Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 351/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Fra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Parte_1
Chiaranz e Andrea Saccone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Albenga (SV), Via Papa Giovanni XXIII
n. 126/9, come da procura allegata all'atto di appello;
- Appellante -
- contro –
ON
- Appellato contumace –
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, in
accoglimento della presente impugnazione e in parziale riforma della
1
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2378/2021 R.G.:
1. accertare e dichiarare che, a seguito del testamento olografo di datato 15/7/2015, pubblicato il 14/3/2017 e ER
registrato ad Albenga il 16/3/2017 al n. 1574 serie 1T, come da atto
Notaio di Alassio n. 6946 Rep. e n. 5695 Racc., la Persona_2
lesione della quota di eredità necessaria riservata a Parte_1
è pari a euro 83.333,33;
[...]
2. per l'effetto, assegnare a favore di , nella sua Parte_1
qualità di erede legittimaria e di avente diritto, la quota di 1/3
dell'immobile sito in Alassio, a Catasto Fabbricati foglio 25 -
mappale 1139 sub 2 - 3, in oggi censito nel Catasto Fabbricati come
segue: - Foglio 25, mappale n. 1139, sub. 45; con facoltà di
di compensare la quota della legittimaria ON
pretermessa con l'equivalente monetario pari a euro 83.333,33 oltre
interessi ex art. 1284 comma 4 cod. civ., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, con restituzione dei frutti civili dalla stessa
data;
3. ordinare alla competente Agenzia delle Entrate - Sezione del
Territorio la trascrizione della sentenza nei pubblici registri
immobiliari, in relazione alla quota di comproprietà di 1/3,
spettante a dell'immobile sito in Alassio, a Parte_1
Catasto Fabbricati foglio 25 - mappale 1139 sub 2 - 3, in oggi
censito nel Catasto Fabbricati come segue: - Foglio 25, mappale n.
1139, sub. 45;
4. condannare a rifondere spese e compensi di ON
lite a sia per il presente grado di giudizio sia Parte_1
modificando i soli compensi liquidati in primo grado in ragione del
maggior valore del decisum, confermando le già liquidate spese di
2 C.T.U. e C.T.P., nonché del contributo unificato e delle spese di
trascrizione della domanda giudiziale”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 7/9/2021, citava in Parte_1
giudizio nanti il Tribunale di Savona nonché ON
(senza vocatio in ius), chiedendo di: Parte_2
- accertare e dichiarare che il testamento olografo di ER
del 15/7/2015 (pubblicato il 14/3/2017) l'aveva totalmente
[...]
pretermessa dall'eredità dimessa dal defunto padre;
- conseguentemente, dichiarare l'inefficacia del predetto testamento nei propri confronti, operare la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della propria quota di legittima, dichiarare che l'attrice partecipava alla comunione ereditaria nella misura riservata per legge di 1/3 e, quindi, per l'equivalente pari ad euro
83.333,33, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 cod. civ;
- in caso di contestazione concernente l'an ovvero il quantum debeatur, di accertare e dichiarare che l'atto di compravendita del
18/6/2018 a rogito Notaio costituiva atto dissimulante Persona_2
un negotium mixtum cum donatione, da a favore ON
di ; Parte_2
- per l'effetto, assegnare all'attrice in qualità di erede legittimaria ed avente diritto, la quota di 1/3 dell'immobile ereditario sito in Alassio, con facoltà di di ON
compensare la propria quota di legittima per l'equivalente monetario pari ad euro 83.333,33 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 cod.
civ., fermo il diritto di ottenere, anche nei confronti del terzo acquirente , la restituzione del bene anche per Parte_2
equivalente monetario;
3 - ordinare alla competente Agenzia delle Entrate la trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri immobiliari;
- con vittoria di spese di lite, oltre accessori.
A fondamento della pretesa l'attrice rappresentava: -che lei ed erano figli legittimi del defunto ON ER
, il quale con testamento olografo del 15/7/2015 (pubblicato
[...]
il 14/3/2017) aveva disposto la devoluzione dell'unico bene immobile
– che esuriva l'intero compendio ereditario – al fratello CP_1
prevedendo già, in caso di premorienza di questi, l'operare esplicito del meccanismo della rappresentazione in favore della nipote
; Pt_3
- che tale disposizione risultava lesiva della quota di legittima dell'attrice, posto che, ai sensi dell'art. 537, comma 2, c.c., in assenza del coniuge, la quota riservata ai figli, era pari ai 2/3
del patrimonio, da dividersi in parti uguali e, quindi, nel caso di specie, a un 1/3 cadauno;
-che in data 18/6/2018, l'immobile era stato dal fratello alienato a per il prezzo di euro 70.000,00 sebbene, Parte_2
in ragione dei miglioramenti apportativi dai condividenti, il suo valore effettivo ammontava ad euro 250.000,00, considerata la possibile modifica della destinazione d'uso da negozio-magazzino a locale abitativo;
- che pertanto, la lesione della quota di legittima subita dall'attrice era pari ad euro 83.333,33 (ovvero 250.000,00 : 3).
2. Si costituiva contestando la ricostruzione ON
dell'attrice ed eccependo che:
-l'attrice, avendo già di fatto accettato l'eredità, non aveva legittimazione ad agire ex art. 564 c.c.;
4 -la disposizione testamentaria a proprio favore doveva essere interpretata come un mero legato, stante la presenza nell'asse ereditario di ulteriori beni (es. un'auto Audi A3 e giacenze in conto corrente) già equamente divisi con la sorella;
-non sussisteva in ogni caso la pretesa lesione eccepita dall'attrice in quanto la stessa era già stata beneficiata dal de cuius di plurime donazioni, satisfattive della propria quota di legittima,
come risulterebbe dalla dichiarazione manoscritta paterna.
3.Con sentenza n. 680 del 26/9/2023 , il Tribunale di Savona:
1) accertava e dichiarava che il testamento olografo di ER
del 15/7/2015 disponendo di lasciare ad
[...] ON
l'immobile sito in Alassio di cui è causa, aveva pretermesso totalmente la figlia dall'eredità, determinando una Parte_1
lesione della quota di legittima pari ad euro 35.743,73;
2) per l'effetto, assegnava all'attrice, nella sua qualità di erede legittimaria e di avente diritto, la quota di 7/25 di tale immobile, con facoltà di di compensare detta quota con ON
l'equivalente monetario pari ad euro 35.743,73, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.;
3) ordinava alla competente Agenzia delle Entrate la trascrizione della sentenza nei pubblici registri immobiliari, in relazione alla quota di comproprietà spettante ad Parte_1
4) dichiarava inammissibili le domande proposte dall'attrice nei confronti di non convenuto in giudizio;
Parte_2
5) rigettava tutte le altre domande;
6) condannava il convenuto alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in euro 7.600,00 per competenze professionali oltre accessori di legge, nonché alla refusione delle spese di CTU e CTP e del CU di legge.
5 Il Tribunale:
- giudicava infondata l'eccezione del convenuto in merito alle asserite donazioni paterne già ricevute dall'attrice soddisfattive della quota di legittima riservatale ex lege, posto che l'immobile di Vendone era stato regolarmente ceduto alla sorella con atto pubblico in data 18/6/2003, attestante l'effettivo versamento del corrispettivo pattuito con rilascio di ampia quietanza liberatoria dotata, nel caso di specie ove rivolta alla diretta controparte,
stessa efficacia probatoria della confessione giudiziale.
- concordava con la stima dell'immobile dal consulente tecnico di ufficio;
infatti sussisteva al momento dell'apertura della successione la possibilità di effettuare il cambio di destinazione d'uso dell'immobile da magazzino a civile abitazione;
il criterio scelto dal consulente del “valore di trasformazione” dell'immobile,
derivante dalla differenza tra il valore del bene ottenuto alla fine del processo di trasformazione detratti i costi necessari alla stessa;
risultavano infondate le doglianze dell'attrice relative agli asseriti esborsi per lavorazioni e impianti (per complessivi euro 29.773,55) precedentemente eseguiti per ottenere il parziale cambio di destinazione da negozio a magazzino, in quanto tali opere non avevano recato alcuna utilità al fine di effettuare il mutamento di destinazione d'uso da magazzino ad abitativo, restando assorbite dai nuovi interventi comunque necessari;
risultava irrilevante la questione inerente il mancato accesso ai locali da parte del consulente tecnico di ufficio, considerato che il bene relitto andava valutato nello stato esistente al momento dell'apertura della successione, rimanendo quindi ininfluente ai fini del decidere l'apprezzamento del suo stato attuale.
6 Alla luce delle precedenti considerazioni, riteneva che i dati contabili da prendere in considerazione per verificare l'eventuale lesione della quota di legittima fossero:
1. euro 127.000,00, quale valore dell'unico immobile relitto alla data di apertura della successione;
2. euro 37.000,00, quale ammontare del denaro contante indicato nella denuncia di successione, di cui l'attrice risultava aver già ricevuto la metà;
3. euro 1.268,80 come spese, per competenze Notaio per la dichiarazione di successione.
In conclusione, il giudice di prime cure, dato atto che la quota di eredità necessaria riservata ex lege ad era pari Parte_1
ad euro 35.743,73, in parziale accoglimento della domanda dell'attrice, assegnava a costei la quota di 7/25 dell'immobile ereditario, con facoltà di di compensare tale ON
quota con l'equivalente monetario.
4. Avverso tale sentenza, in data 25/3/2024, proponeva appello
, formulando due motivi di gravame. Parte_1
Primo motivo di appello .
L'appellante lamentava anzitutto l'errata determinazione del valore dell'immobile di cui è causa, dovuta a carenza di motivazione della sentenza riguardo le osservazioni del proprio consulente tecnico di ufficio, con conseguente conferma delle conclusioni del CTU, esposte nella relazione in data 19/9/2022.
Nello specifico, il perito, dopo aver rilevato che il valore attuale di mercato del bene con destinazione di civile abitazione era pari ad euro 205.000,00, aveva erroneamente detratto i costi (euro
91.000,00) necessari per effettuare il cambio di destinazione d'uso
7 da magazzino a civile abitazione, giungendo a identificare in 114.000
il valore del bene ereditario.
L'operato del consulente, a detta dell'appellante, contrastava sia con il disposto di cui all'art. 747 c.c. che fa espresso riferimento al valore dell'immobile al tempo dell'apertura della successione,
sia con l'insegnamento della Cassazione secondo cui il valore va accertato al momento dell'apertura della successione, avuto riguardo a tutte le «potenzialità economiche» del bene, se il corrispondente diritto – come nel caso concreto – era già maturato al tempo.
In sintesi, per non incorrere in violazioni, il consulente tecnico di ufficio avrebbe dovuto accertare il valore dell'immobile (ad uso magazzino) al momento dell'apertura della successione, aumentandolo al fine di raggiungere il valore derivante dalla possibilità di trasformarlo in civile abitazione.
Inoltre, eccepiva che senza motivo nella Parte_1
determinazione del prezzo del cespite non erano state tenute in debito conto le spese (totali euro 29.773,55) già effettuate prima dell'apertura della successione per la sostituzione di serramenti e cassonetti, nonché per il rifacimento di servizio igienico ed impiantistica, seppur tali lavori – come attestato dal proprio CTP
nelle osservazioni del 4/10/2022 – abbiano poi sensibilmente ridotto i costi di variazione d'uso.
Lamentava, ancora, l'appellante il mancato confronto nel giudizio di stima effettuato dal CTU con i valori OMI dei magazzini per la zona di interesse, il cui prezzo medio al mq (euro 1.950,00) avrebbe condotto ad identificare in euro 156.773,55 l'equivalente del bene.
Infine, riferisce che secondo la valutazione del proprio consulente tecnico di part il valore sarebbe stato pari ad euro 250.000,00.
Secondo motivo di appello.
8 L'appellante contestava, inoltre, i dati contabili presi in considerazione nella sentenza impugnata (punto F) al fine della ricostruzione del relictum e della quota disponibile, con incidenza sulla verifica dell'eventuale lesione della quota di legittima.
Nello specifico, lamentava che il Tribunale avrebbe erroneamente sommato al valore (euro 127.000,00) dell'unico bene immobile relitto l'ammontare (euro 37.000,00) del denaro contante indicato nella denuncia di successione e già diviso in parti uguali tra gli eredi legittimari, nonché le spese notarili (euro 1.268,80) per la dichiarazione di successione.
Quanto al primo importo, stante la nota differenza tra azione ed eccezione, eccepisce l'assenza di un'apposita domanda riconvenzionale per rimettere in discussione gli accordi relativi alla ripartizione del denaro;
circa l'asserito debito ereditario,
rileva che lo stesso è stato contratto dal solo fratello in vista della vendita dell'immobile.
In conclusione, sulla base dei motivi esposti, in parziale riforma della sentenza n. 680, emessa dal Tribunale di Savona il 26/9/2023,
l'appellante chiede alla Corte di accertare che la quota di eredità
necessaria riservatale ex lege è pari ad euro 83.333,33, con conseguente assegnazione di 1/3 dell'immobile ereditario di cui è
causa e facoltà del fratello di compensare per equivalente CP_1
monetario, oltre interessi detta quota.
5. non si costituiva in giudizio e veniva ON
dichiarato contumace con ordinanza del Consigliere istruttore in data 5/7/2024.
All'udienza del 20/2/2025, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica,
9 il Consigliere istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
6.Il primo motivo di appello è infondato.
Il consulente tecnico di ufficio si è correttamente attenuto al principio di valutare l'immobile al momento dell'apertura della successione per valutare la lesione della legittima .
La particolarità del caso è che l'immobile aveva delle potenzialità
economiche non ancora sfruttate in quanto poteva essere trasformato da magazzino ed unità destinata a civile abitazione, con acquisizione di maggior valore.
Correttamente quindi il consulente tecnico di ufficio ha determinato in primo luogo il valore che l'immobile avrebbe avuto se fosse stato trasformato in una unità abitativa.
A tal fine si è avvalso di alcune compravendite recenti di appartamenti vicini siti in immobili con caratteristiche simili
(cosiddetto Metodo del Confronto di Mercato - Market Comparision
Approach - MCA) .
Sono state selezionate tre compravendite, una nella stessa via, due in una via adiacente.
Determinata la superficie commerciale in mq. 86.40, il valore a metro quadrato dell'immobile finito è stimato in €. 2.785,10 €/mq.
Ha poi fatto un confronto con i valori OMI a metro quadrato ed ha verificato che il valore ottenuto con il primo metodo di calcolo erano perfettamente congruenti con quelli ottenuto applicando il criterio dei valori OMI , in quanto rientrava all'interno della forbice dei valori OMI , che va per la zona da 2400,00 Euro a
3600,00).
10 Ma la trasformazione da magazzino ad unità abitativa comporta dei costosi lavori di adattamento e ristrutturazione il cui costo rappresenta una uscita, una spesa per il proprietario.
Correttamente dunque dal valore dell'immobile trasformato in una abitazione (205.000€) è stato sottratto il costo (91.000,00 €) che si sarebbe dovuto affrontare se effettivamente si facesse la ristrutturazione e la trasformazione da magazzino ad abitazione.
Appare ovvio che pertanto è del tutto errata la tesi dell'appellante che i costi di ristrutturazione vadano aggiunti e non detratti come sostiene parte appellante.
Partire come anche sostiene l'appellante dal valore del magazzino non ancora trasformato ed aggiungere una variazione in incremento per le potenzialità edificatorie in realtà è una operazione di calcolo inutilmente appesantita.
Infatti tale variazione in incremento si otterrebbe prendendo il valore dell'immobile trasformato, sottraendo i costi di trasformazione e sottraendo anche il valore del magazzino non trasformato;
si ottiene così l'incremento di valore che si deve poi raggiunto al valore dell'immobile come magazzino.
Tanto vale pertanto applicare il criterio di calcolo: valore dell'immobile trasformato in civile abitazione – costi della ristrutturazione.
I calcoli fatti dal consulente tecnico di ufficio appaiono corretti e nell'integrazione della sua consulenza a cui si rinvia, risponde alle pagine 4 e 5 in modo corrette alle osservazioni fatte in primo grado dal consulente di parte appellante.
I lavori effettuati in passato, nel 2007 -2008 ossia quasi dieci anni prima dell'apertura nel 2017 della successione, da parte appellante sull'immobile paterno relativi alla sostituzione degli
11 infissi, ad alcuni copri cassonetti degli avvolgibili ai lavori di rifacimento del bagno (muratura + impiantistica), alla tinteggiatura dei locali e l'installazione dell'impianto di climatizzazione formato da una unità esterna Daikin e due Spit
interni potevano andare bene per un magazzino ma sono inadeguati per una abitazione.
Il secondo motivo di appello è infondato.
La lunga disquisizione su domande ed eccezioni fatte dall'appellante
è del tutto inconferente.
Per determinare l'asse ereditario ai fini del calcolo della legittima ai sensi dell'articolo 556 c.c. si deve tenere conto del relictum, ossia di tutti i beni lasciati dal de cuius.
Il fatto che questi beni nella parte della liquidità fossero stati già divisi fra le parti e che tale divisione non sia stata impugnata
è del tutto irrilevante.
L'odierno appellato si è limitato ad allegare e provare gli altri elementi da inserire nel calcolo della quota di legittima che il giudicante era tenuto a prendere in considerazione in base al disposto di cui all'art. 556 c.c. che disciplina la riunione fittizia.
Il giudice di primo grado ha quindi ricostruito – con apposita tabella – la quota di eredità necessaria spettante alla legittimaria pretermessa, seguendo il procedimento previsto dall'art. 556 c.c.,
mediante questo calcolo che si riporta:
Valore dell'immobile: 127.000,00 € +
Denaro contante : 37.000,00 € =
Relictum: 164.000,00 €
-Debiti ereditari 1268,80 € =
Residuo netto : 162.731,50 €
12 Quota di legittima spettante all'appellante:54.243,73 € -
Somme già ricevute in sede di divisione della liquidità € 18.500,00
- somme ancora da ricevere € 35.743,73.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Nulla sulle spese del grado di appello essendo l'appellato rimasto contumace.
Occorre dichiarare ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Savona n. 680 del 26/9/2023
[...]
respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Nulla sulle spese.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, lì 27/2/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott.ssa Rossella Atzeni
13