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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 637/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
MANGANARO GIOVANNI e dell'avv. USSIA FRANCESCO ( ) C.SO C.F._2
G. MATTEOTTI, 31 10121 TORINO;
elettivamente domiciliato in C.SO GIACOMO
MATTEOTTI, 31 10121 TORINO presso il difensore avv. MANGANARO GIOVANNI
ATTRICE contro
(C.F. ) E Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
con il patrocinio dell'avv. GIULINI RICHARD LUIGI GIULIO, elettivamente domiciliato in
CORSO ROMA N. 23 12037 SALUZZO presso il difensore avv. GIULINI RICHARD LUIGI
GIULIO
CONVENUTA
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Considerato che:
- con atto di precetto notificato il 20.02.2023, e per essa, Controparte_2 quale mandataria, ha intimato a di pagare l'importo di CP_3 Controparte_1
€ 100.508,30, derivante dal decreto ingiuntivo n. 8727/2013 emesso dal Tribunale di
Torino, in favore della con il quale è stato ingiunto a Controparte_4 Controparte_1
in solido con e CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_1
di pagare la complessiva somma di € 166.675,63, oltre interessi e Parte_2
spese;
- in data 20.09.2023 è stato notificato alla sig.ra atto di pignoramento presso terzi, CP_1
avverso il quale l'attrice ha proposto opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. contestando la titolarità del diritto in capo alla cessionaria, nonché per far accertare la nullità delle clausole abusive della fideiussione sottoscritta dalla sig.ra in quanto CP_1
consumatrice;
- il G.E., previo rigetto dell'istanza di sospensione, concedeva alle parti termine perentorio di giorni 30 per introdurre il giudizio di merito limitatamente al motivo di opposizione concernente la legittimazione attiva, mentre concedeva diverso termine per proporre l'opposizione ex art.650 c.p.c.;
- in questa sede, a seguito di instaurazione del giudizio di merito ex art.615 comma II
c.p.c. si discute la questione della legittimazione attiva di e della sussistenza in CP_2
capo alla stessa dei requisiti ex art.106 TUB;
2. In merito alla cessione del credito si osserva che la cessione dei crediti può essere desunta anche sulla base di semplici presunzioni ex art. 2729 c.c.
In questo caso ha prodotto sia la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale che indica CP_2 per categoria e periodo i crediti ceduti, sia l'elenco delle posizioni cedute indicate per codice identificativo della banca, nonché specifica dichiarazione attestante l'avvenuta pagina 2 di 4 cessione del credito, sottoscritta in data 20.11.2023 dalla cedente NT Sanpaolo (doc.2 convenuta): tale dichiarazione contiene i codici identificativi dei crediti attribuiti dalla banca in sede di cessione, il nominativo del debitore e, soprattutto i codici identificativi attribuiti ai finanziamenti chirografari fin dall'inizio del rapporto contrattuale con il debitore
(finanziamenti n. 4032845 e n. 4055469), così come riportati nel decreto ingiuntivo n.8727/13 ottenuto da nei confronti dei debitori ed azionato da quale CP_4 CP_2
cessionaria.
Dunque la cessione appare provata.
L'opposizione appare pertanto infondata.
3. Quanto all'eccezione riguardante la mancata iscrizione all'albo speciale di cui all'art. 106
TUB si tratta di eccezione nuova sollevata tardivamente con la memoria n.1.
Va inoltre al riguardo sottolineato che, come chiarito dalla Cassazione nella pronuncia n.7243/2024, la violazione dell'indicato obbligo di iscrizione, posto a tutela del funzionamento del sistema bancario, determina l'applicazione di sanzioni amministrative ed, eventualmente, penali, ma non la nullità negoziale né il difetto di legittimazione processuale, non essendovi per altro un interesse, se non strumentale, del mutuatario che ha ricevuto la somma ad eccepire la nullità del contratto.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione.
4. Le spese seguono la soccombenza. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo,
tenendo conto dei parametri attualmente in vigore e della natura e impegno della causa e più precisamente sono quantificate per la fase istruttoria, non essendo stata particolarmente complessa, e per la fase decisoria orale nei valori minimi e nei valori medi per il resto
(scaglione da €. 52.000 a €. 260.001).
P.Q.M.
Il Giudice,
definitivamente pronunciando sull'opposizione, respinta ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione;
rigetta l'opposizione;
pagina 3 di 4 condanna a rimborsare a le spese di giudizio, che Controparte_1 Controparte_2
liquida in euro 9.142 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15 %, Iva e contributi previdenziali come per legge.
Torino, 8 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Chiara Comune
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 637/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
MANGANARO GIOVANNI e dell'avv. USSIA FRANCESCO ( ) C.SO C.F._2
G. MATTEOTTI, 31 10121 TORINO;
elettivamente domiciliato in C.SO GIACOMO
MATTEOTTI, 31 10121 TORINO presso il difensore avv. MANGANARO GIOVANNI
ATTRICE contro
(C.F. ) E Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
con il patrocinio dell'avv. GIULINI RICHARD LUIGI GIULIO, elettivamente domiciliato in
CORSO ROMA N. 23 12037 SALUZZO presso il difensore avv. GIULINI RICHARD LUIGI
GIULIO
CONVENUTA
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Considerato che:
- con atto di precetto notificato il 20.02.2023, e per essa, Controparte_2 quale mandataria, ha intimato a di pagare l'importo di CP_3 Controparte_1
€ 100.508,30, derivante dal decreto ingiuntivo n. 8727/2013 emesso dal Tribunale di
Torino, in favore della con il quale è stato ingiunto a Controparte_4 Controparte_1
in solido con e CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_1
di pagare la complessiva somma di € 166.675,63, oltre interessi e Parte_2
spese;
- in data 20.09.2023 è stato notificato alla sig.ra atto di pignoramento presso terzi, CP_1
avverso il quale l'attrice ha proposto opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. contestando la titolarità del diritto in capo alla cessionaria, nonché per far accertare la nullità delle clausole abusive della fideiussione sottoscritta dalla sig.ra in quanto CP_1
consumatrice;
- il G.E., previo rigetto dell'istanza di sospensione, concedeva alle parti termine perentorio di giorni 30 per introdurre il giudizio di merito limitatamente al motivo di opposizione concernente la legittimazione attiva, mentre concedeva diverso termine per proporre l'opposizione ex art.650 c.p.c.;
- in questa sede, a seguito di instaurazione del giudizio di merito ex art.615 comma II
c.p.c. si discute la questione della legittimazione attiva di e della sussistenza in CP_2
capo alla stessa dei requisiti ex art.106 TUB;
2. In merito alla cessione del credito si osserva che la cessione dei crediti può essere desunta anche sulla base di semplici presunzioni ex art. 2729 c.c.
In questo caso ha prodotto sia la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale che indica CP_2 per categoria e periodo i crediti ceduti, sia l'elenco delle posizioni cedute indicate per codice identificativo della banca, nonché specifica dichiarazione attestante l'avvenuta pagina 2 di 4 cessione del credito, sottoscritta in data 20.11.2023 dalla cedente NT Sanpaolo (doc.2 convenuta): tale dichiarazione contiene i codici identificativi dei crediti attribuiti dalla banca in sede di cessione, il nominativo del debitore e, soprattutto i codici identificativi attribuiti ai finanziamenti chirografari fin dall'inizio del rapporto contrattuale con il debitore
(finanziamenti n. 4032845 e n. 4055469), così come riportati nel decreto ingiuntivo n.8727/13 ottenuto da nei confronti dei debitori ed azionato da quale CP_4 CP_2
cessionaria.
Dunque la cessione appare provata.
L'opposizione appare pertanto infondata.
3. Quanto all'eccezione riguardante la mancata iscrizione all'albo speciale di cui all'art. 106
TUB si tratta di eccezione nuova sollevata tardivamente con la memoria n.1.
Va inoltre al riguardo sottolineato che, come chiarito dalla Cassazione nella pronuncia n.7243/2024, la violazione dell'indicato obbligo di iscrizione, posto a tutela del funzionamento del sistema bancario, determina l'applicazione di sanzioni amministrative ed, eventualmente, penali, ma non la nullità negoziale né il difetto di legittimazione processuale, non essendovi per altro un interesse, se non strumentale, del mutuatario che ha ricevuto la somma ad eccepire la nullità del contratto.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione.
4. Le spese seguono la soccombenza. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo,
tenendo conto dei parametri attualmente in vigore e della natura e impegno della causa e più precisamente sono quantificate per la fase istruttoria, non essendo stata particolarmente complessa, e per la fase decisoria orale nei valori minimi e nei valori medi per il resto
(scaglione da €. 52.000 a €. 260.001).
P.Q.M.
Il Giudice,
definitivamente pronunciando sull'opposizione, respinta ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione;
rigetta l'opposizione;
pagina 3 di 4 condanna a rimborsare a le spese di giudizio, che Controparte_1 Controparte_2
liquida in euro 9.142 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15 %, Iva e contributi previdenziali come per legge.
Torino, 8 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Chiara Comune
pagina 4 di 4