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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/05/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 674/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 674 del registrato degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, prendente tra: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CANAFOGLIA Parte_1
CORRADO; contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
BARUCCA ROSITA;
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.05.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “- il minore sarà affidato a entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso la sig.ra CP_1
- la casa familiare sita a Senigallia in via Arceviese-Vallone n. 117 viene assegnata alla sig.ra in qualità di CP_1 genitore collocatario del minore;
resta inteso che la stessa provvederà al pagamento delle utenze relative a detta abitazione per tutto il tempo in cui ne resterà assegnataria;
- il sig. terrà con sé il figlio minore secondo il seguente calendario: dal lunedì al mercoledì, sino all'ingresso a scuola Pt_1 ovvero immediatamente dopo pranzo quando non c'è scuola;
il venerdì dall'uscita di scuola (oppure dalla mattina se non c'è scuola) sino al venerdì' sera nonché a fine settimana alternati dal sabato alla domenica;
1 - per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza.
In ordine alle vacanze estive, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 giorni, anche non consecutivi da concordare entro il 30 giugno di ogni anno;
- ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del minore;
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra CP_1
- le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, incluso espressamente
l'abbonamento per l'autobus, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
- spese di lite compensate”. Le parti hanno, inoltre, concordato che sin dal prossimo mese verrà attivata una carta postepay a nome del minore ove ciascun genitore provvederà a effettuare una ricarica settimanale di € 25,00 ciascuno.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.01.2025, il sig. ha chiesto al Tribunale di disciplinare Parte_1 le condizioni di affidamento, mantenimento e collocamento del minore nato il [...], Persona_1 dalla relazione sentimentale intercorsa con la sig.ra Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.04.2025, si è costituita in giudizio la chiedendo al Tribunale l'accoglimento di condizioni difformi da quelle del ricorrente. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
Alla prima udienza del 28.05.2025, le parti hanno raggiunto un accordo, precisando congiuntamente le conclusioni sopra riportate e rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto conformi agli interessi morali e materiali del minore, il cui ascolto risulta superfluo, atteso che non emergono profili di coazione, il clima tra le parti appare collaborativo e gli accordi raggiunti sono conformi al suo interesse a mantenere un adeguato rapporto con entrambe le figure genitoriali.
Le spese di lite devono essere compensate, così come richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 674 del registrato degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, prendente tra: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CANAFOGLIA Parte_1
CORRADO; contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
BARUCCA ROSITA;
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.05.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “- il minore sarà affidato a entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso la sig.ra CP_1
- la casa familiare sita a Senigallia in via Arceviese-Vallone n. 117 viene assegnata alla sig.ra in qualità di CP_1 genitore collocatario del minore;
resta inteso che la stessa provvederà al pagamento delle utenze relative a detta abitazione per tutto il tempo in cui ne resterà assegnataria;
- il sig. terrà con sé il figlio minore secondo il seguente calendario: dal lunedì al mercoledì, sino all'ingresso a scuola Pt_1 ovvero immediatamente dopo pranzo quando non c'è scuola;
il venerdì dall'uscita di scuola (oppure dalla mattina se non c'è scuola) sino al venerdì' sera nonché a fine settimana alternati dal sabato alla domenica;
1 - per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza.
In ordine alle vacanze estive, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 giorni, anche non consecutivi da concordare entro il 30 giugno di ogni anno;
- ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del minore;
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra CP_1
- le spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, incluso espressamente
l'abbonamento per l'autobus, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore;
- spese di lite compensate”. Le parti hanno, inoltre, concordato che sin dal prossimo mese verrà attivata una carta postepay a nome del minore ove ciascun genitore provvederà a effettuare una ricarica settimanale di € 25,00 ciascuno.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.01.2025, il sig. ha chiesto al Tribunale di disciplinare Parte_1 le condizioni di affidamento, mantenimento e collocamento del minore nato il [...], Persona_1 dalla relazione sentimentale intercorsa con la sig.ra Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.04.2025, si è costituita in giudizio la chiedendo al Tribunale l'accoglimento di condizioni difformi da quelle del ricorrente. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
Alla prima udienza del 28.05.2025, le parti hanno raggiunto un accordo, precisando congiuntamente le conclusioni sopra riportate e rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto conformi agli interessi morali e materiali del minore, il cui ascolto risulta superfluo, atteso che non emergono profili di coazione, il clima tra le parti appare collaborativo e gli accordi raggiunti sono conformi al suo interesse a mantenere un adeguato rapporto con entrambe le figure genitoriali.
Le spese di lite devono essere compensate, così come richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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