Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/06/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3701/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi SInori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto EL BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3701/2023 R.G./F avente per oggetto lo scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente da:
, Parte_1
/1989 e residente in [...] (Cf. ) C.F._1 e
, Parte_2 l 12/08/1978 e residente in [...] (Cf.
entrambi elettivamente domiciliati in Volpiano alla Via G. Raimondo n. 19, presso lo studio C.F._2 DEAvv. Antonietta Maggisano (Cf. del Foro di Torino, che li rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM LL GL esprime parere favorevole 17/09/2024” Collegio del 25.6.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note sottoscritte dalle Parti e depositate in PCT del seguente letterale tenore - voglia l'Ill.mo Tribunale […]:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra la SI.ra ed il SI. in Volpiano (TO) in Parte_1 Parte_2 data 05/09/2019, ed ivi trascritto presso i Registri di Stato Civile e (atto n. , parte I), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla trascrizione DEemananda sentenza es eseguire le annotazioni ed incombenze di legge.
2. La figlia è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. La potestà Per_1 genitoriale s tata da entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni.
3. Il SI. potrà liberamente frequentare la figlia, compatibilmente alle esigenze lavorative dei genitori e alle necessità della minore, Pt_2 e, salvo diverso accordo, secondo il seguente calendario minimo:
- Week-end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna verso le ore 21.30 circa.
- Durante il periodo infrasettimanale, nelle settimane in cui il SI. non avrà con sé la minore nel weekend, due pomeriggi, Pt_2 dall'uscita da scuola, con o senza cena a casa del padre, a seconda ponibilità, e in ogni caso con riaccompagnamento presso l'abitazione materna verso le ore 21.30 circa;
- Durante le festività natalizie, il 24/12 con un genitore ed il 25/12 con l'altro, rispettando il criterio DEalternanza negli anni (in caso di disaccordo, negli anni dispari, il 24 con la mamma e il 25 con il papà, e così via); così dal 26/12 al 31/01 con un genitore e dal 01/01 al 07/01 con l'altro, rispettando il criterio DEalternanza negli anni.
- Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì DEEL (in caso di disaccordo, negli anni dispari, Pasqua con la mamma e Lunedì DEEL con il papà, e così via).
- Durante le vacanze estive, per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno con obbligo reciproco di comunicare la località e l'indirizzo di vacanza.
- In occasione del compleanno della minore, ciascun genitore terrà con sé la figlia ad anni alterni (in caso di disaccordo, negli anni dispari, con la mamma, e così via).
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- In occasione di ponti ed altre festività nazionali che ricorrono di anno in anno, verrà mantenuto invece invariato l'ordinario calendario di frequentazione, salvo diversi accordi che prevedano maggiori tempi di permanenza della bambina con ciascun genitore, da concordarsi entro il termine di otto giorni prima.
4. Il SI. si obbliga a versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 200,00 da corrispondersi entro il Pt_2 giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario alla madre e soggetto a rivalutazione Istat annuale.
5. Le spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e sanitarie non coperte dal SSN, previamente concordate e documentate tra i genitori ad eccezione delle spese straordinarie obbligatorie che si rendano necessarie per la figlia quali libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli di banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, andranno divise al 50% ciascuno, secondo il Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Ivrea ed il Consiglio DEOrdine degli Avvocati di Ivrea il 24 giugno 2016.
6. I coniugi concordano che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla SI.ra . Pt_1
7. Le parti prestano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto ltri documenti validi per l'espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento ad uso espatrio, nonché del passaporto elettronico alla figlia minore.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e per l'effetto rinunciano a richiedersi l'un l'altro assegno di mantenimento.
9. I ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non vi è altro da pretendere l'uno dall'altro”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. e hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile nel Comune di Volpiano (TO) in data 05 e p razione dei beni, atto registrato nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 19, Parte I, Anno 2019). Dall'unione è nata la figlia (24/03/2018). Come riportato, i coniugi non hanno più un'unione affettiva ed è Per_1 quindi venuta meno la co materiale e spirituale tipica del vincolo matrimoniale. Il Tribunale di Ivrea ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. n. 1055/2024 pubblicata il 12/09/2024 e passata in giudicato in data 14/01/2025. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e , trascrizione i cui Parte_1 Parte_2 estremi sono precisati in narrativa. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Volpiano (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese di lite interamente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 25.6.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto EL BALZANI
Ai sensi DEart. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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