Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2643/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2643/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 21 gennaio
2025, avente per oggetto: Regolamentazione figli naturali
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' Avv. Maria Michela Albano e , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall' Avv. Renato Lamberti C.F._2
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.11.2024, e adivano l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento inerenti il figlio Per_1
(10.05.2023) nato dalla loro relazione sentimentale, in seguito, venuta a cessare, alle seguenti condizioni: “a. Il figlio minore è affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Persona_2
con collocazione presso la residenza della madre, stabilita in Pontecagnano Faiano (Sa) alla via
Scontrafata n. 7; b. Il sig. verserà a a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 del figlio la somma mensile di € 200,00 che sarà versata con bonifico bancario su IBAN 1
[...] (Monte Paschi Siena S.p.a.) anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Ottobre 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e quelle extra scolastiche previamente concordate e documentate. c. In considerazione della tenera età del bambino il diritto di visita del padre sarà graduale e così disciplinato:
1. il padre godrà del diritto visita al minore nei giorni di Lunedì
e Mercoledì dalle 17:00 alle 20:00, prelevandolo presso la residenza materna e riaccompagnandolo all'orario stabilito;
durante queste ore provvederà al pasto ed alla cura del minore.
2. A settimane alterne egli avrà diritto di visita anche il pomeriggio del sabato, sempre dalle ore 17:00 alle 20:00. 3.
Il bambino trascorrerà con il padre tre ore (sempre dalle 17:00 alle 20:00) anche il giorno del compleanno del padre e quello dell'onomastico dello stesso, non in sostituzione dei giorni assegnati ma in aggiunta.
4. A decorrere dal compimento dei due anni e fino ai tre anni il bambino trascorrerà con il padre anche il giorno della domenica a settimane alterne, allorquando il padre lo preleverà presso la casa della madre alle ore 10:00 e lo riaccompagnerà alle ore 17:00 in inverno e alle ore
19:00 in estate.
5. In ogni caso qualora il minore fosse febbricitante nei giorni stabiliti per il diritto di visita, il padre potrà con lui comunicare con brevi videochiamate, ovviamente gestite dall'adulto che ha in custodia il minore in quel frangente.
6. In occasione delle festività di Natale, Capodanno,
Pasqua, Ognissanti, 25 Aprile e 2 Giugno il figlio, fino al compimento dei due anni, Per_3
trascorrerà con il padre tre ore al giorno, dalle 11:00 alle 14:00. 7. A decorrere dal compimento del terzo anno di vita egli trascorrerà il periodo natalizio ad anni alterni, dalle ore 10:00 del giorno della vigilia sino alle ore 21:00 del giorno di Natale, con decorrenza dal Natale 2026; analogamente per il
Capodanno, e sempre in modo alternato. Parimenti relativamente alle feste di Pasqua e Lunedì in di guisa che il figlio, dal terzo anno di vita, trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e quello Per_4
di Lunedì in Albis con la madre, ad anni alterni.
8. Sempre dal compimento del terzo anno il minore durante il periodo estivo (1 luglio – 30 settembre) trascorrerà i week end con il padre, a settimane alternate, dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica.
9. Dal compimento del quinto anno il minore nel periodo estivo trascorrerà anche una settimana consecutiva con il padre, da concordarsi con la madre entro il 1° giugno di ogni anno. 10. Quando il minore frequenterà la scuola dell'obbligo i genitori potranno decidere di modificare i giorni e gli orari di permanenza e visita al fine di adeguarli alle sopravvenute esigenze del figlio, e comunque nell'esclusivo interesse dello
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stesso; 11. I genitori dovranno sempre comunicare la residenza e/o il domicilio quando sono con il minore e comunque devono sempre comunicare i rispettivi numeri di telefono.”
All'udienza del 21.01.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, il Giudice delegato dal
Collegio, prendeva atto delle condizioni riportate in ricorso in ordine alla regolamentazione dei doveri genitoriali e riservava la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse del minore e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1.dispone che l'affidamento del figlio ed i conseguenti rapporti tra le parti siano regolati in Per_1
conformità alle condizioni riportate in ricorso e richiamate in parte motiva;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 22.01.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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