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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 539 /2019 R.G.A.C., Oggetto: Mutuo
promossa da:
residente in [...], in proprio e quale Amministratore Di Parte_1
Sostegno di rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Marrelli ed CP_1
elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in via Montanini 152, Siena , per procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Controparte_2
Brizzi ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Via dei Gazzani, 1
Siena, come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e nella Parte_1
sua qualità, ha convenuto in giudizio per ivi sentir accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni:” Voglia l'adito Giudice, contrariis reiectis, per i fatti e le causali di cui in narrativa, - in via principale: accertata la sussistenza del contratto di mutuo stipulato in data
21/02/2011 tra i Sigg.ri e condannare quest'ultimo Parte_2 CP_1 Controparte_2 alla restituzione, in favore delle Sigg.re ed della somma di euro 34.000,00 Parte_1 CP_1
(trentaquattromila//00), oltre interessi;
- in via subordinata: accertata la sussistenza del contratto di mutuo stipulato in data 21/02/2011 tra i Sigg.ri e Parte_2 CP_1 Controparte_2
1 nella denegata ipotesi in cui si assumesse la destinazione familiare dell'autovettura, acquistata dal con il denaro, a lui, mutuato, condannare quest'ultimo alla restituzione, in favore delle CP_2
Sigg.re ed di un importo pari al 50% della somma ricevuta in forza del Parte_1 CP_1 ridetto contratto di mutuo, oltre interessi.- In ogni caso con vittoria di spese di giudizio..”.
Si è costituito in giudizio , contestando recisamente le Controparte_2
avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa Preliminarmente, rigettare e/o dichiarare inammissibile la domanda attorea per difetto di legittimazione attiva delle parti attrici. Nel merito, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio.”.
La causa è stata istruita con prove documentali e con provvedimento del 6 giugno 2024, il giudice, melius re perpensa, riesaminati atti e documenti di causa, ha revocato il provvedimento istruttorio precedentemente emesso e fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento ex art. 127ter c.p.c. del 17.12.2024 ha fissato udienza ex art. 281sexies c.p.c. per il 15 aprile 2025, assegnando alle parti termine per il deposito di brevi note concesse anche ai fini della discussione.
Con provvedimento del 3.3.2025 il giudice ha disposto la trattazione ex art.127ter c.p.c. dell'udienza originariamente fissata per il 15 aprile 2025, assegnando alle parti termine fino al 15 aprile 2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ed all'esito di dette note la causa in data 16 aprile 2025, previa camera di consiglio, è stata decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta di ripetizione avanzata da , in proprio (quale erede del fu ) e quale ADS Parte_1 Parte_2
di nei confronti del convenuto della complessiva somma di € 34.000,00 a CP_1
2 suo tempo prestati a , impegnatosi a restituirla, evidenziando di Controparte_2
aver insistito per la restituzione sin dal 2018, senza però alcun esito, pertanto ha introdotto il presente giudizio chiedendo la restituzione di quanto prestato come da conclusioni indicate in epigrafe.
Si è costituito in giudizio contestando le avverse prtese, Controparte_2
eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto il fu Parte_2
non ha mai richiesto in vita la restituzione della somma a suo tempo versata. Ha, poi, rilevato che detta somma era stata usata per acquistare la vettura destinata all'uso familiare e che quanto a suo tempo versato dal fosse un atto di Parte_3
liberalità nei confronti del genero, costituente una donazione indiretta atipica, pertanto, irripetibile, insistendo per la reiezione del ricorso
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla carenza di legittimazione passiva
Pacifico incontroverso ed ammesso dallo stesso convenuto che il fu Pt_2
ha prestato a la somma per cui è causa, per l'acquisto di
[...] Controparte_2
un'autovettura, e che il Santo si era impegnato a restituirla. Detta circostanza oltre che emergere dall'interrogatorio formale (v. documentazione allegata in atti) risulta confermata anche dal contenuto della comparsa di costituzione ove si legge “….Il defunto in data 21.02.2011 ha emesso e consegnato al Concessionario Parte_2
automobilistico di Siena un assegno circolare intestato a Controparte_3 CP_3 dell'importo di €34.000,00 per l'acquisto dell'Autovettura Renault Espace
[...]
targata EF683XC che venne intestata al sig. , al tempo coniugato Controparte_2
con la sig.ra .” Mentre l'impegno alla restituzione emerge dalla Persona_1
risposta affermativa resa dal convenuto rispondendo all'interrogatorio formale sulla seguente domanda
“
3 Del tutto irrilevante la motivazione fornita per cui i soldi li avrebbe chiesti su sollecitazione della moglie, poiché detta ultima affermazione è palesemente pro se e come tale irrilevante. Ciò che è rilevante è l'impegno assunto alla restituzione che è stato confermato rispondendo “E' vero” (v. doc. 4 allegato alla seconda memoria istruttoria dalla stessa parte convenuta).
L'impegno alla restituzione determina inequivocabilmente la legittimazione ad agire dell'attrice in proprio e nella sua qualità
Sul diritto alla restituzione
Sono circostanze emergenti dalla documentazione di causa e oggetto di dichiarazioni confessorie da parte del convenuto che gli ha prestato a Parte_2
titolo gratuito la somma complessiva di €. 34.000,00, per l'acquisto dell'Autovettura
Renault Espace targata EF683XC, peraltro intestata al convenuto, e con dichiarazioni confessorie ha confermato il proprio impegno alla restituzione di detta somma.
A fronte di ciò è del tutto irrilevante accertare se la vettura fosse o meno la sola vettura in uso all'allora costituito nucleo familiare in costanza di matrimonio fra il e la in quanto mentre l'impegno alla restituzione obbliga ed CP_2 Pt_2
obbligava il a restituire il prestito, detta circostanza non esclude che il CP_2
con l'assunzione in proprio della intera spesa avesse voluto, in costanza CP_2
di matrimonio, effettuare una liberalità alla famiglia intera (lui e sua moglie), questa sì, rientrante negli obblighi assunti nei confronti del coniuge.
Non può sfuggire, infatti che l'odierna attrice che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma I, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, infatti, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma
4 ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. (v. in tal senso da ultimo anche Cass. 27372/21)
La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (v Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010;
Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410)
Orbene, nel caso che è all'attenzione del giudicante la parte attrice ha dimostrato che la somma era stata non solo prestata, ma che il si era CP_2
impegnato alla restituzione della stessa, circostanza questa oggetto di dichiarazioni confessorie, con ciò solo adempiendo agli oneri probatori a suo carico e fondando il diritto alla restituzione, come azionato in giudizio.
A nulla rilevando a fronte delle dichiarazioni confessorie a suo tempo rese che in questa sede si tenti di dare una connotazione diversa alla circostanza dato che ex art. 2733 c.c. la confessione giudiziale (e di questo si tratta) forma piena prova contro colui che l'ha fatta, essa, cioè, dispensa da ogni altra prova.
5 Sulla base della documentazione versata in atti e dei principi normativi e giurisprudenziali richiamati, quindi, il giudicante ritiene che nel caso di specie si sia trattato di mero prestito con obbligo di restituzione.
All'esito, quindi della espletata istruttoria la domanda dell'attrice, in proprio e nella sua qualità, si è rivelata fondata e meritevole di accoglimento pertanto va accertato e dichiarato che ha prestato a la somma di Parte_2 Controparte_2
€. 34.000,00, rimasta senza restituzione, a titolo di prestito personale, conseguentemente va accertato e dichiarato che è tenuto a Controparte_2
restituire detta somma in favore di in proprio e nella sua qualità di Parte_1
ADS di entrambe quali eredi del fu , e per l'effetto il predetto CP_1 Parte_2
convenuto deve essere condannato alla restituzione di €. 34.000,00 oltre interessi legali dal 16.09.2015, data della formale messa in mora, sino al saldo effettivo in favore di in proprio e nella sua qualità. Parte_1
Sulle spese di lite
Passando alla disamina delle spese di lite il giudice rileva che all'udienza del
6 giugno 2024 il comportamento tenuto in udienza dal difensore ha costretto il giudice a sospendere l'udienza (ciò emerge dal verbale) e non ha consentito la prosecuzione della prova, conseguentemente appaiono sussistenti le “…gravi ed eccezionali ragioni…” previste dalla norma ex art. 92 c.p.c. che inducono il giudicante a compensare integralmente fra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di parte attrice sollevata da parte convenuta;
- Accoglie la domanda della parte attrice per le motivazioni suesposte, e per l'effetto accerta e dichiara che ha consegnato a la somma di Parte_2 Controparte_2
€. 34.000,00 a titolo di prestito personale, con impegno assunto da Controparte_2
alla restituzione, conseguentemente accerta e dichiara che parte convenuta è tenuta a restituire detta somma in favore di in proprio e nella sua qualità, così Parte_1
6 condannandolo alla restituzione in favore della medesima di €. 34.000,00 oltre interessi legali dal 16.09.2015 (data della prima formale messa in mora) sino al saldo effettivo;
- visto l'art. 92c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese di lite, come sopra motivato;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 16 aprile 2025
Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 539 /2019 R.G.A.C., Oggetto: Mutuo
promossa da:
residente in [...], in proprio e quale Amministratore Di Parte_1
Sostegno di rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Marrelli ed CP_1
elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in via Montanini 152, Siena , per procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Controparte_2
Brizzi ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Via dei Gazzani, 1
Siena, come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e nella Parte_1
sua qualità, ha convenuto in giudizio per ivi sentir accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni:” Voglia l'adito Giudice, contrariis reiectis, per i fatti e le causali di cui in narrativa, - in via principale: accertata la sussistenza del contratto di mutuo stipulato in data
21/02/2011 tra i Sigg.ri e condannare quest'ultimo Parte_2 CP_1 Controparte_2 alla restituzione, in favore delle Sigg.re ed della somma di euro 34.000,00 Parte_1 CP_1
(trentaquattromila//00), oltre interessi;
- in via subordinata: accertata la sussistenza del contratto di mutuo stipulato in data 21/02/2011 tra i Sigg.ri e Parte_2 CP_1 Controparte_2
1 nella denegata ipotesi in cui si assumesse la destinazione familiare dell'autovettura, acquistata dal con il denaro, a lui, mutuato, condannare quest'ultimo alla restituzione, in favore delle CP_2
Sigg.re ed di un importo pari al 50% della somma ricevuta in forza del Parte_1 CP_1 ridetto contratto di mutuo, oltre interessi.- In ogni caso con vittoria di spese di giudizio..”.
Si è costituito in giudizio , contestando recisamente le Controparte_2
avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa Preliminarmente, rigettare e/o dichiarare inammissibile la domanda attorea per difetto di legittimazione attiva delle parti attrici. Nel merito, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio.”.
La causa è stata istruita con prove documentali e con provvedimento del 6 giugno 2024, il giudice, melius re perpensa, riesaminati atti e documenti di causa, ha revocato il provvedimento istruttorio precedentemente emesso e fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento ex art. 127ter c.p.c. del 17.12.2024 ha fissato udienza ex art. 281sexies c.p.c. per il 15 aprile 2025, assegnando alle parti termine per il deposito di brevi note concesse anche ai fini della discussione.
Con provvedimento del 3.3.2025 il giudice ha disposto la trattazione ex art.127ter c.p.c. dell'udienza originariamente fissata per il 15 aprile 2025, assegnando alle parti termine fino al 15 aprile 2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ed all'esito di dette note la causa in data 16 aprile 2025, previa camera di consiglio, è stata decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta di ripetizione avanzata da , in proprio (quale erede del fu ) e quale ADS Parte_1 Parte_2
di nei confronti del convenuto della complessiva somma di € 34.000,00 a CP_1
2 suo tempo prestati a , impegnatosi a restituirla, evidenziando di Controparte_2
aver insistito per la restituzione sin dal 2018, senza però alcun esito, pertanto ha introdotto il presente giudizio chiedendo la restituzione di quanto prestato come da conclusioni indicate in epigrafe.
Si è costituito in giudizio contestando le avverse prtese, Controparte_2
eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto il fu Parte_2
non ha mai richiesto in vita la restituzione della somma a suo tempo versata. Ha, poi, rilevato che detta somma era stata usata per acquistare la vettura destinata all'uso familiare e che quanto a suo tempo versato dal fosse un atto di Parte_3
liberalità nei confronti del genero, costituente una donazione indiretta atipica, pertanto, irripetibile, insistendo per la reiezione del ricorso
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla carenza di legittimazione passiva
Pacifico incontroverso ed ammesso dallo stesso convenuto che il fu Pt_2
ha prestato a la somma per cui è causa, per l'acquisto di
[...] Controparte_2
un'autovettura, e che il Santo si era impegnato a restituirla. Detta circostanza oltre che emergere dall'interrogatorio formale (v. documentazione allegata in atti) risulta confermata anche dal contenuto della comparsa di costituzione ove si legge “….Il defunto in data 21.02.2011 ha emesso e consegnato al Concessionario Parte_2
automobilistico di Siena un assegno circolare intestato a Controparte_3 CP_3 dell'importo di €34.000,00 per l'acquisto dell'Autovettura Renault Espace
[...]
targata EF683XC che venne intestata al sig. , al tempo coniugato Controparte_2
con la sig.ra .” Mentre l'impegno alla restituzione emerge dalla Persona_1
risposta affermativa resa dal convenuto rispondendo all'interrogatorio formale sulla seguente domanda
“
3 Del tutto irrilevante la motivazione fornita per cui i soldi li avrebbe chiesti su sollecitazione della moglie, poiché detta ultima affermazione è palesemente pro se e come tale irrilevante. Ciò che è rilevante è l'impegno assunto alla restituzione che è stato confermato rispondendo “E' vero” (v. doc. 4 allegato alla seconda memoria istruttoria dalla stessa parte convenuta).
L'impegno alla restituzione determina inequivocabilmente la legittimazione ad agire dell'attrice in proprio e nella sua qualità
Sul diritto alla restituzione
Sono circostanze emergenti dalla documentazione di causa e oggetto di dichiarazioni confessorie da parte del convenuto che gli ha prestato a Parte_2
titolo gratuito la somma complessiva di €. 34.000,00, per l'acquisto dell'Autovettura
Renault Espace targata EF683XC, peraltro intestata al convenuto, e con dichiarazioni confessorie ha confermato il proprio impegno alla restituzione di detta somma.
A fronte di ciò è del tutto irrilevante accertare se la vettura fosse o meno la sola vettura in uso all'allora costituito nucleo familiare in costanza di matrimonio fra il e la in quanto mentre l'impegno alla restituzione obbliga ed CP_2 Pt_2
obbligava il a restituire il prestito, detta circostanza non esclude che il CP_2
con l'assunzione in proprio della intera spesa avesse voluto, in costanza CP_2
di matrimonio, effettuare una liberalità alla famiglia intera (lui e sua moglie), questa sì, rientrante negli obblighi assunti nei confronti del coniuge.
Non può sfuggire, infatti che l'odierna attrice che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma I, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, infatti, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma
4 ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. (v. in tal senso da ultimo anche Cass. 27372/21)
La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (v Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010;
Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410)
Orbene, nel caso che è all'attenzione del giudicante la parte attrice ha dimostrato che la somma era stata non solo prestata, ma che il si era CP_2
impegnato alla restituzione della stessa, circostanza questa oggetto di dichiarazioni confessorie, con ciò solo adempiendo agli oneri probatori a suo carico e fondando il diritto alla restituzione, come azionato in giudizio.
A nulla rilevando a fronte delle dichiarazioni confessorie a suo tempo rese che in questa sede si tenti di dare una connotazione diversa alla circostanza dato che ex art. 2733 c.c. la confessione giudiziale (e di questo si tratta) forma piena prova contro colui che l'ha fatta, essa, cioè, dispensa da ogni altra prova.
5 Sulla base della documentazione versata in atti e dei principi normativi e giurisprudenziali richiamati, quindi, il giudicante ritiene che nel caso di specie si sia trattato di mero prestito con obbligo di restituzione.
All'esito, quindi della espletata istruttoria la domanda dell'attrice, in proprio e nella sua qualità, si è rivelata fondata e meritevole di accoglimento pertanto va accertato e dichiarato che ha prestato a la somma di Parte_2 Controparte_2
€. 34.000,00, rimasta senza restituzione, a titolo di prestito personale, conseguentemente va accertato e dichiarato che è tenuto a Controparte_2
restituire detta somma in favore di in proprio e nella sua qualità di Parte_1
ADS di entrambe quali eredi del fu , e per l'effetto il predetto CP_1 Parte_2
convenuto deve essere condannato alla restituzione di €. 34.000,00 oltre interessi legali dal 16.09.2015, data della formale messa in mora, sino al saldo effettivo in favore di in proprio e nella sua qualità. Parte_1
Sulle spese di lite
Passando alla disamina delle spese di lite il giudice rileva che all'udienza del
6 giugno 2024 il comportamento tenuto in udienza dal difensore ha costretto il giudice a sospendere l'udienza (ciò emerge dal verbale) e non ha consentito la prosecuzione della prova, conseguentemente appaiono sussistenti le “…gravi ed eccezionali ragioni…” previste dalla norma ex art. 92 c.p.c. che inducono il giudicante a compensare integralmente fra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di parte attrice sollevata da parte convenuta;
- Accoglie la domanda della parte attrice per le motivazioni suesposte, e per l'effetto accerta e dichiara che ha consegnato a la somma di Parte_2 Controparte_2
€. 34.000,00 a titolo di prestito personale, con impegno assunto da Controparte_2
alla restituzione, conseguentemente accerta e dichiara che parte convenuta è tenuta a restituire detta somma in favore di in proprio e nella sua qualità, così Parte_1
6 condannandolo alla restituzione in favore della medesima di €. 34.000,00 oltre interessi legali dal 16.09.2015 (data della prima formale messa in mora) sino al saldo effettivo;
- visto l'art. 92c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese di lite, come sopra motivato;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 16 aprile 2025
Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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