TAR Milano, sez. V, sentenza breve 05/03/2026, n. 1119
TAR
Ordinanza collegiale 4 febbraio 2026
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TAR
Sentenza breve 5 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti fattuali e violazione del contraddittorio

    Il contraddittorio procedimentale è stato instaurato nei confronti di soggetti diversi dagli odierni ricorrenti, ai quali l'ordinanza gravata ha imputato la violazione. La comunicazione di avvio del procedimento non è stata notificata ai ricorrenti, ledendo il loro diritto alla partecipazione procedimentale. Non è applicabile l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 poiché non è palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, dato che i ricorrenti avevano allegato la presentazione di un progetto di dismissione e sostituzione dell'impianto.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti – mancata verifica della riconducibilità dello scarico ai ricorrenti

    La natura assorbente del vizio relativo alla violazione del contraddittorio rende superfluo l'esame di questo motivo, sebbene la corte ritenga che la mancanza di indagini tecniche e la mancata dimostrazione della riconducibilità dello scarico ai ricorrenti abbiano contribuito alla fondatezza del ricorso.

  • Accolto
    Violazione dell’obbligo di notifica ai soggetti in possesso e detenzione qualificata dell’immobile

    La mancata notifica ai ricorrenti, che non avevano più la disponibilità esclusiva dell'immobile, integra la violazione del contraddittorio già esaminata.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 7 e ss. l. 241/1990 – omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancato contraddittorio

    Questo motivo è assorbito nella trattazione del primo motivo di ricorso, che ha evidenziato la violazione del contraddittorio.

  • Accolto
    Violazione di legge - mancata valutazione della preesistenza ultracinquantennale dell’impianto – conformità alla normativa dell’epoca – assenza di abusività

    La fondatezza di questo motivo è assorbita dalla decisione principale basata sulla violazione del contraddittorio.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti – mancata considerazione del progetto già presentato nel settembre 2025

    La mancata considerazione di questo progetto è un elemento che dimostra come il contenuto del provvedimento avrebbe potuto essere diverso, rafforzando la fondatezza del ricorso per violazione del contraddittorio.

  • Accolto
    Ulteriore violazione di legge – mancata verifica della pregressa presenza del progetto e omesso annullamento dello stesso prima dell’adozione dell’ordinanza

    Questo motivo è assorbito nella trattazione della violazione del contraddittorio e nella mancata considerazione del progetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza breve 05/03/2026, n. 1119
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1119
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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