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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3723 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3063/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1098/2021, emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 7264/2015, riservato all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 28.03.2025, pendente
TRA
(P. Iva: ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., quale società incorporante per fusione a seguito della scissione parziale e proporzionale di giusto atto di fusione e Controparte_1
scissione del 21.06.2023, rep. 59.037, racc. 27.767, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Palmese (C.F.: ), C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Parte_3
) in virtù di procura in calce all'atto di appello C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._4
unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Gabriella Recci (C.F.:
) e Maria Rosaria Recci (C.F.: ) in C.F._5 C.F._6
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
1 NONCHÉ
(C.F. - P. IVA ) in persona del Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
Sindaco p.t. (C.F. ), rappresentato e difeso, dall'avvocato C.F._7
Raffaello Capunzo (C.F. ) in virtù di procura in calce alla C.F._8
comparsa di costituzione
APPELLATO
Oggetto: lesione personale da sinistro stradale
Conclusioni: per l'appellante: “… si riporta all'atto di appello e conclude affinché la Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, ogni contraria istanza disattesa in accoglimento del gravame interposto … voglia:
a) rideterminare nella minor misura di € 4.662,34, il danno risarcibile, e in particolare in € 1.462,34 il danno non patrimoniale in quanto non dovuto il “danno morale”; e nella minor misura di € 3.200,00 quello patrimoniale relativo alle spese mediche per gli interventi riabilitativi odontoiatrici;
con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione delle maggiori somme incassate Controparte_2
in virtù della decisione di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento;
b) rideterminare il compenso del primo grado in ossequio ai principi sanciti dagli artt. 1 e 4 del DM 55/2014 e compensarle per almeno un terzo;
in subordine, accolto il gravame, governare di conseguenza le spese del primo grado e condannare gli appellati alla refusione di quelle del secondo grado.
Chiede riservarsi la causa a sentenza con gli ordinari termini per il deposito di conclusionali e repliche”; per l'appellato “… si riportano integralmente al contenuto Controparte_2
della comparsa di costituzione e risposta in appello del 12.11.2021 nonché alla documentazione esibita e depositata, in via telematica, all'atto della costituzione in giudizio ivi comprese le conclusioni nella stessa rassegnate che di seguito si ritrascrivono interamente.
2 In particolare, la scrivente difesa chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello di
Napoli voglia:
1) rigettare l'appello …
2) condannare la al pagamento di spese, Controparte_1
diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai costituiti procuratori”; per l'appellato “… si riporta alla propria comparsa di Controparte_3
costituzione, da intendersi ivi ripetuta e trascritta, di cui ne chiede l'integrale accoglimento...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 17.12.2015 conveniva, innanzi al Controparte_2
Tribunale di Torre Annunziata, la Controparte_4
esponendo che: il 14.04.2015, alle ore 15.45 circa, esso istante, quale
[...]
persona trasportata dal motociclo “Honda SH”, tg. DV18751, di proprietà di
[...]
e condotto nell'occasione da si trovava in Boscotrecase CP_5 Persona_1
(Na) a percorrere Via Cardinal Prisco;
in particolare, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il conducente del suddetto motociclo perdeva improvvisamente il controllo del mezzo e urtava, con la parte laterale sinistra, la parte laterale sinistro dell'autovettura “Audi A3” tg. EF530NL, di proprietà di che si CP_6
trovava in sosta sul margine sinistro della summenzionata strada;
a seguito dell'impatto, esso istante rovinava al suolo;
causa l'intensificarsi durante la notte della sintomatologia dolorosa, il mattino seguente l'evento traumatico, esso istante si recava presso il Asl ” ove a Controparte_7 CP_8
seguito di esami diagnostici gli veniva riscontrato un “Trauma craniofacciale con fl regione labiale e rottura degli incisivi centrali superiori, contusione e distorsione del ginocchio sx, contusione della spalla sx ed escoriazioni multiple”, con prognosi iniziale di giorni dieci s.c.; il 27.04.15 si recava a visita presso lo Studio Medico del
Dott. , - specialista in ortopedia e traumatologia -, il quale Persona_2
3 confermava la “contusione distorsione al ginocchio sx e la contusione alla spalla sx”; tornato a controllo, in data 12.05.15, a conferma di quanto diagnosticato il 27.04.15, gli venivano prescritte venti sedute di riabilitazione funzionale del ginocchio e della spalla sinistra;
il 05.06.2015 si sottoponeva a visita presso lo Studio del Dott.
- Medico Chirurgo Dentista - il quale a seguito di esame obiettivo Persona_3
rilevava “una lesione allo smalto dentinale dei due incisivi centrali di destra e di sinistra dell'arcata dentale superiore, con perdita di frammenti distali, a carico di ogni elemento descritto…” e considerava pertanto “la lesione permanente subita una riduzione della capacità masticatoria, della funzione fonetica ed estetica dell'apparato stomatognatico”; nella proposta di terapia odontoprotesica e indicazione dei costi, il
Dott. , così concludeva: “A) terapia canalare dei due incisivi Persona_3
descritti, dell'arcata dentale superiore, per un costo di € 400,00; B) applicazione di due perni in fibra di carbonio per un costo di € 400,00; C) ricostruzione in composito fotopolimerizzante dei due elementi dentali descritti per un costo di € 300,00. Tale ricostruzione dovrà essere rinnovata ogni due anni circa fino al compimento del 65° anno di età data la possibile discronia delle resine composite utilizzate per la ricostruzione”; aveva inoltrato alla ai sensi e per gli Controparte_1
effetti dell'art. 141 Cod. Ass., formale richiesta di risarcimento per le lesioni subite;
il
16.06.15 veniva sottoposto a visita presso lo studio del Medico fiduciario della convenuta assicurazione, al quale consegnava l'intera documentazione medica relativa al sinistro;
con lettera del 02.07.2015, tuttavia, la Controparte_1
comunicava di non poter formulare alcuna offerta di risarcimento.
[...]
Tanto premesso, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti:
“a) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo
“Honda SH” targato DV18751 di proprietà del Sig. in ordine alla CP_5
produzione dell'evento denunciato.
b) Accogliere la domanda attrice e condannare la Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., quale compagnia
[...]
assicurativa del vettore, al risarcimento di tutti danni da lesioni alla persona subiti
4 dal Sig. nella misura di € 25.091,04 Controparte_2
(venticinquemilanovantunoeuro//04) così specificati:
- € 2.628,14 quale danno biologico permanente pari a 1,5 per ogni elemento dentale perso;
- € 462,90 quale invalidità temporanea totale pari a 10 giorni;
- € 22.000,00 per rinnovo ricostruzione fino al compimento del 65° anno di età come meglio specificato al punto 7) della premessa in fatto dell'atto di citazione nonché nella valutazione medico - legale a firma del Dott. oltre interessi legali e Per_3
rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo ovvero, nel diverso importo che il Giudice, riterrà in giustizia e in equità di liquidare in base alle risultanze processuali, anche a mezzo di CMU che sin da ora si richiede.
c) Condannare, altresì, la , Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese e competenze professionali, con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario”.
Si costituiva la che contestava la domanda Controparte_1
chiedendone il rigetto e chiedeva la chiamata in del Controparte_3
ritenendolo responsabile per l'accaduto, considerata la dichiarazione del conducente del veicolo trasportante di aver nell'occasione perso il controllo alla guida a causa di una buca nel manto stradale.
Chiamato in causa su autorizzazione del Giudice, si costituiva il
[...]
che chiedeva il rigetto della domanda. CP_3
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali, prove orali e CTU medico legale.
All'udienza del 17.01.19, le parti costituite rassegnavano le conclusioni ed il
Tribunale riservava la causa a sentenza.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
5 “● Qualifica l'azione proposta dall'attore nei termini previsti dall'art. 141 C.d.A. e condanna la , in persona del Controparte_4
legale rapp.te p.t., in qualità di ente assicurativo del motociclo Honda SH tg.
DV18751, al pagamento in favore di della complessiva somma Controparte_2
di € 7.650,00, oltre gli interessi compensativi al tasso legale annuo, dal giorno del sinistro sulla somma devalutata a tale data e via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data saranno dovuti gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
● condanna la , in persona Controparte_4
del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in € 4.800,00 per competenze (in applicazione del DM 55/2014, scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con valori medi) ed € 367,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
● le spese di CTU si pongono, in via definitiva, a carico della convenuta
[...]
; Controparte_4
● spese compensate tra le altre parti del giudizio, per motivi di equità ed opportunità”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 22.05.2021 e notificata l'8.06.2021, con citazione notificata in data 30.06.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la (oggi, Controparte_1 Parte_1
interponeva appello - iscritto a ruolo il 7.07.2021 - per i motivi infra indicati,
[...]
instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) rideterminare nella minor misura di € 4.662,34, il danno risarcibile, dichiarando non dovuto il “danno morale”
e dovuto nella minor misura di € 3.200,00 quello relativo alle spese mediche per gli interventi riabilitativi odontoiatrici con conseguente condanna dell'appellato
alla restituzione delle maggiori somme incassate in virtù della Controparte_2
decisione di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento;
6 b) rideterminare il compenso del primo grado in ossequio ai principi sanciti dagli artt. 1 e 4 del DM 55/2014 e compensarle per almeno un terzo;
in subordine, accolto il gravame, governare di conseguenza le spese del primo grado e condannare gli appellati alla refusione di quelle del secondo grado”.
Si costituiva che resisteva al gravame chiedendone il rigetto. Controparte_2
Si costituiva anche il che chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_3
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 19.11.2021, veniva rinviata al 9.02.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Concesso, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine sino al 28.03.2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito, la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 20.5.2025 e memoria di replica il 12.6.2025.
depositava comparsa conclusionale il 22.5.2025 e memoria di Controparte_2
replica il 16.6.2025.
Il depositava comparsa conclusionale il 26.5.2025 e Controparte_3
memoria di replica il 16.6.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha, accogliendo la domanda attorea, così statuito:
“In via preliminare va affermata la proponibilità della domanda, avendo parte attrice depositato in atti lettere rac.te a/r, contenenti la richiesta di risarcimento danni, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge, nei confronti della convenuta . Inoltre, risultano rispettati i termini Controparte_4
dilatori previsti dalla legge tra la ricezione della richiesta di risarcimento danni da parte della convenuta Società e la notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
L'azione proposta dall'attore va qualificata ai sensi dell'art. 141 C.d.A. poiché il sig.
subiva lesioni in qualità di trasportato a bordo di un veicolo il Controparte_2
cui conducente perdeva improvvisamente il controllo e rovinava al suolo. La convenuta compagnia di assicurazioni, invece, ha chiamato in causa il CP_3
7 in quanto ente responsabile (poiché proprietario e, quindi, custode) CP_3
della strada in cui è avvenuto il sinistro, sulla base della presenza di buche sul manto stradale della via Cardinal Prisco.
Le dichiarazioni dei testimoni, sulla cui attendibilità il giudicante non ha motivo di dubitare, hanno confermato la versione dell'incidente prospettata da parte attrice. I testi hanno chiarito che il conducente del motociclo Honda SH tg. DV18751 perdeva il controllo del mezzo, ma non per evitare una buca. Precisavano che la strada era in buone condizioni e che non vi erano buche.
Nessuna prova contraria è stata fornita dalla parte convenuta. Dall'istruttoria non è emerso alcun elemento contrario all'assunto attoreo. Anche il teste indicato dalla parte convenuta (Sig. ha precisato di essere il conducente del Persona_1
ciclomotore SH tg. DV18751 al momento del sinistro e che la via Cardinal Prisco non presentava buche ed era in buone condizioni.
Alla luce di tutto quanto sopra, l'azione proposta dal sig. va Controparte_2
giustamente ricondotta nei termini previsti dall'art. 141 C.d.A., con conseguente condanna della convenuta compagnia di assicurazioni al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per effetto del sinistro narrato in citazione. La domanda avanzata dall'istante è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
In ordine alle lesioni subite dall'attore, alla luce della documentazione prodotta e dell'espletata CTU medico-legale, questa Giustizia condivide le conclusioni del CTU che ha ritenuto soddisfatti i criteri medico-legali in tema di nesso di causalità.
Pertanto, ritiene di dover quantificare le lesioni nel seguente modo: postumi invalidanti riconosciuti: 1%, per un importo di € 750,00;
I.T.P. al 75% di giorni 10 x € 35,925 (pari al 75% di 47,49) = € 356,17
I.T.P. al 50% di giorni 15 x € 23,745 (pari al 50% di 47,49) = € 356,17
Danno morale: € 487,66
Spese mediche documentate: € 0,00
Spese mediche per gli interventi riabilitativi riconosciuti dal CTU: € 5.700,00
Per un totale pari ad € 7.650,00.
8 Pertanto, la convenuta , in Controparte_4
persona del legale rapp.te p.t., va condannata al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di € 7.650,00, all'attualità, oltre gli interessi compensativi al tasso legale annuo, dal giorno del sinistro sulla somma devalutata a tale data e via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data saranno dovuti gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di CTU si pongono, in via definitiva, a carico della convenuta
[...]
. Controparte_4
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex. art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la determinazione del riconosciuto danno, in particolare, del danno morale sia perché inesistente sia per la sua quantificazione nella misura di un terzo del danno biologico, evidenziando che l'art. 139 del d.lgs. 209/05 individua i criteri e la misura della liquidazione delle c.d.
“micropermanenti” in ipotesi di danno da circolazione dei veicoli, disponendo che l'ammontare del risarcimento derivante dall'applicazione dei dettati criteri liquidativi possa essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, e non “per il semplice verificarsi del fatto traumatico”; evidenzia che la disposizione ha superato il vaglio della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 235 del 16/10/2014, ha in particolare, affermato: “È pur vero, infatti, che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al “danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”. Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto “danno morale” - e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui
9 l'illecito configuri reato - «rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 31”.; assume che, dunque, il danno morale non può essere liquidato come autonoma voce di danno e il Giudice deve tenere conto delle sofferenze soggettive patite dalla vittima, aumentando caso per caso la liquidazione del danno biologico (fino ad un massimo del 20%) soltanto ove e quando la stessa vittima deduca e dimostri di avere, in conseguenza delle lesioni, patito un nocumento particolare;
che nel caso di specie alcun aumento è dovuto, vuoi perché trattasi di lesioni di modestissima entità, vuoi poiché il non ha allegato, come era suo onere, alcun elemento in forza del CP_2
quale, anche avvalendosi del ragionamento per presunzioni ex art. 2729 c.c., può ritenersi provato il danno in questione.
Parte appellante, inoltre, deduce che è erronea la liquidazione di € 5.700,00 per gli interventi riabilitativi siccome gli stessi sono stati quantificati dal CTU nell'importo €
3.200,00; evidenzia che l'Ausiliare, accertato che nell'esame obiettivo del leso si evidenziava la <– ll classe Ellis degli incisivi centrali destro e sinistro dell'arcata dentale superiore (elementi dentali 11 e 21)>>, nella “Bozza” inoltrata alle parti, stimava il costo dei relativi interventi ricostruttivi in complessivi €
5.700,00, così distinti (per ognuno dei due), – Terapia canalare (costo medio 100,00 euro); – Impianto di un perno endocanalare fuso in lega preziosa (costo medio 200,00 euro); – Applicazione di corona provvisoria in lega non preziosa (costo medio 350,00 euro); – Applicazione di corona definitiva in lega preziosa (costo medio 550,00 euro, da sostituirsi ad intervalli decennali, quindi, alla luce del dato anagrafico del periziando, per 4 volte fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età); che tale valutazione è stata contestata dal CTP il quale ha evidenziato che sia
10 l'elemento 11 che il 21 non mostrava discontinuità fratturative tali da poter formulare una diagnosi d'interessamento della “dentina” ma con ogni probabilità di coinvolgimento del solo “smalto” al punto tale che il gruppo incisale superiore è scevro da qualsivoglia lesione e che per il trattamento ricostruttivo dell'11 e del 21 non può paventarsi l'applicazione di un perno moncone, essendo le corone pressoché integre, mentre occorreva procedere prima all'applicazione di materiale composito per 1 + 3 rinnovi e quindi all'applicazione di una corona in oro - ceramica da rinnovarsi una sola volta, per un costo complessivo non superiore ad €. 2800,00; evidenziato che il CTU, nel dare conto di siffatti rilievi, ha rivisto la propria valutazione, affermando nella relazione definitiva che “alla luce delle note critiche ricevute in data 23/02/2018, a firma del dott. a seguito della Persona_4
rilettura della relazione, al fine di procedere ad una equa valutazione del danno emergente, si rende indispensabile la rivalutazione del danno, in quanto le lesioni fratturative residuali al trauma sono da riferirsi esclusivamente allo smalto, pertanto, non coinvolgenti la dentina, più precisamente, trattasi di una frattura superficiale delle cuspidi mediali degli incisivi centrali superiori” e procedeva “ad una rivalutazione del danno emergente” segnalando necessari i seguenti interventi •
€ 1.500,00 per la ricostruzione in materiale composito, al costo medio 250,00 euro per elemento, da ripetere tre volte;
• € 2.200,00 per l'applicazione di una corona definitiva in lega preziosa al costo medio 550,00 euro per ogni elemento dentario da ripetere per una sola volta, concludendo per un danno emergente quantificabile in
Euro 3.200,00”; assume che non può ragionevolmente sostenersi che il Tribunale, dopo aver affermato di voler fondare la propria decisone sulla valutazione dell'Ausiliare, abbia poi voluto discostarsi dalla stessa parere del CTU solo in merito alla quantificazione della spesa odontoiatrica, senza alcuna motivazione.
Il motivo è fondato.
Come noto, in caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
È pur vero che è possibile avvalersi, per
11 l'accertamento del danno morale, del criterio logico-presuntivo relativo alla corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore (cfr., fra le tante, Cassazione civile sez. III, 15/05/2018, n.11754); nella specie, tuttavia, trattasi di una lesione minore, c.d. micropermanente, sicché per la liquidazione del danno in questione come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., a maggior ragione è necessario che il danneggiato alleghi le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento (cfr. Cass., 13/01/2016, n. 339; Cass. 17/11/2017 n.
27324). Ne consegue che anche nell'ipotesi di lesioni minori, cc.dd. micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., ma con onere da parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova anche mediante lo strumento delle presunzioni
(cfr. Cassazione civile , sez. III , 13/01/2016 , n. 339)
Nell'atto introduttivo, dopo aver descritto tutte le lesioni fisiche subite e le cure e terapie cui si è sottoposto, il con le conclusioni ha chiesto il risarcimento di CP_2
tutti i danni da lesioni alla persona, ovvero, “ … di tutti danni da lesioni alla persona subiti … nella misura di € 25.091,04 … così specificati: - € 2.628,14 quale danno biologico permanente pari a 1,5 per ogni elemento dentale perso;
- € 462,90 quale invalidità temporanea totale pari a 10 giorni;
- € 22.000,00 per rinnovo ricostruzione fino al compimento del 65° anno di età come meglio specificato al punto 7) della premessa in fatto dell'atto di citazione nonché nella valutazione medico - legale a firma del Dott. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno Per_3
del sinistro fino all'effettivo soddisfo”, senza menzionare affatto il danno morale. Tali conclusioni sono rimaste ferme anche in sede alla memoria ex art. 183 6 co. 1
12 termine c.p.c. Ne consegue che il non ha allegato alcun danno morale, CP_2
sicché alla stregua dei principi su esposti, nessuna somma è dovuta per tale causale.
Per quanto concerne la somma riconosciuta a titolo di interventi riabilitativi odontoiatrici, le parti concordano nel senso che dopo le osservazioni critiche del CTP dell'odierna appellante, il CTU abbia quantificato in € 3.200,00 le spese in questione.
Dal suo canto, la gravata sentenza ha, invece, riconosciuto per gli interventi detti l'importo di € 5.700,00 senza, tuttavia, motivare tale decisione, sicché non sussistono i presupposti per ritenere che abbia inteso dissentire intenzionalmente dalle conclusioni adottate dall'ausiliario dopo la disamina delle osservazioni del CTP.
Dal suo canto, il assume, per converso, che il Tribunale ha inteso aderire CP_2
alle doglianze esplicitate dallo stesso nella memoria conclusionale, secondo cui il
CTU non ha considerato quanto diagnosticato e refertato, sia in sede di pronto soccorso, ovvero, “Rottura degli incisivi centrali superiori”, che in sede di consulenza medico legale privata, ad opera del Dott. – Medico Chirurgo Persona_3
Dentista –il quale, ha diagnosticato “una frattura coronale degli incisivi centrali di destra e di sinistra dell'arcata dentale superiore”. A prescindere dalle intenzioni del
Giudice di primo grado, le considerazioni del non sono tali da sovvertire le CP_2
dette conclusioni del ctu dopo la disamina delle osservazioni, facendo riferimento a pareri medici espressi prima dell'elaborato peritale.
In definitiva, escludendo il danno morale e considerando l'importo di € 3.200,00 a titolo di esborsi per gli interventi riabilitativi, a va riconosciuto Controparte_2
a titolo risarcitorio l'importo complessivo € 4.662,34.
§ 5.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, a va riconosciuto la Controparte_2
somma di €. 4.662,34, anziché di € 7.650,00, oltre gli interessi compensativi al tasso legale annuo, dal giorno del sinistro (ovvero dal 14.04.2015) sulla somma devalutata a tale data e via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della gravata sentenza, ovvero, fino al 22.05.2021, oltre gli interessi legali fino alla data del pagamento.
13 Precisamente, l'importo di € 4.662,34, “devalutato” alla data del fatto, 14.04.2015, risulta pari a € 4.500,33 (indice a quo 107,1 -indice ad quem 103,6) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino al
22.05.2021- pari ad € 82,95.
Sulla somma valutata all'attualità e sui detti interessi, c.d. compensativi, pari a complessivi € 4.745,29 (cfr. Sez. Un. 10/7/17 n. 16990; conf. Cass. 10/10/14), invece, decorro gli interessi legali dal 23.05.2021 fino al pagamento - avvenuto il 15.6.2021
-, ovvero, l'importo complessivo di € 4.745,32.
Ed invero, dopo l'emissione della gravata sentenza a è stato Controparte_2
corrisposto l'integrale risarcimento come riconosciuto dal Tribunale, ovvero l'importo di € 8.558,93, come dedotto in seno all'atto di appello dalla compagnia appellante – che ha prodotto anche la relativa comunicazione del pagamento al danneggiato – e non contestato dal CP_2
Pertanto, , come richiesto dalla compagnia appellante con il Controparte_2
presente gravame, in conseguenza della riforma dell'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., va condannato alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto all'importo allo stesso riconosciuto nel presente grado, ovvero, al pagamento dell'importo di € 3.813,61 (€ 8.558,93 - € 4.745,32), oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo.
Nonostante la riforma della gravata sentenza, la compagnia appellante rimane soccombente, sicché va condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; tuttavia, stante il risarcimento riconosciuto nella minor somma di € 4.745,32, le spese vanno quantificate secondo il
DM 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022 applicando lo scaglione delle cause di valore fino a € 5.200,00 anziché fino a 26.000,00 e i compensi tabellari;
le spese del presente grado vanno liquidate con applicazione dei compensi tabellari ridotti del 50%, tenuto conto dell'attività espletata e delle limitate questioni discusse, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Gabriella Recci e
14 Maria Rosaria Recci. Tanto assorbe il motivo di gravame proposto con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite. Non può essere accolta la domanda di restituzione delle somme pagate all'avvocato distrattario a titolo di compenso in virtù della statuizione di condanna della gravata sentenza, in parte qua riformata, siccome è il difensore, che abbia ottenuto il provvedimento di distrazione delle spese, passivamente legittimato rispetto alla domanda di ripetizione d'indebito proposta dalla parte che ha eseguito il pagamento (cfr., fra le ultime, Cass., 14/04/2025,
n.9761).
La regolamentazione delle spese di giudizio non coinvolge il
[...]
rispetto al quale la notificazione dell'impugnazione ha esclusiva CP_3
funzione di litis denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
(oggi, con citazione Controparte_1 Parte_1
notificata in data 30.06.2021, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, riconosce in favore di a titolo di risarcimento danni Controparte_2
l'importo complessivo di € 4.745,32 e condanna al Parte_1
pagamento delle spese di lite che liquida in euro € 2.552,00 per compenso e euro € 367,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Gabriella Recci e Maria Rosaria Recci;
b) condanna al pagamento, in favore delle Controparte_2 Parte_1
della somma di € 3.813,61, per la causale indicata in motivazione, oltre
[...]
interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo;
c) condanna al pagamento delle spese del presente grado Parte_1
che liquida in euro 1.458,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese
15 generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Gabriella Recci e Maria Rosaria Recci.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 26.6.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3063/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1098/2021, emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 7264/2015, riservato all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 28.03.2025, pendente
TRA
(P. Iva: ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., quale società incorporante per fusione a seguito della scissione parziale e proporzionale di giusto atto di fusione e Controparte_1
scissione del 21.06.2023, rep. 59.037, racc. 27.767, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Palmese (C.F.: ), C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Parte_3
) in virtù di procura in calce all'atto di appello C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._4
unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Gabriella Recci (C.F.:
) e Maria Rosaria Recci (C.F.: ) in C.F._5 C.F._6
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
1 NONCHÉ
(C.F. - P. IVA ) in persona del Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
Sindaco p.t. (C.F. ), rappresentato e difeso, dall'avvocato C.F._7
Raffaello Capunzo (C.F. ) in virtù di procura in calce alla C.F._8
comparsa di costituzione
APPELLATO
Oggetto: lesione personale da sinistro stradale
Conclusioni: per l'appellante: “… si riporta all'atto di appello e conclude affinché la Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, ogni contraria istanza disattesa in accoglimento del gravame interposto … voglia:
a) rideterminare nella minor misura di € 4.662,34, il danno risarcibile, e in particolare in € 1.462,34 il danno non patrimoniale in quanto non dovuto il “danno morale”; e nella minor misura di € 3.200,00 quello patrimoniale relativo alle spese mediche per gli interventi riabilitativi odontoiatrici;
con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione delle maggiori somme incassate Controparte_2
in virtù della decisione di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento;
b) rideterminare il compenso del primo grado in ossequio ai principi sanciti dagli artt. 1 e 4 del DM 55/2014 e compensarle per almeno un terzo;
in subordine, accolto il gravame, governare di conseguenza le spese del primo grado e condannare gli appellati alla refusione di quelle del secondo grado.
Chiede riservarsi la causa a sentenza con gli ordinari termini per il deposito di conclusionali e repliche”; per l'appellato “… si riportano integralmente al contenuto Controparte_2
della comparsa di costituzione e risposta in appello del 12.11.2021 nonché alla documentazione esibita e depositata, in via telematica, all'atto della costituzione in giudizio ivi comprese le conclusioni nella stessa rassegnate che di seguito si ritrascrivono interamente.
2 In particolare, la scrivente difesa chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello di
Napoli voglia:
1) rigettare l'appello …
2) condannare la al pagamento di spese, Controparte_1
diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai costituiti procuratori”; per l'appellato “… si riporta alla propria comparsa di Controparte_3
costituzione, da intendersi ivi ripetuta e trascritta, di cui ne chiede l'integrale accoglimento...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 17.12.2015 conveniva, innanzi al Controparte_2
Tribunale di Torre Annunziata, la Controparte_4
esponendo che: il 14.04.2015, alle ore 15.45 circa, esso istante, quale
[...]
persona trasportata dal motociclo “Honda SH”, tg. DV18751, di proprietà di
[...]
e condotto nell'occasione da si trovava in Boscotrecase CP_5 Persona_1
(Na) a percorrere Via Cardinal Prisco;
in particolare, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il conducente del suddetto motociclo perdeva improvvisamente il controllo del mezzo e urtava, con la parte laterale sinistra, la parte laterale sinistro dell'autovettura “Audi A3” tg. EF530NL, di proprietà di che si CP_6
trovava in sosta sul margine sinistro della summenzionata strada;
a seguito dell'impatto, esso istante rovinava al suolo;
causa l'intensificarsi durante la notte della sintomatologia dolorosa, il mattino seguente l'evento traumatico, esso istante si recava presso il Asl ” ove a Controparte_7 CP_8
seguito di esami diagnostici gli veniva riscontrato un “Trauma craniofacciale con fl regione labiale e rottura degli incisivi centrali superiori, contusione e distorsione del ginocchio sx, contusione della spalla sx ed escoriazioni multiple”, con prognosi iniziale di giorni dieci s.c.; il 27.04.15 si recava a visita presso lo Studio Medico del
Dott. , - specialista in ortopedia e traumatologia -, il quale Persona_2
3 confermava la “contusione distorsione al ginocchio sx e la contusione alla spalla sx”; tornato a controllo, in data 12.05.15, a conferma di quanto diagnosticato il 27.04.15, gli venivano prescritte venti sedute di riabilitazione funzionale del ginocchio e della spalla sinistra;
il 05.06.2015 si sottoponeva a visita presso lo Studio del Dott.
- Medico Chirurgo Dentista - il quale a seguito di esame obiettivo Persona_3
rilevava “una lesione allo smalto dentinale dei due incisivi centrali di destra e di sinistra dell'arcata dentale superiore, con perdita di frammenti distali, a carico di ogni elemento descritto…” e considerava pertanto “la lesione permanente subita una riduzione della capacità masticatoria, della funzione fonetica ed estetica dell'apparato stomatognatico”; nella proposta di terapia odontoprotesica e indicazione dei costi, il
Dott. , così concludeva: “A) terapia canalare dei due incisivi Persona_3
descritti, dell'arcata dentale superiore, per un costo di € 400,00; B) applicazione di due perni in fibra di carbonio per un costo di € 400,00; C) ricostruzione in composito fotopolimerizzante dei due elementi dentali descritti per un costo di € 300,00. Tale ricostruzione dovrà essere rinnovata ogni due anni circa fino al compimento del 65° anno di età data la possibile discronia delle resine composite utilizzate per la ricostruzione”; aveva inoltrato alla ai sensi e per gli Controparte_1
effetti dell'art. 141 Cod. Ass., formale richiesta di risarcimento per le lesioni subite;
il
16.06.15 veniva sottoposto a visita presso lo studio del Medico fiduciario della convenuta assicurazione, al quale consegnava l'intera documentazione medica relativa al sinistro;
con lettera del 02.07.2015, tuttavia, la Controparte_1
comunicava di non poter formulare alcuna offerta di risarcimento.
[...]
Tanto premesso, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti:
“a) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo
“Honda SH” targato DV18751 di proprietà del Sig. in ordine alla CP_5
produzione dell'evento denunciato.
b) Accogliere la domanda attrice e condannare la Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., quale compagnia
[...]
assicurativa del vettore, al risarcimento di tutti danni da lesioni alla persona subiti
4 dal Sig. nella misura di € 25.091,04 Controparte_2
(venticinquemilanovantunoeuro//04) così specificati:
- € 2.628,14 quale danno biologico permanente pari a 1,5 per ogni elemento dentale perso;
- € 462,90 quale invalidità temporanea totale pari a 10 giorni;
- € 22.000,00 per rinnovo ricostruzione fino al compimento del 65° anno di età come meglio specificato al punto 7) della premessa in fatto dell'atto di citazione nonché nella valutazione medico - legale a firma del Dott. oltre interessi legali e Per_3
rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo ovvero, nel diverso importo che il Giudice, riterrà in giustizia e in equità di liquidare in base alle risultanze processuali, anche a mezzo di CMU che sin da ora si richiede.
c) Condannare, altresì, la , Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese e competenze professionali, con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario”.
Si costituiva la che contestava la domanda Controparte_1
chiedendone il rigetto e chiedeva la chiamata in del Controparte_3
ritenendolo responsabile per l'accaduto, considerata la dichiarazione del conducente del veicolo trasportante di aver nell'occasione perso il controllo alla guida a causa di una buca nel manto stradale.
Chiamato in causa su autorizzazione del Giudice, si costituiva il
[...]
che chiedeva il rigetto della domanda. CP_3
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali, prove orali e CTU medico legale.
All'udienza del 17.01.19, le parti costituite rassegnavano le conclusioni ed il
Tribunale riservava la causa a sentenza.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
5 “● Qualifica l'azione proposta dall'attore nei termini previsti dall'art. 141 C.d.A. e condanna la , in persona del Controparte_4
legale rapp.te p.t., in qualità di ente assicurativo del motociclo Honda SH tg.
DV18751, al pagamento in favore di della complessiva somma Controparte_2
di € 7.650,00, oltre gli interessi compensativi al tasso legale annuo, dal giorno del sinistro sulla somma devalutata a tale data e via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data saranno dovuti gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
● condanna la , in persona Controparte_4
del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in € 4.800,00 per competenze (in applicazione del DM 55/2014, scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con valori medi) ed € 367,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
● le spese di CTU si pongono, in via definitiva, a carico della convenuta
[...]
; Controparte_4
● spese compensate tra le altre parti del giudizio, per motivi di equità ed opportunità”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 22.05.2021 e notificata l'8.06.2021, con citazione notificata in data 30.06.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la (oggi, Controparte_1 Parte_1
interponeva appello - iscritto a ruolo il 7.07.2021 - per i motivi infra indicati,
[...]
instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) rideterminare nella minor misura di € 4.662,34, il danno risarcibile, dichiarando non dovuto il “danno morale”
e dovuto nella minor misura di € 3.200,00 quello relativo alle spese mediche per gli interventi riabilitativi odontoiatrici con conseguente condanna dell'appellato
alla restituzione delle maggiori somme incassate in virtù della Controparte_2
decisione di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento;
6 b) rideterminare il compenso del primo grado in ossequio ai principi sanciti dagli artt. 1 e 4 del DM 55/2014 e compensarle per almeno un terzo;
in subordine, accolto il gravame, governare di conseguenza le spese del primo grado e condannare gli appellati alla refusione di quelle del secondo grado”.
Si costituiva che resisteva al gravame chiedendone il rigetto. Controparte_2
Si costituiva anche il che chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_3
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 19.11.2021, veniva rinviata al 9.02.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Concesso, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine sino al 28.03.2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito, la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 20.5.2025 e memoria di replica il 12.6.2025.
depositava comparsa conclusionale il 22.5.2025 e memoria di Controparte_2
replica il 16.6.2025.
Il depositava comparsa conclusionale il 26.5.2025 e Controparte_3
memoria di replica il 16.6.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha, accogliendo la domanda attorea, così statuito:
“In via preliminare va affermata la proponibilità della domanda, avendo parte attrice depositato in atti lettere rac.te a/r, contenenti la richiesta di risarcimento danni, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge, nei confronti della convenuta . Inoltre, risultano rispettati i termini Controparte_4
dilatori previsti dalla legge tra la ricezione della richiesta di risarcimento danni da parte della convenuta Società e la notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
L'azione proposta dall'attore va qualificata ai sensi dell'art. 141 C.d.A. poiché il sig.
subiva lesioni in qualità di trasportato a bordo di un veicolo il Controparte_2
cui conducente perdeva improvvisamente il controllo e rovinava al suolo. La convenuta compagnia di assicurazioni, invece, ha chiamato in causa il CP_3
7 in quanto ente responsabile (poiché proprietario e, quindi, custode) CP_3
della strada in cui è avvenuto il sinistro, sulla base della presenza di buche sul manto stradale della via Cardinal Prisco.
Le dichiarazioni dei testimoni, sulla cui attendibilità il giudicante non ha motivo di dubitare, hanno confermato la versione dell'incidente prospettata da parte attrice. I testi hanno chiarito che il conducente del motociclo Honda SH tg. DV18751 perdeva il controllo del mezzo, ma non per evitare una buca. Precisavano che la strada era in buone condizioni e che non vi erano buche.
Nessuna prova contraria è stata fornita dalla parte convenuta. Dall'istruttoria non è emerso alcun elemento contrario all'assunto attoreo. Anche il teste indicato dalla parte convenuta (Sig. ha precisato di essere il conducente del Persona_1
ciclomotore SH tg. DV18751 al momento del sinistro e che la via Cardinal Prisco non presentava buche ed era in buone condizioni.
Alla luce di tutto quanto sopra, l'azione proposta dal sig. va Controparte_2
giustamente ricondotta nei termini previsti dall'art. 141 C.d.A., con conseguente condanna della convenuta compagnia di assicurazioni al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per effetto del sinistro narrato in citazione. La domanda avanzata dall'istante è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
In ordine alle lesioni subite dall'attore, alla luce della documentazione prodotta e dell'espletata CTU medico-legale, questa Giustizia condivide le conclusioni del CTU che ha ritenuto soddisfatti i criteri medico-legali in tema di nesso di causalità.
Pertanto, ritiene di dover quantificare le lesioni nel seguente modo: postumi invalidanti riconosciuti: 1%, per un importo di € 750,00;
I.T.P. al 75% di giorni 10 x € 35,925 (pari al 75% di 47,49) = € 356,17
I.T.P. al 50% di giorni 15 x € 23,745 (pari al 50% di 47,49) = € 356,17
Danno morale: € 487,66
Spese mediche documentate: € 0,00
Spese mediche per gli interventi riabilitativi riconosciuti dal CTU: € 5.700,00
Per un totale pari ad € 7.650,00.
8 Pertanto, la convenuta , in Controparte_4
persona del legale rapp.te p.t., va condannata al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di € 7.650,00, all'attualità, oltre gli interessi compensativi al tasso legale annuo, dal giorno del sinistro sulla somma devalutata a tale data e via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data saranno dovuti gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di CTU si pongono, in via definitiva, a carico della convenuta
[...]
. Controparte_4
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex. art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la determinazione del riconosciuto danno, in particolare, del danno morale sia perché inesistente sia per la sua quantificazione nella misura di un terzo del danno biologico, evidenziando che l'art. 139 del d.lgs. 209/05 individua i criteri e la misura della liquidazione delle c.d.
“micropermanenti” in ipotesi di danno da circolazione dei veicoli, disponendo che l'ammontare del risarcimento derivante dall'applicazione dei dettati criteri liquidativi possa essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, e non “per il semplice verificarsi del fatto traumatico”; evidenzia che la disposizione ha superato il vaglio della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 235 del 16/10/2014, ha in particolare, affermato: “È pur vero, infatti, che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al “danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”. Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto “danno morale” - e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui
9 l'illecito configuri reato - «rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 31”.; assume che, dunque, il danno morale non può essere liquidato come autonoma voce di danno e il Giudice deve tenere conto delle sofferenze soggettive patite dalla vittima, aumentando caso per caso la liquidazione del danno biologico (fino ad un massimo del 20%) soltanto ove e quando la stessa vittima deduca e dimostri di avere, in conseguenza delle lesioni, patito un nocumento particolare;
che nel caso di specie alcun aumento è dovuto, vuoi perché trattasi di lesioni di modestissima entità, vuoi poiché il non ha allegato, come era suo onere, alcun elemento in forza del CP_2
quale, anche avvalendosi del ragionamento per presunzioni ex art. 2729 c.c., può ritenersi provato il danno in questione.
Parte appellante, inoltre, deduce che è erronea la liquidazione di € 5.700,00 per gli interventi riabilitativi siccome gli stessi sono stati quantificati dal CTU nell'importo €
3.200,00; evidenzia che l'Ausiliare, accertato che nell'esame obiettivo del leso si evidenziava la <– ll classe Ellis degli incisivi centrali destro e sinistro dell'arcata dentale superiore (elementi dentali 11 e 21)>>, nella “Bozza” inoltrata alle parti, stimava il costo dei relativi interventi ricostruttivi in complessivi €
5.700,00, così distinti (per ognuno dei due), – Terapia canalare (costo medio 100,00 euro); – Impianto di un perno endocanalare fuso in lega preziosa (costo medio 200,00 euro); – Applicazione di corona provvisoria in lega non preziosa (costo medio 350,00 euro); – Applicazione di corona definitiva in lega preziosa (costo medio 550,00 euro, da sostituirsi ad intervalli decennali, quindi, alla luce del dato anagrafico del periziando, per 4 volte fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età); che tale valutazione è stata contestata dal CTP il quale ha evidenziato che sia
10 l'elemento 11 che il 21 non mostrava discontinuità fratturative tali da poter formulare una diagnosi d'interessamento della “dentina” ma con ogni probabilità di coinvolgimento del solo “smalto” al punto tale che il gruppo incisale superiore è scevro da qualsivoglia lesione e che per il trattamento ricostruttivo dell'11 e del 21 non può paventarsi l'applicazione di un perno moncone, essendo le corone pressoché integre, mentre occorreva procedere prima all'applicazione di materiale composito per 1 + 3 rinnovi e quindi all'applicazione di una corona in oro - ceramica da rinnovarsi una sola volta, per un costo complessivo non superiore ad €. 2800,00; evidenziato che il CTU, nel dare conto di siffatti rilievi, ha rivisto la propria valutazione, affermando nella relazione definitiva che “alla luce delle note critiche ricevute in data 23/02/2018, a firma del dott. a seguito della Persona_4
rilettura della relazione, al fine di procedere ad una equa valutazione del danno emergente, si rende indispensabile la rivalutazione del danno, in quanto le lesioni fratturative residuali al trauma sono da riferirsi esclusivamente allo smalto, pertanto, non coinvolgenti la dentina, più precisamente, trattasi di una frattura superficiale delle cuspidi mediali degli incisivi centrali superiori” e procedeva “ad una rivalutazione del danno emergente” segnalando necessari i seguenti interventi •
€ 1.500,00 per la ricostruzione in materiale composito, al costo medio 250,00 euro per elemento, da ripetere tre volte;
• € 2.200,00 per l'applicazione di una corona definitiva in lega preziosa al costo medio 550,00 euro per ogni elemento dentario da ripetere per una sola volta, concludendo per un danno emergente quantificabile in
Euro 3.200,00”; assume che non può ragionevolmente sostenersi che il Tribunale, dopo aver affermato di voler fondare la propria decisone sulla valutazione dell'Ausiliare, abbia poi voluto discostarsi dalla stessa parere del CTU solo in merito alla quantificazione della spesa odontoiatrica, senza alcuna motivazione.
Il motivo è fondato.
Come noto, in caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
È pur vero che è possibile avvalersi, per
11 l'accertamento del danno morale, del criterio logico-presuntivo relativo alla corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore (cfr., fra le tante, Cassazione civile sez. III, 15/05/2018, n.11754); nella specie, tuttavia, trattasi di una lesione minore, c.d. micropermanente, sicché per la liquidazione del danno in questione come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., a maggior ragione è necessario che il danneggiato alleghi le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento (cfr. Cass., 13/01/2016, n. 339; Cass. 17/11/2017 n.
27324). Ne consegue che anche nell'ipotesi di lesioni minori, cc.dd. micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., ma con onere da parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova anche mediante lo strumento delle presunzioni
(cfr. Cassazione civile , sez. III , 13/01/2016 , n. 339)
Nell'atto introduttivo, dopo aver descritto tutte le lesioni fisiche subite e le cure e terapie cui si è sottoposto, il con le conclusioni ha chiesto il risarcimento di CP_2
tutti i danni da lesioni alla persona, ovvero, “ … di tutti danni da lesioni alla persona subiti … nella misura di € 25.091,04 … così specificati: - € 2.628,14 quale danno biologico permanente pari a 1,5 per ogni elemento dentale perso;
- € 462,90 quale invalidità temporanea totale pari a 10 giorni;
- € 22.000,00 per rinnovo ricostruzione fino al compimento del 65° anno di età come meglio specificato al punto 7) della premessa in fatto dell'atto di citazione nonché nella valutazione medico - legale a firma del Dott. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno Per_3
del sinistro fino all'effettivo soddisfo”, senza menzionare affatto il danno morale. Tali conclusioni sono rimaste ferme anche in sede alla memoria ex art. 183 6 co. 1
12 termine c.p.c. Ne consegue che il non ha allegato alcun danno morale, CP_2
sicché alla stregua dei principi su esposti, nessuna somma è dovuta per tale causale.
Per quanto concerne la somma riconosciuta a titolo di interventi riabilitativi odontoiatrici, le parti concordano nel senso che dopo le osservazioni critiche del CTP dell'odierna appellante, il CTU abbia quantificato in € 3.200,00 le spese in questione.
Dal suo canto, la gravata sentenza ha, invece, riconosciuto per gli interventi detti l'importo di € 5.700,00 senza, tuttavia, motivare tale decisione, sicché non sussistono i presupposti per ritenere che abbia inteso dissentire intenzionalmente dalle conclusioni adottate dall'ausiliario dopo la disamina delle osservazioni del CTP.
Dal suo canto, il assume, per converso, che il Tribunale ha inteso aderire CP_2
alle doglianze esplicitate dallo stesso nella memoria conclusionale, secondo cui il
CTU non ha considerato quanto diagnosticato e refertato, sia in sede di pronto soccorso, ovvero, “Rottura degli incisivi centrali superiori”, che in sede di consulenza medico legale privata, ad opera del Dott. – Medico Chirurgo Persona_3
Dentista –il quale, ha diagnosticato “una frattura coronale degli incisivi centrali di destra e di sinistra dell'arcata dentale superiore”. A prescindere dalle intenzioni del
Giudice di primo grado, le considerazioni del non sono tali da sovvertire le CP_2
dette conclusioni del ctu dopo la disamina delle osservazioni, facendo riferimento a pareri medici espressi prima dell'elaborato peritale.
In definitiva, escludendo il danno morale e considerando l'importo di € 3.200,00 a titolo di esborsi per gli interventi riabilitativi, a va riconosciuto Controparte_2
a titolo risarcitorio l'importo complessivo € 4.662,34.
§ 5.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, a va riconosciuto la Controparte_2
somma di €. 4.662,34, anziché di € 7.650,00, oltre gli interessi compensativi al tasso legale annuo, dal giorno del sinistro (ovvero dal 14.04.2015) sulla somma devalutata a tale data e via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della gravata sentenza, ovvero, fino al 22.05.2021, oltre gli interessi legali fino alla data del pagamento.
13 Precisamente, l'importo di € 4.662,34, “devalutato” alla data del fatto, 14.04.2015, risulta pari a € 4.500,33 (indice a quo 107,1 -indice ad quem 103,6) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino al
22.05.2021- pari ad € 82,95.
Sulla somma valutata all'attualità e sui detti interessi, c.d. compensativi, pari a complessivi € 4.745,29 (cfr. Sez. Un. 10/7/17 n. 16990; conf. Cass. 10/10/14), invece, decorro gli interessi legali dal 23.05.2021 fino al pagamento - avvenuto il 15.6.2021
-, ovvero, l'importo complessivo di € 4.745,32.
Ed invero, dopo l'emissione della gravata sentenza a è stato Controparte_2
corrisposto l'integrale risarcimento come riconosciuto dal Tribunale, ovvero l'importo di € 8.558,93, come dedotto in seno all'atto di appello dalla compagnia appellante – che ha prodotto anche la relativa comunicazione del pagamento al danneggiato – e non contestato dal CP_2
Pertanto, , come richiesto dalla compagnia appellante con il Controparte_2
presente gravame, in conseguenza della riforma dell'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., va condannato alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto all'importo allo stesso riconosciuto nel presente grado, ovvero, al pagamento dell'importo di € 3.813,61 (€ 8.558,93 - € 4.745,32), oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo.
Nonostante la riforma della gravata sentenza, la compagnia appellante rimane soccombente, sicché va condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; tuttavia, stante il risarcimento riconosciuto nella minor somma di € 4.745,32, le spese vanno quantificate secondo il
DM 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022 applicando lo scaglione delle cause di valore fino a € 5.200,00 anziché fino a 26.000,00 e i compensi tabellari;
le spese del presente grado vanno liquidate con applicazione dei compensi tabellari ridotti del 50%, tenuto conto dell'attività espletata e delle limitate questioni discusse, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Gabriella Recci e
14 Maria Rosaria Recci. Tanto assorbe il motivo di gravame proposto con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite. Non può essere accolta la domanda di restituzione delle somme pagate all'avvocato distrattario a titolo di compenso in virtù della statuizione di condanna della gravata sentenza, in parte qua riformata, siccome è il difensore, che abbia ottenuto il provvedimento di distrazione delle spese, passivamente legittimato rispetto alla domanda di ripetizione d'indebito proposta dalla parte che ha eseguito il pagamento (cfr., fra le ultime, Cass., 14/04/2025,
n.9761).
La regolamentazione delle spese di giudizio non coinvolge il
[...]
rispetto al quale la notificazione dell'impugnazione ha esclusiva CP_3
funzione di litis denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
(oggi, con citazione Controparte_1 Parte_1
notificata in data 30.06.2021, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, riconosce in favore di a titolo di risarcimento danni Controparte_2
l'importo complessivo di € 4.745,32 e condanna al Parte_1
pagamento delle spese di lite che liquida in euro € 2.552,00 per compenso e euro € 367,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Gabriella Recci e Maria Rosaria Recci;
b) condanna al pagamento, in favore delle Controparte_2 Parte_1
della somma di € 3.813,61, per la causale indicata in motivazione, oltre
[...]
interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo;
c) condanna al pagamento delle spese del presente grado Parte_1
che liquida in euro 1.458,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese
15 generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Gabriella Recci e Maria Rosaria Recci.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 26.6.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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