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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5379/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5379/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 28 novembre 2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Paola Schivalocchi
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'avv. Gabriella Bonazza ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli PE nati dalla loro relazione sentimentale, (in data 16 maggio 2011 a Tione di
1 Trento) e (in data 30 marzo 2014 a Brescia), chiedendo l'accoglimento delle Per_2
seguenti condizioni:
“1) affidamento condiviso dei due figli minori con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2) assegnazione della casa familiare alla madre unitamente a mobili e arredi;
3) nel periodo scolastico, il padre terrà con sé i figli minori durante i weekend in cui non lavora, onerandosi di accompagnare e prelevare i figli da casa e/o a scuola, curando gli impegni degli stessi;
durante il periodo non scolastico (vacanze estive
e invernali) il padre terrà con sé i figli anche infrasettimanalmente con pernottamento, tenendo conto delle loro esigenze;
4) i genitori si impegnano a rispettare gli impegni scolastici, ricreativi, sportivi e sociali dei figli provvedendo all'accompagno/ritiro e provvedendo al puntuale pagamento delle spese correlate;
6) il sig. verserà alla signora la somma mensile di CP_1 Parte_1
euro 350,00= a titolo di mantenimento dei figli minori (euro 175,00= ciascuno), da aggiornare annualmente all'indice Istat, a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF che le parti dichiarano di conoscere e accettare (il padre si impegna ad anticipare quelle per le quali gode di rimborso da parte del datore di lavoro e a richiedere il 50% della parte non coperta da rimborso alla madre);
7) assegno unico al 100% in favore della madre, così come emolumenti/indennità/bonus pubblici provinciali/regionali, già a decorrere dall'anno 2024; detrazioni per figli a carico al 50 % a favore di ciascun genitore;
8) i genitori concedono sin d'ora il consenso all'espatrio dei figli minori e al rilascio
e/o rinnovo dei documenti necessari (carta identità, passaporto, ecc).
9) spese di lite integralmente compensate”.
La sig.ra lavora come impiegata a tempo pieno presso Bionergy s.r.l. con Parte_1 un reddito annuo lordo di circa € 23.073,00 ed un reddito netto di circa € 16.900,00
(comprensivi di tredicesima, quattordicesima e straordinari), mentre il sig. CP_1
lavora con contratto a tempo pieno e indeterminato presso Sappi s.p.a. con un reddito annuo lordo di circa € 31.760,78 ed un reddito netto di circa € 26.366,65.
2 Le parti hanno dato atto che, una volta cessata nel 2016 la loro convivenza more uxorio, la sig.ra è rimasta a vivere con i figli presso la residenza familiare Parte_1
sita in Storo (TN), fraz. Darzo, via G. Nepomuceno n. 6, di sua esclusiva proprietà, mentre il sig. si è trasferito nell'immobile di sua proprietà sito a Bagolino CP_1
(BS) fraz. Ponte Caffaro.
La sig.ra percepisce l'assegno unico di circa € 399,00 mensili per Parte_1 entrambi i figli nonché l'assegno della provincia/regione di Trento di € 139,36, oltre a sostenere le rate di € 438,12 e € 292,00 relative al mutuo sulla propria casa ed al finanziamento per l'acquisto dell'autovettura, mentre il sig. è onerato del CP_1
pagamento delle rate dei mutui indicati in ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli PE minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in mancanza Per_2
di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone PE che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento dei figli minori
(nata in data [...] a [...] e (nato in data [...] Per_2
3 a Brescia) siano disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5379/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 28 novembre 2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Paola Schivalocchi
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'avv. Gabriella Bonazza ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli PE nati dalla loro relazione sentimentale, (in data 16 maggio 2011 a Tione di
1 Trento) e (in data 30 marzo 2014 a Brescia), chiedendo l'accoglimento delle Per_2
seguenti condizioni:
“1) affidamento condiviso dei due figli minori con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2) assegnazione della casa familiare alla madre unitamente a mobili e arredi;
3) nel periodo scolastico, il padre terrà con sé i figli minori durante i weekend in cui non lavora, onerandosi di accompagnare e prelevare i figli da casa e/o a scuola, curando gli impegni degli stessi;
durante il periodo non scolastico (vacanze estive
e invernali) il padre terrà con sé i figli anche infrasettimanalmente con pernottamento, tenendo conto delle loro esigenze;
4) i genitori si impegnano a rispettare gli impegni scolastici, ricreativi, sportivi e sociali dei figli provvedendo all'accompagno/ritiro e provvedendo al puntuale pagamento delle spese correlate;
6) il sig. verserà alla signora la somma mensile di CP_1 Parte_1
euro 350,00= a titolo di mantenimento dei figli minori (euro 175,00= ciascuno), da aggiornare annualmente all'indice Istat, a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF che le parti dichiarano di conoscere e accettare (il padre si impegna ad anticipare quelle per le quali gode di rimborso da parte del datore di lavoro e a richiedere il 50% della parte non coperta da rimborso alla madre);
7) assegno unico al 100% in favore della madre, così come emolumenti/indennità/bonus pubblici provinciali/regionali, già a decorrere dall'anno 2024; detrazioni per figli a carico al 50 % a favore di ciascun genitore;
8) i genitori concedono sin d'ora il consenso all'espatrio dei figli minori e al rilascio
e/o rinnovo dei documenti necessari (carta identità, passaporto, ecc).
9) spese di lite integralmente compensate”.
La sig.ra lavora come impiegata a tempo pieno presso Bionergy s.r.l. con Parte_1 un reddito annuo lordo di circa € 23.073,00 ed un reddito netto di circa € 16.900,00
(comprensivi di tredicesima, quattordicesima e straordinari), mentre il sig. CP_1
lavora con contratto a tempo pieno e indeterminato presso Sappi s.p.a. con un reddito annuo lordo di circa € 31.760,78 ed un reddito netto di circa € 26.366,65.
2 Le parti hanno dato atto che, una volta cessata nel 2016 la loro convivenza more uxorio, la sig.ra è rimasta a vivere con i figli presso la residenza familiare Parte_1
sita in Storo (TN), fraz. Darzo, via G. Nepomuceno n. 6, di sua esclusiva proprietà, mentre il sig. si è trasferito nell'immobile di sua proprietà sito a Bagolino CP_1
(BS) fraz. Ponte Caffaro.
La sig.ra percepisce l'assegno unico di circa € 399,00 mensili per Parte_1 entrambi i figli nonché l'assegno della provincia/regione di Trento di € 139,36, oltre a sostenere le rate di € 438,12 e € 292,00 relative al mutuo sulla propria casa ed al finanziamento per l'acquisto dell'autovettura, mentre il sig. è onerato del CP_1
pagamento delle rate dei mutui indicati in ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli PE minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in mancanza Per_2
di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone PE che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento dei figli minori
(nata in data [...] a [...] e (nato in data [...] Per_2
3 a Brescia) siano disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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