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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4221 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA E FAMIGLIA - MINORENNI
La Corte, composta dai magistrati:
Dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dott. Gabriele Sordi Consigliere
Dott.ssa Carlotta Calvosa Consigliere rel.
Dott. Roberto Callegari Consigliere on.
Dott.ssa Annamaria Nazzaro Consigliere on.
riunita in camera di consiglio in data 1.7.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 50674 del ruolo generale v.g. dell'anno 2024 promosso da:
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Teofili ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Albalonga n. 16, giusta procura allegata al ricorso;
nei confronti di: 1 , nella qualità di tutore delegato di (nato Controparte_1 Parte_2
a Roma il 24.9.2008),
rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Ciancio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Cadlolo n. 21, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
nonché nei confronti di:
Controparte_2
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma;
con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Roma in sede.
Oggetto: ricorso per riassunzione a seguito di ordinanza n. 7192/2024 del
18.03.2024 - R.G. Cass. 13995/2023.
Premesso che:
con sentenza n. 331/2016, il Tribunale per i minorenni di Roma ha dichiarato l'adottabilità dei minori (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Parte_2
(nato a [...] il [...]) -già collocati in casa famiglia con decreto
[...]
dell'11.6.2014-, interrompendo ogni rapporto tra i minori e la madre, Pt_1
(precedentemente sospesa dalla responsabilità genitoriale);
[...]
2 con sentenza n. 2922/2017, la Corte di Appello di Roma ha rigettato l'appello avanzato dalla madre dei minori avverso tale provvedimento, confermando la precedente pronuncia;
con ordinanza n. 1887/2019, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da , cassando la pronuncia di secondo grado. La Parte_1
Suprema Corte ha rilevato, in particolare, da un lato, che il giudice del merito non aveva adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali la dichiarazione di adottabilità dei minori aveva costituito l'extrema ratio; dall'altro, che, a fronte di specifica istanza formulata dalla madre, la Corte non aveva disposto l'ascolto dei minori (i quali, al tempo, avevano raggiunto l'età di 11 ed 8 anni);
con sentenza n. 3418/2021, la Corte di Appello di Roma, adita in sede di rinvio, dopo aver svolto una CTU sulle condizioni psicofisiche dei minori, sulle competenze genitoriali della madre, sulle sue possibilità di recupero, nonché sugli eventuali interventi di sostegno e sulle conseguenze per i minori derivanti dal ripristino dei rapporti con e la sua famiglia, Parte_1
demandato al medesimo perito l'ascolto dei minori, ha confermato la pronuncia di adottabilità nei confronti di (già, all'epoca, Parte_2
collocato in una famiglia affidataria), ma non anche quella di Persona_1
(ancora collocato in istituto);
anche tale pronuncia è stata impugnata con ricorso per cassazione e, con ordinanza n. 16340/2022, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello, in quanto il giudice del rinvio non aveva proceduto all'ascolto diretto del minore, Parte_2
riassunto nuovamente il giudizio, con sentenza n. 3739/2023, la Corte di
Appello di Roma ha nuovamente confermato l'adottabilità di Parte_2
rilevando, in particolare, come, dall'ascolto diretto del minore, fosse
[...]
3 emersa la sua ferma volontà di rimanere all'interno del nucleo familiare degli affidatari, non volendo ripristinare la convivenza con la madre biologica;
il minore aveva, inoltre, affermato di non avere avuto più contatti con quest'ultima dal 2016 e con il LO dal 2021 e di non sentirsi pronto ad incontrarli, ma di non escludere, per il futuro, di poter riprendere una relazione con loro;
avverso tale pronuncia, ha proposto nuovamente ricorso per Parte_1
cassazione, lamentando, da un lato, la violazione dell'art. 12 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell'infanzia e degli artt. 3 e 6 della
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte di Appello svolto l'ascolto del minore senza una preventiva ripresa dei contatti -seppure reiteratamente richiesti- tra madre e figlio;
dall'altro, la violazione degli artt. 1
e 8 della legge n. 184/1983, dell'art. 8 della CEDU e dell'art. 3 della già citata
Convenzione di New York, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e ritenendo inadeguata la valutazione effettuata dalla Corte di Appello in ordine all'accertamento dello stato d'abbandono del minore;
con ordinanza n. 7192/2024 del 18.3.2024, la Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando nuovamente la causa alla Corte d'Appello, per provvedere, in diversa composizione, a decidere la causa nel merito.
La Suprema Corte ha, in particolare, rilevato che “a) La valutazione complessiva richiesta nel precedente provvedimento di cassazione con rinvio non era limitata, nè vi era alcun indicatore in tal senso, alla riproduzione del giudizio sulle condizioni di fragilità psichica della madre biologica senza un quadro contestuale oggettivo nel quale inserirle. (…) b) Non è emerso né dalle dichiarazioni del minore, quasi sedicenne, né
4 dallo stralcio delle conclusioni del CTU, l'esistenza di un pregiudizio per il minore, per la prosecuzione del suo sviluppo, peraltro vicino alla maggiore età, derivante da una ripresa dei rapporti con la madre biologica e con il LO maggiorenne;
non una valutazione clinica o tecnica, non esame comparato tra il diritto alla possibilità di una rappresentazione completa della propria identità e il danno che da questo potrebbe conseguire;
c) È solo emerso un disagio attuale, ampiamente giustificato dalla prolungata interruzione dei rapporti, nonostante i contrastanti segnali evidenziati dalle pronunce del giudice di legittimità.
A fronte di ciò, la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario che, “alla ulteriore cassazione del provvedimento impugnato, consegua: d) il ripristino graduale dei rapporti con il nucleo familiare che costituisce un riferimento affettivo (madre e LO) e secondo i tempi e i modi stabiliti dal giudice del merito in collaborazione con
i servizi territoriali, tenuto conto delle esigenze del minore e dei familiari (madre e LO) che non sia episodico ed occasionale ed intervenga all'esito di una valutazione approfondita del contesto relazionale complessivo del minore;
e) l'accertamento delle condizioni, alla luce del quadro complessivo soggettivo ed oggettivo relativo alla situazione attuale della ricorrente e del minore, di effettiva sussistenza della condizione di abbandono, fermo il collocamento nella famiglia affidataria per verificare la prospettabilità di una revoca dell'adottabilità in vista di un modello adottivo diverso da quello pieno, (c.d. adozione mite od in casi particolari); f) o, in alternativa, tenuto conto anche dell'età del minore e alle sue richiamate esigenze di certezza e stabilità, alla conferma della decisione di adottabilità ma con la specifica previsione di non recisione dei legami con la madre biologica e, ove concretamente possibile, con il LO maggiorenne, mediante un programma calendarizzato, come da indicazioni sub d), con la precisazione che la formula dell'adozione aperta non incide, come chiarito dalla sentenza della Corte Cost. n. 183 del 2023 sul rapporto giuridico di parentela che rimane reciso dalla dichiarazione di adottabilità ma su quello affettivo che nell'interesse
5 del minore e finché sussiste tale interesse e non vi sia accertato pregiudizio deve essere garantito”.
Con ricorso depositato il 24.4.2024, ha, quindi, riassunto la causa Parte_1
innanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia della sentenza n. 331/2016 del
Tribunale per i Minorenni di Roma ed il ripristino dei rapporti del minore con la madre ed il LO . Nel merito, la ricorrente ha chiesto l'annullamento Per_1
di tale sentenza, con conseguente revoca della dichiarazione di adottabilità del minore e, in via subordinata, ha chiesto disporsi l'adozione non legittimante di
(c.d. adozione mite o in casi particolari), assicurando, in ogni caso, Parte_2
la non recisione dei legami tra il minore, la madre ed il LO . Per_1
Con memoria difensiva depositata il 30.10.2024, si è costituita CP_1
in qualità di tutore delegato del minore, la quale ha chiesto il rigetto
[...]
del ricorso e l'integrale conferma della sentenza del Tribunale, in ragione della sussistenza dello stato di abbandono del minore.
Con memoria di replica depositata il 28.11.2024, ha insistito per Parte_1
l'accoglimento del proprio ricorso, sollecitando il deposito della relazione del servizio sociale.
In data 9.12.2024 il PG ha depositato le proprie conclusioni scritte, esprimendo parere favorevole all'accoglimento dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza del 17.12.2024, con ordinanza depositata il 30.12.2024, la
Corte ha ritenuto di dover nominare un CTU, per chiarire “quali siano le migliori modalità per il recupero del rapporto madre-figlio e fra fratelli, tenendo conto della loro storia personale e delle attuali condizioni e … quali siano i tempi e gli interventi necessari per il recupero e il ripristino di una adeguata relazione”, nonché “quali siano in concreto gli interventi ed i percorsi praticabili per la madre, per il LO 6 maggiorenne e per il minore ai fini del progressivo recupero e rasserenamento delle relazioni tra , la madre e il LO , tenendo conto, nel rispetto del Parte_2 Per_1
dictum della Cassazione ed alla luce dell'età del minore, delle possibili ripercussioni sull'assetto psico-evolutivo, affettivo e cognitivo delle diverse possibili soluzioni”.
I Servizi Sociali hanno inoltrato due relazioni di aggiornamento, in data
15.4.2025 e 6.6.2025 e, in pari data, il perito nominato dalla Corte (dott.
[...]
ha depositato il proprio elaborato. Persona_2
Acquisite le ulteriori note depositate dalle parti, all'esito dell'udienza pubblica, tenutasi in data 1.7.2025 -durante la quale il P.G. ha modificato il proprio precedente parere esprimendosi in senso contrario all'accoglimento del ricorso in riassunzione-, la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVAZIONE
Rileva il Collegio che, nell'ordinanza con cui è stata cassata la precedente pronuncia n. 3739/23, la Cassazione, se, per un verso, ha auspicato il ripristino dei rapporti tra ed il figlio , nonché fra quest'ultimo e Parte_1 Parte_2
il LO , per altro verso, ha esplicitamente puntualizzato come, nel Per_1
precedente grado del giudizio, non sarebbe “emerso … un pregiudizio per il minore, … derivante da una ripresa dei rapporti con la madre biologica e con il LO maggiorenne;
non una valutazione clinica o tecnica, non esame comparato tra il diritto alla possibilità di una rappresentazione completa della propria identità e il danno che da questo potrebbe conseguire”.
Con ciò, quindi, non ha disposto incondizionatamente la ripresa degli incontri madre-figlio e tra fratelli, ovvero che venisse prevista una forma di adozione diversa da quella legittimante (come ritenuto dall'appellante), ma viceversa,
7 ha opportunamente subordinato l'auspicato riavvicinamento della madre con il minore ad una verifica comparativa del benessere, ovvero, invece, del pregiudizio che a quest'ultimo potrebbe derivarne.
In altri termini, la Corte ha cassato la precedente sentenza d'appello in quanto ha escluso la ripresa dei contatti tra le parti senza previamente eseguire, con una valutazione clinica o tecnica, un esame comparato tra il diritto alla possibilità di una rappresentazione completa della propria identità e il danno che da questo potrebbe conseguire a . Parte_2
Pertanto, proprio al fine di accertare se l'effettiva ripresa dei rapporti tra madre e figlio e tra fratelli sia, all'attualità, confacente all'interesse del minore
(interesse che, unico meritevole di tutela, deve guidare la statuizione del
Giudice), nel rispetto del dictum della Cassazione, il Collegio, con il provvedimento depositato il 30.12.2024, ha disposto una nuova CTU, specificatamente volta a verificare le ripercussioni di un'eventuale ripresa dei rapporti tra e suo figlio sul benessere psicofisico di Parte_1
quest'ultimo, onde evitare che la pronuncia giudiziale, lungi dall'arrecare un effettivo beneficio al minore, potesse, invece, allo stato, provocargli un pregiudizio.
All'esito di reiterati colloqui con e con - Parte_1 Parte_2
nell'indisponibilità di di farsi raggiungere dal perito-, il CTU, senza Per_1
troppo addentrarsi nelle valutazioni cliniche delle criticità personologiche di
(già oggetto di altra perizia, accertate nel precedente grado Parte_1
d'appello conclusosi con la sentenza n. 3418/21 e sostanzialmente rimaste immodificate), con argomentazioni logiche e del tutto ineccepibili, ha rilevato che (che, ad oggi, non vede la madre da circa 9 anni) non riesce Parte_2
proprio comprendere le ragioni che dovrebbero indurlo a dover rivedere Pt_1
8 e il LO: “Teme che nel rincontrarlo, la madre di gli chiederebbe di Pt_1
tornare con lei e lui si sentirebbe in colpa nel dirle che preferisce restare dov'è. Anche
l'opzione di una frequentazione più diluita il tempo, desta in delle Parte_2
perplessità, non cogliendone il senso. A suo parere, avendo perso i contatti da molto tempo, sentendo i familiari quasi ormai come degli estranei, non immagina possibili momenti di condivisione interessanti, ma solo imbarazzanti”.
Non solo, ma il minore, a fronte di un saldo e sereno affidamento nella coppia affidataria, presso la quale, ormai, si è completamente ben inserito, lungi dall'avere alcuna “curiosità” di rivedere i familiari biologici, trarrebbe da tale eventualità unicamente “una complicazione emotiva … molto pesante”.
Il perito, inoltre, ha compiutamente evidenziato come continua Parte_1
a presentare non poche problematicità: “Il pensiero è fortemente improntato alla diffidenza e alla sospettosità, con continui fenomeni proiettivo-interpretativi della realtà esterna. Questo funzionamento produce una visione delle situazioni spesso arbitraria e distorta, portata avanti con rigidità e impermeabile a punti di vista alternativi. Espone, infatti, la sua estrema diffidenza verso tutte le istituzioni, a suo parere responsabili di aver cagionato l'allontanamento dei suoi figli … Il modo di pensare della signora, spesso arbitrario e totalmente autoindulgente, in cui c'è sempre una delega di responsabilità all'esterno, riflette un'immaturità di fondo con oscillazioni temporanee verso livelli di funzionamento psichico più primitivi che possono determinare un'alterazione del senso della realtà. Questa lettura rigida e arbitraria non ha permesso alla signora un accesso funzionale ai percorsi terapeutici, che ha assecondato per esigenza processuale, ma mai perché autenticamente sentiti utili … La signora non ha assolutamente percezione della sua disfunzionalità”.
Per contro, presenta “evidenti difficoltà tanto cognitive, quanto emotive. Parte_2
Pur essendo perfettamente inserito nella nuova realtà familiare e dimostrando di avere un ottimo rapporto con i genitori collocatari, che si sono amorevolmente presi cura di 9 lui, il suo funzionamento adattativo è decisamente sotto la media attesa per età, soprattutto sul versante sociale. non frequenta coetanei se non a scuola, nè Parte_2
sente l'esigenza di interazione con i pari neanche tramite social network. Il pensiero è semplice e lineare, con difficoltà di accesso ad una dimensione più complessa di tipo simbolico-astratta, mostrando anche qualche difficoltà nella decodifica dei segnali della conversazione. Mostra interessi prevalenti e assorbenti e poca dimestichezza nei rapporti interpersonali”. Il ragazzo, già valutato dal TSRMEE, mostra “un funzionamento cognitivo borderline, disturbo della sfera emozionale di tipo iperansioso, lieve iperattività motoria con deficit attentivo e tendenza all'impulsività, difficoltà di apprendimento scolastico”, che, già in passato gli sono valsi il riconoscimento della certificazione ex L. 104/92. “Relativamente all'idea di poter incontrare sua madre biologica e suo LO, manifesta decisa contrarietà, Parte_2
non comprendendo che senso potrebbe avere per la sua vita. Il solo pensiero lo agita e lo intimidisce. Sono persone appartenenti al suo passato, ormai totalmente distanti dal suo mondo e verso cui manifesta una tonalità affettiva totalmente neutra, né di interesse né di curiosità”.
Il perito ha, pertanto, chiaramente evidenziato come il ripristino degli incontri tra la madre -la cui personalità continua a presentare notevoli criticità- ed il figlio -che pur essendosi perfettamente inserito nella famiglia collocataria (che se ne prende amorevolmente cura), ha ancora delle non lievi problematicità, che lo rendono un ragazzo con bisogni speciali e nei cui confronti sono, quindi, necessarie attenzioni particolari- lungi dal poter arrecare a quest'ultimo alcun beneficio, rischia di alterare il precario equilibrio che il nuovo ambiente familiare, faticosamente, sta cercando di garantirgli: “una frequentazione tra
e la signora non avrebbe il benché minimo effetto positivo sul Parte_2 Pt_1
ragazzo che, al momento, lo teme fortemente, vivendolo come insensato e oltremodo imbarazzante”.
10 Nessun beneficio, dunque, per il minore, da una ripresa dei rapporti con la madre, a fronte, invece, di un probabile pregiudizio psicologico che tale eventualità potrebbe arrecargli.
Il perito ha, infatti, evidenziato condivisibilmente come, in considerazione delle fragilità del minore, “potrebbe diventare una situazione altamente confondente mantenere contatti con la madre biologica che propone con insistenza una lettura così arbitraria e personale della realtà”.
Il CTU, pertanto, non senza puntualizzare che il fermo e inequivocabile rifiuto di di incontrare la madre non dipende dall'influenza esercitata su di Parte_2
lui dalla famiglia collocataria, ha concluso rilevando che: “i ragazzi come
necessitano in primis di stabilità, chiarezza e facile prevedibilità delle Parte_2
situazioni che si trovano ad affrontare, per cui al momento, considerato anche il chiaro rifiuto del ragazzo, non si ravvedono criteri utili ad immaginare un riavvicinamento tra madre-figlio e dunque a suggerire di instaurare interventi utili in tal senso”.
Ciò che emerge è, dunque, un quadro di assoluta chiarezza: da un lato, una madre che, nel lungo tempo dell'intervento giudiziario, non ha saputo intraprendere un percorso individuale che l'abbia minimamente aiutata a superare le proprie problematicità personologiche;
che, ancora oggi, non riesce neppure a vedere le proprie responsabilità nell'allontanamento del figlio e che, pur non nutrendo alcuna fiducia nelle istituzioni, persevera nel cercare di ottenere giudizialmente soddisfazione delle proprie pretese, evidentemente più per principio, che non nell'interesse del minore;
dall'altro lato, , Parte_2
un ragazzo che, già portatore di bisogni speciali, con l'amorevole supporto della famiglia collocataria, è riuscito a prendere le distanze da una famiglia di origine disfunzionale e che, evidentemente, non trarrebbe alcun beneficio dal tornare a frequentarla.
11 è, infatti, riuscito a verbalizzare che riprendere i contatti con la Parte_2
madre e con il LO sarebbe, per lui, imbarazzante e, perciò, destabilizzante.
D'altro canto, l'età raggiunta del minore (ormai alle soglie dei 17 anni) impone di dover tener conto della sua volontà, ferma, chiara e reiteratamente confermata di non voler incontrare i propri familiari, dalla quale la Corte ritiene di non dover prescindere.
Il Collegio, quindi, all'esito della completissima istruttoria svolta in tutti i gradi del giudizio, letti per intero gli atti di ogni fase processuale sin qui svoltasi, non può che ritenere che, piuttosto che privare il ragazzo dell'opportunità di trovare finalmente un beneficio dalla definitiva stabilizzazione della sua condizione con la famiglia collocataria, con la totale interruzione dei rapporti con quella di origine, qualsiasi diversa soluzione (che contempli la possibilità di mantenere un qualsivoglia rapporto con la madre o con il LO) sia pregiudizievole per il suo interesse.
Ad oggi, dunque, non può che trovare nuova conferma l'originaria sentenza
(n. 331/16) che ha dichiarato lo stato di abbandono del minore, consentendone l'adottabilità piena.
Un'ultima conferma dell'indiscutibilità di tali conclusioni si trae dall'analisi della situazione del LO del minore, , ormai maggiorenne. Per_1
Questi, infatti, a seguito della sentenza di questa Corte n. 3418/21, con cui è stato revocato il suo stato di abbandono, dopo aver vissuto qualche tempo con la madre, si è (tra l'altro) reso responsabile di violenze nei suoi confronti e, nonostante non abbia voluto denunciarlo, dal mese di luglio Parte_1
2024, è destinatario del divieto di avvicinamento alla medesima.
12 Dalla relazione trasmessa dai Servizi Sociali il 6.6.2025, inoltre, risulta che
è attualmente disoccupato e si rende irreperibile, non rispondendo Per_1
neppure al telefono.
Anche con riferimento alla preoccupante situazione di , comunque, la Per_1
madre disconosce qualsiasi propria responsabilità e, anzi, ascrive i gravi problemi del figlio alla scuola ed alle case famiglia in cui è stato ospitato.
In conclusione, quindi, il Collegio non può che ritenere che l'appello proposto da debba essere respinto anche in questa sede, con conseguente Parte_1
conferma della sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni il 29.11.2016, n.
331/16.
La materia del contendere e la necessità degli ulteriori approfondimenti che si sono svolti in questo grado del giudizio nell'esclusivo interesse del minore giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU devono essere poste in solido a carico di tutte le parti (ivi compreso l'Erario, essendo stato ammesso il minore al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza del Parte_1
Tribunale per i minorenni di Roma n. 331/16 relativamente al minore
Parte_2
compensa le spese di tutte le fasi del procedimento tra le parti;
pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
13 Così deciso in Roma l'1.7.2025
Il Consigliere estensore
Carlotta Calvosa
La Presidente
Sofia Rotunno
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