Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 14 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 74/2024 RG Lavoro vertente
TRA
, c.f. nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(Caserta) e residente in [...], rappresentata e difesa in virtù di procure speciali in atti, dall'Avv. Ulderico Tornincasa [c.f.: ; Pec: C.F._2 Email_1
Tel/Fax: 081.8921862], elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Cipriano D'Aversa (Caserta) al Corso Umberto I n. 226
- Appellante
E
in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano ( tutti giusta C.F._3 procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma REP n. 37875 del Per_1
22/03/2024 in atti, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC t Email_2
- Appellato
1
Con ricorso depositato in data 9.1.2024 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di NAPOLI NORD in funzione di Giudice del lavoro n. 5343/2023 pubbl. il 12/12/2023 con la quale, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento riconosciuta con decorrenza dal 6.5.2021 (come da decreto di omologa del 23.11.2022, reso all'esito del giudizio n. 5980/2021 R.G. presso il medesimo Ufficio), era stata disposta la compensazione per metà delle spese di lite e condannato l' al pagamento della residua metà CP_1 liquidata “in tale misura ridotta in euro 600,00, oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione”.
A sostegno della statuizione, il Tribunale aveva rilevato La correttezza del comportamento della parte convenuta che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio;
nella quantificazione aveva considerato l'assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
L'appellante ha censurato esclusivamente il governo delle spese, in quanto erroneamente compensate per metà in violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91, comma 1, c.p.c. e 92, comma 2, c.p.c.. Ha rilevato infatti che l' CP_1 aveva provveduto al pagamento oltre il termine di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa.
Ha osservato che la condotta della parte convenuta valorizzata dal Tribunale non costituisce un'ipotesi che trova conforto in alcuna previsione normativa.
Con riguardo alla quantificazione ha denunciato la violazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 in relazione al valore della causa di €.12.048,20#, risultando la somma liquidata in sentenza inferiore ai minimi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Ha chiesto, in riforma parziale della gravata sentenza: in via principale, condannare l' , al pagamento alle spese di giustizia nella CP_1 misura pari ad €.3.397,00# più oneri (valori medi), e quindi - detratta la somma già liquidata dall' (€.600,00# più oneri) - alla residua somma totale di CP_1
€.2.797,00# oltre oneri;
in via subordinata, in applicazione dei minimi, condannare l' al pagamento CP_1 alle spese di giustizia nella misura pari ad €.1.865,00# più oneri (valori minimi) e quindi - detratti €.600,00# più oneri liquidati in sentenza - alla residua somma di
€.1.265,00# oltre oneri;
con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio.
Notificato l'atto, l' si è costituito resistendo ed invocando il rigetto del gravame. CP_1
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note di parte, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
2 Il gravame è fondato.
1.Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese, secondo parte appellante ingiustamente compensate per metà.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto- legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la 3 compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
Secondo quanto previsto dall'art. 445 bis c.p.c. “Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Con riguardo alla fattispecie in esame, la liquidazione della prestazione, come è pacifico, è stata effettuata in corso di causa (v. prospetto di pagamento del 20.4.2023), dopo il deposito (24.3.2023) e la notifica (in data 28.3.2023) del ricorso.
Tuttavia, il Tribunale ha compensate le spese per metà, valorizzando la correttezza del comportamento processuale dell' che aveva adempiuto in corso di causa. CP_1
Il collegio – alla luce di quanto esposto in premessa - rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta processuale della parte ( ) e le ipotesi CP_1 tipizzate dal legislatore.
Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero.
2.Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie la parte ha chiesto la liquidazione dell'intero sulla base della corretta applicazione dei parametri, avendo il Giudice violato anche i valori minimi. Ha concluso per la liquidazione – già detratto l'importo di euro 600 indicato in sentenza – della somma differenziale di euro €.2.797,00# secondo i valori medi ovvero di €.1.265,00# in applicazione dei minimi, oltre oneri.
La tariffa cui far riferimento ratione temporis è quella del DM 55/2014 - 147/2022, per lo scaglione da euro 5.200,00 a 26.000,00 per le cause di previdenza in relazione all'ammontare della prestazione riconosciuta e corrisposta alla ricorrente.
Avuto riguardo alla materia del contendere, priva di profili di complessità interpretativa in fatto ed in diritto, trattandosi di una domanda di pagamento dei ratei di una prestazione riconosciuta e non ancora erogata, con cessazione della materia del contendere per effetto del pagamento in corso di causa, possono applicarsi i valori minimi con riguardo alla fase indicate nel gravame (di studio, introduttiva e decisionale), non essendo stata svolta istruttoria.
Competono pertanto, per l'intero, euro 1.865,00 da cui detrarre euro 600,00 liquidati dal Tribunale.
Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alle spese del primo grado che vanno regolate secondo soccombenza e poste per intero a carico dell' , nella misura CP_1 rideterminata di complessivi € 1.865,00 secondo i parametri minimi del DM
4 147/2022 per le cause di previdenza;
ne consegue la condanna dell' al CP_1 pagamento della somma di euro 1.265,00 pari alla differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla parziale compensazione ed alla sola differenza tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di istruttoria e di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con CP_1 attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, pone a carico dell' le spese relative al giudizio di primo grado per l'intero, CP_1 rideterminate in euro 1.865,00; condanna l' al pagamento della residua somma pari ad ulteriori € 1.265,00 CP_1 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario avv. Ulderico Tornincasa;
condanna l'appellato al pagamento delle spese legali del presente grado che liquida in complessivi € 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del suddetto procuratore.
Così deciso in Napoli il 14 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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