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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/06/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.29/2025
Verbale udienza del 3 giugno 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Eliana De Pasquale che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per , parte resistente, l'Avv.Giulia Garzo Controparte_1
per delega dell'Avv. Tucci Emanuela, la quale si riporta agli scritti difensivi e verbali di causa e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Per l' (oggi ), parte resistente, alle ore Controparte_2
10,04 nessuno è presente.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 4 giugno 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 29/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Eliana De Pasquale (c.f.: , giusta procura in C.F._2
atti;
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. rappresentata e difesa, dall'Avv. Emanuela Tucci, c.f. giusta procura in C.F._3
atti.
resistente
E
, (CF , in Controparte_4 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (ADS92006980806), Controparte_4
giusta procura in atti.
resistente Oggetto: opposizione avverso intimazione pagamento.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12,40 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.01.2025, il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09420249009897321000 e la sottesa cartella di pagamento n. n.
09420130012637285000, comunicata in data 25.11.2024, dall'
[...]
, con cui veniva intimato il pagamento della complessiva Controparte_5
somma di euro 21.892,12, relativo a sanzioni amministrative e correlate maggiorazioni ex Legge N. 689/81, per l'anno 2010. Pertanto, concludeva chiedendo : - accertare e dichiarare nulla l'intimazione di pagamento n.
09420249009897321000 per la prescrizione del relativo credito portato dalla cartella n. 09420130012637285000 (notificata in data 03/06/2013, in forza del ruolo n. 2013/2465 formato dalla Parte_2
per sanzione amministrativa l.689/81 anno di riferimento: 2010);-
[...]
conseguentemente annullare e/o revocare per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo n. 2013/2465 indicato nella cartella n. 09420130012637285000 ordinando, altresì, la cancellazione dello stesso. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del costituito difensore che ha anticipato le prime e non riscosse le seconde”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio l' e l' , resistendo alla domanda. Controparte_1
L' eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di Controparte_1
prescrizione e concludeva chiedendo di:” Rigettare la domanda poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto in ragione di quanto illustrato in parte motiva e, per l'effetto, confermare l'impugnata Intimazione di pagamento n.
09420249009897321000, dichiarando dovuto il credito portato dalla presupposta cartella n. 09420130012637285000; in caso inverosimile di suo accoglimento per motivi afferenti all'esclusivo operato dell'Ente creditore, tenere indenne e dichiarare la sua carenza Controparte_7
di legittimazione passiva. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore”.
Si costituiva l' (oggi ), eccependo Controparte_2
l'inammissibilità della domanda in quanto diretta avverso un atto privo di autonomia, in quanto parte ricorrente agisce avverso un'intimazione di pagamento emessa dal concessionario, il difetto di legittimazione passiva per le domande relative alla fase della riscossione o, in subordine, rilievo sul piano delle spese. Quindi concludeva chiedendo di ” rigettare l'avversa domanda poiché inammissibile e infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari o, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, con compensazione delle spese”.
Preliminarmente, giova sottolineare che l'odierno ricorrente, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249009897321000 e la sottesa cartella di pagamento n. 09420130012637285000, comunicata in data 25.11.2024, dall' per la somma pari ad 21.892,12 Controparte_5
relativa a Sanzione amministrativa Legge 689/981 , per Controparte_4
l'anno 2010 .
Quanto all'eccezione di inammissibilità và detto che, con il presente ricorso , ha eccepito l'esistenza di fatti estintivi del credito, sopravvenuti alla notifica della cartella di pagamento, quali, proprio, l'intervenuta prescrizione.
Quando si vogliono fare valere questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (la cartella di pagamento), quale può essere , appunto, la prescrizione del credito, l'opposizione da proporre è quella all'esecuzione, prevista dall'art.615 c.p.c., proponibile in qualsiasi momento e svincolato, quindi, da qualsivoglia termine decadenziale.
Infatti, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza dall'art. 24,
d.lgs. n.46/1999, non preclude, affatto la possibilità di far valere, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi, (come ad esempio la prescrizione) del credito controverso, formatisi, successivamente, tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa è da ritenersi infondata, atteso che, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce questioni inerenti al merito, cioè la prescrizione della pretesa contributiva per omissione dell'attività di riscossione, per cui tutte le parti chiamante in giudizio devono ritenersi legittimati passivi.
Passando al merito della questione, appare infondata l'eccezione di prescrizione del credito portato dall'intimazione di pagamento oggi impugnata e dalla cartella di pagamento ad essa sottesa.
Il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge
335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Quanto sostenuto dal ricorrente è infondato, per le motivazioni che di seguito verranno esposte. Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983,
è stata soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del 17 agosto 1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma 10.” (Cass.
n. 4672/2006).
E il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento
è stato di recente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di CP_8
non è sufficiente per consentire la trasformazione del termine di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
La cartella di non può essere paragonata ad un provvedimento CP_8
giudiziale definitivo, pertanto, l'art. 2953 c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”. Considerando a questo punto il caso di specie, risultano in atti delle notifiche effettuate nel 2017, nel 2023 e 2024, da parte di Controparte_1
e la sospensione della riscossione disposta ex DL n. 18/2020 e
[...]
ss.mm., dall'8/3/2020 al 31/8/2021 causa Covid-19, non vi è dubbio che dubbio che alcuna prescrizione sia decorsa.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso non trova fondamento e, pertanto va rigettato..
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti di parte ricorrente.
Stante l'estraneità dell' al sopra esaminato motivo di opposizione accolto, CP_9
le spese di lite vanno integralmente compensate tra l'opponente e i predetti enti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Palmi, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
3) Condanna parte resistente a rifondere le spese in solido nei confronti dei resistenti, che liquida in € 1.238,00, in assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, oltre accessori, ove dovuti..
Così deciso in Palmi, 4 giugno 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.29/2025
Verbale udienza del 3 giugno 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Eliana De Pasquale che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per , parte resistente, l'Avv.Giulia Garzo Controparte_1
per delega dell'Avv. Tucci Emanuela, la quale si riporta agli scritti difensivi e verbali di causa e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Per l' (oggi ), parte resistente, alle ore Controparte_2
10,04 nessuno è presente.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 4 giugno 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 29/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Eliana De Pasquale (c.f.: , giusta procura in C.F._2
atti;
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. rappresentata e difesa, dall'Avv. Emanuela Tucci, c.f. giusta procura in C.F._3
atti.
resistente
E
, (CF , in Controparte_4 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (ADS92006980806), Controparte_4
giusta procura in atti.
resistente Oggetto: opposizione avverso intimazione pagamento.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12,40 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.01.2025, il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09420249009897321000 e la sottesa cartella di pagamento n. n.
09420130012637285000, comunicata in data 25.11.2024, dall'
[...]
, con cui veniva intimato il pagamento della complessiva Controparte_5
somma di euro 21.892,12, relativo a sanzioni amministrative e correlate maggiorazioni ex Legge N. 689/81, per l'anno 2010. Pertanto, concludeva chiedendo : - accertare e dichiarare nulla l'intimazione di pagamento n.
09420249009897321000 per la prescrizione del relativo credito portato dalla cartella n. 09420130012637285000 (notificata in data 03/06/2013, in forza del ruolo n. 2013/2465 formato dalla Parte_2
per sanzione amministrativa l.689/81 anno di riferimento: 2010);-
[...]
conseguentemente annullare e/o revocare per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo n. 2013/2465 indicato nella cartella n. 09420130012637285000 ordinando, altresì, la cancellazione dello stesso. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del costituito difensore che ha anticipato le prime e non riscosse le seconde”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio l' e l' , resistendo alla domanda. Controparte_1
L' eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di Controparte_1
prescrizione e concludeva chiedendo di:” Rigettare la domanda poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto in ragione di quanto illustrato in parte motiva e, per l'effetto, confermare l'impugnata Intimazione di pagamento n.
09420249009897321000, dichiarando dovuto il credito portato dalla presupposta cartella n. 09420130012637285000; in caso inverosimile di suo accoglimento per motivi afferenti all'esclusivo operato dell'Ente creditore, tenere indenne e dichiarare la sua carenza Controparte_7
di legittimazione passiva. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore”.
Si costituiva l' (oggi ), eccependo Controparte_2
l'inammissibilità della domanda in quanto diretta avverso un atto privo di autonomia, in quanto parte ricorrente agisce avverso un'intimazione di pagamento emessa dal concessionario, il difetto di legittimazione passiva per le domande relative alla fase della riscossione o, in subordine, rilievo sul piano delle spese. Quindi concludeva chiedendo di ” rigettare l'avversa domanda poiché inammissibile e infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari o, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, con compensazione delle spese”.
Preliminarmente, giova sottolineare che l'odierno ricorrente, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249009897321000 e la sottesa cartella di pagamento n. 09420130012637285000, comunicata in data 25.11.2024, dall' per la somma pari ad 21.892,12 Controparte_5
relativa a Sanzione amministrativa Legge 689/981 , per Controparte_4
l'anno 2010 .
Quanto all'eccezione di inammissibilità và detto che, con il presente ricorso , ha eccepito l'esistenza di fatti estintivi del credito, sopravvenuti alla notifica della cartella di pagamento, quali, proprio, l'intervenuta prescrizione.
Quando si vogliono fare valere questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (la cartella di pagamento), quale può essere , appunto, la prescrizione del credito, l'opposizione da proporre è quella all'esecuzione, prevista dall'art.615 c.p.c., proponibile in qualsiasi momento e svincolato, quindi, da qualsivoglia termine decadenziale.
Infatti, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza dall'art. 24,
d.lgs. n.46/1999, non preclude, affatto la possibilità di far valere, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi, (come ad esempio la prescrizione) del credito controverso, formatisi, successivamente, tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa è da ritenersi infondata, atteso che, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce questioni inerenti al merito, cioè la prescrizione della pretesa contributiva per omissione dell'attività di riscossione, per cui tutte le parti chiamante in giudizio devono ritenersi legittimati passivi.
Passando al merito della questione, appare infondata l'eccezione di prescrizione del credito portato dall'intimazione di pagamento oggi impugnata e dalla cartella di pagamento ad essa sottesa.
Il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge
335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Quanto sostenuto dal ricorrente è infondato, per le motivazioni che di seguito verranno esposte. Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983,
è stata soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del 17 agosto 1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma 10.” (Cass.
n. 4672/2006).
E il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento
è stato di recente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di CP_8
non è sufficiente per consentire la trasformazione del termine di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
La cartella di non può essere paragonata ad un provvedimento CP_8
giudiziale definitivo, pertanto, l'art. 2953 c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”. Considerando a questo punto il caso di specie, risultano in atti delle notifiche effettuate nel 2017, nel 2023 e 2024, da parte di Controparte_1
e la sospensione della riscossione disposta ex DL n. 18/2020 e
[...]
ss.mm., dall'8/3/2020 al 31/8/2021 causa Covid-19, non vi è dubbio che dubbio che alcuna prescrizione sia decorsa.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso non trova fondamento e, pertanto va rigettato..
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti di parte ricorrente.
Stante l'estraneità dell' al sopra esaminato motivo di opposizione accolto, CP_9
le spese di lite vanno integralmente compensate tra l'opponente e i predetti enti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Palmi, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
3) Condanna parte resistente a rifondere le spese in solido nei confronti dei resistenti, che liquida in € 1.238,00, in assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, oltre accessori, ove dovuti..
Così deciso in Palmi, 4 giugno 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo