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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Patrizia
Bugiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2449/2020 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno e promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MASTRI VANESSA e dall'avv. MORETTI BICE ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MASTRI
VANESSA
ATTORE
Contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso C.F._3 dall'avv. AUTUNNO PIERLUIGI. , elettivamente domiciliato in VIA FRATTI, 22 MORCIANO presso il difensore avv. AUTUNNO PIERLUIGI
(C.F. ), CP_2 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. AUTUNNO PIERLUIGI
e dall'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRATTI,
22 MORCIANO presso il difensore avv. AUTUNNO
PIERLUIGI
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come note depositate
OGGETTO: accertamento servitù
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in Parte_1 giudizio e per richiedere Controparte_1 CP_2
l'accertamento e la dichiarazione della sussistenza di servitù di somministrazione di acqua corrente per usi civili in favore del proprio immobile costituito da una villa unifamiliare ad uso di civile abitazione posta nel comune di Saludecio (RN) frazione di Montepetrino, via Montepetrino 1243 identificata al catasto del detto comune al foglio 34, part. 381 sub 1, acquistata dal ricorrente nell'ambito della procedura esecutiva RGE N.183 /2009 radicata presso il Tribunale di Rimini nei confronti del debitore
[...]
. CP_1
Il ricorrente assumeva la sussistenza di servitù di presa d'acqua costituitasi a titolo originario ex art 1062 c.c. in forza della appartenenza del pozzo ai precedenti proprietari all'epoca in cui i medesimi possedevano entrambi i fondi successivamente divisi. Il pozzo era stato realizzato dai convenuti resistenti, in epoca anteriore alla divisione immobiliare sul fondo agricolo di loro proprietà, sito in Comune di Saludecio (RN) frazione Montepetrino, identificato al catasto terreni di tale comune al foglio 34 part. 443, a servizio dell'erogazione di acqua all'immobile abitativo posto in fondo adiacente del quale il ricorrente era divenuto proprietario a mezzo di vendita senza incanto per effetto del decreto di trasferimento del 18 maggio
2017.
Il ricorrente chiedeva altresì di dichiarare l'illiceità della condotta posta in essere dai resistenti diretta a privare il ricorrente della possibilità di attingere acqua dal pozzo per servire il proprio immobile.
Si costituivano i resistenti chiedendo il rigetto delle domande introdotte e chiedendo disporsi il mutamento di rito . Assumevano avere realizzato il pozzo in proprio su terreno agricolo non oggetto di esecuzione, distinto dall'immobile divenuto oggetto di esecuzione ed espropriazione immobiliare e successivamente acquistato dal ricorrente.
La causa veniva istruita previo mutamento di rito con deposito di documenti, acquisizione del fascicolo dell'esecuzione RGE N. 183/2009 presso la cancelleria immobiliare del Tribunale di Rimini e l'assunzione di prove orali.
La domanda deve essere qualificata giuridicamente quale azione di accertamento di servitù acquisita a titolo originario per effetto della destinazione del padre di famiglia prevista dall'art. 1062 c.c., norma che necessita l'accertamento di una fattispecie complessa, prevedendo a carico dell'attore di fornire qualunque genere di prova che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Quanto alla tipologia della servitù ritenuta acquistata dal ricorrente, dalla domanda risulta configurarsi una servitù di presa di acqua prevista dall'art.1080 c.c. avente ad oggetto acqua destinata ad usi civici a servizio della abitazione che prevede la facoltà di prelevare o derivare mediante manufatti l'acqua esistente nel fondo servente per condurla in una determinata quantità nel fondo dominante. Per l'accertamento di tale servitù è necessario fornire la prova del requisito della sua apparenza ovvero dell'esistenza di opere visibili e stabili di conduzione dell'acqua per il suo esercizio in modo continuato, ciò che la differenzia dalla servitù cosiddetta di attingimento, discontinua e non apparente, che si esplica mediante attività di prelevamento presso il pozzo o la fonte senza bisogno di canalizzazioni e che tuttavia non può essere acquisita per destinazione del padre di famiglia.
Fatte tali premesse, la domanda introdotta onera il ricorrente a fornire la prova oltre che della preesistenza dei fondi che in origine appartenevano ad un unico proprietario e che successivamente sono stati divisi , anche della esistenza di opere visibili di canalizzazione che sono rimaste nello stato di fatto successivamente alla divisione, e quindi senza che siano state compiute opere per una diversa allocazione.
Il presupposto della effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, richiesto dall'art.1062 c.c. per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto della divisione del fondo in comproprietà, le due porzioni del fondo hanno cessato di appartenere ai comproprietari nel loro insieme .(Cass. 28379/2022)
Recente Cassazione in ordine al requisito della apparenza ulteriormente specifica : E' orientamento consolidato di questa Suprema Corte che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configuri come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. (Cass. 11834/2021 ) . Dunque “ il requisito della apparenza (senza il quale ai sensi dell'art. 1061 c.c. la servitù non può essere usucapita né acquistata per destinazione del padre di famiglia ) deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù, dovendo conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera, e non già dal modo in cui questa viene utilizzata “.(Cass. 2994/2004)
Alla luce dei ricordati principi, la valutazione del panorama probatorio acquisito non consente di ritenere soddisfatti i presupposti per l'intervenuto acquisto della servitù di presa d'acqua.
L'istruttoria espletata non è riuscita a fornire la prova dello stato di fatto dell'immobile al momento della divisione, cioè dell'esistenza e della permanenza in tale momento di opere visibili e stabili di canalizzazione a servizio dell'abitazione inequivocamente riconducibili all'utilizzo dell'acqua situata nel pozzo.
I testi sentiti hanno riferito uno stato di fatto datato 2018 e 2019 e dunque allegabile solo ad epoca successiva alla divisione e alla presa di possesso del bene da parte del ricorrente, riferendo altresì in tale epoca della esecuzione da parte del ricorrente di interventi attraverso opere di allaccio al pozzo a mezzo di collegamento elettrico e di un ponteggio di tubi esterni di collegamento, opere necessarie per permettere l'azionamento della pompa elettrica di proprietà dei resistenti per il prelievo dell'acqua dal pozzo .
La teste ha esplicitato, in relazione alle Testimone_1 tubature, di trattarsi di tubi interrati, dunque non visibili.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite (S.U.2949/2016 ): “ Ai fini della costituzione della servitù della presa d'acqua per destinazione del padre di famiglia occorre che l'originario unico proprietario abbia impresso un'oggettiva situazione di subordinazione o servitù tra i fondi, mediante collocazione nel fondo servente di tubazioni di conduzione dell'acqua che, fuoriuscendo dalla fonte o dallo sbocco ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano visibili e stabilmente destinate a soddisfare esigenze idriche del fondo dominante”.
La norma fa riferimento alla apparenza e dunque alla visibilità effettiva delle opere che deve essere tale da rendere palese a chiunque la presenza di una modificazione esteriore: l'apparenza della situazione di asservimento che l'art. 1061 c.c. lega espressamente alla visibilità oggettiva delle opere ad essa destinate, non si identifica con la conoscenza , in concreto, comunque conseguita, della loro esistenza da parte del proprietario del fondo che si assume asservito, ma deve dipendere come la
Suprema corte ha più volte precisato, da univoci segni obbiettivi visibili anche se solo saltuariamente od occasionalmente, dall'esterno o da un luogo in cui il proprietario del fondo abbia comunque potere di accedere liberamente.
Risulta conseguentemente da respingersi l'ulteriore domanda avente ad oggetto la cessazione delle molestie;
la ritenuta sussistenza dell'acquisto originario da parte del ricorrente del diritto di utilizzo dell'acqua del pozzo non legittima, a fronte delle contestazioni dei resistenti ed in assenza di accertamento giudiziale, azioni di turbativa in danno dei resistenti.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo il DM 55 /2014 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
contro e , disattesa Controparte_1 CP_2
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
così provvede:
-Rigetta le domande attoree promosse da Pt_1
contro e;
[...] Controparte_1 CP_2
-condanna l'attore al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite che liquida in
€2.540 per compensi, oltre rimborso spese generali
15%, Cpa e Iva come per legge.
Rimini, il 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente)