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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 8110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8110 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 9-10-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 4-9- 2025, in data 6 novembre 2025, ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1700/2025 R. G. Previdenza
TRA
(nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Stefano Pannone, con cui elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I n. 293 Ricorrente E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 24-1-2025 parte ricorrente si rivolgeva al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli rassegnando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento di euro 796,20 a titolo di sorta capitale residua dovuta per ratei dell'assegno sociale quale derivante dall'assegno di invalidità civile ai sensi dell'art. ex art. 19 legge 118/71 o, in via subordinata, della minore o maggiore somma da determinarsi a mezzo CTU o secondo Giustizia;
2) conseguentemente, condannare l' in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore CP_2 del ricorrente delle somme di cui al precedente punto 1;
3) condannare il convenuto, al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
4) in via subordinata ed in via istruttoria ordinare ex art.210 cpc e 213 cpc alla sede di Napoli CP_2 di produrre tutta la documentazione relativa al pagamento della prestazione categoria INV CIV. n.044-510007266782;
5) in caso di rigetto della domanda si chiede compensare le spese di giudizio sussistendo i requisiti reddituali di cui all' art. 152 disp. att. cpc, come da dichiarazione sostituiva di certificazione parte integrante delle presenti conclusioni e che si allega su separato foglio sottoscritta dal ricorrente”. Deduceva di essere stato riconosciuto invalido al 75% con decorrenza 30/05/2016 in virtù di decreto di omologa R.G. 24462/2016 del 19/07/2018 emesso dal Tribunale di Napoli sezione lavoro con conseguente corresponsione da parte dell' dell'assegno di invalidità civile;
che, a seguito di
CP_2 visita di verifica, nella seduta del 29/10/21 l' accertava un'invalidità pari al 50%; che a seguito
CP_2 di ricorso RG 12350/2023 ex art. 445 bis co. 6 cpc il Tribunale, con sentenza n. 6305/2024 del 25/09/2024, riconosceva il invalido al 74% a decorrere dalla visita di revisione del Pt_1 CP_ 29/10/2021; che tale sentenza veniva notificata all' in data 21/10/24; che in data 23/10/2024 inoltrava all' di Napoli il Mod. AP70 ai fini della liquidazione della prestazione (assegno di
CP_2 invalidità); che con provvedimento del 15/10/24 l' liquidava in favore del ricorrente l' assegno
CP_2 di invalidità civile (trasformandolo in assegno sociale dal 67° anno di età ex art. 19 legge 118/71)
1 categoria INVCIV n. 044-510007266782, calcolando in euro 15736,78 i ratei maturati dall'1/11/2021 al 31/10/2024; che l' in data 3/1/2025 provvedeva al pagamento del CP_1 complessivo importo di euro 15.892,03 (di cui euro 438,71 quale importo dell'assegno sociale da assegno di invalidità civile del mese di gennaio 2025 ed euro 15.737,17 a titolo di ratei arretrati relativi al periodo dal 1/11/2021 al 31/10/2024, con una trattenuta di euro 283,45 per recupero indebiti); che tale importo non è satisfattivo del credito vantato per la detta causale, in quanto l'importo dovuto a titolo di ratei arretrati di assegno di invalidità civile e di assegno sociale sostitutivo per il periodo dal 1/11/2021 al 31/10/2024 è pari ad euro 16.533,37, di cui euro 15.736,78 a titolo di sorta capitale ed euro 796,59 a titolo di interessi legali, con una differenza non pagata pari ad euro 796,20; che ai sensi dell' art. 1194 c.c. “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”; che come sancito dalla Corte di cassazione SS.UU. con sentenza n. 10955/2002 “la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente essenziale del credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato. [...] La rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali, pertanto, costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto”; che il ricorrente dal 1/1/21 a tutt'oggi è privo di redditi soggetti ad Irpef. Su tali premesse, rassegnava le conclusioni esposte. Si costituiva l' , che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. CP_2 Eccepiva preliminarmente la improponibilità della domanda giudiziale, non essendo la stessa stata preceduta da specifica domanda amministrativa. Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda, avendo l' provveduto alla liquidazione CP_1 della prestazione ben prima dello spatium deliberandi di 120 gg. prescritto dalla legge. La causa è stata rinviata all'udienza di discussione del 9-10-2025, con termine per note illustrative. A tale data, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
***** Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improponibilità dell'azione giudiziaria, sollevata dall' sull'assunto che il ricorrente aveva l'obbligo di proporre specifica domanda CP_2 amministrativa per la liquidazione degli interessi legali a norma dell'art. 44, comma 4, DL 269/03 (“L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'articolo 442 del codice di procedura civile, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonché i dati necessari per l'identificazione del credito” comma 4 norma citata). È pacifico che l' ha provveduto alla liquidazione dei soli arretrati maturati a titolo di assegno CP_1 di invalidità per il periodo dall'1/11/2021 al 31/10/2024, senza corrispondere gli interessi legali maturati sulla sorta capitale tardivamente corrisposta. Ritiene il Tribunale che il credito oggetto di esame – interessi legali su assegno di invalidità -, in virtù del principio di cui alla sentenza n. 10955/2002 Cass. SS.UU costituisce una componente essenziale del credito assistenziale cui è riferito “nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato”, per cui tenuto anche conto del criterio civilistico di imputazione dei pagamenti dell'art. 1194 c.c. (“il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza
2 il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”), ciò che il ricorrente oggi rivendica è il “residuo di sorta capitale” non ancora corrisposto dall' , che esula dall'ambito applicativo della norma invocata dall'Istituto CP_2 previdenziale. Nel merito la domanda è fondata. I criteri di calcolo degli interessi legali delle prestazioni previdenziali ed assistenziali sono disciplinati dall'art. 16 comma 6 della L. 412/1991 il quale, come modificato dalla L. 296/06, testualmente dispone che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari, per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso strumenti idonei di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda”. In osservanza a tale disposizione l' , a seguito del trasferimento delle domande per il CP_2 riconoscimento delle prestazioni assistenziali alla sua competenza (art. 20 del D.L. n°78/2009 convertito con L. 102/09), con la circolare n. 131 del 28.12.2009 pubblicava le modalità di inoltro della domanda telematica per il riconoscimento di tali prestazioni, prevedendo espressamente che gli unici documenti necessari per l'esame della domanda fossero il certificato medico, inviato telematicamente da parte del medico curante, ed il modulo di domanda, inviato telematicamente da parte del richiedente, stabilendo con chiarezza al punto “3.2 - Compilazione della domanda, inoltro all' e ricevuta” che “se la domanda è completa in tutte le sue parti la procedura guida l'utente CP_2 alla chiusura dell'acquisizione e quindi, a seguito dell'invio telematico, consente la stampa della relativa ricevuta”. Dal combinato di tali disposizioni, pertanto, emerge:
- che gli interessi legali decorrono dal 120° giorno successivo all'inoltro della domanda amministrativa -scadenza del termine di legge per l'adozione del provvedimento sulla domanda- purché essa sia completa di tutti gli elementi necessari per l'avvio del procedimento;
- che una volta che la domanda sia completa di modulo di domanda e certificazione medica si possa ritenere completa di tutti gli elementi necessari per l'avvio del procedimento ed il suo esame, cosicché con il rilascio da parte dell'Istituto della ricevuta la domanda può considerarsi completa;
- che, pertanto, gli interessi legali decorrono dal 120° giorno successivo al rilascio della ricevuta della domanda da parte dell' . CP_2 Nessuna incidenza circa tale fissazione della decorrenza degli interessi legali per le prestazioni assistenziali ha avuto, del resto, l'introduzione dell'art. 445 bis c.p.c. e del relativo procedimento di ATP. Nell'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, infatti, i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 429 c.p.c. Per tale motivo, ai fini del conseguimento degli interessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto, né l'accertamento di una sua responsabilità essendo sufficiente ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della Legge n. 533/73 (cfr ex plutimis Cass. n. 6882/02 e 1711/2002). Il principio, costituente all'attualità diritto vivente, non è contraddetto dall'art.16 comma 6 della legge 412/91 e merita di essere ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c. Quanto all'art. 16, comma 6, della legge 412/91 [..3] tale disposizione disciplina esclusivamente "l'avvio del procedimento", e dunque il momento iniziale dello stesso attivato dalla domanda amministrativa, e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame.
3 Quanto, poi, alla previsione di cui all'art. 445 bis c.p.c. la stessa si è limitata ad introdurre l'obbligatorietà di un procedimento per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario per il riconoscimento delle prestazioni negate in via amministrativa, senza nulla innovare in punto di insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori. Infatti, la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa, previsto da tale norma, ha solo il fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto il decreto di omologa positivo non può adire il giudicante in caso di mancata liquidazione della prestazione. Rimane fermo, pertanto, il principio per cui il diritto alla prestazione previdenziale/assistenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certamente per effetto di un'attività di certazione in sede amministrativa. La decorrenza degli interessi coincide, dunque, con il 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto, se i requisiti costituivi e/o di erogabilità sono presenti fin dalla data di presentazione della domanda, ex art. 7 L. 533/73, ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della oggettiva coesistenza dei medesimi. In senso conforme si è espressa anche la Corte di Appello Sezione Lavoro e Previdenza di Napoli che, nelle stesse pronunce allegate dalla parte convenuta, ha così disposto “L'art. 445 bis c.p.c. si è limitato ad introdurre un procedimento sommario per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori. Infatti, la previsione ex art. 445 bis co. 5 c.p.c., di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all' dalla notifica del decreto di omologa, Controparte_3 ha il solo fine (nell'ottica deflattivo del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione. Del resto, sulla scorta dei principi dell'ordinamento surrichiamati e dall'art. 38 Cost., il diritto alla prestazione assistenziale (previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certo dall'attività di accertamento in sede amministrativa. La decorrenza degli interessi coincide quindi con il 120° giorno dalla insorgenza del diritto se gli elementi costitutivi e/o di erogabilità dello stesso coesistono fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ex art. 7 L. 533/73), ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della insorgenza”. Nel caso che ci occupa, pertanto, posto che con sentenza n. 6305/2024 del 25/09/2024 emessa dal Tribunale di Napoli è stato ripristinato il beneficio dell'assegno di invalidità in favore del ricorrente a far data dal 29/10/2021 (data della visita di revisione a seguito della quale gli era stata revocata la prestazione), che in data 3-1-2025 l' ha liquidato in favore del ricorrente l'assegno di invalidità civile CP_2 calcolando in euro 15.737,17 i ratei maturati dall'1/11/2021 al 31/10/2024, senza corrispondere gli interessi maturati medio tempore ritenendo che il pagamento fosse tempestivo in quanto avvenuto entro i 120 gg. dalla notifica della sentenza, in applicazione del principio secondo cui la decorrenza degli interessi coincide con il 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto, l' avrebbe dovuto erogare gli interessi legali sui ratei CP_1 di accompagnamento a decorrere dal 1-3-2022, 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto (1-11-2021). Di conseguenza, come da prospetto allegato da parte ricorrente e non specificamente contestato dal convenuto, alla ricorrente compete ancora la quota residua di euro 796,20 a titolo di sorta capitale residua dovuta, al cui pagamento va condannato l' . CP_1 Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del principio secondo cui le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali e assistenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio (Cass., Sez. un., 21 maggio 2015, n. 10454; Ordinanza Cass. 24956/2017).
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Francesco Armato, sul ricorso presentato in data 24-1-2025 da , così decide: Parte_1 a) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente, per le causali dedotte, dell'importo di CP_2 euro 796,20; b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_2 complessivi euro 313,00 oltre IVA, CPA, spese generali, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
Si comunichi. Napoli, 6 novembre 2025 Il giudice dott. Francesco Armato
5
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 9-10-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 4-9- 2025, in data 6 novembre 2025, ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1700/2025 R. G. Previdenza
TRA
(nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Stefano Pannone, con cui elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I n. 293 Ricorrente E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 24-1-2025 parte ricorrente si rivolgeva al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli rassegnando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento di euro 796,20 a titolo di sorta capitale residua dovuta per ratei dell'assegno sociale quale derivante dall'assegno di invalidità civile ai sensi dell'art. ex art. 19 legge 118/71 o, in via subordinata, della minore o maggiore somma da determinarsi a mezzo CTU o secondo Giustizia;
2) conseguentemente, condannare l' in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore CP_2 del ricorrente delle somme di cui al precedente punto 1;
3) condannare il convenuto, al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
4) in via subordinata ed in via istruttoria ordinare ex art.210 cpc e 213 cpc alla sede di Napoli CP_2 di produrre tutta la documentazione relativa al pagamento della prestazione categoria INV CIV. n.044-510007266782;
5) in caso di rigetto della domanda si chiede compensare le spese di giudizio sussistendo i requisiti reddituali di cui all' art. 152 disp. att. cpc, come da dichiarazione sostituiva di certificazione parte integrante delle presenti conclusioni e che si allega su separato foglio sottoscritta dal ricorrente”. Deduceva di essere stato riconosciuto invalido al 75% con decorrenza 30/05/2016 in virtù di decreto di omologa R.G. 24462/2016 del 19/07/2018 emesso dal Tribunale di Napoli sezione lavoro con conseguente corresponsione da parte dell' dell'assegno di invalidità civile;
che, a seguito di
CP_2 visita di verifica, nella seduta del 29/10/21 l' accertava un'invalidità pari al 50%; che a seguito
CP_2 di ricorso RG 12350/2023 ex art. 445 bis co. 6 cpc il Tribunale, con sentenza n. 6305/2024 del 25/09/2024, riconosceva il invalido al 74% a decorrere dalla visita di revisione del Pt_1 CP_ 29/10/2021; che tale sentenza veniva notificata all' in data 21/10/24; che in data 23/10/2024 inoltrava all' di Napoli il Mod. AP70 ai fini della liquidazione della prestazione (assegno di
CP_2 invalidità); che con provvedimento del 15/10/24 l' liquidava in favore del ricorrente l' assegno
CP_2 di invalidità civile (trasformandolo in assegno sociale dal 67° anno di età ex art. 19 legge 118/71)
1 categoria INVCIV n. 044-510007266782, calcolando in euro 15736,78 i ratei maturati dall'1/11/2021 al 31/10/2024; che l' in data 3/1/2025 provvedeva al pagamento del CP_1 complessivo importo di euro 15.892,03 (di cui euro 438,71 quale importo dell'assegno sociale da assegno di invalidità civile del mese di gennaio 2025 ed euro 15.737,17 a titolo di ratei arretrati relativi al periodo dal 1/11/2021 al 31/10/2024, con una trattenuta di euro 283,45 per recupero indebiti); che tale importo non è satisfattivo del credito vantato per la detta causale, in quanto l'importo dovuto a titolo di ratei arretrati di assegno di invalidità civile e di assegno sociale sostitutivo per il periodo dal 1/11/2021 al 31/10/2024 è pari ad euro 16.533,37, di cui euro 15.736,78 a titolo di sorta capitale ed euro 796,59 a titolo di interessi legali, con una differenza non pagata pari ad euro 796,20; che ai sensi dell' art. 1194 c.c. “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”; che come sancito dalla Corte di cassazione SS.UU. con sentenza n. 10955/2002 “la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente essenziale del credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato. [...] La rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali, pertanto, costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto”; che il ricorrente dal 1/1/21 a tutt'oggi è privo di redditi soggetti ad Irpef. Su tali premesse, rassegnava le conclusioni esposte. Si costituiva l' , che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. CP_2 Eccepiva preliminarmente la improponibilità della domanda giudiziale, non essendo la stessa stata preceduta da specifica domanda amministrativa. Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda, avendo l' provveduto alla liquidazione CP_1 della prestazione ben prima dello spatium deliberandi di 120 gg. prescritto dalla legge. La causa è stata rinviata all'udienza di discussione del 9-10-2025, con termine per note illustrative. A tale data, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
***** Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improponibilità dell'azione giudiziaria, sollevata dall' sull'assunto che il ricorrente aveva l'obbligo di proporre specifica domanda CP_2 amministrativa per la liquidazione degli interessi legali a norma dell'art. 44, comma 4, DL 269/03 (“L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'articolo 442 del codice di procedura civile, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonché i dati necessari per l'identificazione del credito” comma 4 norma citata). È pacifico che l' ha provveduto alla liquidazione dei soli arretrati maturati a titolo di assegno CP_1 di invalidità per il periodo dall'1/11/2021 al 31/10/2024, senza corrispondere gli interessi legali maturati sulla sorta capitale tardivamente corrisposta. Ritiene il Tribunale che il credito oggetto di esame – interessi legali su assegno di invalidità -, in virtù del principio di cui alla sentenza n. 10955/2002 Cass. SS.UU costituisce una componente essenziale del credito assistenziale cui è riferito “nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato”, per cui tenuto anche conto del criterio civilistico di imputazione dei pagamenti dell'art. 1194 c.c. (“il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza
2 il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”), ciò che il ricorrente oggi rivendica è il “residuo di sorta capitale” non ancora corrisposto dall' , che esula dall'ambito applicativo della norma invocata dall'Istituto CP_2 previdenziale. Nel merito la domanda è fondata. I criteri di calcolo degli interessi legali delle prestazioni previdenziali ed assistenziali sono disciplinati dall'art. 16 comma 6 della L. 412/1991 il quale, come modificato dalla L. 296/06, testualmente dispone che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari, per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso strumenti idonei di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda”. In osservanza a tale disposizione l' , a seguito del trasferimento delle domande per il CP_2 riconoscimento delle prestazioni assistenziali alla sua competenza (art. 20 del D.L. n°78/2009 convertito con L. 102/09), con la circolare n. 131 del 28.12.2009 pubblicava le modalità di inoltro della domanda telematica per il riconoscimento di tali prestazioni, prevedendo espressamente che gli unici documenti necessari per l'esame della domanda fossero il certificato medico, inviato telematicamente da parte del medico curante, ed il modulo di domanda, inviato telematicamente da parte del richiedente, stabilendo con chiarezza al punto “3.2 - Compilazione della domanda, inoltro all' e ricevuta” che “se la domanda è completa in tutte le sue parti la procedura guida l'utente CP_2 alla chiusura dell'acquisizione e quindi, a seguito dell'invio telematico, consente la stampa della relativa ricevuta”. Dal combinato di tali disposizioni, pertanto, emerge:
- che gli interessi legali decorrono dal 120° giorno successivo all'inoltro della domanda amministrativa -scadenza del termine di legge per l'adozione del provvedimento sulla domanda- purché essa sia completa di tutti gli elementi necessari per l'avvio del procedimento;
- che una volta che la domanda sia completa di modulo di domanda e certificazione medica si possa ritenere completa di tutti gli elementi necessari per l'avvio del procedimento ed il suo esame, cosicché con il rilascio da parte dell'Istituto della ricevuta la domanda può considerarsi completa;
- che, pertanto, gli interessi legali decorrono dal 120° giorno successivo al rilascio della ricevuta della domanda da parte dell' . CP_2 Nessuna incidenza circa tale fissazione della decorrenza degli interessi legali per le prestazioni assistenziali ha avuto, del resto, l'introduzione dell'art. 445 bis c.p.c. e del relativo procedimento di ATP. Nell'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, infatti, i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 429 c.p.c. Per tale motivo, ai fini del conseguimento degli interessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto, né l'accertamento di una sua responsabilità essendo sufficiente ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della Legge n. 533/73 (cfr ex plutimis Cass. n. 6882/02 e 1711/2002). Il principio, costituente all'attualità diritto vivente, non è contraddetto dall'art.16 comma 6 della legge 412/91 e merita di essere ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c. Quanto all'art. 16, comma 6, della legge 412/91 [..3] tale disposizione disciplina esclusivamente "l'avvio del procedimento", e dunque il momento iniziale dello stesso attivato dalla domanda amministrativa, e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame.
3 Quanto, poi, alla previsione di cui all'art. 445 bis c.p.c. la stessa si è limitata ad introdurre l'obbligatorietà di un procedimento per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario per il riconoscimento delle prestazioni negate in via amministrativa, senza nulla innovare in punto di insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori. Infatti, la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa, previsto da tale norma, ha solo il fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto il decreto di omologa positivo non può adire il giudicante in caso di mancata liquidazione della prestazione. Rimane fermo, pertanto, il principio per cui il diritto alla prestazione previdenziale/assistenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certamente per effetto di un'attività di certazione in sede amministrativa. La decorrenza degli interessi coincide, dunque, con il 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto, se i requisiti costituivi e/o di erogabilità sono presenti fin dalla data di presentazione della domanda, ex art. 7 L. 533/73, ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della oggettiva coesistenza dei medesimi. In senso conforme si è espressa anche la Corte di Appello Sezione Lavoro e Previdenza di Napoli che, nelle stesse pronunce allegate dalla parte convenuta, ha così disposto “L'art. 445 bis c.p.c. si è limitato ad introdurre un procedimento sommario per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori. Infatti, la previsione ex art. 445 bis co. 5 c.p.c., di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all' dalla notifica del decreto di omologa, Controparte_3 ha il solo fine (nell'ottica deflattivo del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione. Del resto, sulla scorta dei principi dell'ordinamento surrichiamati e dall'art. 38 Cost., il diritto alla prestazione assistenziale (previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certo dall'attività di accertamento in sede amministrativa. La decorrenza degli interessi coincide quindi con il 120° giorno dalla insorgenza del diritto se gli elementi costitutivi e/o di erogabilità dello stesso coesistono fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ex art. 7 L. 533/73), ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della insorgenza”. Nel caso che ci occupa, pertanto, posto che con sentenza n. 6305/2024 del 25/09/2024 emessa dal Tribunale di Napoli è stato ripristinato il beneficio dell'assegno di invalidità in favore del ricorrente a far data dal 29/10/2021 (data della visita di revisione a seguito della quale gli era stata revocata la prestazione), che in data 3-1-2025 l' ha liquidato in favore del ricorrente l'assegno di invalidità civile CP_2 calcolando in euro 15.737,17 i ratei maturati dall'1/11/2021 al 31/10/2024, senza corrispondere gli interessi maturati medio tempore ritenendo che il pagamento fosse tempestivo in quanto avvenuto entro i 120 gg. dalla notifica della sentenza, in applicazione del principio secondo cui la decorrenza degli interessi coincide con il 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto, l' avrebbe dovuto erogare gli interessi legali sui ratei CP_1 di accompagnamento a decorrere dal 1-3-2022, 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto (1-11-2021). Di conseguenza, come da prospetto allegato da parte ricorrente e non specificamente contestato dal convenuto, alla ricorrente compete ancora la quota residua di euro 796,20 a titolo di sorta capitale residua dovuta, al cui pagamento va condannato l' . CP_1 Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del principio secondo cui le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali e assistenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio (Cass., Sez. un., 21 maggio 2015, n. 10454; Ordinanza Cass. 24956/2017).
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Francesco Armato, sul ricorso presentato in data 24-1-2025 da , così decide: Parte_1 a) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente, per le causali dedotte, dell'importo di CP_2 euro 796,20; b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_2 complessivi euro 313,00 oltre IVA, CPA, spese generali, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
Si comunichi. Napoli, 6 novembre 2025 Il giudice dott. Francesco Armato
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