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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa Caraccia, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 16402/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso
DA
enominazione assunta da (Cod. Fisc. e P. IVA Parte_1 Parte_2
), con sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Claudio Coggiatti ( ,) giusta procura in calce all'atto di Email_1
citazione
ATTRICE
E
(Cod. Fisc. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Isola delle Femmine (PA), Largo Cristoforo Colombo, 3,
( .pa.it) Email_2 CP_1 Email_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pagamento somme da cessione crediti
………….
CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE:
“In via principale, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1
Pag. 1 di 11 condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
relativo pagamento in favore di Parte_1
o € 14.265,87 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub. doc. n. 3;
o gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del Decr. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna
“Data Scadenza”) - sino al saldo;
o interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012,
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
o € 4.232,93 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturando sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 cod.civ.:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012,
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
o € 2.920,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr.
Lgs. n. 192/2012, addebitati, nelle n. 2 fatture (v. doc. n. 6) riepilogate nell'elenco che si produce (v. doc. n. 7), a titolo di risarcimento forfettario del danno [€ 40,00 moltiplicato per n. 73 fatture indicate nei dettagli allegati alle fatture di cui al doc. n. 6 (v. doc. n. 8)].
- In via subordinata, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
d ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_1 Parte_1
- sorte capitale,
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
o “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 e
Pag. 2 di 11 o con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
o nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito:
o nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012,
o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs.
n. 192/2012, in relazione alle fatture emesse a titolo di risarcimento forfettario del danno;
- In via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di di ogni
[...] Parte_1
diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ.
- In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre C.P.A., IVA, contributo unificato, marca da bollo ed eventuali successive occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 29.11.2021, la d'ora in Parte_2
Part poi per brevità) ha convenuto in giudizio il chiedendone la Controparte_1
condanna al pagamento degli importi così specificati: - € 14.265,87 in linea capitale portato da fatture;
- interessi moratori ex artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi sull'importo sopra indicato;
- ulteriori interessi anatocistici ex artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002; - € 4.232,93 a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento;
- ulteriori interessi anatocistici su quest'ultimi; - € 2.920,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs 231/2002; in via subordinata, ha chiesto la condanna al pagamento di
Pag. 3 di 11 ogni diversa somma ritenuta dovuta e, in via ulteriormente subordinata, la condanna al pagamento di ogni diversa somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto di avere acquistato da CP_2
giusto contratto di cessione del 24/06/2021 stipulato nella forma della scrittura privata
[...]
autenticata da Notaio, regolarmente notificato alla parte debitrice, i crediti dalla medesima vantati nei confronti dal per corrispettivi di somministrazioni di energia elettrica Controparte_1
relativi a n. 72 fatture;
ha specificato che nell'elenco contenente le citate fatture è stato indicato il
Part nominativo della società che ha emesso le fatture, successivamente cedute a nonché il numero, la data di emissione, la data di scadenza, l'importo originario e l'importo residuo.
Il regolarmente citato con atto notificato il 29/11/2021, non si è Controparte_1
costituito in giudizio.
All'esito dell'istruttoria, solo documentale, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 26/09/2024 e, successivamente rinviata all'udienza del 06/03/2025 ove, sulle conclusioni rassegnate e sopra trascritte, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi in CP_1
giudizio, benché citato nelle forme di legge.
Orbene, dalle risultanze istruttorie, rappresentate esclusivamente dalla documentazione prodotta da parte attrice, emerge la fondatezza delle pretese dalla stessa avanzate.
Preliminarmente, ai fini della legittimazione attiva della società attrice, va osservato che la normativa in materia di cessione di crediti derivanti da un contratto pubblico si atteggia in maniera particolare rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti (art. 1260 ss. c.c.), essendo diretta a contemperare le diverse esigenze sottese alla libera cessione dei crediti e quelle inerenti la regolare esecuzione dei contratti pubblici e la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti.
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, occorre prendere le mosse dalle disposizioni contenute nel R.D. n. 2440 del 18/11/1923.
La disciplina sopra richiamata prende le mosse nel dettaglio dagli artt. 69 e 70 del R.D. n.
2440/1923, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”.
Nello specifico, l'art. 69 del R.D. 2440/1923, nel delineare i principi generali degli istituti in oggetto, ovvero della cessione dei crediti riguardanti le pubbliche amministrazioni, stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione, prevedendo al terzo comma che
Pag. 4 di 11 “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio”.
Il successivo art. 70 del sopra citato Regio Decreto, poi, introduce una deroga al principio operante nell'ambito della cessione del credito in ambito privato.
L'art. 1260 c.c. dispone, infatti, che il creditore possa trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Diversamente, l'art. 70 stabilisce al terzo comma che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9 all. E, della legge 20 marzo 1865 n. 2248”, il quale a sua volta dispone che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di specificare, anche di recente, che tale disciplina trovi applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, solo per i rapporti di durata (appalto o somministrazione).
“Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70
r.d. n. 2440 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione
(o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica” (cfr.
Cass. 15.9.2021 n. 24758; Cass. 27/08/2014 n. 18339; Cass. 11/01/2006 n. 268).
Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 R.D. citato e
1264 c.c., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo.
In altri termini, per stabilire se la cessione di credito abbia efficacia occorre verificare se al tempo della cessione la fornitura di energia elettrica fosse ancora in corso ed accertare l'avvenuta notificazione e l'espressa accettazione della cessione da parte dell'amministrazione interessata.
Nel caso di specie, non si pone alcun dubbio in ordine all'applicabilità della disciplina speciale sopra descritta e richiamata: sia sotto il profilo soggettivo (applicabile a tutte le articolazioni della
Pag. 5 di 11 pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti locali, quindi i Comuni), sia sotto il profilo oggettivo
(fondandosi i crediti ceduti all'a società attrice su contratti di forniture e somministrazioni di energia elettrica).
Ciò posto, deve però essere rilevato come il rilievo della mancata adesione della amministrazione ceduta costituisca eccezione rimessa alla parte che, nel caso in esame, non è stata sollevata stante la contumacia dell'ente convenuto;
né l'eventuale mancanza può essere rilevata d'ufficio.
Fatte queste premesse, giova innanzitutto premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass.11/12/2023 n. 34475; Cass. 27/02/2023 n. 5853; Cass. 16/02/2022 n. 5128; Cass.
11/02/2021 n. 3587; Cass. 12/10/2018 n. 25584; Cass. 29/05/2018 n. 13370; Cass. 20/01/2015 n.
826 e Cass. sez. un. 30/10/2001 n. 13533).
Quanto all'adempimento dell'onere gravante sulla cessionaria di provare la fonte del suo diritto, parte attrice ha prodotto: il contratto di cessione del credito del 24/06/2021, concluso con
[...]
con scrittura privata con sottoscrizione autenticata da Notaio in Roma, CP_2 Persona_1
a cui è allegato l'elenco delle fatture di cui ai crediti ceduti;
la ricevuta di consegna della notifica della cessione eseguita, a mezzo pec il 06/07/2021, al nonché tutte Controparte_1
le fatture poste a fondamento della domanda di pagamento riguardanti le forniture di energia elettrica effettuate da in favore del contenenti il dettaglio Controparte_2 Controparte_1
di tutti gli elementi identificativi delle utenze, le causali, i dati di consumo e di periodo, emesse in forza del contratto di attivazione del servizio di somministrazione di cui all'ordine diretto di acquisto in rete del 31/03/2020 a cui sono allegate le condizioni generali di somministrazione del servizio (cfr. docc. 9 – 16 – 18).
La dimostrazione dei titoli negoziali rimane necessaria ad escludere il rilievo - anche officioso – di eventuale nullità del rapporto, considerato l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la conclusione di contratti implicanti l'assunzione di obbligazioni da parte di ogni articolazione della P.A., compresi gli enti territoriali, richiede la forma scritta ad substantiam, come si ricava dal disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, che stabiliscono una regola generale, applicabile anche agli enti locali in quanto espressione dei principi di buon andamento e imparzialità affermati dall'art. 97 Cost.
Infatti, è stato affermato che “I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con
Pag. 6 di 11 le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza "secondo
l'uso del commercio" - con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere” (cfr. Cass. 20/03/2014 n. 6555; Cass.
26/10/2007 n. 22537).
Detto ciò, occorre osservare che in tema di contratti di somministrazione, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso,
l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr. Cass. 09.01.2020 n. 297).
In particolare, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente. Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
Nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr.
Cass 16.06.2011 n. 13193).
A fronte della produzione documentale in atti, in astratto idonea a dimostrare la fondatezza delle pretese riguardanti i crediti ceduti a il rimasto contumace, Parte_1 Controparte_1 non ha sollevato alcuna contestazione in merito all'effettiva prestazione delle forniture di energia elettrica ed ai consumi rilevati nelle fatture poste a fondamento della domanda di pagamento né, ancora, alcuna questione è sorta in termini di irregolare funzionamento del contatore;
inoltre,
Pag. 7 di 11 mancano elementi di prova in merito ad eventuali fatti estintivi o impeditivi dei diritti fatti valere, che era onere del allegare e fornire. Controparte_1
In definitiva, rispetto all'importo di € 14.265,87, quale sorte capitale, oggetto delle fatture cedute da in favore della può ritenersi adeguatamente fornita la prova Controparte_2 Parte_1
del credito vantato dalla società fornitrice e ceduto all'odierna parte attrice ed a questa va riconosciuto il diritto a conseguire il pagamento della superiore somma, oltre interessi legali di mora, ex artt. 2 e
5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, dal giorno successivo alla scadenza delle predette fatture fino al soddisfo.
Invero, ricorrono nel caso di specie le condizioni di applicabilità del saggio di interessi previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e cioè quello di cui al D.lgs. n. 231/2002 a mente dell'art. 2 della succitata normativa, infatti, il tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali trova applicazione, tra gli altri, rispetto ai “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese
e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Ai sensi del successivo art. 4, comma 1, inoltre, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Ugualmente, deve essere riconosciuto alla il pagamento degli ulteriori interessi Parte_1 anatocistici prodotti dagli interessi moratori sulla sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto di citazione (29/11/2021) erano già scaduti da sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., e nella misura determinata dall'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza da quella data fino al soddisfo.
Orbene, va osservato che ai sensi dell'art. 1283 c.c. “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza,
e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se sia accertato che: 1) vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;
2) alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali sui quali calcolare gli interessi secondari, e cioè che il debito era esigibile e il debitore era in mora;
3) la mora si è protratta, anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi, cioè deve trattarsi di crediti ultra semestrali scaduti.
La è, ancora, creditrice dell'importo di € 4.232,93, richiesto a titolo di interessi di Parte_1
mora maturati a seguito del tardivo pagamento, da parte del , di crediti Controparte_1
diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, pagati in ritardo rispetto alla relativa scadenza,
Pag. 8 di 11 come indicato nella nota di debito n. 90014288 del 22/10/2020 (cfr. docc. 4 e 5 del fascicolo di parte attrice).
In particolare, la nota di debito richiamata specifica la fattura, l'importo a titolo di sorte capitale, la data di emissione e di scadenza, la data di inizio della decorrenza degli interessi di mora (coincidente con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento della fattura) e la data di fine calcolo degli interessi di mora (coincidente con il giorno in cui è stato incassato dalla società attrice l'importo dovuto), con indicazione del numero complessivo dei giorni di ritardo nel pagamento della fattura, del tasso di interesse di mora e del relativo importo maturato a tale titolo.
Dalla disamina della Nota di debito prodotta si evince, altresì, che ha ceduto alcuni CP_3
crediti alla in forza di atto del 19/12/2019 Rep. 2216, autenticato in Parte_2
Notaio tra cui quello relativo alla fattura n. 655 del 01/10/2019, pagata in Persona_2 ritardo rispetto alla scadenza, nonché i relativi interessi di mora non incassati pari all'importo di €
4.232,93, oggetto della nota debito depositata in atti.
La società attrice, oltre all'atto di cessione, notificato al in data Controparte_1
17/01/2020, come da ricevuta di consegna della pec, ha allegato la fattura sottostante la nota di debito riguardante il canone per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti effettuato da in CP_3
favore del emessa in forza del contratto di appalto del predetto Controparte_1 servizio stipulato in data 14/03/2016 Rep. 916, anch'esso depositato (cfr. docc. 4 –5 – 10 - 13 -14 -
15).
Spetta, pertanto, alla società attrice l'importo di € 4.232,93, a titolo di interessi di mora, oltre interessi anatocistici, sui predetti interessi che erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c.− nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e con decorrenza dalla data della notifica della citazione.
Parimenti va accolta la domanda di condanna del al risarcimento Controparte_1
dei danni ex art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2002.
In merito, va osservato che la disposizione de quo ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
Pag. 9 di 11 La ratio della norma si individua, per un verso, nell'intento punitivo-dissuasivo rispetto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali e, per altro, nell'esigenza di garantire, anche in assenza di specifica prova, un indennizzo per i costi ordinariamente sostenuti dal creditore.
In relazione alla menzionata domanda ex art. 6 co. 2 d.lgs.2131, di recente è intervenuta sentenza della Corte di Giustizia Europea (Terza Sezione) del 20-10-2022, che ha stabilito che “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti
a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”.
Orbene, nel caso di specie, sarebbe spettato a parte convenuta dimostrare la non imputabilità ad essa del ritardo nel pagamento ma, stante la contumacia del tale onere non può dirsi assolto, CP_1
con la conseguenza che la domanda proposta dalla società attrice deve essere accolta.
Part
In difetto di prova del “maggior danno”, la somma spettante a a titolo di risarcimento del danno deve essere determinata in € 40,00 per ciascuna fattura insoluta, ammontare corrispondente all'importo minimo forfettario di cui all'art. 6, comma 2, pari complessivamente ad € 2.920,00 (€
40,00 x n. 73 fatture), ivi compresa la fattura che ha generato gli interessi di mora oggetto della nota di debito.
Per le argomentazioni sin qui svolte le domande proposte dalla società attrice meritano di essere integralmente accolte.
La liquidazione delle spese di lite, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato con il D.M.
n. 147 del 13/08/2022, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, atteso che l'istruzione della causa è stata solo documentale e le questioni giuridiche trattate hanno comportato un ridotto impegno professionale anche in ragione della mancata costituzione di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ condanna il al pagamento in favore della (già Controparte_1 Parte_1 della somma di € 14.265,87 per sorte capitale, oltre Parte_2
interessi di mora di cui agli artt. 2 e 5, D.lgs. n. 231/02 dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture sino al saldo ed oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della
Pag. 10 di 11 citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02;
➢ condanna il al pagamento, in favore della della Controparte_1 Parte_1 somma di € 4.232,93 a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento delle fatture indicate nelle note di debito in atti, oltre interessi anatocistici, sui predetti interessi che erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.− nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e con decorrenza dalla data della notifica della citazione;
➢ condanna il al pagamento, in favore della della Controparte_1 Parte_1 somma di € 2.920,00 a titolo di risarcimento riconosciuto ai sensi dell'art. 6 comma II del d.lgs.
231/2002 sulle fatture insolute;
➢ condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 [...]
(già che vanno liquidate complessivamente in € Parte_1 Parte_2
2.804,00 di cui € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, 18 aprile 2025
IL GIUDICE
Giuseppa Caraccia
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