Ordinanza cautelare 29 giugno 2016
Sentenza 3 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 03/02/2022, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/02/2022
N. 00200/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00810/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pancallo, con domicilio eletto presso lo studio di MA ET RO in Lecce, via Nullo D'Amato, n. 2;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento -OMISSIS-, comunicato il successivo 11 marzo 2016, del Questore di Taranto che ha respinto l’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dall’extracomunitario ricorrente il 12 ottobre 2015, con invito al predetto a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni;
- di ogni altro atto conseguente e connesso e, in particolare, della nota del Questore di Taranto -OMISSIS-, di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell’istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to D. Mastrolia, in sostituzione dell'avv.to A. Pancallo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 10 maggio 2016 e depositato il 28 maggio 2016 il ricorrente, cittadino extracomunitario di nazionalità georgiana, ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento -OMISSIS-, comunicato il successivo 11 marzo 2016, del Questore di Taranto che ha respinto l’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 12 ottobre 2015 (con invito al predetto a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni), sulla scorta della motivazione che lo stesso (da maggiorenne) ha fatto ingresso in Italia il 25 giugno 2010 beneficiando (ex art. 29 comma 1 lett. c del Decreto Lgs. n. 286/1998) del ricongiungimento familiare alla madre in quanto invalido totale ed inabile al lavoro per stato di salute. Ha, altresì, impugnato ogni altro atto conseguente e connesso e, in particolare, la nota del Questore di Taranto -OMISSIS-, di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell’istanza.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione di legge: art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 3 Legge 3 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere nella forma del difetto di motivazione, del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti e della contraddittorietà.
2. In data 8 giugno 2016 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Interno e la Questura di Taranto.
3. Il 10 dicembre 2021 il ricorrente ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a..
4. All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto.
2. Con l’unico articolato motivo di gravame si lamenta l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego per violazione degli artt. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998 e 3 della Legge 3 agosto 1990 n. 241, nonché per eccesso di potere sub specie di difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà.
Espone, in particolare, l’extracomunitario ricorrente di aver ottenuto, nell’anno 2010, un visto di ingresso e permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con la madre residente in Italia ex art. 29 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 286 del 1998 quale figlio maggiorenne totalmente invalido al lavoro per stato di salute (con diagnosi di “distonia vegeto-vascolare secondaria a trauma” insorta per aver assistito al suicidio del padre).
Aggiunge che, nel 2015, allo scadere del precedente permesso per motivi familiari rilasciato in suo favore nel 2010, essendo migliorate le proprie condizioni di salute, ha avanzato istanza di rinnovo/conversione dell’originario permesso di soggiorno in quello per motivi di lavoro, essendo titolare di regolare contratto di lavoro subordinato che gli consentiva una capacità reddituale di oltre € 10.000,00 all’anno.
Secondo parte ricorrente, l’Amministrazione resistente, nel negare il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno non avrebbe correttamente valutato l’effettività dei vincoli familiari dell’interessato nonché la durata (oltre 5 anni) della permanenza sul territorio nazionale (nel corso del quale lo stesso non risulterebbe essere mai stato segnalato dalle Autorità di Pubblica Sicurezza). Si osserva, peraltro, che, sul piano normativo non vi sarebbero ostacoli a che un permesso di soggiorno precedentemente rilasciato per motivi di famiglia, venga convertito in permesso per motivi di lavoro subordinato a seguito del (dimostrato) reperimento da parte dell’interessato di una regolare attività lavorativa.
In ultimo, si deduce la contraddittorietà dell’atteggiamento tenuto dall’Amministrazione resistente in quanto quest’ultima non solo avrebbe negato, a distanza di oltre sei anni dal rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, la sussistenza del requisito psicofisico richiesto dalla legge per il suo rinnovo, ma avrebbe, al contempo, anche rigettato l’istanza di conversione dello stesso.
2.1 La doglianza formulata dal ricorrente merita positivo apprezzamento, nei sensi appresso precisati.
Le ragioni poste dalla P.A. a base del provvedimento di diniego impugnato appaiono tra loro contraddittorie.
Anzitutto, occorre rilevare che, sul piano normativo, l’art. 29 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 286 del 1998, nel porre le condizioni per il rilascio in favore dello straniero del permesso di soggiorno per ricongiungimento ai familiari residenti sul territorio dello Stato italiano, richiede, quanto ai “figli maggiorenni a carico”, che gli stessi “per ragioni oggettive non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze dì vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale”.
La disposizione in parola è chiara nel prescrivere una condizione di invalidità “totale” (e non anche parziale) dell’istante il permesso, ma non specifica, altresì, che la stessa debba essere anche definitiva ed irreversibile.
Ne consegue che, almeno in astratto, non è da escludere che l’invalidità totale che ha giustificato il rilascio del permesso del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (ai sensi dell’art. 29 comma 1 lett. c del D. Lgs. n. 286 del 1998) possa, successivamente, venire meno.
Ciò, da un lato, pare coerente con la previsione di un termine di durata del medesimo permesso (e con la necessità che lo stesso debba, alla scadenza, essere rinnovato) e, dall’altro, non impedisce a chi abbia beneficiato dello stesso di chiederne, come accaduto nel caso di specie, ove sia venuta meno la condizione di invalidità totale per stato di salute, la conversione in altro tipo e, segnatamente, per lavoro subordinato.
2.2 Tanto premesso, appare manifestamente illogica, nella vicenda in esame, la decisione dell’Amministrazione resistente di rigettare l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e, al contempo, denegare anche il rinnovo del permesso di soggiorno preesistente.
E, infatti, la P.A. resistente, posta dinanzi alla richiesta alternativa di rinnovo/conversione formulata dall’extracomunitario ricorrente, avrebbe potuto unicamente (“tertium non datur”) o ritenere persistente la condizione di invalidità assoluta al lavoro per stato di salute (e negare la conversione, ma concedere il rinnovo del preesistente permesso di soggiorno), ovvero ritenere intervenuto un miglioramento delle condizioni di salute dell’istante (e, così, concedere la chiesta conversione, negando il rinnovo del preesistente permesso di soggiorno).
Del resto, preme osservare che l’Amministrazione resistente non ha mai ipotizzato, né in sede procedimentale né in seno al provvedimento finale, che il permesso di soggiorno originario, concesso ex art. 29 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 286 del 1998, sia stato rilasciato illegittimamente, in assenza dei presupposti di legge (e, segnatamente, di una comprovata condizione originaria di invalidità assoluta per stato di salute dell’istante).
Tale evenienza, oltre a essere stata (inammissibilmente) prospettata solo in corso di giudizio dall’Avvocatura dello Stato nelle proprie memorie difensive, avrebbe, peraltro, giustificato l’avvio di un procedimento di ritiro in autotutela del titolo di soggiorno (invero mai intrapreso e neppure preannunciato dall’Amministrazione resistente) e non certo il rigetto “tout court” dell’istanza di rinnovo rinnovo/conversione formulata dall’extracomunitario ricorrente.
2.3 Detta palese contraddittorietà consente, peraltro, di mettere da parte la circostanza (che integra, invero, un posterius logico) che il ricorrente non abbia, nel caso in esame, (adeguatamente) dimostrato, nel corso del procedimento amministrativo, un effettivo miglioramento delle proprie condizioni di salute, mancando di dare riscontro all’invito, contenuto nel preavviso di diniego comunicatogli-OMISSIS-, “a produrre certificato medico attestante il suo effettivo stato di salute”.
3. Per le ragioni sopra succintamente esposte, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va, quindi, per l’effetto, disposto l’annullamento dell’impugnato provvedimento -OMISSIS-, comunicato il successivo 11 marzo 2016, del Questore di Taranto che ha respinto l’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal ricorrente il 12 ottobre 2015, salvi i successivi provvedimenti che l’Amministrazione intenda adottare (anche eventualmente a seguito dell’accertamento delle effettive condizioni di salute del ricorrente).
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore del ricorrente, della somma di € 1.000,00 (mille/00) oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.