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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/07/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2199/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza a trattazione scritta del 1 luglio 2025, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2199/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Alfarone, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
, in persona del Sindaco metropolitano pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Natale Previti,, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONTRO
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 21.04.2023 , premesso di prestare Parte_1 la propria attività lavorativa alle dipendenze di , con la Controparte_2
1 qualifica di Istruttore di Polizia Metropolitana, Cat. C5, esponeva che nell'arco temporale compreso tra giugno e dicembre dell'anno 2018, aveva svolto lavoro straordinario diurno per complessive e 71 ore di lavoro straordinario festivo e/o notturno per complessive 105 ore, giusta autorizzazione preventiva rilasciata dal dirigente Comandante del Corpo di
Polizia.
Invocando l'art.5, comma 5, D.Lgs. n. 66/2023 e l'art. 38 CCNL 2000, assumeva di essere creditrice nei confronti della parte resistente della complessiva somma di € 2.983,16 (€
1.110,44 diurno + 1.872,72 festivo/notturno) a titolo di emolumenti derivanti da lavoro straordinario non corrisposti. Chiedeva pertanto che la Controparte_2 venisse condannata al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 2.983,16, a titolo di lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione dalla singola scadenza al soddisfo, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 28.12.2023 si costituiva in giudizio la
[...]
, contestando la fondatezza delle domande attoree. Controparte_2
Richiamava la disciplina generale sul lavoro straordinario di cui al D.Lgs. n. 66/2003 ed evidenziava che la contrattazione collettiva di settore (art. 14 CCNL “Comparto Regioni e
Autonomie Locali” dell'1.4.1999, l'art. 31 CCNL integrativo del CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni – Autonomie Locali del 6.7.1995,
l'art. 38 CCNL Integrativo del 14.9.2000 del Comparto Regioni e Autonomie Locali) prevedesse stringenti presupposti e limiti perché la prestazione di lavoro straordinario potesse ritenersi legittima e fonte dell'obbligazione di pagamento. Rilevava, in particolare, che occorresse un'autorizzazione espressa e congruamente motivata del dirigente responsabile dell'Ufficio e che l'atto dispositivo trovasse la copertura finanziaria nell'ambito del fondo per il compenso straordinario previsto ogni anno, potendosi derogare a tali presupposti solo in caso di operazioni elettorali e calamità nazionali. Affermava che, nel caso di specie, la ricorrente non avesse provato l'esistenza dell'autorizzazione, specificamente motivata, alla prestazione lavorativa straordinaria, e della copertura finanziaria, essendo stato il budget a disposizione per il lavoro straordinario 2018 interamente esaurito.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- Sostituita l'udienza del 1 luglio 2025 con il deposito di note scritte, la causa viene decisa in conformità ad altri precedenti di questo Ufficio pronunciati in identiche fattispecie (sentenze nn. 1222/2023 e 1220/2023), nonché dei precedenti allegati alle note
2 d'udienza del 30.11.2023 di parte ricorrente, che si condividono e si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.
4.- In via preliminare va ritenuto che la rinuncia di parte resistente all'azione, dichiarata nelle note di trattazione scritta, non è tecnicamente una rinunzia, non provenendo da parte attrice. Non può pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, non essendovi prova dell'avvenuto pagamento di quanto chiesto in ricorso.
5.- Si premette che parte ricorrente chiede il pagamento di n. 71 ore di lavoro straordinario diurno e di n. 105 ore di lavoro straordinario festivo e/o notturno svolte tra giugno e dicembre dell'anno 2018.
Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta provato, e peraltro non è specificatamente contestato da parte resistente, lo svolgimento del lavoro straordinario nel periodo e per il numero di ore indicate in ricorso avendo parte ricorrente prodotto i relativi fogli di servizio.
Quanto all'autorizzazione dello straordinario, essa è stata documentalmente provata dalla ricorrente, mediante produzione dei fogli di servizio, nei quali non solo vengono attestate le ore di straordinario svolte, ma delle stesse ne viene data apposita autorizzazione sottoscritta da parte del Comandante.
Si osserva peraltro che le autorizzazioni risultano tutte motivate da ragioni di pubblico servizio. Quanto invece alla copertura finanziaria delle prestazioni di lavoro straordinario, sebbene le normative contrattuali menzionate dalla resistente effettivamente prevedano limiti stringenti all'uso dello straordinario ed impongano la previsione di budget annuali finalizzati a tale scopo, come recentemente evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione, la cui valutazione è condivisa da questo decidente, “l'art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt.
2 e 40, e art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se debitamente autorizzato: orbene, ove l'autorizzazione, pur se proveniente dal dirigente competente, risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, non può escludersi il diritto alla retribuzione accessoria per il lavoratore che abbia in concreto eseguito la prestazione… il limite massimo annuale individuale dell'art. 14 del c.c.n.l. è
(invero) funzionale alla tutela delle parti del rapporto: se doverosamente letto ex art. 1363
c.c., in combinato con l'art. 38 stesso c.c.n.l., sta a significare, da un lato, che la P.A. non deve utilizzare lo strumento dello straordinario come normale fattore di programmazione del servizio esponendosi in tal guisa a spese extrabilancio e, dall'altro, che deve convenientemente organizzare l'impiego delle risorse umane senza dare adito a prestazioni orarie complessivamente eccessive e oltremodo gravose per i dipendenti con potenziale
3 incidenza sulle loro condizioni di salute;
11. nondimeno, in presenza di un'autorizzazione preventiva al lavoro straordinario, l'erogazione (secondo la tesi propugnata dal ricorrente) della retribuzione accessoria entro il solo limite massimo individuale previsto dalla disciplina collettiva contravverrebbe all'art. 2126 c.c., e realizzerebbe, oltretutto, un'ingiustificata violazione anche del disposto dell'art. 2108 c.c., il quale, ove riconosce il diritto a un aumento della retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, 4 non è suscettibile di essere derogato in peius neppure da parte della contrattazione collettiva;
12. né, d'altro canto, al ricorrente giova sostenere che la prestazione deve considerarsi resa in violazione di legge (nella parte in cui la P.A. non ha rispettato
l'obbligo di attenersi al limite massimo annuale individuale fissato dal contratto collettivo), perché, anche in tal caso, in presenza della preventiva autorizzazione, opererebbe (s'e' detto) il disposto dell'art. 2126 c.c., ferma ovviamente l'eventuale responsabilità per danno erariale del singolo dirigente;
13. alla stregua dei rilievi tutti suesposti, non può (conclusivamente) interpretarsi il combinato disposto degli artt. 38 e 14 cit. c.c.n.l. come ostativo alla remunerabilità dello laddove (beninteso) esso Parte_2 sia stato comunque previamente autorizzato dal dirigente responsabile seppure in violazione della legge o del contratto” (Cass. civ., sez. lav. 27.7.2022, n.23506).
Pertanto, essendo state le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate ed eseguite come da fogli servizio prodotti in atti, la ricorrente ha diritto a che le stesse vengano remunerate in conformità agli strumenti contrattuali ed alle tabelle retributive previste.
La quantificazione delle differenze retributive richieste non è stata specificamente contestata dal datore di lavoro che ha lamentato essenzialmente l'assenza del titolo costitutivo dell'obbligazione, ma non la correttezza dei fogli di servizio e delle tabelle contrattuali prodotte dal lavoratore, e comunque risulta coerente e conforme in relazione alle medesime tabelle.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la va Controparte_2 pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad €
2.983,16, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo in applicazione del divieto di cui all'art. 22, comma 36, Legge n. 724/1994 (v. da ultimo Cass. n. 7067/2021).
6.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche esaminate e della limitata attività
4 processuale espletata. Di esse va concessa la chiesta distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore antistatario avv. Simona Alfarone, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, condanna la , in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di € 2.983,16 per i titoli dedotti in ricorso, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, alla rifusione delle spese giudiziali in favore della ricorrente, che liquida in €
1.313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Simona ALFARONE.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 2 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
5
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza a trattazione scritta del 1 luglio 2025, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2199/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Alfarone, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
, in persona del Sindaco metropolitano pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Natale Previti,, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONTRO
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 21.04.2023 , premesso di prestare Parte_1 la propria attività lavorativa alle dipendenze di , con la Controparte_2
1 qualifica di Istruttore di Polizia Metropolitana, Cat. C5, esponeva che nell'arco temporale compreso tra giugno e dicembre dell'anno 2018, aveva svolto lavoro straordinario diurno per complessive e 71 ore di lavoro straordinario festivo e/o notturno per complessive 105 ore, giusta autorizzazione preventiva rilasciata dal dirigente Comandante del Corpo di
Polizia.
Invocando l'art.5, comma 5, D.Lgs. n. 66/2023 e l'art. 38 CCNL 2000, assumeva di essere creditrice nei confronti della parte resistente della complessiva somma di € 2.983,16 (€
1.110,44 diurno + 1.872,72 festivo/notturno) a titolo di emolumenti derivanti da lavoro straordinario non corrisposti. Chiedeva pertanto che la Controparte_2 venisse condannata al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 2.983,16, a titolo di lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione dalla singola scadenza al soddisfo, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 28.12.2023 si costituiva in giudizio la
[...]
, contestando la fondatezza delle domande attoree. Controparte_2
Richiamava la disciplina generale sul lavoro straordinario di cui al D.Lgs. n. 66/2003 ed evidenziava che la contrattazione collettiva di settore (art. 14 CCNL “Comparto Regioni e
Autonomie Locali” dell'1.4.1999, l'art. 31 CCNL integrativo del CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni – Autonomie Locali del 6.7.1995,
l'art. 38 CCNL Integrativo del 14.9.2000 del Comparto Regioni e Autonomie Locali) prevedesse stringenti presupposti e limiti perché la prestazione di lavoro straordinario potesse ritenersi legittima e fonte dell'obbligazione di pagamento. Rilevava, in particolare, che occorresse un'autorizzazione espressa e congruamente motivata del dirigente responsabile dell'Ufficio e che l'atto dispositivo trovasse la copertura finanziaria nell'ambito del fondo per il compenso straordinario previsto ogni anno, potendosi derogare a tali presupposti solo in caso di operazioni elettorali e calamità nazionali. Affermava che, nel caso di specie, la ricorrente non avesse provato l'esistenza dell'autorizzazione, specificamente motivata, alla prestazione lavorativa straordinaria, e della copertura finanziaria, essendo stato il budget a disposizione per il lavoro straordinario 2018 interamente esaurito.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- Sostituita l'udienza del 1 luglio 2025 con il deposito di note scritte, la causa viene decisa in conformità ad altri precedenti di questo Ufficio pronunciati in identiche fattispecie (sentenze nn. 1222/2023 e 1220/2023), nonché dei precedenti allegati alle note
2 d'udienza del 30.11.2023 di parte ricorrente, che si condividono e si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.
4.- In via preliminare va ritenuto che la rinuncia di parte resistente all'azione, dichiarata nelle note di trattazione scritta, non è tecnicamente una rinunzia, non provenendo da parte attrice. Non può pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, non essendovi prova dell'avvenuto pagamento di quanto chiesto in ricorso.
5.- Si premette che parte ricorrente chiede il pagamento di n. 71 ore di lavoro straordinario diurno e di n. 105 ore di lavoro straordinario festivo e/o notturno svolte tra giugno e dicembre dell'anno 2018.
Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta provato, e peraltro non è specificatamente contestato da parte resistente, lo svolgimento del lavoro straordinario nel periodo e per il numero di ore indicate in ricorso avendo parte ricorrente prodotto i relativi fogli di servizio.
Quanto all'autorizzazione dello straordinario, essa è stata documentalmente provata dalla ricorrente, mediante produzione dei fogli di servizio, nei quali non solo vengono attestate le ore di straordinario svolte, ma delle stesse ne viene data apposita autorizzazione sottoscritta da parte del Comandante.
Si osserva peraltro che le autorizzazioni risultano tutte motivate da ragioni di pubblico servizio. Quanto invece alla copertura finanziaria delle prestazioni di lavoro straordinario, sebbene le normative contrattuali menzionate dalla resistente effettivamente prevedano limiti stringenti all'uso dello straordinario ed impongano la previsione di budget annuali finalizzati a tale scopo, come recentemente evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione, la cui valutazione è condivisa da questo decidente, “l'art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt.
2 e 40, e art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se debitamente autorizzato: orbene, ove l'autorizzazione, pur se proveniente dal dirigente competente, risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, non può escludersi il diritto alla retribuzione accessoria per il lavoratore che abbia in concreto eseguito la prestazione… il limite massimo annuale individuale dell'art. 14 del c.c.n.l. è
(invero) funzionale alla tutela delle parti del rapporto: se doverosamente letto ex art. 1363
c.c., in combinato con l'art. 38 stesso c.c.n.l., sta a significare, da un lato, che la P.A. non deve utilizzare lo strumento dello straordinario come normale fattore di programmazione del servizio esponendosi in tal guisa a spese extrabilancio e, dall'altro, che deve convenientemente organizzare l'impiego delle risorse umane senza dare adito a prestazioni orarie complessivamente eccessive e oltremodo gravose per i dipendenti con potenziale
3 incidenza sulle loro condizioni di salute;
11. nondimeno, in presenza di un'autorizzazione preventiva al lavoro straordinario, l'erogazione (secondo la tesi propugnata dal ricorrente) della retribuzione accessoria entro il solo limite massimo individuale previsto dalla disciplina collettiva contravverrebbe all'art. 2126 c.c., e realizzerebbe, oltretutto, un'ingiustificata violazione anche del disposto dell'art. 2108 c.c., il quale, ove riconosce il diritto a un aumento della retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, 4 non è suscettibile di essere derogato in peius neppure da parte della contrattazione collettiva;
12. né, d'altro canto, al ricorrente giova sostenere che la prestazione deve considerarsi resa in violazione di legge (nella parte in cui la P.A. non ha rispettato
l'obbligo di attenersi al limite massimo annuale individuale fissato dal contratto collettivo), perché, anche in tal caso, in presenza della preventiva autorizzazione, opererebbe (s'e' detto) il disposto dell'art. 2126 c.c., ferma ovviamente l'eventuale responsabilità per danno erariale del singolo dirigente;
13. alla stregua dei rilievi tutti suesposti, non può (conclusivamente) interpretarsi il combinato disposto degli artt. 38 e 14 cit. c.c.n.l. come ostativo alla remunerabilità dello laddove (beninteso) esso Parte_2 sia stato comunque previamente autorizzato dal dirigente responsabile seppure in violazione della legge o del contratto” (Cass. civ., sez. lav. 27.7.2022, n.23506).
Pertanto, essendo state le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate ed eseguite come da fogli servizio prodotti in atti, la ricorrente ha diritto a che le stesse vengano remunerate in conformità agli strumenti contrattuali ed alle tabelle retributive previste.
La quantificazione delle differenze retributive richieste non è stata specificamente contestata dal datore di lavoro che ha lamentato essenzialmente l'assenza del titolo costitutivo dell'obbligazione, ma non la correttezza dei fogli di servizio e delle tabelle contrattuali prodotte dal lavoratore, e comunque risulta coerente e conforme in relazione alle medesime tabelle.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la va Controparte_2 pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad €
2.983,16, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo in applicazione del divieto di cui all'art. 22, comma 36, Legge n. 724/1994 (v. da ultimo Cass. n. 7067/2021).
6.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche esaminate e della limitata attività
4 processuale espletata. Di esse va concessa la chiesta distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore antistatario avv. Simona Alfarone, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, condanna la , in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di € 2.983,16 per i titoli dedotti in ricorso, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, alla rifusione delle spese giudiziali in favore della ricorrente, che liquida in €
1.313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Simona ALFARONE.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 2 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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