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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3550 /2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 20 febbraio 2025 promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Caminiti, giusta procura in atti, opponente contro
p. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e, per essa, quale mandataria, CP_2
(p. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Sinagra,
[...] P.IVA_2 giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
fideiussione
In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 10.09.2020, Parte_1
, nella qualità di fideiussore, ha proposto opposizione avverso il
[...] decreto ingiuntivo n. 794/20 del 04.06.2020, notificato in data 01.07.2020, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto, in solido con il debitore principale ed altri fideiussori, il Parte_2 pagamento, nell'interesse della cessionaria della Controparte_1 somma di € 46.029,36, oltre spese e compensi della fase monitoria, a titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 300695332, acceso presso il Banco di Sicilia S.p.a. (oggi Unicredit S.p.a.). A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito il difetto di titolarità del credito della cessionaria per mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito e la carenza di legittimazione ad agire della mandataria, per mancata CP_2 iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. L'opponente, premesso di aver esercitato il recesso dalle fideiussioni prestate in data 19.05.2008 e di non poter essere chiamata, conseguentemente, a rispondere delle obbligazioni contratte successivamente, ha, altresì, contestato la nullità delle fideiussioni omnibus del 16.05.2000 e del 07.06.2005 in quanto conformi allo schema predisposto nel 2003 dall' con particolare riguardo alla clausola di CP_3 rinuncia al beneficio di cui all'art. 1957 c.c., nonchè la violazione dell'art. 1956, comma I, c.c., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2 costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione spiegata, chiedendone il rigetto. Espletata la mediazione obbligatoria e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la decisione. L'opposizione proposta da è fondata e deve, Parte_3 pertanto essere accolta. Va, infatti, accolta l'eccezione preliminare di parte opponente in ordine alla carenza di titolarità del credito in capo a per Controparte_1 mancanza di prova dell'inclusione del credito de quo tra quelli oggetto dell'intervenuta cessione. Secondo il recente orientamento della giurisprudenza, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di fornire la prova sostanziale della propria legittimazione con ogni mezzo e anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez.
II, 01.12.2022, n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II,
07.02.2022, n. 146). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che la società opposta non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante non avendo provatol'avvenuta cessione nei suoi confronti del credito oggetto di ingiunzione. Costituisce, infatti, ius receptum il principio per cui, in materia di cessione di credito, in caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto di credito, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito stesso nell'operazione di cessione in blocco. Il mero fatto della cessione di crediti non è, invero, in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito controverso sia compreso tra quelli oggetto di cessione, che costituisce onere probatorio a carico della creditrice cessionaria, sicchè “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria
2 legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ., 02.03.2016, n. 4116, Cass. civ., sez. VI, 5.11.2020, n. 24798; Cass. Civ., 22.02.2022, n. 5857). In caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, occorre quindi
“dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale” (Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200). Né tale onere può ritenersi assolto dal compimento degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, comma 2, 3 e 4, T.U.B. o dalla notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., aventi solo la funzione di impedire eventuali pagamenti liberatori da parte di quest'ultimo in favore del cedente senza incidere sul perfezionamento della fattispecie traslativa né sulla produzione dei relativi effetti, non costituendo la prova documentale dell'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. Civ., 31.01.2019, n. 2780; Cass. Civ., 02.03.2016, n. 4116; Cass. Civ., 28.02.2020, n. 5617).
In particolare, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può validamente surrogare la notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n.
20495; Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790). Tale adempimento deve, tuttavia, consentire di pervenire all'identificazione, da un lato, delle parti debitrici cedute e, dall'altro, del rapporto di credito ceduto, ed essere idoneo a fornire la prova dell'inclusione del contratto tra i rapporti pervenuti nella sfera giuridica del terzo intervenuto per effetto della cessione.
Ne discende che, in mancanza di allegazione del contratto dal quale ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente ceduto, la mera produzione in giudizio dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non può ritenersi sufficiente, facendo la stessa genericamente riferimento “ai crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Unicredit S.p.a. derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e
3 persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate ”, senza allegazione del relativo contratto di cessione con l'indicazione specifica dei crediti ceduti. La descrizione dei crediti ceduti risulta, infatti, vaga e omnicomprensiva, facendo riferimento a dei crediti “deteriorati”, derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti senza puntuale indicazione del tratto distintivo dei singoli rapporti ceduti, ma solo della generica categoria degli stessi (cfr., Tribunale Vicenza, 26.11.2021; Tribunale Milano, 16.09.2021; Tribunale Napoli,
22.04.2021; Tribunale Lucca, 26.03.2021; Tribunale Bologna, 27.05.2022; Corte d'Appello Ancona, 03.05.2022, ha precisato che “in caso di contestazione della legittimazione attiva del creditore opposto, deve essere revocato il decreto e rigettate tutte le domande dell'opposto, se questi non prova la titolarità del credito intervenuta a seguito di cessione, con la produzione in giudizio nel contratto di cessione del credito”). Sussiste, pertanto, in capo all'opposta un difetto di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio non risultando dagli atti la prova della sua qualità di creditrice esclusiva ed unica legittimata a pretendere la prestazione. L'opposizione proposta da deve, quindi, essere Parte_1 accolta e, per l'effetto, revocato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 794/20, emesso dal Tribunale di Messina in data 04.06.2020. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio, liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle attività spiegate, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'istituto di credito opposto e in favore dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3550/2020 R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, Parte_1 per l'effetto, revoca nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 794/20, emesso dal Tribunale di Messina in data 04.06.2020;
2. condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio, liquidate in € 286,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 14 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
4
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3550 /2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 20 febbraio 2025 promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Caminiti, giusta procura in atti, opponente contro
p. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e, per essa, quale mandataria, CP_2
(p. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Sinagra,
[...] P.IVA_2 giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
fideiussione
In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 10.09.2020, Parte_1
, nella qualità di fideiussore, ha proposto opposizione avverso il
[...] decreto ingiuntivo n. 794/20 del 04.06.2020, notificato in data 01.07.2020, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto, in solido con il debitore principale ed altri fideiussori, il Parte_2 pagamento, nell'interesse della cessionaria della Controparte_1 somma di € 46.029,36, oltre spese e compensi della fase monitoria, a titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 300695332, acceso presso il Banco di Sicilia S.p.a. (oggi Unicredit S.p.a.). A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito il difetto di titolarità del credito della cessionaria per mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito e la carenza di legittimazione ad agire della mandataria, per mancata CP_2 iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. L'opponente, premesso di aver esercitato il recesso dalle fideiussioni prestate in data 19.05.2008 e di non poter essere chiamata, conseguentemente, a rispondere delle obbligazioni contratte successivamente, ha, altresì, contestato la nullità delle fideiussioni omnibus del 16.05.2000 e del 07.06.2005 in quanto conformi allo schema predisposto nel 2003 dall' con particolare riguardo alla clausola di CP_3 rinuncia al beneficio di cui all'art. 1957 c.c., nonchè la violazione dell'art. 1956, comma I, c.c., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2 costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione spiegata, chiedendone il rigetto. Espletata la mediazione obbligatoria e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la decisione. L'opposizione proposta da è fondata e deve, Parte_3 pertanto essere accolta. Va, infatti, accolta l'eccezione preliminare di parte opponente in ordine alla carenza di titolarità del credito in capo a per Controparte_1 mancanza di prova dell'inclusione del credito de quo tra quelli oggetto dell'intervenuta cessione. Secondo il recente orientamento della giurisprudenza, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di fornire la prova sostanziale della propria legittimazione con ogni mezzo e anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez.
II, 01.12.2022, n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II,
07.02.2022, n. 146). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che la società opposta non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante non avendo provatol'avvenuta cessione nei suoi confronti del credito oggetto di ingiunzione. Costituisce, infatti, ius receptum il principio per cui, in materia di cessione di credito, in caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto di credito, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito stesso nell'operazione di cessione in blocco. Il mero fatto della cessione di crediti non è, invero, in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito controverso sia compreso tra quelli oggetto di cessione, che costituisce onere probatorio a carico della creditrice cessionaria, sicchè “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria
2 legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ., 02.03.2016, n. 4116, Cass. civ., sez. VI, 5.11.2020, n. 24798; Cass. Civ., 22.02.2022, n. 5857). In caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, occorre quindi
“dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale” (Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200). Né tale onere può ritenersi assolto dal compimento degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, comma 2, 3 e 4, T.U.B. o dalla notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., aventi solo la funzione di impedire eventuali pagamenti liberatori da parte di quest'ultimo in favore del cedente senza incidere sul perfezionamento della fattispecie traslativa né sulla produzione dei relativi effetti, non costituendo la prova documentale dell'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. Civ., 31.01.2019, n. 2780; Cass. Civ., 02.03.2016, n. 4116; Cass. Civ., 28.02.2020, n. 5617).
In particolare, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può validamente surrogare la notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n.
20495; Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790). Tale adempimento deve, tuttavia, consentire di pervenire all'identificazione, da un lato, delle parti debitrici cedute e, dall'altro, del rapporto di credito ceduto, ed essere idoneo a fornire la prova dell'inclusione del contratto tra i rapporti pervenuti nella sfera giuridica del terzo intervenuto per effetto della cessione.
Ne discende che, in mancanza di allegazione del contratto dal quale ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente ceduto, la mera produzione in giudizio dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non può ritenersi sufficiente, facendo la stessa genericamente riferimento “ai crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Unicredit S.p.a. derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e
3 persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate ”, senza allegazione del relativo contratto di cessione con l'indicazione specifica dei crediti ceduti. La descrizione dei crediti ceduti risulta, infatti, vaga e omnicomprensiva, facendo riferimento a dei crediti “deteriorati”, derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti senza puntuale indicazione del tratto distintivo dei singoli rapporti ceduti, ma solo della generica categoria degli stessi (cfr., Tribunale Vicenza, 26.11.2021; Tribunale Milano, 16.09.2021; Tribunale Napoli,
22.04.2021; Tribunale Lucca, 26.03.2021; Tribunale Bologna, 27.05.2022; Corte d'Appello Ancona, 03.05.2022, ha precisato che “in caso di contestazione della legittimazione attiva del creditore opposto, deve essere revocato il decreto e rigettate tutte le domande dell'opposto, se questi non prova la titolarità del credito intervenuta a seguito di cessione, con la produzione in giudizio nel contratto di cessione del credito”). Sussiste, pertanto, in capo all'opposta un difetto di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio non risultando dagli atti la prova della sua qualità di creditrice esclusiva ed unica legittimata a pretendere la prestazione. L'opposizione proposta da deve, quindi, essere Parte_1 accolta e, per l'effetto, revocato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 794/20, emesso dal Tribunale di Messina in data 04.06.2020. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio, liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle attività spiegate, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'istituto di credito opposto e in favore dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3550/2020 R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, Parte_1 per l'effetto, revoca nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 794/20, emesso dal Tribunale di Messina in data 04.06.2020;
2. condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio, liquidate in € 286,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 14 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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