Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/06/2025, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 14323/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Esini Paolo, Malocco Valeria e Esini Parte_1
Matilde;
-ATTORE- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace; Controparte_1
-CONVENUTA-
Oggetto: inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.
I procuratori di parte attrice hanno concluso come da atto introduttivo:
“In via principale: accertarsi e dichiararsi l'inadempimento del al contratto Controparte_1
d'appalto sottoscritto fra le parti e per l'effetto
a) condannare la Società convenuta al risarcimento del danno per la perdita delle agevolazioni fiscali indicate in narrativa da quantificarsi nella somma di € 432.518,34 ovvero quella maggiore o minore che risultasse dovuta in corso di causa, oltre interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
b) condannare la Società convenuta alla restituzione dell'acconto di € 30.000,00 oltre interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data del versamento al saldo;
c) condannare la Società convenuta al risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile nella misura di € 2.500,00 per mese o frazione di mese dal 1.01.2024 al termine dei lavori edilizi maggiorato degli interessi legali;
1
In ogni caso: spese ed onorari di lite interamente rifusi;
In via istruttoria: con riserva di ogni istanza istruttoria, anche in esito alle difese che verranno formulate dalla convenuta, nel termine previsto dall'art.171 ter c.p.c.”.
All'udienza del 27.3.2025 (v. verbale), parte attrice ha richiesto un “termine per depositare le fatture relative ai lavori eseguiti sull'immobile a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento con la convenuta contumace”.
In osservanza del termine concessole, parte attrice ha precisato i calcoli precisi degli importi richiesti con note depositate il 29.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 15.7.2024, il sig. rappresentava il proprio interesse Parte_1 all'ammodernamento di un immobile di sua proprietà sito a Jesolo e, più precisamente, in relazione al quale avrebbe deciso di effettuare un intervento di efficientamento energetico, con fruizione del c.d. Superbonus previsto dalla L. 77/2020.
Dopo aver infruttuosamente affidato l'incarico a una prima società, intenzionato a rivolgersi a una nuova appaltatrice, l'odierno attore sarebbe entrato in contatto con nel Controparte_1 settembre 2023, fornendole la documentazione necessaria alla predisposizione del contratto.
L'1.11.2023 le odierne parti avrebbero perfezionato il contratto di appalto.
Tale accordo avrebbe previsto la fruizione dei benefici previsti dalla L. 77/2020, l'inizio dei lavori entro 20 giorni dalla stipula e la loro conclusione entro il 31.12.2023, termine “fissato come perentorio nel contratto”.
Il sig. attore si doleva quindi che, nonostante il proprio adempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte, la società convenuta non avrebbe neppure iniziato l'esecuzione delle opere pattuite.
A seguito di diversi tentativi di contatto tra le parti, la società convenuta avrebbe richiesto il pagamento di un acconto per poter iniziare i lavori e per coprire il costo eccedente e non rientrante nel 110% delle opere di efficientamento.
Nonostante il versamento da parte del sig. dei € 30.000,00 richiesti dall'appaltatrice, “la Parte_1 ditta mandava una squadra di un paio di operai per qualche giornata di lavoro in cui CP_1 sostanzialmente era stato spostato e organizzato del materiale edile e poi abbandonava completamente cantiere”, con conseguente scadenza del termine contrattualmente pattuito per la conclusione dei lavori “non solo senza che i lavori fossero terminati, ma senza neppure che essi
2 avessero un inizio effettivo”.
Vane le richieste formulate in via stragiudiziale, parte attrice avrebbe quindi comunicato la risoluzione del contratto dell'1.11.2023 e, anche in considerazione di quanto ivi disposto all'art. 15, avrebbe instaurato un procedimento di mediazione, conclusosi negativamente per mancata comparizione dell'odierna convenuta.
Nel merito della vertenza, il sig. attore argomentava sulla prova dell'inadempimento contrattuale di parte convenuta e sul termine per adempiere.
Riportato l'orientamento giurisprudenziale in punto di onere della prova del creditore che agisce per la risoluzione del contratto, richiamando quanto disposto nel contratto di appalto, parte attrice deduceva:
- l'oggetto del contratto (art. 2);
- che parte convenuta si sarebbe assunta “la piena responsabilità dell'impresa nel caso in cui i lavori non siano completati entro la scadenza” (premesse del contratto);
- l'espressa individuazione del 31.12.2023 quale termine per l'ultimazione dei lavori, termine essenziale per il committente al fine della fruizione dei benefici fiscali (art. 8) “stabilito di concerto con l'appaltatrice dopo che questa – come confermato nell'atto – aveva visionato i luoghi, preso atto dell'entità e della natura dei lavori da eseguire, e si era esplicitamente dichiarata in grado di completarli entro la data stabilita”.
Sotto profilo del dedotto inadempimento, l'attore eccepiva anche che “in ragione della mancata conclusone dei lavori nel termine di validità della c.d. CILAS presentata l'odierno attore ha dovuto rivolgersi ad altri professionisti per redigere un progetto per l'esecuzione degli stessi lavori al fine di presentare una nuova richiesta per la realizzazione delle opere”.
Richiamando nuovamente l'art. 8 del contratto, parte attrice argomentava poi sulla c.d. “clausola penale”, ovverosia “una clausola che prevedeva, per il ritardo nella consegna delle opere, una specie di “penale” espressamente indicata nella misura dell'1 per mille del valore delle opere da realizzare, valore determinato dal successivo art.9 nella misura di € 340.411,96”.
Previa argomentazione sull'inquadramento di tale clausola, sull'assunto che il danno subito sarebbe più consistente rispetto alla quantificazione derivante dall'applicazione della stessa, parte attrice dichiarava di non volersene avvalere.
Volendo invece chiedere il risarcimento integrale del danno, provvedeva alla relativa quantificazione.
Tra le conseguenze pregiudizievoli conseguite alla “mancata ultimazione dei lavori nell'immobile entro il termine essenziale del 31.12.2023”, l'attore deduceva innanzitutto la perdita del beneficio economico derivante dai c.d. bonus.
3 Quantificava l'importo complessivo per tale voce di danno in € 432.518,34 (€ 336.518,34 per il c.d.
Superbonus e € 96.000,00 per il c.d. Sisma bonus) pari al costo dei lavori originariamente pattuiti che sarebbe stato coperto dalle agevolazioni fiscali.
Per quanto concerne il Superbonus di cui al d.l. 34/2020 convertito con L. 77/2020, richiamato l'art. 119 del decreto, il sig. allegava il possesso dei requisiti per l'accesso Parte_1 all'agevolazione fiscale e si doleva che, non potendo più usufruirne, avrebbe dovuto corrispondere integralmente l'importo e “addirittura l'importo superiore che dovesse essere quantificato per i lavori”.
Per quanto concerne il Sisma bonus deduceva essere ancora astrattamente possibile beneficiarne, previa ultimazione dei lavori entro la conclusione del 2024.
Prospettava tuttavia di non avere “alcuna concreta possibilità di beneficiare del Sisma Bonus atteso che anche solo per riprendere i lavori è necessario ripercorrere il pesante iter burocratico che era stato già percorso con le modalità semplificate previste dalla normativa speciale” e allegava che “i lavori, in base alle normative comunali, sono a Jesolo sospesi di default per tutta la stagione turistica”.
In secondo luogo, parte attrice chiedeva la restituzione di quanto versato a parte convenuta a titolo di acconto, oltre interessi moratori dal versamento al saldo.
In terzo luogo, parte attrice si doleva del mancato godimento dell'immobile e, applicando il parametro del c.d. “canone locativo di mercato”, considerate la zona e la tipologia di immobile che avrebbe dovuto essere realizzato, quantificava il danno subito in un importo “non inferiore ad €
2.500,00 al mese”.
Allegava pertanto spettargli tale somma, aumentata degli interessi legali, per il periodo compreso tra il gennaio 2024 e la conclusione dei rinnovati interventi edilizi.
Quale ultima voce di danno, parte attrice deduceva il maggior costo necessario per la realizzazione dei medesimi lavori.
Ritenendo trattarsi di una quantificazione complessa, giacché “se l'aumento è certo per l'aumento fisiologico dei costi per materiali e manodopera e per la necessaria duplicazione dei costi di assistenza professionale e dei costi burocratici per l'ottenimento di nuovi permessi ed autorizzazioni, la sua quantificazione non è agevole per le numerose variabili che entrano in gioco”, l'attore chiedeva una pronuncia di condanna generica per tale posta di danno, con rinvio dell'accertamento ad altro giudizio.
Con decreto del 6.11.2024, visto l'art. 171 bis c.p.c., il Giudice confermava l'udienza per la comparizione delle parti.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 17.12.2024, il sig. attore deduceva che, pur
4 essendosi prontamente attivato per il rinnovo della concessione edilizia e per reperire un nuovo appaltatore, avrebbe dovuto attendere il decorso della stagione estiva per riprendere i lavori in osservanza delle limitazioni di cui al Regolamento comunale sull'inibizione, tra maggio e settembre, dei lavori che possono arrecare disturbo uditivo.
Rappresentava quindi che la richiesta di concessione, presentata nel luglio 2024, sarebbe stata approvata con decorrenza dal 29.10.2024 e per oneri pari a € 6.717,98.
Concludeva asserendo che il cantiere “dovrebbe concludersi in tempi rapidi anche se probabilmente non entro la fine dell'anno” e che l'immobile sarebbe stato in corso di realizzazione sulla base del progetto originale, eccezion fatta per il tetto.
In via istruttoria, parte attrice chiedeva: l'ammissione all'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società convenuta sui capitoli di prova precisati;
l'ammissione alla prova per testi sui medesimi capitoli di prova;
l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento della quantificazione del danno.
All'udienza del 9.1.2025, l'avvocato di parte attrice illustrava la posizione.
Chiedeva dichiararsi la contumacia della controparte e l'assunzione dei mezzi di prova laddove ritenuto necessario dal Giudice.
Il Giudice, dichiarata la contumacia di parte convenuta, fissava udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 27.3.2025, l'avvocato di parte attrice chiedeva la concessione di un termine per depositare le fatture relative ai lavori eseguiti sull'immobile a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento con la convenuta contumace.
Al fine di quantificare la domanda di mancato godimento precisava che parte attrice avrebbe avuto ingresso nell'immobile un paio di settimane prima.
Il Giudice rinviava a nuova udienza, concedendo termine per il deposito della documentazione indicata, con note con i calcoli precisi degli importi richiesti.
Con note depositate il 29.4.2025, il sig. premetteva che, sulla base del preventivo stilato Parte_1 dalla convenuta per la realizzazione del bene immobile, l'opera avrebbe avuto un costo pari a
€ 432.518,34 (€ 336.518,34 per il c.d. Superbonus e € 96.000,00 per il c.d. Sisma bonus).
Richiamava poi il versamento effettuato in favore della società convenuta, precisando che i
€ 30.000,00 “dovranno essere restituiti con gli interessi moratori in conseguenza dell'accertato inadempimento”.
Tanto premesso, l'odierno attore quantificava il danno subito in complessivi € 662.350,28, considerate le seguenti voci di danno:
- € 595.808,90 per “il danno effettivamente subito per la realizzazione delle opere in considerazione
5 dell'aumento dei materiali e dei costi di realizzazione per un immobile equivalente”, determinato sulla base dei costi sopportati dall'attore;
- € 31.541,38 comprensivo dell'importo “indebitamente percepito e trattenuto dalla convenuta
(rif. doc. 13 allegato a citazione) maggiorato di € 1.541,38 di interessi e rivalutazione dal CP_1
31/12/2023 al 31/03/2025”;
- € 35.000,00 a titolo di “risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile completato solo nel mese di febbraio del corrente anno, pari quindi ad € 2.500,00 per 14 mesi
(gennaio 2024-febbraio 2025 compresi)”.
All'udienza dell'8.5.2025, l'avvocato di parte attrice rappresentava di aver depositato le note conclusive autorizzate e depositato i documenti richiesti.
Concludeva come da atto di citazione.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio.
Orbene, anticipando le conclusioni, la domanda attorea va accolta.
Per pacifica giurisprudenza (v. Cass. SSUU 13533/2001), in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione positiva, il creditore deve soltanto provare la fonte del diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi invece limitare ad allegare l'inadempimento del debitore.
Incomberebbe poi sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento in ordine all'obbligazione assunta.
La presente causa è documentale.
Parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio.
È altresì evidente la gravità dell'inadempimento contestato a parte convenuta vuoi per l'inosservanza delle tempistiche convenute vuoi per la concreta esecuzione dei lavori.
Parte convenuta è contumace.
Non sono stati quindi eccepiti fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione di quest'ultima.
Precisate le circostanze rilevanti in causa nonché allegato l'inadempimento del contratto di appalto da parte della società convenuta (v. anche quanto testualmente disposto all'art. 8 del contratto, più volte richiamato nella narrativa attorea), il sig. attore ha provato la conclusione del contratto e il termine di adempimento ivi pattuito (doc. 11) oltre al versamento di € 30.000,00 a titolo di acconto in favore della società appaltatrice in esecuzione dello stesso (doc. 13).
Valutati gli atti difensivi e la produzione in causa si osserva che:
- atteso il persistente inadempimento dell'appaltatrice (docc. 14, 15 e 16), il 19.1.2024 parte attrice ha trasmesso una diffida a adempiere a controparte intimandole di “voler procedere senza ulteriori indugi all'integrale completamento dei lavori ed alla consegna al nostro assistito dell'immobile totalmente utilizzabile: ove ciò non dovesse avvenire in tempi assolutamente brevi il mio assistito si
6 riserva di avviare tutte le iniziative necessarie per cercare tutela delle sue ragioni”;
- il 4.3.2024 parte attrice ha trasmesso una seconda comunicazione a mezzo PEC, informando controparte che il contratto era da intendersi risolto (docc. 17 e 18).
Con la prima comunicazione citata, parte attrice ha manifestato il proprio interesse all'esecuzione dei lavori.
La comunicazione è successiva al 31.12.2023.
Dunque, sebbene tale termine fosse stato contrattualmente definito essenziale per la conclusione dei lavori (v. art. 8), l'interesse attoreo all'esecuzione del contratto non risulta essere cessato.
Tanto, verosimilmente, anche in ragione del fatto che, come traspare dalle difese attoree, il termine viene tendenzialmente collegato ad aspetti fiscali e amministrativi della prestazione e che, come disciplinato al già citato art. 8 del contratto, parte convenuta si è esplicitamente assunta il rischio per l'ipotesi di decadenza dai benefici fiscali.
Tale prima comunicazione, peraltro, difetta dei presupposti ex art. 1454 c.c. mancando l'assegnazione al debitore di un termine per l'adempimento, con l'avvertimento dell'operare della risoluzione di diritto in caso di vano decorso dello stesso (parte attrice si limita a una generica dichiarazione di riserva della tutela delle proprie ragioni laddove la società convenuta non ottemperi
“in tempi assolutamente brevi”).
La chiara manifestazione della volontà risolutoria viene poi manifestata dall'attore con la comunicazione successiva, trasmessa il 4.3.2024.
Su tali assunti, non si ritengono quindi operanti forme risolutorie stragiudiziali del contratto dell'1.11.2023.
Parte attrice conclude chiedendo “accertarsi e dichiararsi l'inadempimento del Controparte_1 al contratto d'appalto sottoscritto fra le parti”.
È pertinente la giurisprudenza dimessa nell'atto introduttivo in punto di prova del creditore che agisce per la risoluzione e, come anticipato, dalle difese attoree e dalla documentazione depositata, nel caso de quo si ravvisano i presupposti per pronunciare la risoluzione del contratto di appalto a causa dell'inadempimento della società convenuta.
Si considerano ora gli effetti della risoluzione.
Nel rassegnare le conclusioni parte attrice chiede la condanna di parte convenuta:
- al risarcimento del danno per la perdita delle agevolazioni fiscali, “da quantificarsi nella somma di
€ 432.518,34 ovvero quella maggiore o minore che risultasse dovuta in corso di causa, oltre interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo”;
- alla restituzione dell'acconto di € 30.000,00 “oltre interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284 co. 4
c.c. dalla data del versamento al saldo”;
7 - al risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile “nella misura di € 2.500,00 per mese o frazione di mese dal 1.01.2024 al termine dei lavori edilizi maggiorato degli interessi legali”;
- al risarcimento del danno per i maggiori costi sopportati per la realizzazione dei lavori previsti nel contratto rimasto inadempiuto. Relativamente a tale domanda è stata dapprima richiesta la liquidazione in un successivo giudizio e, successivamente, è stata circoscritta e precisata con le note conclusive autorizzate depositate il 29.4.2025 (v. verbali 27.3.2025 e 8.5.2025).
Di seguito se ne riporta un estratto:
Valga quanto segue.
Innanzitutto, per i € 31.541,38, corrispondenti a “l'importo di € 30.000,00 indebitamente percepito
e trattenuto dalla convenuta (rif. doc. 13 allegato a citazione) maggiorato di € 1.541,38 di CP_1 interessi e rivalutazione dal 31/12/2023 al 31/03/2025 (cfr. Cassazione civile sez. I - 14/12/2022, n.
36595)” (p. 3 note att.), si esclude che il pagamento dell'acconto integri una voce di danno risarcibile.
Si tratta infatti di un importo corrisposto in adempimento del contratto concluso tra le parti, di cui, semmai, la società convenuta dovrà essere condannata al pagamento in ragione degli effetti restitutori della risoluzione.
Trattandosi di debito restitutorio di valuta gli interessi sono dovuti nella misura legale dal versamento al saldo, pertanto dal 21.11.2023 (doc. 13), come da domanda attorea originariamente rassegnata, d'altronde.
Non viene invece concessa la rivalutazione (v. tabella sopra) in quanto, come detto, non inerente a un'obbligazione risarcitoria ma derivante dal venir meno della causa delle reciproche obbligazioni
(cfr. ex plurimis Cass. 14.12.2018 n. 32521).
Il debito di valuta non è soggetto a rivalutazione monetaria se non nei termini del maggior danno
8 rispetto a quello ristorato con gli interessi legali ex art. 1224 c.c., che, nel caso di specie, non è stato allegato né provato dal richiedente.
Per quanto concerne il risarcimento del danno legato all'interesse positivo dell'attore, le voci residue constano quindi dei € 595.808,90 quali costi sopportati per la realizzazione delle opere oggetto del contratto risolto e dei € 35.000,00 per il mancato godimento dell'immobile.
Relativamente alla prima voce, parte attrice redige un'analitica tabella mediante la quale, per ciascuna posta, pone in relazione la documentazione depositata in causa e le indicazioni sulla fatturazione e il relativo pagamento (ove già effettuato).
La liquidazione così richiesta risulta congrua e adeguatamente documentata.
Per la seconda voce, parte attrice quantifica il mancato godimento dell'immobile in € 2.500,00 al mese per il periodo gennaio 2024-febbraio 2025 compresi (v. anche verbale del 27.3.2025).
Per quanto concerne la concreta possibilità di godimento dell'immobile e la relativa utilità che parte attrice può trarne, in atti si ravvisa unicamente la generica asserzione che “L'odierno attore risiede in quel di Nervesa della Battaglia: avendo deciso, per ragioni personali e di lavoro, di trasferire la propria residenza, decideva di procedere con il riammodernamento di un immobile di sua proprietà” (p. 2 atto di citazione).
È dunque evidente che il pregiudizio di cui alla doglianza attorea non risulti inferito da adeguate allegazioni circa l'utilità di cui sarebbe stata impedita la ritrazione in dipendenza della mancata disponibilità dell'immobile e in rapporto alle peculiarità della fattispecie (v. le stesse SSUU n.
33645/2022 citate dall'attore che, sia pure occupandosi della diversa ipotesi del danno da occupazione illegittima di immobile, hanno reso chiarimenti direttamente rilevanti anche nel presente giudizio con riferimento alla morfologia e alla risarcibilità del danno comunque derivante da un fatto che renda impossibile, a chi ne abbia diritto, il godimento dell'immobile e di trarne guadagno).
Il risarcimento del danno viene pertanto liquidato in € 595.808,90.
Con le note del 29.4.2025 (v. tabella sopra) non vengono richiesti interessi e rivalutazione su tale importo.
Con le conclusioni rassegnate vengono invece richiesti gli interessi “calcolati ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo” sulla somma originariamente giustificata con la perdita dei benefici fiscali.
Ad ogni modo, l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce un debito di valore e dovrà quindi tenere luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli.
Pertanto, l'importo andrà maggiorato con rivalutazione monetaria e interessi;
questi ultimi dovuti
9 dalla data della prima intimazione di pagamento del risarcimento del danno, trattandosi di responsabilità contrattuale che, considerate le valutazioni svolte poc'anzi, è da individuarsi nella comunicazione del 4.3.2024.
Per completezza, una riflessione merita il tema dei c.d. interessi compensativi.
Alla somma sopra indicata, de-valutata alla data della prima diffida dell'attore (4.3.2024), dovrà essere aggiunto il lucro cessante che dovrà essere calcolato a mente dei noti principi sanciti dalla
S.C. con n. 9017/2015 R.G, applicando un saggio di interessi equitativamente determinabile, in ragione del 3% annuo a decorrere dalla predetta data, pari a quanto sarebbe stato ragionevolmente percepito, utilizzando le somme pretese nei più comuni sistemi di investimento (ad es. titoli di
Stato).
Pertanto, alla somma di € 595.808,90 de-valutata, secondo indici ISTAT FOI, alla data del
4.3.2024, sarà applicato un saggio di interessi, in ragione del 3% annuo a decorrere dalla predetta data fino alla data di pubblicazione della sentenza.
Sulla somma complessiva, così ottenuta, sono dovuti interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Si noti, comunque, che l'accoglimento delle istanze istruttorie attoree non avrebbero mutato le considerazioni poc'anzi svolte.
Le prove orali richieste erano finalizzate alla prova dell'inadempimento mentre la c.t.u., in punto di danno per limitazione del godimento dell'immobile, sarebbe stata volta alla determinazione del quantum laddove il rigetto risulta giustificato da un'insufficiente allegazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione da € 260.000,01 a
€ 520.000,00 del D.M. 55/2014, Tab. 2, scaglione ritenuto congruo alla luce del concreto svolgimento del processo, non aggravato dalla costituzione di controparte (v. pure dichiarazioni di parte attrice ai fini del pagamento del contributo unificato dove fa riferimento a questo scaglione), con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
Nulla sulle spese di mediazione vista la mancanza di domanda esplicita sul punto.
Ogni altra questione, anche istruttoria, è assorbita.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 14323/2024:
- dispone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto concluso l'1.11.2023 tra parte attrice e parte convenuta, a causa dell'inadempimento di quest'ultima;
10 - condanna parte convenuta alla restituzione di € 30.000,00 oltre interessi nella misura legale dal
21.11.2023, data di versamento, al saldo a favore di parte attrice;
- condanna parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale liquidato in € 595.808,90 a favore di parte attrice. Alla somma appena indicata, de-valutata, secondo indici ISTAT FOI, alla data del 4.3.2024, sarà applicato un saggio di interessi, in ragione del 3% annuo a decorrere dalla predetta data fino alla data di pubblicazione della sentenza. Sulla somma complessiva, così ottenuta, sono dovuti interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che si liquidano in
€ 22.457,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge per compensi al difensore ed in € 1.241,00 per esborsi documentati;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 24.6.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
11