Sentenza 9 giugno 2015
Parere definitivo 12 settembre 2016
Rigetto
Sentenza 6 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 5 giugno 2023
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2023
Accoglimento
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06/03/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01894/2025REG.PROV.COLL.
N. 00794/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 794 del 2016, proposto dalla società SO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Enrica Cavalli e Giuseppe Lavitola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lavitola in Roma, via Costabella n. 23;
contro
il Comune di Monterotondo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Marcone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dell'Orologio, 7;
la Regione Lazio, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sezione Seconda), n. 8110 del 9 giugno 2015, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monterotondo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale, quanto al passaggio in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge all’esame del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla società SO s.r.l. avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 8110 del 9 giugno 2015.
2. Si premette che la ditta SO s.r.l., odierna appellante, è proprietaria di un fondo ubicato nel comune di Monterotondo, in via San Martino n. 31, individuato nel catasto al foglio n. 41, particelle nn. 281, 282, 283, 284, 285,286 e 726, della superficie complessiva di 10.724 mq.
2.1. Durante la vigenza del precedente strumento urbanistico, costituito dal piano regolatore generale - PRG del 1976, tale area era ricompresa in parte a Zona “B”, sottozona “B32”, di edilizia attuale e di completamento, in parte Zona “E-agricola” e su una sua porzione era stata localizzata parte del tracciato della viabilità pubblica.
2.2. In data 14-15 aprile 1999, con la deliberazione n. 47 del consiglio comunale è stata adottata la variante generale al P.r.g. approvato nell’anno 1976, che si proponeva di apportare alcune modifiche all’originaria pianificazione, esclusivamente con riguardo alle aree site in zone periferiche del territorio che necessitavano di servizi/standard e opere di urbanizzazione.
2.3. A causa di alcune incongruenze riscontrate, la variante non venne pubblicata e la giunta comunale, con la deliberazione n. 183 del 23 giugno 2000, ha approvato il documento programmatico per la revisione della variante generale.
2.4. Con la deliberazione del consiglio comunale n. 126 del 21 dicembre 2000, è stata riadottato il progetto di variante generale al p.r.g. con i relativi elaborati digitalizzati, che è stato anche depositato in visione al pubblico presso la segreteria comunale dal 21 febbraio 2001 al 22 marzo 2001.
2.5. I terreni di proprietà della ricorrente venivano destinati, come il precedente P.r.g. dell’anno 1976, in parte a Zona “B”, sottozona “B4”, di “edilizia attuale e di completamento” e in parte a zona agricola “E”, sottozona “E1”, di particolare pregio ambientale.
2.6. In data 14 ottobre 2002, il Comune ha rilasciato i titoli edilizi per la realizzazione di un complesso residenziale, in virtù di concessioni edilizie regolarmente rilasciate.
2.7. In sede di pubblicazione degli elaborati di Piano, gli uffici tecnici comunali hanno riscontrato che, in fase di digitalizzazione, soprattutto per motivi imputabili a diverse scale di rappresentazione grafica, in alcune zone si sono verificati degli scostamenti di perimetro, riguardanti anche l’area di proprietà dell’appellante, che, secondo la prospettazione del Comune, è risultata leggermente aumentata nella sezione destinata a “edilizia attuale e di completamento”. Pertanto, con l’osservazione d’ufficio n. 147, sub 4, il servizio tecnico del Comune proponeva di riconfermare, per tali aree, le destinazioni d’uso come stabilite nel P.r.g. dell’anno 1976 (e, dunque, di rettificare la cartografia del piano).
2.8. Con la deliberazione del consiglio comunale n. 64/2003, riguardante le osservazioni presentate, il Comune ha accolto parzialmente la suddetta osservazione, stabilendo di “ riconfermare le destinazioni d’uso del PRG 1976 per quanto riguarda le zone A e B, mentre per le zone C e D solamente quelle con Piano Attuativo approvato ”.
2.9. Con la deliberazione n. 36/2004 il consiglio comunale ha poi preso atto delle modifiche apportate in ragione dell’accoglimento dell’osservazione del servizio tecnico del Comune e approvato la relativa nuova “graficizzazione”.
2.10. Con la delibera della giunta della Regione Lazio n. 841 del 13 novembre2009, la Regione Lazio ha approvato la variante generale al p.r.g. del Comune di Monterotondo.
3. Ritenendo gli atti del procedimento lesivi del suo interesse proprietario, la società ha impugnato avanti il T.a.r. per il Lazio:
a) la delibera di Giunta regionale n. 841 del 13 novembre 2009, con cui è stata approvata la variante generale al P.r.g. del Comune di Monterotondo;
b) la delibera del Consiglio comunale del Comune di Monterotondo n. 64 del 22 maggio 2003 di controdeduzioni alle osservazioni presentate;
c) la delibera del Consiglio comunale del Comune di Monterotondo n. 36 del5 aprile 2004 di presa d’atto delle modifiche apportate a seguito delle osservazioni accolte.
3.6. Si è costituito in giudizio il Comune, che ha domandato il rigetto del ricorso.
3.7. La Regione Lazio, ancorché intimata in giudizio, non si è costituita.
4. Con la sentenza n. 8110/2015, il T.a.r. ha respinto il ricorso e condannato la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 a favore del Comune di Monterotondo.
5. La società ha impugnato la sentenza di primo grado, proponendo cinque motivi di appello.
5.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Monterotondo, resistendo all’appello e domandandone il rigetto.
5.2. Con la sentenza n. 10661 del 6 dicembre 2022, il Collegio ha respinto il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello, mentre ha disposto la verificazione sul primo motivo di appello, ponendo i seguenti quesiti:
“ dica il verificatore se, dal raffronto fra la parte cartografica del PRG del 1976 e la parte cartografica della variante generale al PRG, riguardanti l’area di proprietà della società SO (Comune di Monterotondo, foglio n. 41, particelle nn. 281, 282, 283, 284,285, 286 e 726), emerge che:
a) la superficie delle aree di proprietà della società, per effetto delle correzioni apportate con la delibera n. 36/2004 all’atto di adozione della variante generale al PRG del comune di Monterotondo, veniva riportata all’originario perimetro previsto dal PRG del 1976;
b) ovvero che vi è stata una differente perimetrazione dell’area in questione, da parte del Comune di Monterotondo, che ha comportato una diminuzione della porzione dell’area destinata a zona B ”.
5.3. In data 5 giugno 2023, il verificatore nominato ha depositato la relazione di verificazione, ma, con la nota del 14 settembre 2023, indirizzata a quest’ultimo, il Comune ha contestato di non essere stato coinvolto nello svolgimento delle operazioni peritali.
5.4. Con la memoria del 22 settembre 2023, il Comune di Monterotondo, riprendendo la nota del 14 settembre 2023, ha eccepito la nullità della verificazione, per violazione del principio del contraddittorio, perché, nello svolgimento delle operazioni peritali, il verificatore ha coinvolto esclusivamente il legale e il tecnico della società, senza però avvisare il Comune.
5.5. Le parti hanno dedotto su tale eccezione, depositando scritti in vista dell’udienza di discussione.
5.6. Successivamente all’udienza del 26 ottobre 2023, con l’ordinanza n. 10927 del 18 dicembre 2023, si è disposta la rinnovazione delle operazioni di verificazione svolte in precedenza, a causa del mancato coinvolgimento del Comune e del suo consulente tecnico alle operazioni peritali.
5.8. Dopo aver rinnovato le operazioni peritali, il 20 agosto 2024, il nuovo verificatore ha depositato l’elaborato peritale.
5.9. Con la memoria del 4 ottobre 2024, il Comune ha contestato la verificazione, perché effettuata tenendo presente una cartografia del P.r.g. del 1976 non ufficiale e dunque inattendibile.
L’ente ha domandato, pertanto, che si disponga l’integrazione “ alla Verificazione di modo che l’Ing. Vessia esegua il raffronto oggetto del quesito tenendo conto dell’elaborato ufficiale della zonizzazione del PRG 1976, già posto a disposizione del Verificatore ”.
5.10. Con la memoria del 7 ottobre 2024, la società ha difeso le conclusioni cui è giunta la verificazione e ha aggiunto, però, che “… all’area di proprietà della Società SO ricadente nella zona B di completamento in base al P.R.G. del ’76 […] deve essere aggiunta la superficie dell’ex sede stradale (850 mq.), attualmente ricompresa anch’essa nella zona B .”.
5.11. Con le repliche del 16 ottobre 2024, la società si oppone alla richiesta di rinnovazione della verificazione, evidenziando che la verificatrice ha risposto sul punto.
6. All’udienza del 7 novembre 2024, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione per l’esame del primo motivo di appello.
7. Con il primo motivo di appello, la società ha impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha respinto il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dell’errore cartografico.
La società ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, che avrebbe acriticamente accolto le difese del Comune e ha ribadito la sussistenza dell’errore grafico commesso dall’ente che avrebbe erroneamente ridotto nella parte cartografica le aree a destinazione “B” di sua proprietà, benché negli atti deliberativi inerenti alla pianificazione avesse invece ribadito che le aree con questa destinazione sarebbero rimaste immutate nella loro consistenza.
7.1. Il primo motivo di appello è fondato.
7.2. Con la sua relazione, il verificatore ha dato conto in modo compiuto ed argomentato, prendendo posizione sui rilievi dei consulenti di parte, circa la sussistenza di un errore cartografico che inficia la cartografia della variante al P.r.g., rendendola incoerente con gli atti deliberativi dell’amministrazione.
7.3. Quanto ai rilievi del tecnico del Comune, che ha domandato di adoperare per l’effettuazione della consulenza “ l’elaborato di zonanizzazione del p.r.g. ‘76 ” in luogo della cartografia riferibile al provvedimento di adozione del piano, il verificatore ha risposto con un’affermazione, che il Collegio ritiene priva di vizi di carattere logico e coerente rispetto alla finalità di rendere un elaborato congruente con i quesiti, secondo cui: “… il sottoscritto Verificatore ritiene poco chiaro tale elaborato e non permette di definire, con una tolleranza accettabile, un adattamento delle cartografie. Infatti, all’epoca del sopralluogo del precedente Verificatore incaricato, era stata reperita presso l’Ufficio tecnico del Comune di Monterotondo, una copia del PRG 1976, ancorché riconducibile al piano adottato, maggiormente meritevole di lettura nella sua zonizzazione, pertanto migliore per la ricostruzione georiferita.
La ricostruzione eseguita ha consentito, pertanto, di produrre, con buona attendibilità, una cartografia catastale-tematica in cui sono individuate le porzioni di area con destinazione di piano a zona B, rendendo così possibile definirne i confini e le conseguenti differenze di perimetrazione fra i due strumenti urbanistici analizzati .”.
In proposito, il Collegio ritiene non rilevante la circostanza che la cartina adoperata dal verificatore non corrisponda alla cartina ufficiale, in quanto:
i. l’elaborato grafico di cui si domanda l’impiego da parte del Comune risulta poco chiaro, secondo quanto affermato dai due verificatori che si sono succeduti nello svolgimento delle operazioni peritali;
ii. l’elaborato effettivamente adoperato è “ una copia del PRG 1976, ancorché riconducibile al piano adottato ”, “ reperita presso l’Ufficio tecnico del Comune di Monterotondo ”;
iii. il verificatore ha comunque chiarito di aver proceduto a inquadrare le risultanze dell’elaborato adoperato per renderle “coerenti” con le operazioni di raffronto e, dunque, risulta aver compiuto una valutazione critica e ragionata circa la possibilità di adoperare tale documento cartografico;
iv. la circostanza che due diversi consulenti siano giunti alle medesime conclusioni costituisce un ulteriore elemento che corrobora l’attendibilità dell’elaborato adoperato in sede di verificazione.
7.4. Relativamente ai quesiti posti e, quindi, alla sussistenza o meno del dedotto errore cartografico da parte del Comune, il verificatore ha evidenziato che: “… lo scrivente Verificatore ha proceduto nella ricostruzione della cartografia, su base catastale e tematica, al fine di evidenziare le porzioni di aree con destinazione urbanistica “zona B”, individuando i confini e la conseguente differente perimetrazione del previgente P.R.G. del 1976 rispetto alla variante generale al P.R.G., giusta D.C.C. n.36/2004 e D.G.R. 841/2009.
Tale ricostruzione ha permesso di determinare con buona attendibilità l’effettiva consistenza delle porzioni poste all’interno della zona B nella zonizzazione del P.R.G. del 1976, ovvero quelle superfici che erano ricomprese nei nuclei di completamento edilizio del previgente P.R.G. del 1976, assenti nella variante generale al P.R.G. di cui alla D.C.C. n.36/2004.
Le superfici non graficizzate nella sopra citata variante sono state computate, complessivamente, in 401 mq e ripartite nella tabella di cui al precedente paragrafo ”.
In ragione del riscontrato errore, risulta, dunque, che la parte cartografica della variante ha determinato la diminuzione dell’area di proprietà della società, in violazione delle deliberazioni nelle quali si ribadiva che le aree a destinazione “B” non sarebbero diminuite.
8. In ragione di questa circostanza, l’appello va accolto limitatamente al primo motivo, demandando al Comune le attività conseguenti.
9. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza nei confronti del Comune di Monterotondo sono liquidate in dispositivo.
Le spese della verificazione sono poste ugualmente a carico del Comune di Monterotondo e saranno liquidate con decreto successivamente al deposito dell’istanza di liquidazione del compenso da parte del verificatore.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e nei limiti dell’interesse dell’appellante.
Condanna il Comune di Monterotondo alla rifusione, in favore della società SO s.r.l., delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO