Sentenza 19 ottobre 2007
Massime • 1
In caso di ricorso per cassazione avverso sentenza del tribunale che abbia deciso su opposizione proposta in relazione a verbale di accertamento della polizia postale, con cui erano state contestate violazioni sanzionate dall'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al ministero degli interni; ne deriva l'inammissibilità dell'impugnazione qualora il ricorso, proposto contro il predetto ministero, sia notificato, invece, alla polizia postale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/10/2007, n. 21857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21857 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di sezione -
Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NEW DIAL S.P.A., in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 106, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO NESTONNI, rappresentata e difesa dall'avvocato GUBBIOTTI David, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
POLIZIA POSTALE;
- intimata -
MINISTERO DELL'INTERNO a cui il ricorso non risulta notificato;
avverso la sentenza n. 1/04 del Tribunale di IMPERIA, depositata il 12/01/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/09/07 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso, in accoglimento dei primi due motivi, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo;
assorbito il terzo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 12 gennaio 2004 il Tribunale di Imperia ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dalla s.p.a. EW AL avverso il verbale in data 10 luglio 2003, con cui la polizia postale le aveva contestato violazioni delle prescrizioni contenute nella Delib. n. 9 del 2002 dell'Autorità per la garanzia delle comunicazioni e sanzionate dalla L. 14 novembre 1995, n. 481, art.
2. La decisione si basa sul rilievo che l'atto non era immediatamente impugnabile, poiché preliminare al provvedimento con il quale l'autorità competente, se del caso, avrebbe successivamente irrogato la sanzione.
Contro tale sentenza la s.p.a. EW AL ha proposto ricorso per Cassazione, in base a tre motivi. Non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità la polizia postale di Imperia, alla quale l'atto di impugnazione è stato notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La discussione della causa si è svolta senza la partecipazione del difensore della s.p.a. EW AL, al quale l'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificato mediante deposito nella cancelleria di questa Corte, in applicazione dell'art. 366 c.p.c., comma 2. Eseguita in tal modo, la comunicazione dell'atto deve ritenersi senz'altro valida, poiché la notificazione non aveva potuto essere effettuata in Via Archimede n. 106 a Roma, dove la ricorrente aveva eletto domicilio presso un legale, avendo l'ufficiale giudiziario riferito che il destinatario si era "trasferito in Via Crescenzio 82". Non occorreva, infatti, rinnovare in tale nuovo indirizzo il tentativo, poiché la comunicazione delle variazioni del domicilio, come la sua elezione, compete all'interessato, che unicamente è abilitato a manifestare la relativa volontà, sicché non vi possono supplire gli accertamenti eventualmente compiuti in loco dall'incaricato della notificazione.
Il ricorso per cassazione, nella cui intestazione si legge che viene proposto "contro il Ministero dell'Interno C/o Avvocatura dello Stato", è stato invece notificato alla "Polizia Postale, in via Spontone n. 39 - 18100 Imperia", mediante invio di una copia per mezzo del servizio postale. Ne è stata quindi destinataria un'amministrazione priva di capacità di stare in giudizio e che non era stata parte nel processo concluso con la sentenza impugnata: in coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte in materia di legittimazione a contraddire alle opposizione a verbali di contestazione di violazioni amministrative (v., per tutte, Cass. 4 agosto 2006 n. 17677), il Tribunale di Imperia aveva disposto che il ricorso introduttivo del giudizio e il decreto di fissazione dell'udienza fossero notificati, come in effetti è avvenuto, al Ministero dell'interno, rimasto poi contumace.
Ne consegue che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione, nel quale la parte intimata non ha svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2007