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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/01/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6764/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6764 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 opponenti, con l'avv.to Daniele Gubbini
e società che ha nel frattempo incorporato Controparte_1 Controparte_2
opposta, con gli avv.ti Andrea Zaglio e Augusto Azzini
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 3.10.2024 e, perciò, per parte opponente come da memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. e per parte opposta come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1503 ord. in data 3.4.2020, il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto alla debitrice principale (da ora, per brevità, ) nonché ai fideiussori Parte_1 Pt_1 Pt_2
pagina 1 di 8 Cont e di pagare, in favore della ricorrente (da ora, la Parte_2 Parte_3 Controparte_2 somma di € 27.154,42=, oltre interessi e spese, quale residuo credito derivante dal contratto di leasing strumentale n. 6020096, stipulato in data 20.5.2009, risolto a seguito di furto del bene.
Avverso detto decreto, notificato (con atto spedito a mezzo del servizio postale) in data 16.6.2020, hanno proposto tempestiva opposizione SIMA, la e il con atto di citazione Parte_2 Parte_3
notificato in data 22.6.2020.
Cont Gli opponenti hanno rappresentato, in sintesi, che: i) in data 20.5.2009 aveva stipulato con l Pt_1
contratto di leasing n. 6020096 avente ad oggetto “N. 1 MINIESCAVATORE CINGOLATO 'DOOSAN'
MOD. DX357 COMPLETO DI BENNE ED ACCESSORI”; ii) il bene concesso il leasing, ricoverato in un cantiere sito in Fossato di Vico, era stato oggetto di furto “tra le 17.00 del giorno 11/10/2010 e le ore 07.00 del 12/10/2010”; iii) il furto era stato tempestivamente denunciato ai Carabinieri del luogo e Cont alla società concedente;
iv) con comunicazione in data 15.10.2010, aveva immediatamente dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva prevista dal combinato disposto degli artt. 15 e
17 delle condizioni generali di contratto;
v) la compagnia assicurativa, richiesta dell'indennizzo, lo aveva negato ritenendo l'inoperatività della polizza, in difetto dei requisiti richiesti dalle “Ulteriori
Cont condizioni speciali di polizza”; vi) veva quindi azionato il credito residuo di € 17.783,75= a titolo risarcitorio per il danno patito a causa del furto del bene, oltre ad € 9.370,67 a titolo di interessi di mora previsti contrattualmente ai sensi degli artt. 15, 17 e 18 delle condizioni generali di contratto.
Tutto ciò premesso, gli opponenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della per Controparte_2
inadempimento in termini di violazione della buona fede contrattuale ex artt. 1375 c.c. e 1175 c.c. nel corso dell'esecuzione del contratto di leasing per cui è causa, per i danni subiti da parte attrice quale conseguenza della propria scorretta condotta, così come argomentato nel corpo dell'atto e quivi espressamente richiamato, con conseguente condanna della convenuta a risarcire alla
[...]
in termini di danno, la somma corrispondente alla sorte ed agli interessi di mora Parte_1
richiesti da controparte con il ricorso per decreto ingiuntivo ed operando infine la compensazione giudiziale dei rispettivi crediti, propria o impropria che sia, mandando così indenni da debenze anche i pagina 2 di 8 due fideiussori e e con revoca o annullamento o dichiarazione di Parte_3 Parte_2
nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
con ogni conseguente effetto e in ogni caso con vittoria delle spese di lite;
nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità della per Controparte_2
inadempimento in termini di violazione dei propri obblighi di informazione e lealtà ex art. 2043 c.c. per i danni subiti da parte attrice quale conseguenza della propria scorretta condotta, ossia per la mancata copertura assicurativa, con conseguente condanna della convenuta a risarcire alla
[...]
in termini di danno, la somma corrispondente alla sorte ed agli interessi di mora Parte_1
richiesti da controparte con il ricorso per decreto ingiuntivo ed operando infine la compensazione giudiziale, propria o impropria che sia, dei rispettivi crediti, mandando così indenni da debenze anche
i due fideiussori e e con revoca o annullamento o dichiarazione di Parte_3 Parte_2
nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
con ogni conseguente effetto e in ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
Cont i è costituita in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza dell'opposizione e ha concluso per il rigetto delle domande degli opponenti, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese.
Con ordinanza in data 17.11.2020 il g.i. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
3.10.2024 sulle conclusioni (anche istruttorie) delle parti richiamate in epigrafe.
2. In fatto.
È del tutto pacifico in causa, e risulta in ogni caso riscontrato documentalmente, che:
Cont a) con contratto in data 20.5.2009, ha concesso in leasing a “N. 1 MINIESCAVATORE Pt_1
COMPLETO ED ACCESSORI”; Parte_4 Parte_5 Pt_6
pagina 3 di 8 b) il contratto prevede, all'art. 12 delle condizioni generali, l'obbligo gravante sull'utilizzatore di assicurare il bene concesso in leasing, fra l'altro, per il rischio di furto;
c) quanto a detto obbligo, il medesimo art. 12 prevede poi la facoltà per l'utilizzatore di stipulare una propria polizza, vincolata a favore del concedente, con una compagnia di assicurazione di gradimento dello stesso concedente o, in alternativa, di provvedere all'assicurazione “tramite apposita polizza globale che il Concedente ha stipulato con Compagnia di Assicurazione di propria scelta”;
d) con particolare riferimento a tale seconda ipotesi, l'articolo in esame prevede che “la sottoscrizione del presente contratto da parte dell' comporta anche l'adesione alle condizioni della Parte_7 polizza stipulata dal Concedente, condizioni che l' dichiara di avere esaminato e di avere Parte_7 approvato preventivamente alla sottoscrizione del contratto stesso”.
È altresì pacifico in causa che:
a) , all'atto della stipula del contratto di leasing, ha provveduto ad assicurare il bene aderendo Pt_1
Cont alla polizza allora stipulata da on Controparte_3
Cont b) in data 14.1.2010, a comunicato a la disdetta unilaterale della polizza assicurativa “All Pt_1
Risk”, già stipulata con e il perfezionamento di una nuova polizza con Controparte_3 [...]
(da ora, ; Controparte_4 CP_4
Cont c) con tale comunicazione, ha anche segnalato una “necessaria maggiorazione del premio assicurativo del 17,5%”, assicurando al contempo che anche tale nuova polizza sarebbe stata “idonea alla copertura di tutti i rischi indicati nel sopra citato art. 12” del contratto di leasing;
d) , dopo un primo rifiuto, ha aderito alla nuova polizza, Pt_1
e) il bene concesso in leasing è stato oggetto di furto “tra le 17.00 del giorno 11/10/2010 e le ore 07.00 del 12/10/2010”;
f) richiesta dell'indennizzo, lo ha negato ritenendo l'inoperatività della polizza, in difetto dei CP_4 requisiti richiesti dalle “Ulteriori condizioni speciali di polizza”; pagina 4 di 8 g) ha motivato il proprio rifiuto lamentando, in particolare, la violazione delle disposizioni di CP_4
polizza nella parte in cui prevedevano che il cantiere in cui era ricoverato il mezzo dovesse essere
“adeguatamente illuminato e recintato con divisorio in rete metallica di almeno due metri, con aperture sulla recinzione costituite da cancello metallico chiuso a chiave”, richiedendo inoltre che il bene “fosse […] posizionato ad una distanza di almeno tre metri dalla struttura divisoria”;
Cont h) ha quindi richiesto il pagamento dell'importo dovuto contrattualmente (artt. 15, 17 e 18), maggiorato degli interessi di mora.
3. In diritto.
In tale contesto, gli opponenti sollevano “Eccezione di mancata esecuzione di buona fede del contratto da parte della ex artt. 1375 c.c. e 1175 c.c. e sua responsabilità nella causazione Controparte_2 del danno da mancata copertura assicurativa”, lamentando l'inadempimento della società concedente, consistito, in sostanza, nell'avere:
a) omesso di stipulare una nuova polizza idonea a garantire una effettiva protezione assicurativa per il rischio di furto del bene;
b) avere indotto l'utilizzatrice ad aderire alla nuova polizza, omettendo di informarla adeguatamente circa i profili di inadeguatezza di detta polizza.
L'assunto non può essere condiviso.
L'art. 12 del contratto di leasing prevede, come ricordato, l'obbligo gravante sull'utilizzatore di assicurare il bene, mediante stipula di una propria polizza o mediante adesione alla polizza già stipulata
Cont da
L'articolo in esame prevede poi che, in tale seconda ipotesi, la sottoscrizione del contratto di leasing da parte dell'utilizzatore “comporta anche l'adesione alle condizioni della polizza stipulata dal
Concedente, condizioni che l'Utilizzatore dichiara di avere esaminato e di avere approvato preventivamente alla sottoscrizione del contratto stesso”.
pagina 5 di 8 Di qui l'infondatezza della tesi difensiva degli opponenti, che pretende, in sostanza, di trasformare uno specifico onere gravante sull'utilizzatore (ossia quello di esaminare e approvare le condizioni di polizza prima della sottoscrizione del contratto) in un obbligo della controparte, ricavato dai generali doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sanciti dall'art. 1375 c.c.
Cont Rileva in ogni caso il tribunale come il (nuovo) contratto di assicurazione stipulato da on CP_4
contempli, fra i rischi assicurati, quello di furto del bene, stabilendo peculiari modalità di custodia dello stesso, necessarie per l'operatività della copertura assicurativa (il bene – come ricordato - deve essere custodito in un cantiere “adeguatamente illuminato e recintato con divisorio in rete metallica di almeno due metri, con aperture sulla recinzione costituite da cancello metallico chiuso a chiave” e
“posizionato ad una distanza di almeno tre metri dalla struttura divisoria”).
Si tratta di precauzioni prive di carattere eccezionale, ed anzi di natura usuale -, che appaiono coerenti all'esigenza di assicurare modalità di custodia del bene idonee a scoraggiare la commissione di furti con modalità troppo agevoli.
Ne deriva che, anche sotto questo diverso profilo, il mancato riconoscimento dell'indennizzo assicurativo non può ritenersi conseguenza della violazione di generici doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla società concedente, ma piuttosto di specifici obblighi (o, meglio, oneri) chiaramente posti dal contratto di assicurazione a carico dell'utilizzatore, esclusivo responsabile della custodia del bene.
Cont Solo per completezza, va quindi rilevato che, proposte da le nuove modalità di assicurazione del bene, ha opposto, in un primo momento, il proprio rifiuto (comunicazione in data 22.2.2010, doc. Pt_1
Cont n. 7 dell'opposta) e che a replicato a tale comunicazione (con lettera in data 11.3.2010, doc. n. 8 sempre dell'opposta), informando la controparte della possibilità di “fornirci una polizza analoga a quella da noi richiesta” (con conseguente decurtazione dai canoni della “quota del premio assicurativo
a partire dal mese successivo alla nostra accettazione delle nuove coperture”) o, in alternativa, di
“recedere dal contratto di leasing senza addebito di alcuna penalità” nel termine – da ritenersi congruo
– di 60 giorni dal ricevimento della precedente comunicazione contenente la proposta unilaterale di pagina 6 di 8 modifica del contratto;
comportamento questo improntato ad assoluta trasparenza ed idoneo a consentire all'utilizzatore d'adottare la scelta più confacente alle proprie esigenze. Cont Ne deriva, come anticipato, l'insussistenza di un inadempimento contrattuale di con la conseguente infondatezza della pretesa risarcitoria degli odierni opponenti.
Per le ragioni indicate, deve poi essere esclusa - a maggior ragione - la pretesa responsabilità extra
Cont contrattuale di nel radicale difetto di una condotta che, anche al di fuori del contesto contrattuale, risulti connotata da intrinseca illiceità.
4. Istanze istruttorie.
Cont Esclusa, per le ragioni indicate, la responsabilità di er il mancato riconoscimento dell'indennizzo assicurativo, risultano inammissibili, per irrilevanza, le istanze istruttorie articolate da parte opponente
(capitoli di prova testimoniali in seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.) dirette a dar prova del danno subito e del suo ammontare.
5. Riepilogo.
Disattesi i motivi di opposizione articolati dagli opponenti, va, sempre per completezza, rilevato che, come già osservato con l'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto, “parte opponente non contesta la correttezza del conteggio operato dall'odierna opposta per determinare il proprio credito a seguito del furto del bene”; ne deriva il rigetto dell'opposizione, con conseguente, integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché delle ulteriori domande ed eccezioni degli opponenti.
6. Spese.
Gli opponenti, soccombenti, vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute da
[...]
Cont (società che, nel frattempo, ha incorporato per il presente giudizio di opposizione, Controparte_1
che si liquidano, come da nota spese depositata (che espone valori inferiori a quelli medi per le cause di valore da € 26.000,01= ad € 52.000,00=), in € 4.379,21= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
pagina 7 di 8 - rigetta l'opposizione proposta da e avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3
il decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 1503 ord. in data 3.4.2020, e, per l'effetto, conferma detto decreto;
- condanna gli opponenti al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
4.379,21=, per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 22.1.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6764 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 opponenti, con l'avv.to Daniele Gubbini
e società che ha nel frattempo incorporato Controparte_1 Controparte_2
opposta, con gli avv.ti Andrea Zaglio e Augusto Azzini
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 3.10.2024 e, perciò, per parte opponente come da memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. e per parte opposta come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1503 ord. in data 3.4.2020, il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto alla debitrice principale (da ora, per brevità, ) nonché ai fideiussori Parte_1 Pt_1 Pt_2
pagina 1 di 8 Cont e di pagare, in favore della ricorrente (da ora, la Parte_2 Parte_3 Controparte_2 somma di € 27.154,42=, oltre interessi e spese, quale residuo credito derivante dal contratto di leasing strumentale n. 6020096, stipulato in data 20.5.2009, risolto a seguito di furto del bene.
Avverso detto decreto, notificato (con atto spedito a mezzo del servizio postale) in data 16.6.2020, hanno proposto tempestiva opposizione SIMA, la e il con atto di citazione Parte_2 Parte_3
notificato in data 22.6.2020.
Cont Gli opponenti hanno rappresentato, in sintesi, che: i) in data 20.5.2009 aveva stipulato con l Pt_1
contratto di leasing n. 6020096 avente ad oggetto “N. 1 MINIESCAVATORE CINGOLATO 'DOOSAN'
MOD. DX357 COMPLETO DI BENNE ED ACCESSORI”; ii) il bene concesso il leasing, ricoverato in un cantiere sito in Fossato di Vico, era stato oggetto di furto “tra le 17.00 del giorno 11/10/2010 e le ore 07.00 del 12/10/2010”; iii) il furto era stato tempestivamente denunciato ai Carabinieri del luogo e Cont alla società concedente;
iv) con comunicazione in data 15.10.2010, aveva immediatamente dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva prevista dal combinato disposto degli artt. 15 e
17 delle condizioni generali di contratto;
v) la compagnia assicurativa, richiesta dell'indennizzo, lo aveva negato ritenendo l'inoperatività della polizza, in difetto dei requisiti richiesti dalle “Ulteriori
Cont condizioni speciali di polizza”; vi) veva quindi azionato il credito residuo di € 17.783,75= a titolo risarcitorio per il danno patito a causa del furto del bene, oltre ad € 9.370,67 a titolo di interessi di mora previsti contrattualmente ai sensi degli artt. 15, 17 e 18 delle condizioni generali di contratto.
Tutto ciò premesso, gli opponenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della per Controparte_2
inadempimento in termini di violazione della buona fede contrattuale ex artt. 1375 c.c. e 1175 c.c. nel corso dell'esecuzione del contratto di leasing per cui è causa, per i danni subiti da parte attrice quale conseguenza della propria scorretta condotta, così come argomentato nel corpo dell'atto e quivi espressamente richiamato, con conseguente condanna della convenuta a risarcire alla
[...]
in termini di danno, la somma corrispondente alla sorte ed agli interessi di mora Parte_1
richiesti da controparte con il ricorso per decreto ingiuntivo ed operando infine la compensazione giudiziale dei rispettivi crediti, propria o impropria che sia, mandando così indenni da debenze anche i pagina 2 di 8 due fideiussori e e con revoca o annullamento o dichiarazione di Parte_3 Parte_2
nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
con ogni conseguente effetto e in ogni caso con vittoria delle spese di lite;
nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità della per Controparte_2
inadempimento in termini di violazione dei propri obblighi di informazione e lealtà ex art. 2043 c.c. per i danni subiti da parte attrice quale conseguenza della propria scorretta condotta, ossia per la mancata copertura assicurativa, con conseguente condanna della convenuta a risarcire alla
[...]
in termini di danno, la somma corrispondente alla sorte ed agli interessi di mora Parte_1
richiesti da controparte con il ricorso per decreto ingiuntivo ed operando infine la compensazione giudiziale, propria o impropria che sia, dei rispettivi crediti, mandando così indenni da debenze anche
i due fideiussori e e con revoca o annullamento o dichiarazione di Parte_3 Parte_2
nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
con ogni conseguente effetto e in ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
Cont i è costituita in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza dell'opposizione e ha concluso per il rigetto delle domande degli opponenti, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese.
Con ordinanza in data 17.11.2020 il g.i. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
3.10.2024 sulle conclusioni (anche istruttorie) delle parti richiamate in epigrafe.
2. In fatto.
È del tutto pacifico in causa, e risulta in ogni caso riscontrato documentalmente, che:
Cont a) con contratto in data 20.5.2009, ha concesso in leasing a “N. 1 MINIESCAVATORE Pt_1
COMPLETO ED ACCESSORI”; Parte_4 Parte_5 Pt_6
pagina 3 di 8 b) il contratto prevede, all'art. 12 delle condizioni generali, l'obbligo gravante sull'utilizzatore di assicurare il bene concesso in leasing, fra l'altro, per il rischio di furto;
c) quanto a detto obbligo, il medesimo art. 12 prevede poi la facoltà per l'utilizzatore di stipulare una propria polizza, vincolata a favore del concedente, con una compagnia di assicurazione di gradimento dello stesso concedente o, in alternativa, di provvedere all'assicurazione “tramite apposita polizza globale che il Concedente ha stipulato con Compagnia di Assicurazione di propria scelta”;
d) con particolare riferimento a tale seconda ipotesi, l'articolo in esame prevede che “la sottoscrizione del presente contratto da parte dell' comporta anche l'adesione alle condizioni della Parte_7 polizza stipulata dal Concedente, condizioni che l' dichiara di avere esaminato e di avere Parte_7 approvato preventivamente alla sottoscrizione del contratto stesso”.
È altresì pacifico in causa che:
a) , all'atto della stipula del contratto di leasing, ha provveduto ad assicurare il bene aderendo Pt_1
Cont alla polizza allora stipulata da on Controparte_3
Cont b) in data 14.1.2010, a comunicato a la disdetta unilaterale della polizza assicurativa “All Pt_1
Risk”, già stipulata con e il perfezionamento di una nuova polizza con Controparte_3 [...]
(da ora, ; Controparte_4 CP_4
Cont c) con tale comunicazione, ha anche segnalato una “necessaria maggiorazione del premio assicurativo del 17,5%”, assicurando al contempo che anche tale nuova polizza sarebbe stata “idonea alla copertura di tutti i rischi indicati nel sopra citato art. 12” del contratto di leasing;
d) , dopo un primo rifiuto, ha aderito alla nuova polizza, Pt_1
e) il bene concesso in leasing è stato oggetto di furto “tra le 17.00 del giorno 11/10/2010 e le ore 07.00 del 12/10/2010”;
f) richiesta dell'indennizzo, lo ha negato ritenendo l'inoperatività della polizza, in difetto dei CP_4 requisiti richiesti dalle “Ulteriori condizioni speciali di polizza”; pagina 4 di 8 g) ha motivato il proprio rifiuto lamentando, in particolare, la violazione delle disposizioni di CP_4
polizza nella parte in cui prevedevano che il cantiere in cui era ricoverato il mezzo dovesse essere
“adeguatamente illuminato e recintato con divisorio in rete metallica di almeno due metri, con aperture sulla recinzione costituite da cancello metallico chiuso a chiave”, richiedendo inoltre che il bene “fosse […] posizionato ad una distanza di almeno tre metri dalla struttura divisoria”;
Cont h) ha quindi richiesto il pagamento dell'importo dovuto contrattualmente (artt. 15, 17 e 18), maggiorato degli interessi di mora.
3. In diritto.
In tale contesto, gli opponenti sollevano “Eccezione di mancata esecuzione di buona fede del contratto da parte della ex artt. 1375 c.c. e 1175 c.c. e sua responsabilità nella causazione Controparte_2 del danno da mancata copertura assicurativa”, lamentando l'inadempimento della società concedente, consistito, in sostanza, nell'avere:
a) omesso di stipulare una nuova polizza idonea a garantire una effettiva protezione assicurativa per il rischio di furto del bene;
b) avere indotto l'utilizzatrice ad aderire alla nuova polizza, omettendo di informarla adeguatamente circa i profili di inadeguatezza di detta polizza.
L'assunto non può essere condiviso.
L'art. 12 del contratto di leasing prevede, come ricordato, l'obbligo gravante sull'utilizzatore di assicurare il bene, mediante stipula di una propria polizza o mediante adesione alla polizza già stipulata
Cont da
L'articolo in esame prevede poi che, in tale seconda ipotesi, la sottoscrizione del contratto di leasing da parte dell'utilizzatore “comporta anche l'adesione alle condizioni della polizza stipulata dal
Concedente, condizioni che l'Utilizzatore dichiara di avere esaminato e di avere approvato preventivamente alla sottoscrizione del contratto stesso”.
pagina 5 di 8 Di qui l'infondatezza della tesi difensiva degli opponenti, che pretende, in sostanza, di trasformare uno specifico onere gravante sull'utilizzatore (ossia quello di esaminare e approvare le condizioni di polizza prima della sottoscrizione del contratto) in un obbligo della controparte, ricavato dai generali doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sanciti dall'art. 1375 c.c.
Cont Rileva in ogni caso il tribunale come il (nuovo) contratto di assicurazione stipulato da on CP_4
contempli, fra i rischi assicurati, quello di furto del bene, stabilendo peculiari modalità di custodia dello stesso, necessarie per l'operatività della copertura assicurativa (il bene – come ricordato - deve essere custodito in un cantiere “adeguatamente illuminato e recintato con divisorio in rete metallica di almeno due metri, con aperture sulla recinzione costituite da cancello metallico chiuso a chiave” e
“posizionato ad una distanza di almeno tre metri dalla struttura divisoria”).
Si tratta di precauzioni prive di carattere eccezionale, ed anzi di natura usuale -, che appaiono coerenti all'esigenza di assicurare modalità di custodia del bene idonee a scoraggiare la commissione di furti con modalità troppo agevoli.
Ne deriva che, anche sotto questo diverso profilo, il mancato riconoscimento dell'indennizzo assicurativo non può ritenersi conseguenza della violazione di generici doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla società concedente, ma piuttosto di specifici obblighi (o, meglio, oneri) chiaramente posti dal contratto di assicurazione a carico dell'utilizzatore, esclusivo responsabile della custodia del bene.
Cont Solo per completezza, va quindi rilevato che, proposte da le nuove modalità di assicurazione del bene, ha opposto, in un primo momento, il proprio rifiuto (comunicazione in data 22.2.2010, doc. Pt_1
Cont n. 7 dell'opposta) e che a replicato a tale comunicazione (con lettera in data 11.3.2010, doc. n. 8 sempre dell'opposta), informando la controparte della possibilità di “fornirci una polizza analoga a quella da noi richiesta” (con conseguente decurtazione dai canoni della “quota del premio assicurativo
a partire dal mese successivo alla nostra accettazione delle nuove coperture”) o, in alternativa, di
“recedere dal contratto di leasing senza addebito di alcuna penalità” nel termine – da ritenersi congruo
– di 60 giorni dal ricevimento della precedente comunicazione contenente la proposta unilaterale di pagina 6 di 8 modifica del contratto;
comportamento questo improntato ad assoluta trasparenza ed idoneo a consentire all'utilizzatore d'adottare la scelta più confacente alle proprie esigenze. Cont Ne deriva, come anticipato, l'insussistenza di un inadempimento contrattuale di con la conseguente infondatezza della pretesa risarcitoria degli odierni opponenti.
Per le ragioni indicate, deve poi essere esclusa - a maggior ragione - la pretesa responsabilità extra
Cont contrattuale di nel radicale difetto di una condotta che, anche al di fuori del contesto contrattuale, risulti connotata da intrinseca illiceità.
4. Istanze istruttorie.
Cont Esclusa, per le ragioni indicate, la responsabilità di er il mancato riconoscimento dell'indennizzo assicurativo, risultano inammissibili, per irrilevanza, le istanze istruttorie articolate da parte opponente
(capitoli di prova testimoniali in seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.) dirette a dar prova del danno subito e del suo ammontare.
5. Riepilogo.
Disattesi i motivi di opposizione articolati dagli opponenti, va, sempre per completezza, rilevato che, come già osservato con l'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto, “parte opponente non contesta la correttezza del conteggio operato dall'odierna opposta per determinare il proprio credito a seguito del furto del bene”; ne deriva il rigetto dell'opposizione, con conseguente, integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché delle ulteriori domande ed eccezioni degli opponenti.
6. Spese.
Gli opponenti, soccombenti, vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute da
[...]
Cont (società che, nel frattempo, ha incorporato per il presente giudizio di opposizione, Controparte_1
che si liquidano, come da nota spese depositata (che espone valori inferiori a quelli medi per le cause di valore da € 26.000,01= ad € 52.000,00=), in € 4.379,21= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
pagina 7 di 8 - rigetta l'opposizione proposta da e avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3
il decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 1503 ord. in data 3.4.2020, e, per l'effetto, conferma detto decreto;
- condanna gli opponenti al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
4.379,21=, per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 22.1.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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