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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 4185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4185 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3366/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3366/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 10/08/1988 rappresentato e difeso dall'avv. FREZZA Parte_1
FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. FUMO NICOLA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ava.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con l'odierno ricorso, parte ricorrente proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito
“ 1) n. 328 2024 00044352 03 000 per l'importo di 4.776,71 relativo al periodo 01/2022-12/2023 notificato dall sede di Aversa in data 24/02/2025; CP_1
2) n. 328 2022 00068363 54 000 per l'importo di 3.196,25 relativo al periodo 01/2021-12/2021 notificato dall sede di Aversa in data 04/03/2025; CP_1
3) n. 328 2023 00036326 85 000 per l'importo di 4.559,10 relativo al periodo 01/2021-12/2022 notificato dall sede di Aversa in data 04/03/2025; n. 32820240004274469000” , asserendo che “non CP_1 sussistono i presupposti per procedere all'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti… dal
1 momento che non vi è la prova che il ricorrente partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” e per l'effetto non sarebbero dovuti i contributi di cui agli avvisi di addebito opposti.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “In via principale accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare e sopprimere gli atti impugnati siccome destituiti di ogni fondamento;
-In via del tutto gradata CP_ ridurre le somme richieste dall' alla minor somma che si accerterà nel corso del giudizio, a seguito del CP_ deposito della richiesta di documentazione in possesso dell'
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va preliminarmente osservato che nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso
D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque (o venti giorni, se successiva al 01.03.2006, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e) n. 41 del DL 35/2005 convertito in L.
80/2005) giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale (Cfr. Cass. 21863/2004; Sez. Un., 13 luglio 2000, n. 489).
Quanto alle censure attinenti il merito, è invece tempestiva l'opposizione (notifica della cartella in data
24.2.25 e 4.3.25 e deposito del ricorso introduttivo in data 11.03.2025 e, dunque, entro i 40 giorni).
Va quindi considerato che è pacifico che l'istante il ricorrente risulta iscritto per l'impresa individuale con rea CE-294665 con decorrenza 24/03/2015 (cfr. all. “anagrafica ArtCom”; “visura”). L'impresa individuale, esercente attività 47.81.10-Commercio al dettaglio di automobili e autoveicoli leggeri risulta senza dipendenti ed il titolare risulta privo di altra occupazione (cfr. all. “estratto ). La C.F._1 normativa sul tema prevede: “26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una CP_ apposita Gestione separata, presso l e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
CP_ L' tuttavia, ha richiesto all'opponente i contributi per la gestione assicurativa commercianti.
CP_ Nel caso di specie, l' non ha provato che sia sussistente il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che consiste nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria.
Orbene, è noto che ai sensi dell'articolo 1, della Legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dal primo comma dell'art. 29, l. 3 giugno 1975, n. 160, nel testo sostituito dal comma 203 dell'art. 1, l. 23 dicembre 1996, n. 662, “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
2 commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 208, L. 662/1996: “208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all decidere sulla Controparte_2 iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle CP_1 rispettive gestioni pensionistiche”.
Va precisato che la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 riguarda i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;
la L. n. 662 del
1996, art. 1, comma 203, riguarda gli esercenti attività commerciale;
la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma
208 della riguarda i lavoratori autonomi che esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria.
Questa terza disposizione disciplina una situazione più generale, che, pur riguardando gli esercenti attività commerciale, coinvolge lo svolgimento, anche nell'ambito d'una pluralità di imprese ("anche in un'unica impresa"), di attività assoggettabili ad ogni forma di assicurazione obbligatoria ("diverse forme").
Nell'ampio spazio delineato dalla lettera di questa disposizione rientra anche la situazione disciplinata dalla prima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26): i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;
anche a questi soggetti è pertanto applicabile l'indicato art. 1, comma 208: l'iscrizione nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale essi dedicano personalmente l'opera professionale in misura prevalente.
Da ciò, la funzione della disposizione: risolvere la pluralità (di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria) in un unico rapporto assicurativo (l'assicurazione prevista per l'attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente), evitando, con il criterio della prevalenza, una duplicazione di rapporti assicurativi.
Il criterio unificante della "prevalenza" trova corrispondenza nei requisiti previsti, nell'ambito della stessa normativa (art. 1, comma 203), per l'iscrizione di coloro che esercitino attività commerciale (il carattere di abitualità e di prevalenza).
Ogni attività che rientra nell'ampio spazio delineato dall'art. 1, comma 208 ("i soggetti di cui ai precedenti commi") resta assoggettata al criterio unificante della prevalenza: un obbligo di iscrizione, previsto dall'art. 1, comma 203 e non assoggettato a tale criterio non è ipotizzabile.
3 Di conseguenza, colui che chieda l'iscrizione nell'elenco degli esercenti attività commerciale ex L. 23 dicembre 1996, n. 662 (ove, peraltro, si presuppone che l'attività esercitata abbia il carattere della
"prevalenza": comma 203), è assoggettato, nello svolgimento d'una pluralità di attività, al criterio della prevalenza. Il carattere della prevalenza, costituendo criterio unificante, è (in se stesso) negazione della compatibilità della pluralità di iscrizioni.
Nei confronti dell'iscrizione prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, "forma diversa di assicurazione obbligatoria" è anche quella disciplinata dalla "gestione separata" prevista dalla L. n. 335 del
1995, art. 2, comma 26. Anche fra queste due forme di iscrizione sussiste incompatibilità.
Quindi, la L. 23 dicembre, n. 662, art. 1, comma 203, estende l'obbligo di iscrizione - nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali (di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, successive modifiche ed integrazioni) - ai soci di società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti stabiliti contestualmente.
La disposizione stessa risulta inserita, poi, in un sistema di norme (stessa L. 23 dicembre, n. 662, cit., art. 1, commi 196 e segg.) che, parimenti, estendono - talora implicitamente, come la disposizione in esame
(comma 203, spec. lettera b, secondo periodo, cit., appunto), talaltra esplicitamente (vedi, ad esempio, il comma 202) - la tutela previdenziale a categorie di soggetti, che ne erano precedentemente escluse.
Coerentemente, risultano esclusi dalla prospettata estensione della tutela previdenziale - talora esplicitamente (vedi, ad esempio, il comma 202, ultimo inciso: Cass. n. 3622/2007, 14069/2006), talaltra implicitamente (vedi Cass. n. 8477/2007, 661/2004) - soggetti che - pur rientrando in categorie, alle quali era prevista detta estensione - risultavano, tuttavia, già coperti da tutela previdenziale, in dipendenza, essenzialmente, dell'esercizio di specifiche attività di lavoro autonomo (quali, nelle fattispecie prese in esame dalla giurisprudenza testè citata, le attività di guida turistica e, rispettivamente, di mediatore immobiliare e di promotore finanziario).
Parimenti coerente con la stessa esigenza - di estendere, cioè, senza tuttavia duplicare, la tutela previdenziale - sembra, altresì, la disposizione della stessa L. 23 dicembre, n. 662 cit., art. 1, comma 208, primo periodo, dalla quale dipende, essenzialmente, la decisione della presente controversia.
Ne risulta, infatti, imposta l'iscrizione ad una sola gestione - identificata, contestualmente, in quella
"prevista per l'attività alla quale (...) dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente" - per quei soggetti che sono, bensì, in possesso dei requisiti (di cui ai commi precedenti: della stessa L. 23 dicembre, n. 662, cit., art. 1, artt. 196 e segg.) - per l'iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali - ma esercitino contemporaneamente, tuttavia, anche altre "attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti".
Ora le "attività autonome" prospettate possono, nel caso concreto, essere esercitate - contemporaneamente - sia nella medesima impresa ("anche in un'unica impresa") - che in una impresa diversa - rispetto a quella nella quale insorge - ricorrendone i requisiti prescritti (dalla L. 23 dicembre, n.
662 cit., art. 1, commi 196 e segg.) - l'obbligo della iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Ove sia diversa, deve essere riconducibile, tuttavia, ad una categoria di imprese (quale quella delle società a responsabilità limitata, delle quali si discute nel presente giudizio), che possa dare luogo, appunto, anche all'obbligo di iscrizione a detta gestione.
In altri termini, la disposizione in esame (L. 23 dicembre, n. 662, cit., art. 1, comma 208, primo periodo) non trova applicazione alle "attività autonome", che non siano esercitate in impresa (quali, ad esempio, le attività libero-professionali) oppure siano esercitate in impresa, che non sia riconducibile ad alcuna delle categorie (quale quella delle società a responsabilità limitata, appunto, delle quali si discute nel presente
4 giudizio), che possano dare luogo, per quanto si è detto, anche all'obbligo di iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali (quali, ad esempio, le imprese industriali o artigianali oppure le società per azioni).
Entro gli stessi limiti, opera, altresì, la deroga - affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario ed accolta, per quanto si è detto, dalla disposizione in esame (L. 23 dicembre, n. 662 cit., art. 1, comma 208, primo periodo) - al principio della doppia previdenza, nella ipotesi di esercizio contemporaneo di doppia attività, ciascuna delle quali costituisca, appunto, il presupposto di previdenze diverse (sul punto, vedi, per tutte, Corte cost. n. 248/97, 88/95, 133/84).
La stessa deroga opera, tuttavia, anche nella ipotesi in cui il principio della doppia previdenza sia previsto esplicitamente (come nel caso che qui interessa, peraltro segnalato in ricorso, della iscrizione alla gestione separata, di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).
Parimenti affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario risulta, altresì, anche la previsione di limiti - sostanziali, temporali o di altro genere - alla prospettata deroga al principio della doppia previdenza (sul punto, vedi, per tutte, Corte cost. n. 248/97, 88/95, 133/84, cit.).
E la disposizione in esame (L. 23 dicembre, n. 662 cit., art. 1, comma 208, primo periodo) sembra limitare la stessa deroga alla iscrizione, che risulta, infatti, esplicitamente imposta - per quanto si è detto - soltanto nella gestione "prevista per l'attività alla quale (...) dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente".
Restano, quindi, impregiudicati redditi imponibili, misure della contribuzione ed, in genere, l'obbligazione contributiva. Ne risulta, perciò, rigorosamente rispettato il principio di diritto, secondo cui "il precetto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori si riferisce principalmente all'organizzazione e alla gestione della previdenza obbligatoria, alla quale deve essere garantito un flusso di contributi degli assicurati proporzionato ai bisogni da soddisfare, mentre l'intervento solidaristico della collettività generale va limitato a casi giustificati da particolari condizioni, equamente selezionate, e comunque contenuto nei limiti delle disponibilità del bilancio dello Stato" (così, testualmente, Corte cost. n.
78 del 1995; vedi, altresì, Corte cost. n. 88 del 1995, cit.).
Alla luce dei principi di diritto enunciati, (in senso conforme, vedi Cass. n. 20886/2007, 149/2008, 854/2008 CP_ e 12103/2008), la pretesa contributiva dell' è illegittima.
Invero, in applicazione della Legge 3 giugno 1975 n. 160, art. 29, comma 1, come sostituito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, colui che nell'ambito d'una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza;
nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente CP_1 all'attività prevalente.
L'iscrizione dell'attuale opponente nella gestione separata priva, quindi, di qualsiasi giuridico fondamento la CP_ pretesa contributiva dell che si limita a richiamare elementi meramente formali (iscrizione camerale, assenza di dipendenti) che non dimostrano in alcun modo l'effettiva partecipazione del ricorrente al lavoro aziendale..
CP_ In difetto di prova a cura dell' la domanda di illegittimità della cartella è quindi fondata e va, pertanto, accolta. Pertanto, all'esito del complessivo esame del documentale in atti, risultano non dovuti i contributi recati dalla cartella opposta.
5 Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità della iscrizione a ruolo oggetto dell'opposizione e annullate le cartelle di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara l'illegittimità della iscrizione a ruolo oggetto dell'opposizione e annulla la cartella di pagamento n. 328 2024 00044352 03 000; n. 328 2022 00068363 54 000 e n. 328 2023 00036326
85 000
CP_
- condanna, in favore dell'opponente, l e la al pagamento, delle spese di lite che liquida CP_1 in complessivi € 1.800,00 oltre IVA e CPA come per legge con distrazione;
Si comunichi.
Aversa, 29/10/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3366/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 10/08/1988 rappresentato e difeso dall'avv. FREZZA Parte_1
FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. FUMO NICOLA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ava.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con l'odierno ricorso, parte ricorrente proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito
“ 1) n. 328 2024 00044352 03 000 per l'importo di 4.776,71 relativo al periodo 01/2022-12/2023 notificato dall sede di Aversa in data 24/02/2025; CP_1
2) n. 328 2022 00068363 54 000 per l'importo di 3.196,25 relativo al periodo 01/2021-12/2021 notificato dall sede di Aversa in data 04/03/2025; CP_1
3) n. 328 2023 00036326 85 000 per l'importo di 4.559,10 relativo al periodo 01/2021-12/2022 notificato dall sede di Aversa in data 04/03/2025; n. 32820240004274469000” , asserendo che “non CP_1 sussistono i presupposti per procedere all'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti… dal
1 momento che non vi è la prova che il ricorrente partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” e per l'effetto non sarebbero dovuti i contributi di cui agli avvisi di addebito opposti.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “In via principale accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare e sopprimere gli atti impugnati siccome destituiti di ogni fondamento;
-In via del tutto gradata CP_ ridurre le somme richieste dall' alla minor somma che si accerterà nel corso del giudizio, a seguito del CP_ deposito della richiesta di documentazione in possesso dell'
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va preliminarmente osservato che nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso
D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque (o venti giorni, se successiva al 01.03.2006, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e) n. 41 del DL 35/2005 convertito in L.
80/2005) giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale (Cfr. Cass. 21863/2004; Sez. Un., 13 luglio 2000, n. 489).
Quanto alle censure attinenti il merito, è invece tempestiva l'opposizione (notifica della cartella in data
24.2.25 e 4.3.25 e deposito del ricorso introduttivo in data 11.03.2025 e, dunque, entro i 40 giorni).
Va quindi considerato che è pacifico che l'istante il ricorrente risulta iscritto per l'impresa individuale con rea CE-294665 con decorrenza 24/03/2015 (cfr. all. “anagrafica ArtCom”; “visura”). L'impresa individuale, esercente attività 47.81.10-Commercio al dettaglio di automobili e autoveicoli leggeri risulta senza dipendenti ed il titolare risulta privo di altra occupazione (cfr. all. “estratto ). La C.F._1 normativa sul tema prevede: “26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una CP_ apposita Gestione separata, presso l e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
CP_ L' tuttavia, ha richiesto all'opponente i contributi per la gestione assicurativa commercianti.
CP_ Nel caso di specie, l' non ha provato che sia sussistente il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che consiste nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria.
Orbene, è noto che ai sensi dell'articolo 1, della Legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dal primo comma dell'art. 29, l. 3 giugno 1975, n. 160, nel testo sostituito dal comma 203 dell'art. 1, l. 23 dicembre 1996, n. 662, “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
2 commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 208, L. 662/1996: “208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all decidere sulla Controparte_2 iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle CP_1 rispettive gestioni pensionistiche”.
Va precisato che la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 riguarda i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;
la L. n. 662 del
1996, art. 1, comma 203, riguarda gli esercenti attività commerciale;
la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma
208 della riguarda i lavoratori autonomi che esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria.
Questa terza disposizione disciplina una situazione più generale, che, pur riguardando gli esercenti attività commerciale, coinvolge lo svolgimento, anche nell'ambito d'una pluralità di imprese ("anche in un'unica impresa"), di attività assoggettabili ad ogni forma di assicurazione obbligatoria ("diverse forme").
Nell'ampio spazio delineato dalla lettera di questa disposizione rientra anche la situazione disciplinata dalla prima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26): i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;
anche a questi soggetti è pertanto applicabile l'indicato art. 1, comma 208: l'iscrizione nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale essi dedicano personalmente l'opera professionale in misura prevalente.
Da ciò, la funzione della disposizione: risolvere la pluralità (di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria) in un unico rapporto assicurativo (l'assicurazione prevista per l'attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente), evitando, con il criterio della prevalenza, una duplicazione di rapporti assicurativi.
Il criterio unificante della "prevalenza" trova corrispondenza nei requisiti previsti, nell'ambito della stessa normativa (art. 1, comma 203), per l'iscrizione di coloro che esercitino attività commerciale (il carattere di abitualità e di prevalenza).
Ogni attività che rientra nell'ampio spazio delineato dall'art. 1, comma 208 ("i soggetti di cui ai precedenti commi") resta assoggettata al criterio unificante della prevalenza: un obbligo di iscrizione, previsto dall'art. 1, comma 203 e non assoggettato a tale criterio non è ipotizzabile.
3 Di conseguenza, colui che chieda l'iscrizione nell'elenco degli esercenti attività commerciale ex L. 23 dicembre 1996, n. 662 (ove, peraltro, si presuppone che l'attività esercitata abbia il carattere della
"prevalenza": comma 203), è assoggettato, nello svolgimento d'una pluralità di attività, al criterio della prevalenza. Il carattere della prevalenza, costituendo criterio unificante, è (in se stesso) negazione della compatibilità della pluralità di iscrizioni.
Nei confronti dell'iscrizione prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, "forma diversa di assicurazione obbligatoria" è anche quella disciplinata dalla "gestione separata" prevista dalla L. n. 335 del
1995, art. 2, comma 26. Anche fra queste due forme di iscrizione sussiste incompatibilità.
Quindi, la L. 23 dicembre, n. 662, art. 1, comma 203, estende l'obbligo di iscrizione - nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali (di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, successive modifiche ed integrazioni) - ai soci di società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti stabiliti contestualmente.
La disposizione stessa risulta inserita, poi, in un sistema di norme (stessa L. 23 dicembre, n. 662, cit., art. 1, commi 196 e segg.) che, parimenti, estendono - talora implicitamente, come la disposizione in esame
(comma 203, spec. lettera b, secondo periodo, cit., appunto), talaltra esplicitamente (vedi, ad esempio, il comma 202) - la tutela previdenziale a categorie di soggetti, che ne erano precedentemente escluse.
Coerentemente, risultano esclusi dalla prospettata estensione della tutela previdenziale - talora esplicitamente (vedi, ad esempio, il comma 202, ultimo inciso: Cass. n. 3622/2007, 14069/2006), talaltra implicitamente (vedi Cass. n. 8477/2007, 661/2004) - soggetti che - pur rientrando in categorie, alle quali era prevista detta estensione - risultavano, tuttavia, già coperti da tutela previdenziale, in dipendenza, essenzialmente, dell'esercizio di specifiche attività di lavoro autonomo (quali, nelle fattispecie prese in esame dalla giurisprudenza testè citata, le attività di guida turistica e, rispettivamente, di mediatore immobiliare e di promotore finanziario).
Parimenti coerente con la stessa esigenza - di estendere, cioè, senza tuttavia duplicare, la tutela previdenziale - sembra, altresì, la disposizione della stessa L. 23 dicembre, n. 662 cit., art. 1, comma 208, primo periodo, dalla quale dipende, essenzialmente, la decisione della presente controversia.
Ne risulta, infatti, imposta l'iscrizione ad una sola gestione - identificata, contestualmente, in quella
"prevista per l'attività alla quale (...) dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente" - per quei soggetti che sono, bensì, in possesso dei requisiti (di cui ai commi precedenti: della stessa L. 23 dicembre, n. 662, cit., art. 1, artt. 196 e segg.) - per l'iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali - ma esercitino contemporaneamente, tuttavia, anche altre "attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti".
Ora le "attività autonome" prospettate possono, nel caso concreto, essere esercitate - contemporaneamente - sia nella medesima impresa ("anche in un'unica impresa") - che in una impresa diversa - rispetto a quella nella quale insorge - ricorrendone i requisiti prescritti (dalla L. 23 dicembre, n.
662 cit., art. 1, commi 196 e segg.) - l'obbligo della iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Ove sia diversa, deve essere riconducibile, tuttavia, ad una categoria di imprese (quale quella delle società a responsabilità limitata, delle quali si discute nel presente giudizio), che possa dare luogo, appunto, anche all'obbligo di iscrizione a detta gestione.
In altri termini, la disposizione in esame (L. 23 dicembre, n. 662, cit., art. 1, comma 208, primo periodo) non trova applicazione alle "attività autonome", che non siano esercitate in impresa (quali, ad esempio, le attività libero-professionali) oppure siano esercitate in impresa, che non sia riconducibile ad alcuna delle categorie (quale quella delle società a responsabilità limitata, appunto, delle quali si discute nel presente
4 giudizio), che possano dare luogo, per quanto si è detto, anche all'obbligo di iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali (quali, ad esempio, le imprese industriali o artigianali oppure le società per azioni).
Entro gli stessi limiti, opera, altresì, la deroga - affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario ed accolta, per quanto si è detto, dalla disposizione in esame (L. 23 dicembre, n. 662 cit., art. 1, comma 208, primo periodo) - al principio della doppia previdenza, nella ipotesi di esercizio contemporaneo di doppia attività, ciascuna delle quali costituisca, appunto, il presupposto di previdenze diverse (sul punto, vedi, per tutte, Corte cost. n. 248/97, 88/95, 133/84).
La stessa deroga opera, tuttavia, anche nella ipotesi in cui il principio della doppia previdenza sia previsto esplicitamente (come nel caso che qui interessa, peraltro segnalato in ricorso, della iscrizione alla gestione separata, di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).
Parimenti affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario risulta, altresì, anche la previsione di limiti - sostanziali, temporali o di altro genere - alla prospettata deroga al principio della doppia previdenza (sul punto, vedi, per tutte, Corte cost. n. 248/97, 88/95, 133/84, cit.).
E la disposizione in esame (L. 23 dicembre, n. 662 cit., art. 1, comma 208, primo periodo) sembra limitare la stessa deroga alla iscrizione, che risulta, infatti, esplicitamente imposta - per quanto si è detto - soltanto nella gestione "prevista per l'attività alla quale (...) dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente".
Restano, quindi, impregiudicati redditi imponibili, misure della contribuzione ed, in genere, l'obbligazione contributiva. Ne risulta, perciò, rigorosamente rispettato il principio di diritto, secondo cui "il precetto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori si riferisce principalmente all'organizzazione e alla gestione della previdenza obbligatoria, alla quale deve essere garantito un flusso di contributi degli assicurati proporzionato ai bisogni da soddisfare, mentre l'intervento solidaristico della collettività generale va limitato a casi giustificati da particolari condizioni, equamente selezionate, e comunque contenuto nei limiti delle disponibilità del bilancio dello Stato" (così, testualmente, Corte cost. n.
78 del 1995; vedi, altresì, Corte cost. n. 88 del 1995, cit.).
Alla luce dei principi di diritto enunciati, (in senso conforme, vedi Cass. n. 20886/2007, 149/2008, 854/2008 CP_ e 12103/2008), la pretesa contributiva dell' è illegittima.
Invero, in applicazione della Legge 3 giugno 1975 n. 160, art. 29, comma 1, come sostituito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, colui che nell'ambito d'una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza;
nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente CP_1 all'attività prevalente.
L'iscrizione dell'attuale opponente nella gestione separata priva, quindi, di qualsiasi giuridico fondamento la CP_ pretesa contributiva dell che si limita a richiamare elementi meramente formali (iscrizione camerale, assenza di dipendenti) che non dimostrano in alcun modo l'effettiva partecipazione del ricorrente al lavoro aziendale..
CP_ In difetto di prova a cura dell' la domanda di illegittimità della cartella è quindi fondata e va, pertanto, accolta. Pertanto, all'esito del complessivo esame del documentale in atti, risultano non dovuti i contributi recati dalla cartella opposta.
5 Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità della iscrizione a ruolo oggetto dell'opposizione e annullate le cartelle di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara l'illegittimità della iscrizione a ruolo oggetto dell'opposizione e annulla la cartella di pagamento n. 328 2024 00044352 03 000; n. 328 2022 00068363 54 000 e n. 328 2023 00036326
85 000
CP_
- condanna, in favore dell'opponente, l e la al pagamento, delle spese di lite che liquida CP_1 in complessivi € 1.800,00 oltre IVA e CPA come per legge con distrazione;
Si comunichi.
Aversa, 29/10/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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