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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/12/2024, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2690/2022 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante Parte_1 [...]
con l'avv. PINNA GIOVANNI BATTISTA e l'avv. CUBEDDU Parte_1
GIOVANNI ANTONIO
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, in persona Controparte_1
dell'amministratore , con l'avv. SOLETTA GIORGIO Controparte_2
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: accertare e dichiarare la mancata approvazione da parte dell'assemblea del 24.10.2021 dello “stato di ripartizione secondo i criteri dell'ordinanza del 3 dicembre 2021” e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare l'incertezza del credito ingiunto, la mancanza di pezze giustificative con riferimento al c.d. “ , l'illegittima approvazione di rendiconti Parte_2
relativi ad annualità precedenti al 2021 in violazione degli artt. 1130, 1130 bis e 1135
c.c., gli errori di calcolo con riferimento al c.d. “ e al verde Parte_2
comprensoriale, il tutto con riferimento ai rendiconti e agli allegati della delibera assembleare del 24.10.2021 del e, per l'effetto, Controparte_1
dichiarare non dovute le somme ingiunte e revocare il decreto ingiuntivo opposto, con eventuale ricalcolo delle somme effettivamente dovute da Parte_1
dichiarare il difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito preteso e per
[...]
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare la responsabilità aggravata del , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_3
sussistendo i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. con liquidazione dei danni in via equitativa nella misura di giustizia;
in tutti i casi, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfetario e accessori di legge.
Per parte convenuta: insiste nei mezzi istruttori dedotti e in subordine conferma le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta (contrariis reiectis, rigettare ogni avversa domanda e per lo effetto confermare il D.I. opposto;
con vittoria di spese e competenze di lite. In subordine, contrariis reiectis condannare, per la causali di cui in parte narrativa, al pagamento di € 7.857,39 o la Parte_1
somma maggiore o minore accertanda in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata la società in intestazione proponeva opposizione avverso il decreto 596 del 2022 con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 7857,39 pretesa per oneri condominiali asseritamente non corrisposti in forza
“dell'approvazione del rendiconto e riparti del comprensorio 2019-2020 e 2020-21, dei rendiconti e riparti dei comparti 2019 e 2020-2021, del fondo debiti pregressi 2019-
2020 e 2020-2021, dei riparti della gestione 2015-2016 approvati Pt_2 dall'assemblea dell'agosto 2017 con le limitazioni di cui al provvedimento emesso dal
Tribunale di Sassari con ordinanza del 3.12.2021”. Eccepiva l'intervenuto pagamento del quantum di cui alla diffida del 09/12/2021 pari ad Euro 5.506,77 (incluse le spese legali per Euro 170,00) e rilevava di non aver ricevuto successivamente nessun'altra diffida. Dolendosi delle inadempienze dell'amministratore del e CP_1
ricordate le iniziative giudiziarie intraprese da vari condomini, eccepiva la nullità del ricorso per genericità perché non erano stati indicati analiticamente i documenti prodotti e neppure era stata esposta la loro rilevanza, essendo stati semplicemente allegati i rendiconti approvati dall'assemblea, e contestava anche la mancata approvazione da parte dell'assemblea dello stato di ripartizione secondo i criteri espressi in uno dei richiamati contenziosi dal Tribunale di Sassari (ordinanza del
03/12/2021). Ancora, evidenziava la totale mancanza di chiarezza e intelligibilità del rendiconto, perché, anche a voler considerare il criterio utilizzato, sarebbe stata debitrice eventualmente della somma di Euro 2.476,17 e non di Euro 7.857,39, stante l'errore di calcolo matematico in cui era incorso l'amministratore. Peraltro, evidenziava come l'incertezza fosse aggravata dal fatto che in data 09/12/2021 era stato diffidato il pagamento di una somma inferiore all'importo di cui all'ingiunzione e comunque integralmente pagata. Chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto, questo fosse dichiarato nullo o comunque revocato.
Si costituiva il che si opponeva alla richiesta sospensione, rigettata da CP_1
questo Giudice con decreto del 25/10/2022, e rappresentava di aver regolarmente contabilizzato ogni somma ricevuta da controparte e di avere agito in via monitoria solo per il residuo debito. Chiariva che dal 13 agosto 2016 il precedente amministratore era stato sostituito con uno studio professionale a cui dal giugno del 2021 era effettivamente succeduto , nominato giudizialmente in quanto Controparte_2
l'assemblea non era riuscita a raggiungere il necessario quorum. Con riferimento alla posizione debitoria dell'opponente rilevava come l'assemblea, proprio per evitare il proliferare di contenzioso, avesse deciso di azzerare la posizione di tutti i condomini che avevano impugnato le risultanze del rendiconto Parte_3 nonostante quello evidenziasse per molti una posizione di credito. Ancora, rilevava come sempre l'assemblea del 5 agosto 2022 avesse accettato di adottare per la ripartizione delle spese di manutenzione del verde quanto deciso dal Tribunale in via cautelare e poi confermato con la sentenza 604 del 2022 che riguardava sia i criteri di redazione del rendiconto che quelli di ripartizione e che aveva annullato la delibera del
30/11/2019 nella parte in cui aveva approvato l'emendamento di cui all'allegato G relativo alle spese di manutenzione del verde per millesimi e nella parte in cui era stato approvato il rendiconto consuntivo del periodo 01/06/2018 e 31/05/2019 ove era stato previsto la “voce 10 verande uso suolo” con le modifiche di cui all'allegato G.
Evidenziando come la restante delibera fosse legittima, valida ed efficace così come quelle successive (inclusa quella che aveva approvato i titoli azionati ai fini del decreto ingiuntivo opposto), affermava il suo credito, sostenendo anche la chiarezza ed intelligibilità in ogni sua parte del rendiconto e la correttezza dei criteri di ripartizione rispondenti a quelli indicati dal Tribunale. Sosteneva, comunque, che a prescindere dal quantum il dovesse partecipare alle spese di manutenzione del verde, CP_1
chiedendo di far accertare la correttezza del conteggio del dovuto con una consulenza tecnica contabile. Concludeva in conformità alle sue difese.
Previa istruttoria solo documentale la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che i provvedimenti (peraltro neppure definitivi) resi in altri giudizi che vedono come parte l'odierno convenuto non possono rilevare nel presente contenzioso per le ragioni di cui infra.
Il ricorso per decreto ingiuntivo da cui trae origine questo procedimento è stato diretto all'ottenimento del titolo per il pagamento della somma di Euro 7.857,39 per il mancato versamento della quota degli oneri condominiali gravanti sull'opponente e derivanti dall'approvazione da parte dell'assemblea del “Rendiconto e riparti del comprensorio
2019-2020 e 2020-2021 b. Rendiconto e riparti dei comparti 2019-2020 e 2020-2021
c. Fondo debiti pregressi 2019-2020 e 2020-2021. Riparti della gestione 2015- Pt_2 16 approvati nell'assemblea dell'agosto 2017 e approvata l'unificazione dall'assemblea del 16 marzo 2019 redatti dallo studio da me uniti in CP_4
un unico consuntivo.” con le limitazione di cui al provvedimento emesso dal Tribunale di Sassari con ordinanza del 3.12.2021.
Parte attrice ha anzitutto sostenuto di aver pagato l'importo di Euro 5506,77, comprensivo di spese legali, come da ricevute dei due bonifici prodotte, e ha così affermato di aver interamente estinto ogni suo debito, non avendo più ricevuto alcuna diffida di pagamento fino alla notifica del decreto ingiuntivo. Ha così lamentato la poca chiarezza contabile che non avrebbe consentito neppure di comprendere la ragione dell'ulteriore pretesa creditizia del che ha affermato di avere agito in via CP_1
monitoria per ottenere il pagamento della residua somma a debito e quindi al netto di quanto già ricevuto con i pagamenti richiamati in citazione.
Ora, esaminando il fascicolo del procedimento monitorio, è evidente che la sola delibera assembleare posta a fondamento delle pretese creditizie del è CP_1
quella del 24/10/2021, essendo l'unica prodotta. Come tuttavia già evidenziato nell'ordinanza di pronuncia sulle istanze istruttorie, non è stato prodotto l'ordine del giorno contenuto nelle convocazioni con i relativi allegati, sicché, facendo riferimento le votazioni della compagine assembleare a ciascuno dei vari punti dell'ordine del giorno, non è possibile comprendere cosa effettivamente sia stato approvato. Non vi è dunque prova dell'approvazione dello stato di ripartizione secondo i criteri di cui all'ordinanza del dicembre del 2021 ed anche in questa sede deve osservarsi come l'assemblea avrebbe dovuto e potuto liberamente deliberare su tutti gli oggetti che non sono stati definiti dal Tribunale che, per quanto è possibile conoscere da questo giudizio, si è pronunciata limitatamente a due voci di spese con la sentenza 634 del
2022. Al contempo non può non darsi atto della prova del pagamento della somma di
Euro 5.506,77 da parte del condomino odierno attore e, in difetto di imputazione di tale pagamento e di precise indicazioni nell'atto di diffida del 09/12/2021 e nella causale del bonifico, non è neppure possibile comprendere cosa sia stato pagato dall'opponente. La totale mancanza di chiarezza su questi aspetti che avrebbero dovuto costituire oggetto di puntuale prova da parte del creditore avrebbe reso inutile anche procedere ad una consulenza tecnico contabile che avrebbe avuto il compito non di verificare un quid già provato, ma di ricostruire tutti i movimenti contabili del
(inclusi quelli relativi ai temi oggetto delle pronunce intervenute) e CP_1
avrebbe dunque avuto un carattere effettivamente esplorativo, quando sarebbe invece stato necessariamente onere del fin dalle battute iniziali e dunque fin CP_1
dalla sede monitoria fornire chiarezza sul quantum imputato alla controparte. Insomma, il non ha assolto adeguatamente ai suoi oneri probatori a cui avrebbe CP_1
dovuto adempiere in maniera ancora più rigorosa, stanti le effettive incongruenze evidenziate nella citazione. Conclusivamente l'opposizione deve trovare integrale accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo 596 del 2022.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo 596 del 2022;
- condanna alla rifusione in Controparte_1
favore di delle spese di lite liquidate in Euro Parte_1
3.200,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 24/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2690/2022 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante Parte_1 [...]
con l'avv. PINNA GIOVANNI BATTISTA e l'avv. CUBEDDU Parte_1
GIOVANNI ANTONIO
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, in persona Controparte_1
dell'amministratore , con l'avv. SOLETTA GIORGIO Controparte_2
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: accertare e dichiarare la mancata approvazione da parte dell'assemblea del 24.10.2021 dello “stato di ripartizione secondo i criteri dell'ordinanza del 3 dicembre 2021” e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare l'incertezza del credito ingiunto, la mancanza di pezze giustificative con riferimento al c.d. “ , l'illegittima approvazione di rendiconti Parte_2
relativi ad annualità precedenti al 2021 in violazione degli artt. 1130, 1130 bis e 1135
c.c., gli errori di calcolo con riferimento al c.d. “ e al verde Parte_2
comprensoriale, il tutto con riferimento ai rendiconti e agli allegati della delibera assembleare del 24.10.2021 del e, per l'effetto, Controparte_1
dichiarare non dovute le somme ingiunte e revocare il decreto ingiuntivo opposto, con eventuale ricalcolo delle somme effettivamente dovute da Parte_1
dichiarare il difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito preteso e per
[...]
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare la responsabilità aggravata del , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_3
sussistendo i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. con liquidazione dei danni in via equitativa nella misura di giustizia;
in tutti i casi, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfetario e accessori di legge.
Per parte convenuta: insiste nei mezzi istruttori dedotti e in subordine conferma le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta (contrariis reiectis, rigettare ogni avversa domanda e per lo effetto confermare il D.I. opposto;
con vittoria di spese e competenze di lite. In subordine, contrariis reiectis condannare, per la causali di cui in parte narrativa, al pagamento di € 7.857,39 o la Parte_1
somma maggiore o minore accertanda in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata la società in intestazione proponeva opposizione avverso il decreto 596 del 2022 con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 7857,39 pretesa per oneri condominiali asseritamente non corrisposti in forza
“dell'approvazione del rendiconto e riparti del comprensorio 2019-2020 e 2020-21, dei rendiconti e riparti dei comparti 2019 e 2020-2021, del fondo debiti pregressi 2019-
2020 e 2020-2021, dei riparti della gestione 2015-2016 approvati Pt_2 dall'assemblea dell'agosto 2017 con le limitazioni di cui al provvedimento emesso dal
Tribunale di Sassari con ordinanza del 3.12.2021”. Eccepiva l'intervenuto pagamento del quantum di cui alla diffida del 09/12/2021 pari ad Euro 5.506,77 (incluse le spese legali per Euro 170,00) e rilevava di non aver ricevuto successivamente nessun'altra diffida. Dolendosi delle inadempienze dell'amministratore del e CP_1
ricordate le iniziative giudiziarie intraprese da vari condomini, eccepiva la nullità del ricorso per genericità perché non erano stati indicati analiticamente i documenti prodotti e neppure era stata esposta la loro rilevanza, essendo stati semplicemente allegati i rendiconti approvati dall'assemblea, e contestava anche la mancata approvazione da parte dell'assemblea dello stato di ripartizione secondo i criteri espressi in uno dei richiamati contenziosi dal Tribunale di Sassari (ordinanza del
03/12/2021). Ancora, evidenziava la totale mancanza di chiarezza e intelligibilità del rendiconto, perché, anche a voler considerare il criterio utilizzato, sarebbe stata debitrice eventualmente della somma di Euro 2.476,17 e non di Euro 7.857,39, stante l'errore di calcolo matematico in cui era incorso l'amministratore. Peraltro, evidenziava come l'incertezza fosse aggravata dal fatto che in data 09/12/2021 era stato diffidato il pagamento di una somma inferiore all'importo di cui all'ingiunzione e comunque integralmente pagata. Chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto, questo fosse dichiarato nullo o comunque revocato.
Si costituiva il che si opponeva alla richiesta sospensione, rigettata da CP_1
questo Giudice con decreto del 25/10/2022, e rappresentava di aver regolarmente contabilizzato ogni somma ricevuta da controparte e di avere agito in via monitoria solo per il residuo debito. Chiariva che dal 13 agosto 2016 il precedente amministratore era stato sostituito con uno studio professionale a cui dal giugno del 2021 era effettivamente succeduto , nominato giudizialmente in quanto Controparte_2
l'assemblea non era riuscita a raggiungere il necessario quorum. Con riferimento alla posizione debitoria dell'opponente rilevava come l'assemblea, proprio per evitare il proliferare di contenzioso, avesse deciso di azzerare la posizione di tutti i condomini che avevano impugnato le risultanze del rendiconto Parte_3 nonostante quello evidenziasse per molti una posizione di credito. Ancora, rilevava come sempre l'assemblea del 5 agosto 2022 avesse accettato di adottare per la ripartizione delle spese di manutenzione del verde quanto deciso dal Tribunale in via cautelare e poi confermato con la sentenza 604 del 2022 che riguardava sia i criteri di redazione del rendiconto che quelli di ripartizione e che aveva annullato la delibera del
30/11/2019 nella parte in cui aveva approvato l'emendamento di cui all'allegato G relativo alle spese di manutenzione del verde per millesimi e nella parte in cui era stato approvato il rendiconto consuntivo del periodo 01/06/2018 e 31/05/2019 ove era stato previsto la “voce 10 verande uso suolo” con le modifiche di cui all'allegato G.
Evidenziando come la restante delibera fosse legittima, valida ed efficace così come quelle successive (inclusa quella che aveva approvato i titoli azionati ai fini del decreto ingiuntivo opposto), affermava il suo credito, sostenendo anche la chiarezza ed intelligibilità in ogni sua parte del rendiconto e la correttezza dei criteri di ripartizione rispondenti a quelli indicati dal Tribunale. Sosteneva, comunque, che a prescindere dal quantum il dovesse partecipare alle spese di manutenzione del verde, CP_1
chiedendo di far accertare la correttezza del conteggio del dovuto con una consulenza tecnica contabile. Concludeva in conformità alle sue difese.
Previa istruttoria solo documentale la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che i provvedimenti (peraltro neppure definitivi) resi in altri giudizi che vedono come parte l'odierno convenuto non possono rilevare nel presente contenzioso per le ragioni di cui infra.
Il ricorso per decreto ingiuntivo da cui trae origine questo procedimento è stato diretto all'ottenimento del titolo per il pagamento della somma di Euro 7.857,39 per il mancato versamento della quota degli oneri condominiali gravanti sull'opponente e derivanti dall'approvazione da parte dell'assemblea del “Rendiconto e riparti del comprensorio
2019-2020 e 2020-2021 b. Rendiconto e riparti dei comparti 2019-2020 e 2020-2021
c. Fondo debiti pregressi 2019-2020 e 2020-2021. Riparti della gestione 2015- Pt_2 16 approvati nell'assemblea dell'agosto 2017 e approvata l'unificazione dall'assemblea del 16 marzo 2019 redatti dallo studio da me uniti in CP_4
un unico consuntivo.” con le limitazione di cui al provvedimento emesso dal Tribunale di Sassari con ordinanza del 3.12.2021.
Parte attrice ha anzitutto sostenuto di aver pagato l'importo di Euro 5506,77, comprensivo di spese legali, come da ricevute dei due bonifici prodotte, e ha così affermato di aver interamente estinto ogni suo debito, non avendo più ricevuto alcuna diffida di pagamento fino alla notifica del decreto ingiuntivo. Ha così lamentato la poca chiarezza contabile che non avrebbe consentito neppure di comprendere la ragione dell'ulteriore pretesa creditizia del che ha affermato di avere agito in via CP_1
monitoria per ottenere il pagamento della residua somma a debito e quindi al netto di quanto già ricevuto con i pagamenti richiamati in citazione.
Ora, esaminando il fascicolo del procedimento monitorio, è evidente che la sola delibera assembleare posta a fondamento delle pretese creditizie del è CP_1
quella del 24/10/2021, essendo l'unica prodotta. Come tuttavia già evidenziato nell'ordinanza di pronuncia sulle istanze istruttorie, non è stato prodotto l'ordine del giorno contenuto nelle convocazioni con i relativi allegati, sicché, facendo riferimento le votazioni della compagine assembleare a ciascuno dei vari punti dell'ordine del giorno, non è possibile comprendere cosa effettivamente sia stato approvato. Non vi è dunque prova dell'approvazione dello stato di ripartizione secondo i criteri di cui all'ordinanza del dicembre del 2021 ed anche in questa sede deve osservarsi come l'assemblea avrebbe dovuto e potuto liberamente deliberare su tutti gli oggetti che non sono stati definiti dal Tribunale che, per quanto è possibile conoscere da questo giudizio, si è pronunciata limitatamente a due voci di spese con la sentenza 634 del
2022. Al contempo non può non darsi atto della prova del pagamento della somma di
Euro 5.506,77 da parte del condomino odierno attore e, in difetto di imputazione di tale pagamento e di precise indicazioni nell'atto di diffida del 09/12/2021 e nella causale del bonifico, non è neppure possibile comprendere cosa sia stato pagato dall'opponente. La totale mancanza di chiarezza su questi aspetti che avrebbero dovuto costituire oggetto di puntuale prova da parte del creditore avrebbe reso inutile anche procedere ad una consulenza tecnico contabile che avrebbe avuto il compito non di verificare un quid già provato, ma di ricostruire tutti i movimenti contabili del
(inclusi quelli relativi ai temi oggetto delle pronunce intervenute) e CP_1
avrebbe dunque avuto un carattere effettivamente esplorativo, quando sarebbe invece stato necessariamente onere del fin dalle battute iniziali e dunque fin CP_1
dalla sede monitoria fornire chiarezza sul quantum imputato alla controparte. Insomma, il non ha assolto adeguatamente ai suoi oneri probatori a cui avrebbe CP_1
dovuto adempiere in maniera ancora più rigorosa, stanti le effettive incongruenze evidenziate nella citazione. Conclusivamente l'opposizione deve trovare integrale accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo 596 del 2022.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo 596 del 2022;
- condanna alla rifusione in Controparte_1
favore di delle spese di lite liquidate in Euro Parte_1
3.200,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 24/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella