Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2765 /2023 R.G. lavoro vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ( ) in virtù di procura generale alle C.F._1 liti per Notaio del distretto di Roma del 23.1.2023 numero Persona_1
Rep.37590, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura , con indirizzo PEC: Pt_1
t Email_1
=Appellante
E
, nata a [...] il [...], c.f. , ivi residente CP_1 C.F._2 alla via Camillo Cucca n.3, rapp.ta e difesa per mandato in calce alla presente memoria dall'avv.Achille Ambrosone ( ) con il quale elett.te CodiceFiscale_3 domicilia in Napoli al C.so Umberto I° n.34; pec Email_2
= Appellata
FATTO E DIRITTO
1
Cittadinanza – di cui alla domanda della ricorrente prot. Parte_2 del 3.2.2021 e condannato per l'effetto l' al pagamento in favore della Pt_1 ricorrente dei soli ratei non riscossi a tale titolo per il periodo da marzo 2021 a giugno 2022, pari a complessivi euro 9.193,75, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
condannato l' al pagamento delle spese processuali. Pt_1
L'appellante si è lamentato della quantificazione della condanna, rilevando che l'importo in questione era stato erroneamente calcolato, senza tener conto del fatto che le somme mensili da erogare a titolo di RDC variano in funzione dell'ISEE in corso di validità nel periodo di riferimento. Richiamate le risultanze delle attestazioni ISEE in atti e sviluppati i relativi conteggi, affermata l'ammissibilità dell'eccezione di pagamento in appello, ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva condannato l' al pagamento di Pt_1 somme erroneamente quantificate pari a euro 9.193,75, da ridurre a euro 8.252,81 (di cui 3.200,00 già corrisposti e 5.052,81 da corrispondere); con vittoria di spese del doppio grado.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la eccependo l'inammissibilità CP_1 per tardività, con riguardo al termine breve per impugnare decorrente dalla notifica della sentenza effettuata il 29.7.2023 e, comunque, nel merito l'infondatezza del gravame. Vinte le spese,
Disposta la trattazione scritta, le parti costituite hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza – come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è inammissibile.
L'impugnazione è stata tardivamente proposta in data 13.11.2023 avverso la sentenza indicata in premessa, pubblicata il 28/07/2023 e notificata a mezzo PEC alla controparte il 29.7.2023 (v. allegati da A ad E nella produzione dell'appellata, contenenti le ricevute telematiche di accettazione ed avvenuta consegna della PEC inviata agli indirizzi sia della sede centrale in Roma che di quella territoriale dell' , contumace in primo grado). Pt_1
L'atto di appello risulta depositato telematicamente oltre il termine di gg. 30 decorrente dalla data di notifica della sentenza impugnata, ritualmente eseguita. Infatti, a norma dell'art. 326 c.p.c. il termine per proporre l'impugnazione - in caso di notifica della sentenza di primo grado, fissato in 30 giorni dal precedente art. 325 c.p.c. – è perentorio e decorre dalla notificazione della sentenza, che nel caso 2 di specie risulta ritualmente effettuata nei confronti dell'ente, contumace in primo grado.
“Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ….” (v. C. Cass. sez. 3, Sentenza n. 6571 del 14/03/2013 Rv. 625391 - 01).
Nel caso in esame la notifica, eseguita in forma rituale “appare caratterizzata dalla volontà di porre fine al processo, mettendo in moto i termini per l'impugnazione nei confronti sia del notificato sia del notificante” e quindi può definirsi idonea a segnare il "dies a quo" del termine breve di impugnazione. (cfr. C. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 25/02/2011 - Rv. 617120).
La tardività dell'appello, producendo il passaggio in giudicato della sentenza, è rilevabile d'ufficio e non è sanata nemmeno dalla costituzione dell'appellato (Cass. 12.10.1984 n. 5114) rientrando nei compiti demandati al Giudice quello di controllare la tempestività della impugnazione, a prescindere da ogni sollecitazione di parte, inidonea a condizionare l'esercizio di un potere dovere del giudice ( Cass.
6.2.1987 n. 1193; Cass. 19.3.1990 n. 2260) Cass 25.9.1987 n. 7026; Cass S Unite 15.5.1990 n. 4196).
Infine l'art. 3 l. 742/1969 esclude dal regime della sospensione dei termini relativi al periodo feriale tutte le controversie riconducibili all'art. 429 c.p.c. essendo la esclusione correlata non alla specialità del rito bensì all'urgenza, sì da operare anche nel caso in cui il relativo procedimento si sia svolto senza l'osservanza del rito del lavoro (Cass. 21.1.1995 n. 70).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti – come quello di specie - pendenti a far data dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara inammissibile l'appello;
3 condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Achille Ambrosone;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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