Decreto cautelare 20 marzo 2025
Ordinanza cautelare 11 aprile 2025
Sentenza breve 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 23/06/2025, n. 4670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4670 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 04670/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01430/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1430 del 2025, proposto da
AT Marrazzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casandrino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a.;
per l'annullamento:
- dell’autorizzazione/permesso n. 12092024-1208 per la realizzazione di impianto di comunicazione elettroniche, di cui agli articoli 44 e 45 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs n.259/2003), silentemente assentita da realizzarsi nel Comune di Casandrino (NA) Via Lavinaio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casandrino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. E’ controversa la legittimità dell’autorizzazione tacita ex art. 44 d.lgs. n. 259/03 formatasi per silentium sull’istanza presentata il 13 settembre 2024 da Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a., avente ad oggetto un impianto per telefonia cellulare, sistema 5G, da installare in via Lavinaio, in Casandrino.
Avverso tale autorizzazione ha proposto gravame il ricorrente in epigrafe, proprietario di un immobile posto a confine con il terreno interessato dalla installazione, il quale, avuta contezza dell’inizio dei lavori, paventando il pericolo per la sicurezza pubblica derivante dalla collocazione dell’impianto di TLC in spregio alle distanze previste dalla normativa di settore e dal regolamento comunale, ha dedotto articolate censure, con cui lamenta:
“violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 - violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione - eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria-violazione delle garanzie di pubblicità e partecipazione – violazione del “Regolamento per l’installazione degli impianti di telecomunicazione” Delibera del C. S. n. 21 del 19.12.2023”.
Rimarca il ricorrente che il Comune di Casandrino avrebbe omesso di dare la prescritta pubblicità all’istanza controversa, non rinvenibile né sull’albo pretorio né in altra sezione del sito del Comune, così impedendo a esso ricorrente e alla cittadinanza di partecipare alla procedura e, segnatamente, di far rilevare la illegittimità della autorizzazione alla realizzazione di tale impianto, in quanto collocato a distanza di circa 30 metri dal confine con la proprietà limitrofa avente destinazione residenziale, in violazione del regolamento comunale e di quanto prescritto dall’art. 26, comma 2, del Regolamento di attuazione del Codice della strada.
2. Si è costituito in resistenza il Comune di Casandrino, il quale ha difeso la legittimità del proprio operato, sottolineando di aver sanato il denunciato difetto di pubblicità della istanza, provvedendo ad adempiere al relativo onere in data 28 aprile 2025.
3. In esito alla camera di consiglio del 22 maggio 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., dandone avviso alle parti.
4. L’impugnativa è fondata.
4.1 È rimasta incontestata la circostanza della omessa pubblicizzazione dell’istanza autorizzatoria presentata dalla controinteressata, in spregio a quanto prescritto dall’art. 44 co. 5 d.lgs n. 259/03 ( ex art. 87 co. 4 CCE), come riconosciuto dallo stesso Comune resistente, il quale ha dichiarato di aver provveduto all’onere di pubblicazione della domanda soltanto allorquando il titolo si era oramai perfezionato per silentium.
Ricorda il Collegio che “ la giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla necessità di rispettare il precetto contenuto nella norma suddetta, al fine di mettere in condizione i soggetti interessati di partecipare al procedimento volto al rilascio del titolo abilitativo, precisando che, in assenza di specifiche prescrizioni in ordine alle modalità delle forme pubblicitarie da adottare, l’Amministrazione è comunque tenuta a prediligere quella che si riveli più idonea, nel caso concreto, a rendere nota la pendenza del procedimento ai cittadini che ne vogliano prendere parte.
È previsto che le istanze aventi ad oggetto l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici debbano essere preventivamente pubblicizzate a cura dello "sportello locale", all’evidente scopo di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale relativo alla localizzazione della nuova infrastruttura.
La giurisprudenza amministrativa ha escluso addirittura l’idoneità della sola pubblicazione all’albo pretorio a soddisfare il requisito della pubblicizzazione dell’istanza previsto dall’art. 87, comma 4, citato, poiché non ne garantisce la conoscibilità all’esterno degli uffici comunali, non agevola l’individuazione del procedimento pendente e la consultazione degli atti (T.A.R. Liguria sent. n. 198/2016 del 24.2.2016; Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2005, n. 1773; T.A.R. Liguria, sez. I, 29 gennaio 2014, n. 165). (…) Ciò premesso, sussiste il denunciato vizio procedimentale, poiché l’Amministrazione resistente non ha informato la popolazione locale circa la proposizione dell’istanza relativa all’impianto per cui è causa, neppure mediante semplice pubblicazione all’albo pretorio (modalità che, comunque, aderendo al menzionato orientamento giurisprudenziale, non sarebbe stata sufficiente a garantirne un’idonea pubblicizzazione)” ( cfr . Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 7430/2018).
4.2 In senso contrario non può sostenersi che la violazione in questione sarebbe sanabile ai sensi dell’art. 21 octies comma 2 l. n. 241/1990. L’applicabilità dell’art. 21 octies alla fattispecie in parola è stata esclusa, da questa Sezione, nel medesimo precedente già citato, relativo ad un caso analogo : "16.3. - L’omissione in parola non può essere superata facendo applicazione del regime della cosiddetta sanatoria giurisprudenziale ex art. 21 octies della legge n. 241/1990, dovendosi escludere l’applicabilità di tale regime (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 29 dicembre 2008, n. 3758).
Nell’economia del procedimento di autorizzazione all’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, la pubblicizzazione dell’istanza non costituisce, infatti, un adempimento meramente formale, ma è funzionale all’attuazione di un principio di democraticità del processo decisionale che non consente deroghe di sorta. … Né risulta possibile addurre, per escludere la rilevanza viziante dell’omissione, la pretesa ineluttabilità dell’esito del procedimento, poiché non è possibile formulare una sorta di prognosi postuma in ordine ai contenuti e alla valenza degli apporti partecipativi eventualmente garantiti da adeguate forme di pubblicità. … L’art. 87, comma 4, citato, ha prescritto una formalità di carattere procedimentale che deve comunque precedere il provvedimento abilitativo alla realizzazione dell’impianto, con conseguente obbligo dell’amministrazione di emendare il procedimento relativo all’istanza dal rilevato vizio. … In conclusione, l’impugnato atto di assenso implicito alla realizzazione del nuovo impianto è viziato e, pertanto, deve essere annullato, a causa del mancato adempimento da parte dell’amministrazione dell’onere di pubblicità, previsto dalla legge ed essenziale nell’ambito del procedimento." (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 7430/2018; in senso analogo Tar Campania Napoli, Sez. VII, n. 3523/2020). [..omissis ..] La ratio di tale obbligo di pubblicità, in una materia così “sensibile” e “delicata” come l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici è stata ben illustrata nella sentenza impugnata, vale a dire l’esigenza di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale. Insomma, la ratio dell’obbligo di pubblicità è in funzione dei cittadini potenzialmente interessati dall’installazione ” ( cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 8436/2023, che ha confermato la pronuncia della Sezione n. 7230/2022).
4.3 Per tale assorbente ragione, va anche escluso che la pubblicazione postuma (avvenuta soltanto in data 28 aprile 2025) possa in qualche modo sanare il vizio originario dell’atto autorizzativo tacitamente formatosi, come ex adverso sostenuto dall’Ente comunale, in quanto, si ribadisce, l’onere di pubblicità in questione ha natura sostanziale, in connessione con la sua funzione di attuazione di un principio di democraticità del processo decisionale, e, dunque, non consente deroghe di sorta.
4.4 In conclusione la domanda va accolta e, di conseguenza, va disposto l’annullamento dell’autorizzazione tacita formatasi sull’istanza presentata il 13 settembre 2024 da Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a., con conseguente necessità della riedizione del procedimento, a partire dalla fase procedimentale omessa.
5. Le spese seguono la soccombenza e, dunque, sono poste a carico del comune di Casandrino, nella misura indicata in dispositivo, in favore del ricorrente, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Casandrino alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO