Accoglimento
Sentenza 25 marzo 2024
Decreto collegiale 10 maggio 2024
Ordinanza collegiale 7 marzo 2025
Ordinanza collegiale 20 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 07/03/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01931/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07857/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7857 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zanghi', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’ottemperanza
delle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II nr. 4034 del 21 aprile 2023, 11261 del 27 dicembre 2023 e 2836 del 19 marzo 2024, rese tra le parti;
Viste le istanze di promovimento di incidente di esecuzione avanzate nelle date del 14 settembre 2024 e del 27 gennaio 2025 e i relativi allegati;
Viste le sentenze del Consiglio di Stato n. 11261 del 27 dicembre 2023 e n. 2836 del 19 marzo 2024;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente l’avv. Giuseppe Zanghì;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 20 settembre 2023 e depositato il 29 settembre 2023 -OMISSIS- ha chiesto ex art. 112 c.p.a. l’ottemperanza della sentenza della Seconda Sezione di questo Consiglio n. 4034/2023 del 21 aprile 2023, con la quale sono stati accolti gli appelli dallo stesso proposti avverso le sentenze n. 517/2018 e n. 518/2018 del T.A.R. per la Calabria.
In particolare, il sig. -OMISSIS-ha esposto:
- di essere stato dispensato dal servizio attivo nella Polizia di Stato a decorrere dal 20 agosto 2010 avendo l’amministrazione di appartenenza ritenuto che fosse stato superato il periodo massimo di aspettativa per infermità di cui agli artt. 68 e 70 del d.P.R. n. 3/1957 e che il relativo ricorso in primo grado è stato giudicato irricevibile con la prefata sentenza n. 517/2018;
- di essere stato, altresì, destituito dal servizio con decreto del Capo della Polizia del 16 dicembre 2011 per la condotta serbata durante il periodo di malattia e, segnatamente, in ragione dell’omessa trasmissione in originale dei plurimi certificati medici attestanti il suo stato patologico e che con la predetta sentenza n. 518/2018 il relativo gravame è stato respinto.
1.1 Ha, poi, aggiunto che con la sentenza n. 4034/2023 la Seconda Sezione di questo Consiglio ha accolto, previa loro riunione, gli appelli proposti avverso le sentenze n. 517/2018 e n. 518/2018 del T.A.R. per la Calabria e, in riforma di tali pronunce, ha:
- annullato gli atti gravati in prime cure;
- disposto la riammissione in servizio dell’interessato sancendo il diritto del medesimo alla restitutio in integrum ai fini sia giuridici sia economici, rilevando che “spetta al dipendente, avente diritto alla riammissione in servizio, la liquidazione delle retribuzioni in tutto o in parte non ricevute a far data dalla estinzione del rapporto di impiego; non trova infatti applicazione il principio di corrispondenza tra prestazione lavorativa e retribuzione ogniqualvolta la mancata prestazione dell’attività impiegatizia sia stata causata da un provvedimento riconosciuto giudizialmente illegittimo”;
- stabilito che “Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., l’Amministrazione deve procedere alla ricostruzione della carriera e alla corresponsione a favore del ricorrente delle retribuzioni non percepite, a far tempo dal congedo per superamento del periodo di comporto e sino alla data della riammissione in servizio ovvero della estinzione del rapporto di impiego per altre ragioni (incluso l’eventuale collocamento in quiescenza), con la specificazione che, trattandosi di un debito di valuta, le relative somme dovranno essere rivalutate e dovranno essere riconosciuti gli interessi legali dal giorno in cui è cessata l’erogazione della retribuzione sino al saldo. Da tali somme devono essere detratti gli importi corrispondenti ad eventuali redditi percepiti dal ricorrente nel periodo in questione, ed a tal fine l’interessato è onerato di produrre all’Amministrazione le dichiarazioni fiscali relative ai periodi di competenza (ovvero, in caso di mancato obbligo di presentazione delle dichiarazioni fiscali, idonee dichiarazioni sostitutive). Pertanto, sempre ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. e), c.p.a. all’accoglimento del ricorso consegue, quale idonea misura attuativa, la fissazione di un termine di 90 (novanta) giorni - decorrente dalla data della notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione e della trasmissione, a cura dell’appellante, della richiamata documentazione - entro il quale l’Amministrazione resistente dovrà provvedere all’adempimento degli obblighi promananti dalla decisione”.
1.2 Ha, ancora, dedotto che, a seguito di sua diffida a dare esecuzione alla suddetta pronuncia, l’amministrazione lo ha ripetutamente convocato – in diverse date nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2023 – per sottoporlo ad accertamenti finalizzati ad accertare la permanenza in capo al medesimo dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, ritenendo tali adempimenti necessari ai fini della riammissione in servizio.
Ha, quindi, chiesto ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. la declaratoria di nullità di tali note di convocazione in quanto elusive del giudicato atteso che:
- sarebbe stato già “reintegrato”in punto di diritto, essendo stati annullati, quindi eliminati dalla realtà giuridica, gli atti che comportavano la sua dispensa e destituzione;
- l’amministrazione dovrebbe limitarsi ad una attività meramente ricognitoria, quantomeno in prima battuta, e non già esprimersi con un provvedimento costitutivo in relazione al suo rapporto di servizio.
2. Con sentenza n. 11261 del 27 dicembre 2023 la Sezione Seconda di questo Consiglio ha accolto “nei sensi e nei termini di cui in motivazione” il suddetto ricorso di ottemperanza osservando (punti 8. e 9. sella parte in diritto) che:
- “se per un verso non è revocabile in dubbio la facoltà dell’Amministrazione di procedere a detti accertamenti preliminari prima della reimmissione dell’interessato nell’effettivo svolgimento dei delicati compiti d’istituto demandati alla Polizia di Stato, non può per altro verso non rilevarsi che nel caso all’esame la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ha - chiaramente - disposto la reintegrazione dell’odierno ricorrente ai fini giuridici ed economici a decorrere dalla originaria data di cessazione dal servizio disposta con provvedimenti annullati, come si è ricordato, in via giurisdizionale”;
- “In altri termini, un conto è l’effettivo reimpiego del dipendente nei delicati compiti di polizia dopo un prolungato periodo di assenza, per il quale, come detto, costituiscono prassi corretta i preliminari accertamenti psico-fisici ed attitudinali; altro è, come nel caso di specie, la ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera del dipendente il quale sia stato dispensato dal servizio con provvedimenti successivamente giudicati illegittimi”;
- “In tale seconda ipotesi il dipendente ha titolo alla tempestiva ricostruzione della carriera ed alla altrettanto tempestiva corresponsione degli arretrati, secondo le puntuali statuizioni anche temporali contenute nella sentenza ottemperanda, e ciò indipendentemente dall’esito degli accertamenti disposti dall’Amministrazione per la verifica della persistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dei compiti di polizia; accertamenti, vale rilevare, la cui efficacia non può che riflettersi sul futuro impiego dell’interessato, non potendo con ogni evidenza influire sul pregresso periodo di illegittima interruzione del servizio attivo”;
- “Ciò tuttavia – vale precisare – non influisce sulla legittimità degli atti medio tempore posti in essere dall’Amministrazione ai fini della sottoposizione dell’interessato agli accertamenti in parola, che devono ritenersi immuni dai vizi dedotti in quanto ontologicamente riferiti ad una fase distinta e successiva alla restitutio in integrum giudizialmente disposta con la sentenza n. 4034/2023 della Sezione”.
In conclusione (punto 10. della sentenza n. 11261 del 27 dicembre 2023) la Seconda Sezione di questo Consiglio ha affermato che:
- “il ricorso merita accoglimento nei termini sin qui esposti, di talché l’Amministrazione, ove non già provveduto, è tenuta a ricostruire la carriera del ricorrente e a corrispondere al medesimo le retribuzioni non percepite secondo le modalità già sancite con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, che si intendono qui integralmente riportate”;
- “detti adempimenti dovranno essere posti in essere indipendentemente dagli esiti degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali disposti dall’Amministrazione, ai quali il ricorrente è in ogni caso tenuto a sottoporsi ai fini della valutazione sul suo impiego futuro”.
3. Con successiva istanza del 28 febbraio 2024 -OMISSIS--OMISSIS-ha insistito per l’ottemperanza della sentenza n. 4034/2023 di questo Consiglio deducendo che l’amministrazione non aveva ancora provveduto essendosi limitata ad emettere atti interlocutori ed endoprocedimentali e chiedendo la nomina di un Commissario ad acta.
3.1 Con sentenza n. 2836 del 19 marzo 2024 la Seconda Sezione di questo Consiglio, preso atto della parziale inottemperanza dell’amministrazione, ha accolto la suddetta istanza ed ha nominato il Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato quale Commissario ad acta.
In particolare (punti 3. e 4. della sentenza n. 2836 del 19 marzo 2024):
- si è preso atto che con decreto del 19 febbraio 2024, a firma del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza è stata disposta la ricostruzione della carriera di -OMISSIS--OMISSIS-ai fini giuridici ma “Nulla, tuttavia, risulta in atti in ordine all’ulteriore adempimento relativo alla corresponsione degli emolumenti arretrati”;
- si è statuito che, a fronte di tale solo parziale adempimento, “l’istanza del ricorrente merita accoglimento con riferimento all’erogazione a suo favore degli emolumenti spettanti nei termini sanciti dalla pronuncia medesima”.
4. Con decreto del 31 maggio 2024, notificato il 10 luglio 2024, il Capo della Polizia ha dichiarato l’Ass. Capo della Polizia di Stato -OMISSIS- decaduto dall’impiego e cessato dal servizio nell’amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 127, lett. c) del d.P.R. n. 3 del 1957, “a decorrere dal 17 ottobre 2023”.
Ha, inoltre, precisato che “Il periodo dal 17 ottobre 2023 alla data di notifica del presente provvedimento non è utile ad alcun effetto e le somme eventualmente corrisposte per tale periodo dovranno essere recuperate”.
5. Con successivo ricorso notificato il 14 settembre 2024 e depositato il 19 settembre 2024 -OMISSIS--OMISSIS-ha proposto un incidente di esecuzione chiedendo, previa concessione di tutela cautelare, di:
- accertare e dichiarare che l’amministrazione non ha ancora compiutamente ottemperato al giudicato e in particolare non ha ancora disposto la reintegrazione formale del -OMISSIS-nei ruoli di Polizia, prima o contestualmente all’invio a visita medica di verifica della permanenza di idoneità, quale, in tali termini e tempi, condiviso presupposto essenziale per l’impiego effettivo operativo del -OMISSIS-stesso;
- dichiarare la nullità ex art. 114 comma 4, lett. b) c.p.a. degli atti impugnati per contrasto ed elusione di giudicato e, in particolare, la nullità del decreto di decadenza dall’impiego del 31 maggio 2024;
- fissare le modalità di esecuzione del giudicato stesso prescrivendo che il -OMISSIS--OMISSIS-sia riammesso in servizio con il grado di Assistente Capo, già riconosciuto correttamente dall’amministrazione, e solo successivamente o anche contestualmente inviato a visita medica per la verifica dei requisiti di idoneità;
- fissare le modalità di esecuzione del giudicato prescrivendo che l’amministrazione riveda e revisioni il calcolo degli arretrati dovuti in funzione della progressione di carriera come – solo questa – già correttamente considerata, fornendo un prospetto analitico del calcolo svolto e che proceda altresì alla ricostituzione della posizione previdenziale del -OMISSIS--OMISSIS-;
- dare incarico al Commissario ad Acta già nominato e non ancora insediato, di procedere a tali adempimenti.
5.1 A sostegno delle domande proposte ha dedotto i motivi così rubricati:
1) Nullità per violazione di giudicato dei provvedimenti impugnati. Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione con riguardo all’art. 2 D.M. 30.06.2003 n. 198 ;
2) Violazione per falsa applicazione dell’art. 127 lett. C D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ;
3) Violazione art. 7 L. 241/1990. Omessa comunicazione avvio del procedimento ;
4) Violazione per falsa applicazione art. 127 lett. C D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto dei presupposti ;
5) Erroneità nel calcolo degli arretrati e della ricostruzione di carriera. Omessa reintegra contributiva .
6. In data 29 novembre 2024 il Commissario Ad Acta designato dott. A. Forgione ha adottato il provvedimento 333CAL/S.G./962-1 protocollo 0018377 con il quale ha ritenuto che “fra le varie questioni sollevate dal proponente, possono essere scrutinate e valutate in questa sede solo quelle rientranti nei limiti del mandato conferito allo scrivente, che è stato incaricato di attivarsi e provvedere in via sostitutiva esclusivamente ai fini della «completa e corretta esecuzione della sentenza» «in ordine all’ulteriore adempimento relativo alla corresponsione degli emolumenti arretrati» non ancora corrisposti al ricorrente e «con riferimento all’erogazione a suo favore degli emolumenti spettanti nei termini sanciti dalla pronuncia medesima». Ciò premesso, […] lo scrivente ritiene che la sentenza formante oggetto del suindicato incidente di esecuzione sia stata già correttamente eseguita nella sua interezza almeno per quanto attiene agli adempimenti esecutivi direttamente gravanti sull’Amministrazione onerata (relativamente alla corresponsione degli emolumenti giudizialmente riconosciuti al ricorrente anche a titolo di arretrati)”.
7. Con ulteriore successivo ricorso, notificato il 27 gennaio 2025 e depositato lo stesso giorno, -OMISSIS--OMISSIS-ha proposto reclamo avverso il provvedimento 333CAL/S.G./962-1 protocollo 0018377 del 29 novembre 2024 del Commissario Ad Acta designato.
Ha, inoltre, chiesto l’annullamento della nota DAGEP 333AGG prot. 30847 del 20 novembre 2024 comunicata con PEC del 29 dicembre 2024 in allegato al provvedimento predetto, con cui è stata comunicata la decurtazione degli stipendi arretrati dal 17 ottobre 2023 al 31 maggio 2024 e l’ulteriore decurtazione di credito vantato da LF Reggio Calabria della nota DAGEP 333AGG prot. 0028447 del 28 ottobre 2024 comunicata con PEC del 29 novembre 2024 in allegato al provvedimento predetto con cui è stata comunicata la decurtazione degli stipendi arretrati dal 17 ottobre 2023.
7.1 A sostegno delle suddette domande ha dedotto i motivi così formulati:
1) Nullità per violazione di giudicato dei provvedimenti impugnati. Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione con riguardo all’art. 2 D.M. 30.06.2003 n. 198 ;
2) Nullità per contrarietà a giudicato, quale nullità derivata dalla nullità già contestata del provvedimento di decadenza impugnato ;
3) Violazione per falsa applicazione dell’art. 127 lett. C D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ;
4) Violazione art. 7 L. 241/1990. Omessa comunicazione avvio del procedimento ;
5) Violazione per falsa applicazione art. 127 lett. c) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3. Eccesso di potere per illogicità, 20 contraddittorietà e difetto dei presupposti ;
6) Erroneità nel calcolo degli arretrati e della ricostruzione di carriera. Omessa reintegra contributiva .
7.2 Sulla scorta di tali ragioni ha, in conclusione, chiesto di:
1) disporre l’annullamento del provvedimento emesso dal Commissario Ad Acta 333CAL/S.G./962-1 protocollo 0018377 del 29 novembre 2024 e ordinare al Commissario Ad Acta di procedere in via sostitutiva alla formale reimmissione in ruolo del -OMISSIS-con il grado nelle more maturato secondo la ricostruzione di carriera già depositata in atti e la sede originaria di servizio, inviandolo, anche contestualmente, ma successivamente, alla visita medica per la verifica della permanenza dei requisiti di idoneità al servizio attivo, con le conseguenti provvidenze di Legge per il caso di inidoneità a tutti i servizi di Istituto, quali l’opzione da esercitarsi entro sei mesi per impiego presso l’Amministrazione Civile dello Stato;
2) dichiarare la nullità degli atti impugnati per contrasto ed elusione di giudicato, e in particolare anche per tale ragione la nullità del provvedimento in epigrafe del Commissario Ad Acta;
3) fissare le modalità di esecuzione del giudicato stesso prescrivendo che il -OMISSIS--OMISSIS-sia riammesso in servizio con il grado di Assistente Capo, già riconosciuto correttamente dall’Amministrazione, e solo successivamente o anche contestualmente inviato a visita medica per la verifica dei requisiti di idoneità.
8. All’udienza in camera di consiglio del 27 febbraio 2025 la causa è stata introitata per la decisione sugli incidenti di esecuzione promossi nelle date del 14 settembre 2024 e del 27 gennaio 2025.
9. La causa non appare matura per la decisione.
Ritiene, infatti, il Collegio necessario disporre un approfondimento istruttorio ordinando ex art. 64, comma 3, c.p.a. al Commissario ad acta nominato di esibire una dettagliata relazione di chiarimenti nella quale:
- indicare analiticamente l’attività svolta dall’amministrazione ai fini della corresponsione degli emolumenti arretrati in favore del ricorrente fino alla data del 17 ottobre 2023, anche con riguardo alla posizione contributiva del medesimo, rappresentando al contempo se la stessa si sia conclusa ovvero se residuino ulteriori adempimenti;
- specificare le modalità di calcolo degli arretrati seguite anche prendendo posizione rispetto alle doglianze svolte sul punto con il quinto motivo del ricorso del 14 settembre 2024 (riproposto, nelle forme del reclamo a mezzo del ricorso 27 gennaio 2025);
tanto depositando documentazione a comprova.
9.1 Al predetto adempimento istruttorio il Commissario ad acta intimato dovrà provvedere entro giorni 30 (trenta) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa (qualora antecedente) della presente ordinanza istruttoria.
10. La causa è rinviata per il prosieguo alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese in relazione agli incidenti di esecuzione indicati in epigrafe, ordina al Commissario ad Acta nominato di depositare presso la Segreteria di questa Sezione la relazione di chiarimenti e la documentazione indicata in motivazione nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica o comunicazione in via amministrativa (qualora antecedente) della presente ordinanza.
Rinvia la causa per il prosieguo alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Si comunichi al Commissario ad acta nominato.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Dario Simeoli |
IL SEGRETARIO