Ordinanza collegiale 4 febbraio 2026
Sentenza breve 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 05/03/2026, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01119/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00183/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2026, proposto da
UL RC, RO EL, RM RC, EL EL, AT HI, US HI, OB HI, rappresentati e difesi dall'avvocato Sonia Magliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capiago Intimiano, Polizia Provinciale di Como, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenica Condello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensiva
dell’Ordinanza Area Gestione Territorio - Registro di Area n. 29 del 15.10.2025 e atti successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. RE PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 19 dicembre 2025 e depositato il 15 gennaio 2026, i ricorrenti hanno impugnato, l’ordinanza n. 29 del 15 ottobre 2025 (notificata il 20 ottobre 2025) con la quale il Comune resistente ha intimato loro la dismissione di uno scarico di acque reflue domestiche non autorizzato.
1.1. Nel ricorso vengono esposte le seguenti circostanze in fatto.
I ricorrenti erano proprietari di un immobile composto da più unità immobiliari e subalterni, alcuni in comproprietà, insistenti sul mappale 257.
Nel 2023 l’immobile è stato oggetto di un contratto preliminare di compravendita con la Sig.ra GI, promissaria acquirente, che ha ricevuto l’immobile in comodato d’uso gratuito; dopo una mediazione, nel maggio 2025 la Sig.ra GI si sarebbe impegnata a realizzare un nuovo impianto fognario.
L’11 settembre 2025 l’Amministrazione comunale ha accertato, nel corso di un sopralluogo effettuato in assenza dei ricorrenti, la presenza dello scarico oggetto dell’ordinanza di ripristino, come detto notificata il 20 ottobre 2025.
Il contratto definitivo di compravendita è stato poi stipulato in data 24 ottobre 2025.
1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti fattuali e violazione del contraddittorio - Erroneo e generico riferimento al mapp. 257 in presenza di pluralità di subalterni e proprietari.
Il sopralluogo e l’ordinanza sarebbero stati adottati in assenza dei ricorrenti, senza comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990, in un momento in cui i ricorrenti avevano già ceduto la disponibilità dell’immobile alla sig.ra GI; inoltre, il provvedimento considererebbe il mappale 257 come unitario, ignorando la pluralità di subalterni e proprietari, e imputerebbe in modo generico e dubitativo la responsabilità ai signori EL, senza accertamenti tecnici né verifica della titolarità esclusiva dell’impianto.
II) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti – mancata verifica della riconducibilità dello scarico ai ricorrenti - assoluta carenza di indagini tecnico-scientifiche sulla natura delle acque – violazione degli artt. 101 e 124 d.lgs. 152/2006
Il provvedimento non si baserebbe su indagini tecniche, bensì su accertamenti meramente visivi.
III) Violazione dell’obbligo di notifica ai soggetti in possesso e detenzione qualificata dell’immobile – erronea individuazione dei destinatari - immobile consegnato in comodato alla sig.ra GI dal 2023 – uso esclusivo e responsabilità non imputabile ai ricorrenti
L’ordinanza sarebbe stata indirizzata a soggetti non responsabili, in quanto dal 2023 l’immobile era in uso esclusivo della sig.ra GI.
IV) Violazione degli artt. 7 e ss. l. 241/1990 – omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancato contraddittorio
La mancanza di comunicazione preventiva di avvio del procedimento avrebbe impedito di rappresentare fatti decisivi.
V) Violazione di legge - mancata valutazione della preesistenza ultracinquantennale dell’impianto – conformità alla normativa dell’epoca – assenza di abusività
L’impianto sarebbe legittimo in quanto risalente ad un’epoca nella quale non era richiesta autorizzazione, e comunque sarebbe rimasto inutilizzato per lungo tempo.
VI) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti – mancata considerazione del progetto già presentato nel settembre 2025.
Il Comune avrebbe ignorato il progetto del 3 settembre 2025, già depositato e conforme alla normativa, che prevedeva la totale sostituzione dell’impianto.
VII) Ulteriore violazione di legge – mancata verifica della pregressa presenza del progetto e omesso annullamento dello stesso prima dell’adozione dell’ordinanza.
Il Comune avrebbe dovuto valutare il progetto già presentato e, se del caso, annullarlo o prescrivere modifiche.
3. Con ordinanza n. 539 del 4 febbraio 2026, il Tribunale ha disposto incombenti istruttori, chiedendo al Comune di Capiago Intimiano e alla Provincia di Como chiarimenti sui fatti di causa.
4. In ottemperanza all’ordinanza istruttoria, la Provincia di Como e il Comune di Capiago Intimiano hanno depositato, ciascuno per quanto di competenza, una relazione illustrativa, rispettivamente in data 23 e 24 febbraio 2026.
5. Alla camera di consiglio del 3 marzo 2026 fissata per la trattazione della domanda cautelare, presente il difensore della parte ricorrente, il Collegio ha dato avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente va precisato che, nonostante l’assenza del difensore della Provincia (e tenuto conto della mancata formale costituzione in giudizio del Comune), la controversia può essere definita con sentenza resa in forma semplificata ex art. 60, c.p.a., come da avviso in tal senso dato in camera di consiglio.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, la mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite non impedisce di decidere la causa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., perché l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa sussiste solo ove queste compaiano, mentre la loro scelta di non comparire fa presumere che esse abbiano accettato la possibilità di una definizione immediata della causa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 18 agosto 2025, n. 7059; id. 27 maggio 2025, n. 4580; Consiglio di Stato, Sez. III, 30 luglio 2024 n. 6886; id. 26 agosto 2015; n. 4017; id. 20 dicembre 2011, n. 6759).
7. Tanto premesso, il ricorso appare manifestamente fondato e come tale suscettibile di essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata.
8. È fondato, in particolare, il primo motivo di ricorso, nella parte in cui si deduce la violazione del contraddittorio procedimentale.
8.1. Da quanto si evince dalla relazione depositata in giudizio dal Comune, il procedimento sfociato nell’ordinanza contestata è stato avviato a seguito di un esposto per la presenza di scarico di liquami nel terreno sito in via Ca’ Nova, 1 nel Comune di Capiago Intimiano, distinto al foglio 9 mappale 209 della sezione censuaria. La comunicazione di avvio del procedimento è stata notificata ai proprietari del terreno, Sigg. NO e Miriam Gianotti, con nota del 10 settembre 2025 (doc. 13 allegato alla relazione comunale).
I funzionari dell’ufficio tecnico del Comune hanno quindi effettuato, in data 11 settembre 2025, un sopralluogo presso il suddetto terreno, accertando la presenza di uno scarico di acque reflue non autorizzato che appariva originare dalla fossa biologica ubicata nella corte comune, riferibile agli eredi del Sig. Walter EL, odierni ricorrenti, ai quali è stata notificata l’ordinanza.
Risulta quindi dagli atti che il contraddittorio preliminare all’adozione del provvedimento impugnato è stato instaurato nei confronti di soggetti diversi dagli odierni ricorrenti, ai quali l’ordinanza gravata ha imputato la violazione e intimato il ripristino.
Al riguardo, viene in rilievo il comma 3 dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006, norma speciale rispetto all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, il quale stabilisce: " Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ".
Ad avviso del Collegio, non vi è ragione per discostarsi dall’orientamento consolidato (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061; Id., sez. II, parere 21 giugno 2013, n. 2916; Id., sez. V, 22 febbraio 2016, n. 705; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 6 novembre 2018, n. 6448), secondo cui, in materia, il legislatore delegato ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un'effettiva partecipazione allo specifico procedimento dei potenziali destinatari del provvedimento conclusivo. Di conseguenza, la preventiva, formale comunicazione dell'avvio del procedimento costituisce un adempimento indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati non potendosi applicare il temperamento che l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 apporta alla regola generale dell’art. 7 della stessa legge (T.A.R. Brescia, Sez. II, 19 maggio 2020, n. 378).
Nel caso di specie, come sopra ricostruito, è indiscusso che l'avviso di avvio del procedimento non sia stato comunicato alla parte destinataria dell'ordinanza sindacale, che ha visto leso il proprio diritto alla partecipazione procedimentale.
Per altro, il Collegio ritiene che – anche volendo prescindere dalla specialità della disciplina delineata dall’art. 192, comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006 - all’odierna fattispecie non sarebbe comunque applicabile l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, secondo cui “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
Ciò in quanto, in disparte ogni valutazione circa la natura vincolata o meno dell’ordinanza gravata, è dirimente osservare che non appare palese, né è stato dimostrato in giudizio dall’Amministrazione resistente, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Invero, i ricorrenti hanno allegato e documentato le circostanze che avrebbero potuto rappresentare se il Comune avesse correttamente instaurato il contraddittorio, con potenziali effetti sulla determinazione dell’Amministrazione, tra i quali rileva in particolare l’avvenuta presentazione, in data 3 settembre 2025, del progetto tecnico per la completa dismissione e sostituzione dell'impianto fognario da parte della sig.ra GI (Doc. nn. 4, 5, 6 allegati al ricorso).
Né possono rilevare, per giustificare l’omessa instaurazione del contraddittorio, le ragioni d’urgenza prospettate dal Comune resistente.
Infatti, secondo quanto risultante dalla relazione e dai documenti versati in atti, l’Amministrazione era a conoscenza dello scarico non autorizzato già a partire dall’ottobre 2024, a seguito di un sopralluogo effettuato il primo ottobre 2024 e delle informazioni fornite dalla Provincia di Como il giorno 22 dello stesso mese, in riscontro ad una richiesta di chiarimenti.
9. La natura assorbente dei vizi riscontrati consente di prescindere dallo scrutinio dei residui ordini di censure sollevati dai ricorrenti, e determina l’annullamento del provvedimento impugnato.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti del Comune resistente, mentre devono essere compensate nei confronti della Provincia in ragione del ruolo marginale rivestito nella vicenda controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite a favore dei ricorrenti, in parti uguali, liquidandole in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge. Compensa le spese nei confronti della Provincia resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA LI, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
RE PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE PA | FA LI |
IL SEGRETARIO