sia essere superiore al danno patito dall'interessato, circostanza questa non rilevabile nel caso di specie poiché dal risarcimento dovuto da dovrà essere sottratto quanto già percepito dal danneggiato Controparte_1
dalla Controparte_5
Si precisa, infine, che l'intera somma versata dalla dovrà essere decurtata;
non emerge dalla quietanza CP_5
in alcun modo che 500,00 euro, dei 6.000,00 ricevuti, fossero a titolo di rimborso spese legali, come asseritamente sostenuto dall'attore in comparsa conclusionale, a pag. 4.
2.3. Conteggio complessivo del danno risarcibile
Su tale somma devono essere poi calcolati gli interessi dal giorno della mora, la quale opera ex re, in base all'art. 1219 comma II n. 1 c.c.. Gli interessi moratori vanno calcolati, dunque, al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno (conformemente alla pronuncia delle S.U. della Suprema Corte n. 1712/95) fino al momento della liquidazione, decorrendo successivamente sulla somma liquidata sino al soddisfo (la somma di euro 13.433,90 in quanto liquidata a valori attuali andrà pertanto devalutata alla data del 24/06/2020 e pagina 18 di 21 successivamente rivalutata alla data dell'acconto ricevuto anno per anno con il calcolo dei relativi interessi legali).
Nel caso che ci occupa il quantum risarcibile, devalutato alla data del sinistro 24/06/2020 ammonta ad euro
11.383,69. Gli interessi, calcolati dal giugno 2020 a dicembre 2020 (data dell'acconto ricevuto da
[...]
sulla somma anno per anno rivalutata, sono pari ad euro 2,74 oltre rivalutazione e la Controparte_5
somma complessivamente dovuta ammonta ad euro 11.375,05. Alla somma ottenuta dovrà essere detratto l'acconto ricevuto pari ad euro 6.000,00 e, sulla somma così ottenuta dovranno essere calcolati gli interessi e la rivalutazione fino alla data del secondo acconto ricevuto. Gli interessi, calcolati dal dicembre 2020 a gennaio 2021 (data dell'acconto ricevuto da sulla somma anno per anno rivalutata, Controparte_1
sono pari ad euro 0,13 oltre rivalutazione e la somma complessivamente dovuta ammonta ad euro
5.407,43. Alla somma ottenuta dovrà essere detratto l'acconto ricevuto pari ad euro 2.520,00 (acconto ricevuto al netto della somma risarcita per danno al mezzo e onorari legali) e, sulla somma così ottenuta dovranno essere calcolati gli interessi e la rivalutazione fino alla data odierna. Gli interessi alla data odierna sono pari ad euro 304,85 oltre rivalutazione e la somma complessivamente dovuta ammonta ad euro
3.703,36.
3. Sul danno patrimoniale
Quanto ai danni patrimoniali, parte attrice ha chiesto il risarcimento delle somme sostenute per le spese mediche e per la riparazione del proprio velocipede.
Per quanto riguarda le spese mediche depositate in atti le stesse sono state ritenute congrue e pertinenti dal consulente tecnico per euro 708,66.
Con riferimento al danno subito dal velocipede parte attrice ha depositato in giudizio sia la documentazione fotografica comprovante il danneggiamento effettivo del bene (cfr. doc 1 all. citazione e doc. 1 all. memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. attore), sia un preventivo di riparazione del mezzo pari ad euro
1.894,00 oltre iva (cfr. doc. 7 all. citazione). Inoltre, il danneggiamento del bene risulta provato sia dalla documentazione fotografica in atti, sia implicitamente confermato dal comportamento tenuto da parte pagina 19 di 21 convenuta in fase stragiudiziale la quale ha offerto come risarcimento di tale danno la somma di euro
1.000,00 (cfr. doc. 4 all. citazione), nonché dalle dichiarazioni rilasciate dai testimoni e (cfr. Tes_5 Tes_4
dichiarazioni rilasciate all'udienza del 23/05/2023).
Per la quantificazione del danno subito dal velocipede può essere utilizzato come base per il risarcimento il preventivo prodotto in atti. Sul punto, la Corte di Cassazione ha infatti ribadito a più riprese che un preventivo di riparazione, se non specificatamente contestato dalla controparte, può costituire prova sufficiente dell'entità del danno poiché la mancata contestazione implica acquiescenza rispetto al contenuto del preventivo, esonerando l'attore dall'onere di ulteriori prove (cfr. Cass. n. 27624/2020; Cass.
26693/2013).
Orbene, con riferimento al caso di specie il preventivo, non risulta contestato da parte convenuta nei termini di legge essendosi la stessa limitata, peraltro solo in sede di comparsa conclusionale, ad asserire che non vi è prova dell'effettiva riparazione del bene.
Alla luce di quanto esposto il danno al mezzo può essere quantificato nella somma di euro 2.310,68, a tale somma andrà detratto l'acconto già corrisposto in fase stragiudiziale dalla compagnia di assicurazione e pari ad euro 1.000,00, per un residuo di euro 1.310,68.
Su tali somme (euro 708,66 ed euro 1.310,68) devono essere poi calcolati gli interessi moratori dal giorno del sinistro in quanto il danno è liquidato ai valori dal giorno della mora, la quale opera ex re, in base all'art. 1219 comma II n. 1 c.c.. Gli interessi ammontano ad euro 184,09 e si avrà quindi un totale di danno risarcibile pari ad euro 2.203,43.
4. Conteggio complessivo del danno risarcibile
Alla luce di tutto quanto fin qui esposto il danno risarcibile ammonta ad euro 5.906,79 (di cui euro 3.703,36
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed euro 2.203,43 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale).
Su tale somma andranno poi calcolati gli interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
5. Sulle spese processuali
pagina 20 di 21 Alla luce del complessivo esito del giudizio e dell'accoglimento in misura notevolmente ridotta della pretesa attorea, appare opportuno compensare tra le parti costituite le spese di lite per ½, ponendo il residuo ½ a carico delle convenute in solido fra loro, liquidandole ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, parametri medi dello scaglione di riferimento (da determinarsi sulla base del decisum) tenuto conto della durata del giudizio e della complessità dell'istruttoria svolta.
Le spese di c.t.u., invece, come in atti liquidate, dovranno essere poste a carico dei convenuti in solido, essendo state necessarie per accertare il danno non patrimoniale subito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- accoglie la domanda proposta da parte attrice nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna , e in persona del legale CP_3 Controparte_2 Controparte_1
rappresentante protempore, al pagamento, in solido fra loro e in favore di , della Parte_1
somma di euro 5.906,79, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- condanna , e in persona del legale CP_3 Controparte_2 Controparte_1
rappresentante protempore, al pagamento, in solido fra loro e in favore di , delle Parte_1
spese di lite da liquidarsi in euro 759,00 per spese vive ed euro 2.538,50 per compensi (459,50 per fase di studio, 388,50 per fase introduttiva, 840,00 per fase istruttoria e 850,50 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%. i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- Compensa per la restante parte le spesi di lite;
- Pone le spese di c.t.u., come in atti liquidate, definitivamente a carico delle convenute in solido.
Spoleto 01/04/2025
Il giudice
Dott. Federico Falfari
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