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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2024, n. 11677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11677 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 36038/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n. 36038, decisa alla pubblica udienza del 19.11.2024, e vertente
TRA
e n.q. di eredi di rappresentati e Parte_1 Controparte_1 Persona_1
difesi, in virtù di procura in allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Riccardo Moro, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, V.le Giuseppe Mazzini 134
RICORRENTE
CONTRO
LA in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: recupero spettanze retributive
CONCLUSIONI: per la sola ricorrente, quelle dell'atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 14.11.2023, e n.q. di eredi di Parte_1 Controparte_1
, si sono rivolti al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice Lavoro, esponendo: Persona_1
che (deceduto in data 30.12.2020, di cui essi erano, rispettivamente, fratello e Persona_1
sorella ed eredi) aveva lavorato alle dipendenze della società Controparte_3
dal 1°.
2.2002 al 19.5.2018, svolgendo le mansioni di macellaio provetto, presso i locali della
[...]
resistente siti in Marino (RM), alla Via S. Quasimodo 4; che il rapporto in questione era stato regolarizzato come part time al 60%; che egli però aveva lavorato costantemente per un numero di ore ben superiore: dal martedì al sabato dalle 7.00 alle 20.00 e la domenica dalle 7.00 alle
13.00; che aveva percepito per l'intera durata del rapporto la retribuzione mensile pari ad euro
900,00; che al lavoratore non era stata corrisposta la retribuzione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2018; che non gli era stato corrisposto il TFR, né gli erano state erogate le spettanze di fine rapporto.
Tanto premesso, sostenuto il diritto del proprio dante causa ad essere inquadrato nel III livello CCNL Commercio – Terziario, in ragione delle mansioni di macellaio provetto svolte per l'intera durata del rapporto, e a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro svolto e dunque parametrata anche alle ore di lavoro supplementare e straordinario effettuate, hanno concluso chiedendo: “A. In via preliminare, accertare e dichiarare il credito non contestato relativo al TFR dovuto dalla resistente ai ricorrenti ed emettere ordinanza ingiuntiva ex art. 423 c.p.c. in favore die ricorrenti di euro
14.479,68; B. In via principale, accertare e dichiarare che tra il sig. e la Persona_1
società è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_3
subordinato a decorrere dalla data del 01/02/2002 sino alla data del 19/05/2018 e condannare la resistente a corrispondere agli odierni ricorrenti, nella qualità di eredi legittimi del sig. , la somma complessiva di euro 259.930,80 di cui: euro Persona_1
135.823,62 a titolo di retribuzione base, euro 4.695,67 a titolo di tredicesima, euro
1.945,76 a titolo di tredicesima ratei, euro 414,86 a titolo di permessi, euro 1.077,11 a titolo di festività, euro 815,57 a titolo di ferie non godute, euro 80.684,14 a titolo di straordinario 15% ed euro 34.474,07 a titolo di TFR allo stesso dovuti - allo stesso
pagina 2 di 6 dovuti dei titoli e delle causali di cui in premessa e delle funzioni svolte a livello di inquadramento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo o, in via subordinata, all'importo minore che risulterà di giustizia previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in virtù delle mansioni svolte, della quantità della prestazione resa, dell'inquadramento rivendicato anche diverse da quella dedotta in premessa ma risultante dall'attività istruttoria espletata dal Giudice”.
Non si è costituita in giudizio la società convenuta e, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza, è stata essa emessa ordinanza ex art. 423, comma 2, c.p.c., relativamente all'importo documentato come dovuto a titolo di TFR, risultante dal CU
2019 (pari ad euro 17.077,26).
Nel corso del giudizio sono stati escussi i tesi addotti dalla parte ricorrente ed è stato acquisito un nuovo conteggio.
All'odierna udienza, all'esito della discussione della sola parte ricorrente, la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
******
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati.
I ricorrenti hanno prodotto in atti l'estratto contributivo di , da cui risulta Persona_1
un apporto di lavoro subordinato con la società Controparte_3
dal 1°.
2.2002 al 19.5.2018, full time sino al 30.9.2005 e poi part time.
Essi hanno poi prodotto in atti il CU 2019, riportante i medesimi dati in relazione alla data di instaurazione e a quella di risoluzione del rapporto, in cui risulta indicato il TFR maturato e rimasto in azienda, quantificato in euro 17.077,26 (documento questo sulla base del quale, come detto, è stata emessa in corso di causa ordinanza ex art. 423, comma 2, c.p.c.).
pagina 3 di 6 Già sulla base della predetta documentazione, può ritenersi comprovata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dal 1°.
2.2002 al 19.5.2018, tra e la società Persona_1 [...]
esercente attività di lavorazione e trasformazione carni suine, Controparte_3
bovine ed ovine e di vendita al minuto (v. visura camerale del pari prodotta in atti).
Che il abbia lavorato presso l'esercizio commerciale della convenuta, sito in Persona_1
Marino, quale macellaio, oltre che quale addetto alle vendite, è circostanza confermata dai testi escussi nel corso del giudizio. In particolare, il teste ha riferito: “All'interno Testimone_1
della macelleria, a volte il ricorrente era nella parte retrostante ad occuparsi di dissossare le carni (quindi lo dovevo far chiamare e poi lui usciva), a volte invece era addetto al bancone e serviva i clienti”.
Trattasi dunque di mansioni che ben si inquadrano nell'ambito del III livello CCNL
Commercio – Terziario, spettante appunto al lavoratore che “con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico- pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco”.
Per quanto attiene invece all'orario di lavoro, premesso che dalla documentazione prodotta in atti, risulta un full time sino al 30.9.2005 e poi un part time (segnatamente, come precisato in ricorso, al 60%), deve escludersi che alla luce delle dichiarazioni dei testi possa ritenersi confermato con tranquillante certezza il sistematico svolgimento di lavoro supplementare e straordinario, così come allegato in ricorso. Entrambi i testi si sono infatti limitati a frequentare la macelleria in questione come clienti (il , invero, in due sole occasioni); sicché le loro CP_4
dichiarazioni non possono certo essere idonee a ricostruire con esattezza e soprattutto in maniera completa l'orario di lavoro del Per_1
Considerato quindi che “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro [supplementare e] straordinario grava un onere probatorio rigoroso”, al cui mancato assolvimento non può certo supplirsi con il ricorso a valutazioni equitative del pagina 4 di 6 giudice, utilizzabili solo in riferimento alla quantificazione del compenso, a fronte però dell'assolvimento dell'onere di dimostrazione del lavoro effettivamente svolto (v. Cass.
16150/2018; ed anche Cass. 4076/2018 e 1387/2003), non può che concludersi per il rigetto della richiesta di riconoscimento dei compensi asseritamente maturati a titolo di lavoro supplementare e straordinario.
Relativamente, poi, alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, deve premettersi che “il lavoratore che agisca in giudizio per la corresponsione di
[dette] indennità … ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni
[e nelle ore] ad essi destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di lavoro mensile/annuale si pone come fatto costitutivo dell[e] indennità suddett[e], mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass. 8521/2015; Cass. 26985/2009). Ebbene, nel caso in esame i ricorrenti non hanno provato l'avvenuta prestazione, da parte del , dell'attività Persona_1
lavorativa nelle giornate contrattualmente destinate alle ferie e/o ai permessi;
sicché, in assenza della produzione dell'ultima busta paga con l'annotazione delle spettanze di fine rapporto, non appare possibile accogliere la domanda relativa all'indennità di ferie e di permessi non goduti, così come formulata dai ricorrenti.
Tanto chiarito, considerato che la convenuta è rimasta contumace e valutate le risultanze della prova documentale e per testi, si ritiene di dover accogliere la domanda dei ricorrenti, in ordine alle spettanze retributive per differenze retributive sul lavoro ordinario (full time sino al
30.9.2005 e poi part time al 60%), 13^ e TFR.
Applicato, infatti, il principio dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., in ragione del quale incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di fatti estintivi o modificativi delle pretese vantate dal lavoratore, e valutata, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la condotta processuale della convenuta (il cui legale rappresentante non si è presentato a rendere il deferito interrogatorio formale), devono, in conclusione, ritenersi comprovati i fatti posti a fondamento delle richieste relative alle differenze per lavoro ordinario, ai ratei di 13^ mensilità e al TFR, relativamente all'intero periodo di lavoro documentato in atti.
pagina 5 di 6 Esaminati quindi i conteggi da ultimo allegati dai ricorrenti e ritenuta la correttezza dei criteri di calcolo ivi applicati, in conclusione, deve condannarsi la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti, n.q. di eredi di , della complessiva Persona_1
somma lorda di € 51.998,34, di cui € 19.029,59 (comprensivi dell'importo già riconosciuto in sede di ordinanza ex art. 423, comma 2, c.p.c., emessa in corso di causa)
a titolo di TFR.
A tale somma deve aggiungersi quella dovuta a titolo di rivalutazione monetaria (calcolata applicando l'indice ISTAT del mese del saldo), oltre a quella dovuta a titolo di interessi legali, computati sulle frazioni del capitale, anno per anno rivalutato, dalle scadenze al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara che tra e la società Persona_1 Controparte_3
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1°.
2.2002 al 19.5.2018, con diritto del lavoratore all'inquadramento nel III livello CCNL Commercio Terziario;
rapporto full time sino al 30.9.2005 e part time al 60% nel periodo successivo;
2. Per l'effetto, accogliendo il ricorso per quanto di ragione, condanna la società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti, n.q. di eredi di , della complessiva Persona_1
somma lorda di € 51.998,34, di cui € 19.029,59 (comprensivi dell'importo già riconosciuto in sede di ordinanza ex art. 423, comma 2, c.p.c., emessa in corso di causa) a titolo di TFR;
3. condanna la convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in euro 4.629,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Roma, 19.11.2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n. 36038, decisa alla pubblica udienza del 19.11.2024, e vertente
TRA
e n.q. di eredi di rappresentati e Parte_1 Controparte_1 Persona_1
difesi, in virtù di procura in allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Riccardo Moro, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, V.le Giuseppe Mazzini 134
RICORRENTE
CONTRO
LA in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: recupero spettanze retributive
CONCLUSIONI: per la sola ricorrente, quelle dell'atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 14.11.2023, e n.q. di eredi di Parte_1 Controparte_1
, si sono rivolti al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice Lavoro, esponendo: Persona_1
che (deceduto in data 30.12.2020, di cui essi erano, rispettivamente, fratello e Persona_1
sorella ed eredi) aveva lavorato alle dipendenze della società Controparte_3
dal 1°.
2.2002 al 19.5.2018, svolgendo le mansioni di macellaio provetto, presso i locali della
[...]
resistente siti in Marino (RM), alla Via S. Quasimodo 4; che il rapporto in questione era stato regolarizzato come part time al 60%; che egli però aveva lavorato costantemente per un numero di ore ben superiore: dal martedì al sabato dalle 7.00 alle 20.00 e la domenica dalle 7.00 alle
13.00; che aveva percepito per l'intera durata del rapporto la retribuzione mensile pari ad euro
900,00; che al lavoratore non era stata corrisposta la retribuzione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2018; che non gli era stato corrisposto il TFR, né gli erano state erogate le spettanze di fine rapporto.
Tanto premesso, sostenuto il diritto del proprio dante causa ad essere inquadrato nel III livello CCNL Commercio – Terziario, in ragione delle mansioni di macellaio provetto svolte per l'intera durata del rapporto, e a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro svolto e dunque parametrata anche alle ore di lavoro supplementare e straordinario effettuate, hanno concluso chiedendo: “A. In via preliminare, accertare e dichiarare il credito non contestato relativo al TFR dovuto dalla resistente ai ricorrenti ed emettere ordinanza ingiuntiva ex art. 423 c.p.c. in favore die ricorrenti di euro
14.479,68; B. In via principale, accertare e dichiarare che tra il sig. e la Persona_1
società è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_3
subordinato a decorrere dalla data del 01/02/2002 sino alla data del 19/05/2018 e condannare la resistente a corrispondere agli odierni ricorrenti, nella qualità di eredi legittimi del sig. , la somma complessiva di euro 259.930,80 di cui: euro Persona_1
135.823,62 a titolo di retribuzione base, euro 4.695,67 a titolo di tredicesima, euro
1.945,76 a titolo di tredicesima ratei, euro 414,86 a titolo di permessi, euro 1.077,11 a titolo di festività, euro 815,57 a titolo di ferie non godute, euro 80.684,14 a titolo di straordinario 15% ed euro 34.474,07 a titolo di TFR allo stesso dovuti - allo stesso
pagina 2 di 6 dovuti dei titoli e delle causali di cui in premessa e delle funzioni svolte a livello di inquadramento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo o, in via subordinata, all'importo minore che risulterà di giustizia previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in virtù delle mansioni svolte, della quantità della prestazione resa, dell'inquadramento rivendicato anche diverse da quella dedotta in premessa ma risultante dall'attività istruttoria espletata dal Giudice”.
Non si è costituita in giudizio la società convenuta e, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza, è stata essa emessa ordinanza ex art. 423, comma 2, c.p.c., relativamente all'importo documentato come dovuto a titolo di TFR, risultante dal CU
2019 (pari ad euro 17.077,26).
Nel corso del giudizio sono stati escussi i tesi addotti dalla parte ricorrente ed è stato acquisito un nuovo conteggio.
All'odierna udienza, all'esito della discussione della sola parte ricorrente, la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
******
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati.
I ricorrenti hanno prodotto in atti l'estratto contributivo di , da cui risulta Persona_1
un apporto di lavoro subordinato con la società Controparte_3
dal 1°.
2.2002 al 19.5.2018, full time sino al 30.9.2005 e poi part time.
Essi hanno poi prodotto in atti il CU 2019, riportante i medesimi dati in relazione alla data di instaurazione e a quella di risoluzione del rapporto, in cui risulta indicato il TFR maturato e rimasto in azienda, quantificato in euro 17.077,26 (documento questo sulla base del quale, come detto, è stata emessa in corso di causa ordinanza ex art. 423, comma 2, c.p.c.).
pagina 3 di 6 Già sulla base della predetta documentazione, può ritenersi comprovata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dal 1°.
2.2002 al 19.5.2018, tra e la società Persona_1 [...]
esercente attività di lavorazione e trasformazione carni suine, Controparte_3
bovine ed ovine e di vendita al minuto (v. visura camerale del pari prodotta in atti).
Che il abbia lavorato presso l'esercizio commerciale della convenuta, sito in Persona_1
Marino, quale macellaio, oltre che quale addetto alle vendite, è circostanza confermata dai testi escussi nel corso del giudizio. In particolare, il teste ha riferito: “All'interno Testimone_1
della macelleria, a volte il ricorrente era nella parte retrostante ad occuparsi di dissossare le carni (quindi lo dovevo far chiamare e poi lui usciva), a volte invece era addetto al bancone e serviva i clienti”.
Trattasi dunque di mansioni che ben si inquadrano nell'ambito del III livello CCNL
Commercio – Terziario, spettante appunto al lavoratore che “con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico- pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco”.
Per quanto attiene invece all'orario di lavoro, premesso che dalla documentazione prodotta in atti, risulta un full time sino al 30.9.2005 e poi un part time (segnatamente, come precisato in ricorso, al 60%), deve escludersi che alla luce delle dichiarazioni dei testi possa ritenersi confermato con tranquillante certezza il sistematico svolgimento di lavoro supplementare e straordinario, così come allegato in ricorso. Entrambi i testi si sono infatti limitati a frequentare la macelleria in questione come clienti (il , invero, in due sole occasioni); sicché le loro CP_4
dichiarazioni non possono certo essere idonee a ricostruire con esattezza e soprattutto in maniera completa l'orario di lavoro del Per_1
Considerato quindi che “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro [supplementare e] straordinario grava un onere probatorio rigoroso”, al cui mancato assolvimento non può certo supplirsi con il ricorso a valutazioni equitative del pagina 4 di 6 giudice, utilizzabili solo in riferimento alla quantificazione del compenso, a fronte però dell'assolvimento dell'onere di dimostrazione del lavoro effettivamente svolto (v. Cass.
16150/2018; ed anche Cass. 4076/2018 e 1387/2003), non può che concludersi per il rigetto della richiesta di riconoscimento dei compensi asseritamente maturati a titolo di lavoro supplementare e straordinario.
Relativamente, poi, alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, deve premettersi che “il lavoratore che agisca in giudizio per la corresponsione di
[dette] indennità … ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni
[e nelle ore] ad essi destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di lavoro mensile/annuale si pone come fatto costitutivo dell[e] indennità suddett[e], mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass. 8521/2015; Cass. 26985/2009). Ebbene, nel caso in esame i ricorrenti non hanno provato l'avvenuta prestazione, da parte del , dell'attività Persona_1
lavorativa nelle giornate contrattualmente destinate alle ferie e/o ai permessi;
sicché, in assenza della produzione dell'ultima busta paga con l'annotazione delle spettanze di fine rapporto, non appare possibile accogliere la domanda relativa all'indennità di ferie e di permessi non goduti, così come formulata dai ricorrenti.
Tanto chiarito, considerato che la convenuta è rimasta contumace e valutate le risultanze della prova documentale e per testi, si ritiene di dover accogliere la domanda dei ricorrenti, in ordine alle spettanze retributive per differenze retributive sul lavoro ordinario (full time sino al
30.9.2005 e poi part time al 60%), 13^ e TFR.
Applicato, infatti, il principio dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., in ragione del quale incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di fatti estintivi o modificativi delle pretese vantate dal lavoratore, e valutata, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la condotta processuale della convenuta (il cui legale rappresentante non si è presentato a rendere il deferito interrogatorio formale), devono, in conclusione, ritenersi comprovati i fatti posti a fondamento delle richieste relative alle differenze per lavoro ordinario, ai ratei di 13^ mensilità e al TFR, relativamente all'intero periodo di lavoro documentato in atti.
pagina 5 di 6 Esaminati quindi i conteggi da ultimo allegati dai ricorrenti e ritenuta la correttezza dei criteri di calcolo ivi applicati, in conclusione, deve condannarsi la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti, n.q. di eredi di , della complessiva Persona_1
somma lorda di € 51.998,34, di cui € 19.029,59 (comprensivi dell'importo già riconosciuto in sede di ordinanza ex art. 423, comma 2, c.p.c., emessa in corso di causa)
a titolo di TFR.
A tale somma deve aggiungersi quella dovuta a titolo di rivalutazione monetaria (calcolata applicando l'indice ISTAT del mese del saldo), oltre a quella dovuta a titolo di interessi legali, computati sulle frazioni del capitale, anno per anno rivalutato, dalle scadenze al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara che tra e la società Persona_1 Controparte_3
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1°.
2.2002 al 19.5.2018, con diritto del lavoratore all'inquadramento nel III livello CCNL Commercio Terziario;
rapporto full time sino al 30.9.2005 e part time al 60% nel periodo successivo;
2. Per l'effetto, accogliendo il ricorso per quanto di ragione, condanna la società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti, n.q. di eredi di , della complessiva Persona_1
somma lorda di € 51.998,34, di cui € 19.029,59 (comprensivi dell'importo già riconosciuto in sede di ordinanza ex art. 423, comma 2, c.p.c., emessa in corso di causa) a titolo di TFR;
3. condanna la convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in euro 4.629,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Roma, 19.11.2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 6 di 6